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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 16/12/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n 1732/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Antonella Tassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1732 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RO CI giusta procura in atti
- attrice -
CONTRO
, , , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11
, , ,
[...] CP_12 CP_13 CP_14
Convenuti contumaci
OGGETTO: CA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato ai resistenti per pubblici proclami,
[...]
conveniva in giudizio , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_2
1 , , , , , avanti al CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
Tribunale di Rieti per sentir accogliere le seguenti conclusioni ” Piaccia all'Ill.mo Tribunale
adito, in funzione di Giudice Unico ritenere e dichiarare il diritto di proprietà, per intervenuta
usucapione, della Sig.ra sulla seguente unità immobiliare: 1) fabbricato sito in Parte_1
LT NO (RI), Via delle Scalette s.n.c., piano T-1, distinto al Catasto Fabbricati del Comune
di LT NO, Foglio 19 Part. 290 Sub. 4 Cat. A/3 Classe 1, precedentemente distinto al
Catasto Terreni del Comune di LT NO Foglio 19 Part. 290 Sub.
4. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari”. Riferiva di aver posseduto il bene da oltre venti anni e produceva a sostegno della propria domanda documentazione attestante il pagamento di fatture per utenze idriche ed elettriche, nonché ricevute per tributi locali e fatture per lavori di ristrutturazione sull'immobile oltre a certificazioni ipocatastali.
All'udienza del 31.03.2023, verificata la regolarità della notifica per pubblici proclami e le condizioni di procedibilità, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma c.p.c.. Venivano ammessi i mezzi istruttori articolati da parte attrice e alla udienza del 14.06.2024 venivano escussi i testi e Testimone_1 Tes_2
i quali confermavano il possesso esclusivo e non interrotto da oltre 20 anni
[...]
esercitato dalla sull'immobile sito in LT NO (RI), Via delle Scalette s.n.c., Pt_1
riferendo come l'attrice ne deteneva le chiavi di accesso e aveva provveduto ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul bene. Escussi i testimoni, il Giudice
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Alla udienza del 24.01.2025,
tenutasi con modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di memoria conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda promossa dalla parte attrice è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'usucapione, come è noto, è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono i due requisiti base per l'istituto. Il possesso, che consente l'usucapione, deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve
2 subire interruzioni. La Suprema Corte di Cassazione (Sezione II, 2 settembre 2015, n.
17459) ha sancito che per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare,
anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Tuttavia, ai fini dell'usucapione non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni: colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus,
non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. ( cfr.
Cassazione Civile, sezione VI, 7 settembre 2018, n. 21873.)
È orientamento consolidato della giurisprudenza che “il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver acquistato il bene per usucapione” e
“chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011).
L'espletata istruttoria, orale e documentale, ha dimostrato che la ha esercitato un Pt_1
possesso continuato, mai interrotto, per oltre venti anni, nonché pacifico e pubblico sul bene oggetto di causa, senza che mai nessuno abbia avanzato pretese su tale proprietà. I
testi escussi hanno infatti confermato che l'immobile oggetto del presente giudizio è
sempre stato nel possesso esclusivo della a oltre venti anni. Il possesso continuato Pt_1
e continuativo così dimostrato consente di giustificare l'animus possidendi e, quindi,
l'acquisizione della proprietà esclusiva dei beni immobili oggetto di causa.
La mancata costituzione dei convenuti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 - Accoglie la domanda di e dichiara in suo favore l'avvenuto acquisto Parte_1
per usucapione a titolo originario ex art.1158 c.c. della piena, intera ed esclusiva proprietà
del fabbricato sito in LT NO (RI), Via delle Scalette s.n.c., piano T-1, distinto al
Catasto Fabbricati del Comune di LT NO, al Foglio 19 - Part. 290 - Sub.
4 - Cat. A/3
Classe 1
- Conseguentemente e, per l'effetto, ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
competente la relativa trascrizione ed all'Ufficio Tecnico Erariale del Comune competente di eseguire le relative volture, con esonero di responsabilità.
- Spese compensate.
Così deciso in Rieti, 16.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Tassi
4