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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9192 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 13821/2024 avente ad OGGGETTO: differenze retributive, vertente TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Vitagliano, Anna Barretta e Parte_1 Angela Barretta RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli CP_1 Avv.ti Aniello Barbuto e Giuseppe Formisano RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 13.06.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato, e comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati condannare la al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della complessiva somma di € 7.164,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2- condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore”. In punto di fatto il deduceva di aver lavorato, in qualità di cameriere, alle dipendenze della Pt_1 resistente dal 01.07.2023 al 31.12.2023 quando, cioè, il rapporto di lavoro cessava a seguito di scadenza del termine. Rilevava, altresì, di aver osservato, da giugno a settembre, il turno dalle 10:30 alle 15:00 e dalle 17:30 alle 23:30, mentre, da ottobre a dicembre 2023 dal martedì al sabato dalle 10:30 alle 15:00 e dalle 17:30 alle 23:30 e la domenica dalle 10:30 alle 18:00 presso il ristornate “Essenze di terra”. Lamentava la mancata corresponsione della giusta retribuzione ed ,alla fine del rapporto, del TFR Ciò premesso in fatto, in diritto, invocava l'art.36 Cost., l'art. 2070 c.c. e l'applicabilità del CCNL vigente per i lavoratori dipendenti da aziende operanti nel settore pubblici esercizi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente che, con molteplici argomentazioni in fatto ed in diritto, così concludeva: “in via preliminare, dichiarare inesistente il rapporto di lavoro tra la e , per tutti i motivi di cui sopra;
accertare e dichiarare la non CP_1 Parte_1 conformità del rapporto di lavoro svoltosi, al tipo contrattuale che l'ha regolato, per tutti i motivi di cui in premessa ed in fatto;
rigettare il ricorso in toto, alla luce dell'infondatezza di tutte le questioni di fatto rappresentate dal ricorrente;
condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite, con attribuzione agli avvocati costituiti”. Necessitando la causa di attività istruttoria, escussi i testi indicati, all'odierna udienza, è stata decisa. Nel merito la domanda è fondata per quanto di ragione e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito spiegati. Preliminarmente, deve evidenziarsi che, per quanto affermato anche dalla Suprema Corte: “Il principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 416 c.p.c., stabilisce l'obbligo per il convenuto di prendere immediatamente una precisa posizione in relazione ai fatti sostenuti dall'attore. L'inosservanza di tale obbligo comporta la decadenza del convenuto. La mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda vincola il giudice a considerarli come effettivamente sussistenti, a condizione che tali fatti siano di natura primaria, ovvero siano costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto sostenuto dall'attore o dal convenuto che agisce in riconvenzionale. I fatti secondari possono essere, invece, contestati in qualsiasi momento. Tuttavia, se i fatti presentati a fini probatori non vengono contestati, il giudice può considerarli come non contestati, affermando così che tali fatti non richiedono ulteriori prove” (Cass 2419 del 2024). In ordine, dunque, ai fatti dedotti dal ricorrente nell'atto introduttivo, ciò consente di ritenere che la società applicava il CCNL invocato. Ciò posto, parte resistente ha eccepito il mancato perfezionamento tra le parti di un rapporto lavorativo atteso che il non era mai stato soggetto ad orari imposti dalla stessa società Pt_1 presso cui, quindi, si recava saltuariamente per offrire il servizio di cameriere. All'uopo, va premesso che sussiste il rapporto di lavoro subordinato quando il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione - entro l'orario di lavoro o comunque nei limiti temporali del contratto - del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti. Nel caso che ci occupa la prova testimoniale ha dato modo di accertare la sussistenza dello stesso. La Suprema Corte (Cass n. 7304 del 10 luglio 1999, ), ha chiarito, infatti , con riferimento proprio alle prestazioni giornaliere di un cameriere ai tavoli, che la scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore non costituiscono elementi idonei a qualificare come autonomo il rapporto di lavoro intercorso tra le parti;
è erroneo infatti ricollegare la subordinazione al permanere nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro: possono, infatti, instaurarsi anche rapporti di lavoro subordinato che durano una sola giornata o anche parte di essa, tali rapporti si caratterizzano non per la loro durata nel tempo, ma per le caratteristiche intrinseche di etero- organizzazione della prestazione, della messa a disposizione di altri delle proprie energie, del lavoro affidato in concreto. È sicuro, invece, che nella specie soccorrono quei criteri di identificazione della fattispecie elaborati dalla giurisprudenza i quali, se individualmente appaiono privi di valore decisivo, globalmente valutati risultano inequivocamente idonei a formare il convincimento del giudicante circa la sussistenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato. È, infatti, acclarato dalle deposizioni testimoniali assunte che l'istante abbia prestato la sua collaborazione in vi continuativa con la resistente, esercente attività di ristorazione nei periodi oggetto di giudizio, utilizzando locali e mezzi messi a disposizione dalla resistente ottenendo quale corrispettivo la retribuzione in misura fissa . In particolare, i testi escussi, della cui attendibilità non vi è da dubitare, hanno dichiarato quanto segue.
ha detto: “ADR conosco il perché abbiamo lavorato insieme al ristorante Testimone_1 Pt_1 Essenze di terra nel 2023 per 6 mesi. Non sono in causa con la società. Oltre me lavorava CP_2
Il ricorrente faceva la sala nel senso che svolgeva mansioni di cameriere. Lavorava 6 giorni
[...] su 7. Seguivamo i turni spezzati ovvero la mattina dalle 9:30 fino alle 15:00 e la sera dalle 18:00 fino alle 22/22:30 dipendeva dagli orari. Normalmente durante la medesima giornata facevamo due turni. Oltre noi c'era il direttore Io ero il cuoco. Controparte_2 Oltre le persone da me indicate normalmente vi era un lavapiatti di turno. In questi sei mesi, il ricorrente lavorava tutti i giorni tranne che nel giorno di chiusura che era il lunedì; poteva capitare che nell'arco di una settimana non lavorasse nel turno di mattina o di quello della sera”. ha riferito: “ADR conosco il perché abbiamo in varie strutture insieme. Controparte_2 Pt_1 Ho portato io il presso il ristorante essenze di terra e l'ho presentato a Pt_1 Testimone_2 che diceva di essere titolare insieme alle figlie dell'esercizio commerciale e ciò avveniva ad inizio luglio 2023. Io era il direttore del locale e sono stato in causa con la società. Il ricorrente era il mio secondo nel senso che noi ci occupavamo insieme della sala, allestimento, vendita e pulizie, l'ho chiamato perchè sapevo di poter contare su di lui e sapevo come lavorava. Noi ci occupavamo della sala ed in particolare della vendita e servizio ai tavoli. Il ricorrente iniziava a lavorare alle 10:30 per chiudere alle 15/15:30 per poi riprendere alle 17:30 e chiudere alle 23:00/24:00 e questo tutti i giorni della settimana tranne il lunedì che era il giorno di chiusura. Il ricorrente faceva i due turni da me indicati sempre. Io sono andato via ad inizio dicembre e lui per quanto mi ha riferito successivamente poco prima dell'ultimo dell'anno”.
altresì, ha dichiarato: “ADR non sono dipendente della resistente e nemmeno Controparte_3 amministratore. Conosco il perché ero fidanzato con una delle due socie ed in particolare di Pt_1 Per_1
. Ho conosciuto il al ristorante dove faceva il cameriere.
[...] Pt_1
I fatti cui mi riferisco riguardano il mese di luglio del 2023. Sono stato fidanzato con la signora per 12 anni attualmente, a dicembre 2024, mi sono lasciato. Al ristorante mi recavo quasi tutti i giorni. All'epoca dei fatti, ed attualmente sono dipendente di un'azienda di detersivi;
dal momento che sono agente di commercio il mio orario lavorativo è variabile a seconda della giornata. Frequentavo il ristorante la sera poiché era aperto solo la sera. Mi recavo lì verso le 19:30/20:00, dipendeva dai giorni. Ho visto il ricorrete lavorare per tre o quattro mesi ma non tutti i giorni, qualche volta ho dovuto sostituirlo io. I camerieri osservavano l'orario dalle 18:45 alle 22:00. Alla settimana i camerieri lavoravano per cinque giorni, è capitato però che il ricorrente qualche volta in settimana non si sia presentato. Però posso dire che ha lavorato continuativamente e per tre o quattro giorni sempre alla settimana fino a novembre/dicembre, non ricordo con esattezza. Posso dire però che non ha lavorato durante il periodo di Natale e tanto so perché il ristorante era chiuso il 25 ed il 31 dicembre. Posso affermare con certezza che la mattina il ristorante non era aperto a pranzo. Conosco anche il che era lo chef. Il lunedì era il giorno di chiusura del ristorante. Testimone_1 Conosco il che era direttore di sala. Controparte_2 Sono sicuro che il ristorante era chiuso la mattina perché apriva dalle 18:00 e chiudeva alle 24:00. Come camerieri vi erano e in quel periodo. Il ristornate presenta una quarantina di CP_2 Pt_1 sedute. era sia direttore che cameriere all'occorrenza. Se non erro, andò via prima CP_2 CP_2 di . Fino al 2024 il ristornate era aperto, attualmente non saprei dire. Sono sicuro che non era Pt_1 aperto ad ora di pranzo”. Infine, ha riferito: “ADR non sono socio della resistente e sono il figlio di Controparte_4 [...]
amministratore delegato della società resistente. Parte_2
Frequentavo un paio di volte la settimana l'esercizio commerciale Essenze di terra nel periodo in cui lo stesso è stato aperto e ciò nel 2023. Ho frequentato il locale fino a quando ho lavorato presso heartlife- postazione del vomero dove ho lavorato fino a novembre 2023. Successivamente ho cambiato società e attualmente lavoro presso la Misericordia di Casoria. Mi recavo lì nell'orario pomeridiano e serale, nel monto e smonto turno. Io all'epoca dei fatti osservavo l'orario dalle 06:30 alle 18:30 e dalle 18:30 alle 06:30. Ho conosciuto il perché faceva il cameriere sporadicamente all'interno del locale. Pt_1 Durante la settimana lo vedevo per un paio di volte, non di più. L'ho visto da luglio 2023 e forse fino all'ottobre dello stesso anno. Mi è capitato di passare con l'ambulanza fuori l'esercizio commerciale, era possibile vedere sia la parte esterna che quella interna poiché vi era la vetrata quindi posso dire di aver visto il ricorrente un paio di volte alla settimana. Mio padre mi diceva che i camerieri non facevano turni superiori alle quattro ore. All'epoca dei fatti il ristorante era aperto solo la sera, attualmente non saprei dire. Non so dire con esattezza quando è stato ceduto il ristorante. C'era il cuoco ed il caposala ed il cameriere: uno era il ricorrente e sporadicamente Tes_1 CP_2 un'altra persona di cui non ricordo il nome. Ad occhio, se non erro, vi erano una ventina di tavoli e ciascuno dalla capienza di quattro persone. è sempre stato dietro la cassa, non l'ho mai CP_2 visto servire ai tavoli”. Dalle testimonianze rese è, dunque, emerso che il di certo ha prestato la propria attività Pt_1 lavorativa alle dipendenze della resistente nel periodo indicato svolgendo le mansioni di cameriere rispondenti al IV Livello del CCNL invocato. Quanto all'orario osservato, dai conteggi elaborati, emerge che rivendica unicamente le differenze retributive per il rapporto di lavoro prestato con contratto full time. I testi di parte resistente hanno dichiarato che nel periodo oggetto della controversia il ristorante non era aperto ad orario di pranzo diversamente dai testi di parte ricorrente. A parere di chi scrive, devono ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dai testimoni indicati da parte ricorrente per la concordanza delle stesse e per aver lavorato, nel detto periodo, con il . Pt_1 Diversamente, quanto riportato dal , risulta generico e contraddetto da tutti i testi escussi CP_4 (cfr. mansioni di , mentre, appare di certo poco verosimile che i camerieri Controparte_2 osservassero un turno di meno di 4 ore giornaliere per 3 o 4 giorni quando il locale, con circa 40 sedute, era aperto per 6 giorni la settimana ed il ricorrente era l'unico, oltre il caposala, all'occorrenza, a servire ai tavoli. Dalle emergenze della prova svolta risulta provata l'articolazione dell'orario lavorativo per 6 giorni la settimana con contratto a tempo pieno. In relazione alle ferie non fruite, grava sul convenuto datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere, a sua volta, adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto, tra cui, principalmente, il pagamento di una retribuzione nel rispetto dei minimi di categoria, fissati dalla contrattazione collettiva di settore. Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre, incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra, parimenti, una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe, anche, nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3. (Cass. sentenza n. 26985 del 22/12/2009). Nella specie in cui vi è prova dello svolgimento dell'attività lavorativa in via continuativa, era onere del datore di lavoro dimostrare la fruizione del congedo ordinario da parte del ricorrente. Diversamente per i permessi non retribuiti per i quali non vi è prova della loro mancata fruizione. Possono interamente recepirsi per il resto i conteggi elaborati dalla parte ricorrente in quanto contabilmente corretti ed effettuati in ossequio del CCNL invocato. Conclusivamente parte resistente deve essere condannata al pagamento di € 6669,72 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di € 6669,72 oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2800,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione. Napoli, 11 dicembre 2025 IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi