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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/10/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3569/2024 R.G. sul ricorso depositato il 09/07/2024 proposto da (difeso dall'avv. Murdaca Stefano) Parte_1 nei confronti di ( difeso Controparte_1 da avv. Ettore Triolo) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e annulla le ordinanze -ingiunzione impugnate .
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente CP_1 che liquida complessivamente, in 1700,00 euro, per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- Nel merito accertare e dichiarare il mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 e di conseguenza dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per le violazioni contestati;
- Per l'effetto dichiarare l'annullamento e/o la nullità e/o l'illegittimità degli atti opposti e di conseguenza dichiarare non dovute le somme in essi richiesti.
1 Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiaratisi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
- che, con Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n. OI-001607324, protocollo n.
.6700.27/05/2024.0317919, notificata in data 26/06/2024, all'odierno ricorrente veniva CP_1 ingiunto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 della legge 689/81 e art. 3 comma del D.lgs n. 8/2016, il pagamento della somma di €. 627,20 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 e ss.mm.ii. per omesso e/o tardivo versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2017;
- che, nello specifico, con la predetta ordinanza - ingiunzione di pagamento, l' asserisce che, CP_1 già in data 17/01/2019, aveva provveduto a notificate un precedente atto di accertamento avente protocollo n. .6700.17/01/2019.0019333, con il quale aveva contestato allo l'omesso CP_1 Pt_1 versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2017 operate sulle retribuzioni dei lavoratori, “in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, c. 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.”;
- che, pertanto, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui sopra comportava l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 627,20;
- che, con ulteriore Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n. OI-002119159, protocollo n.
.6700.27/05/2024.0317930, notificata in data 26/06/2024, all'odierno ricorrente veniva CP_1 ingiunto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 della legge 689/81 e art. 3 comma del D.lgs n. 8/2016, il pagamento della somma di €. 3.501,69 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 e ss.mm.ii. per omesso e/o tardivo versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2018;
- che, nello specifico, con la predetta ordinanza - ingiunzione di pagamento, l' asserisce che, CP_1 già in data 31/10/2019, aveva provveduto a notificate un precedente atto di accertamento avente protocollo n. .6700.03/02/2020.0037816, con il quale aveva contestato allo l'omesso CP_1 Pt_1 versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2018 operate sulle retribuzioni dei lavoratori, “in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, c. 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.”;
2 - che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui sopra comportava l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 3.501,69.
L' si costituiva in giudizio e contestava la domanda CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
L'opposizione è tempestiva .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 28.1.2019 e accertamento del 25.2.2020 per anni rispettivamente il 2016/4 ( la prima ordinanza ) e 2017/4 e 2018/1 e 2 ( la seconda ordinanza).
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
3 Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 21.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3569/2024 R.G. sul ricorso depositato il 09/07/2024 proposto da (difeso dall'avv. Murdaca Stefano) Parte_1 nei confronti di ( difeso Controparte_1 da avv. Ettore Triolo) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e annulla le ordinanze -ingiunzione impugnate .
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente CP_1 che liquida complessivamente, in 1700,00 euro, per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- Nel merito accertare e dichiarare il mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 e di conseguenza dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per le violazioni contestati;
- Per l'effetto dichiarare l'annullamento e/o la nullità e/o l'illegittimità degli atti opposti e di conseguenza dichiarare non dovute le somme in essi richiesti.
1 Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiaratisi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
- che, con Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n. OI-001607324, protocollo n.
.6700.27/05/2024.0317919, notificata in data 26/06/2024, all'odierno ricorrente veniva CP_1 ingiunto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 della legge 689/81 e art. 3 comma del D.lgs n. 8/2016, il pagamento della somma di €. 627,20 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 e ss.mm.ii. per omesso e/o tardivo versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2017;
- che, nello specifico, con la predetta ordinanza - ingiunzione di pagamento, l' asserisce che, CP_1 già in data 17/01/2019, aveva provveduto a notificate un precedente atto di accertamento avente protocollo n. .6700.17/01/2019.0019333, con il quale aveva contestato allo l'omesso CP_1 Pt_1 versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2017 operate sulle retribuzioni dei lavoratori, “in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, c. 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.”;
- che, pertanto, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui sopra comportava l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 627,20;
- che, con ulteriore Ordinanza – Ingiunzione di pagamento n. OI-002119159, protocollo n.
.6700.27/05/2024.0317930, notificata in data 26/06/2024, all'odierno ricorrente veniva CP_1 ingiunto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 della legge 689/81 e art. 3 comma del D.lgs n. 8/2016, il pagamento della somma di €. 3.501,69 per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638 e ss.mm.ii. per omesso e/o tardivo versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2018;
- che, nello specifico, con la predetta ordinanza - ingiunzione di pagamento, l' asserisce che, CP_1 già in data 31/10/2019, aveva provveduto a notificate un precedente atto di accertamento avente protocollo n. .6700.03/02/2020.0037816, con il quale aveva contestato allo l'omesso CP_1 Pt_1 versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2018 operate sulle retribuzioni dei lavoratori, “in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, c. 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.”;
2 - che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui sopra comportava l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 3.501,69.
L' si costituiva in giudizio e contestava la domanda CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
L'opposizione è tempestiva .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 28.1.2019 e accertamento del 25.2.2020 per anni rispettivamente il 2016/4 ( la prima ordinanza ) e 2017/4 e 2018/1 e 2 ( la seconda ordinanza).
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
3 Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 21.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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