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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 08/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 713/2020 depositato il 03/03/2020
proposto da
Ricorrente_1 - 82001150752
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1614/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 19/09/2019
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1644717 CONTR. BONIFICA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Lo Difensore_2 in collegamento da remoto, si riporta alla richiesta di cmc in atti.
L'Avv. Difensore_1, intervenuto alle 15,30, prende atto e si associa alla richiesta della società
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sez.3^, con sentenza n.1614/03/19 depositata il 19.09.2019, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 Srl avverso l'avviso di pagamento n.1644717 emesso dal Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo riferita al contributo cod.630 per il 2015 e, per l'effetto, lo annullava. Compensava tra le parti le spese di giustizia.
Così decideva ritenendo rilevante la perizia tecnica prodotta dal contribuente – redatta nel 2019 - che evidenziava l'omissione di manutenzioni del canale di bonifica e quindi l'impossibilità per il fondo di fruire del beneficio di difesa idraulica.
Appellava il Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo contestando la decisione dei primi giudici ed eccependo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata;
la carenza assoluta di motivazione;
la mancanza di esame critico.
Considerava l'art.860 C.C. e il R.D. n.215/1933 e assumeva errata l'interpretazione che i primi giudici avevano dato all'art.10 del R.D. n.215/1933 facendo derivare l'obbligo del contributo da un beneficio concreto ed effettivo, essendo sufficiente come presupposto l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza, unitamente alla elaborazione del Piano di classifica per il riparto provvisorio degli oneri consortili approvato dal Consorzio con delibera commissariale n.197 del 18.10.12 e successivamente dalla Regione Puglia con delibera di G.R. n.1147 del 18.06.13.
Ripercorreva la legislazione che regolava la procedura con cui si determinava il quantum di contribuzione per ogni consorziato e segnalava l'art.17 della Legge Regionale n.4/2012 che recita: “I proprietari di beni immobili, agricoli ed extra-agricoli, di cui al co.1 dell'art.13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'art.18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla regione e>/o da altri enti pubblici ai sensi dell'art.20 co.4”.
Segnalava l'errata valutazione fatta dai primi giudici della documentazione prodotta dal ricorrente in quanto l'accoglimento del ricorso si fondava su perizia generica redatta quattro anni dopo l'anno in contestazione mentre esistevano interventi programmati ed eseguiti sull'area del comprensorio, comprovati in appello con perizia del dr.Nominativo_1.
Presentava controdeduzioni la contribuente evidenziando che la richiesta dei contributi di bonifica era stata fatta alla Resistente_1 Srl che era locataria dei terreni e non proprietaria, avendo installato peraltro impianti fotovoltaici. Considerava come di seguito.
1) In via preliminare, inammissibilità ed illegittimità dell'unico motivo di appello per presunta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.
2) Illegittimità del motivo di appello sulla presunta carenza assoluta di motivazione della sentenza della CTP. 3) Inammissibilità ed illegittimità del motivo di appello della presunta mancanza di esame critico della CTP in ordine alla questione del riparto e della prova ex art. 2697 c.c..
4) Illegittimità/nullità dell'avviso di pagamento per mancanza di motivazione, anche per relationem. Violazione degli artt. 7, L. n. 212/2000 e 3, L. n. 241/90.
5) Illegittimità/nullità dell'avviso di pagamento per mancanza del contraddittorio. Violazione degli artt.7 e 12, co. 7, L. n.212/2000, artt.41 e 47 carta dei diritti fondamentali UE, artt.97 e 24 della Cost..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Consorzio di bonifica è infondato.
Preliminarmente, si respinge l'eccezione di inammissibilità dell'appello fatta dalla ricorrente stante le motivate considerazioni del Consorzio, peraltro supportate da elaborato peritale, pur se le stesse si sono rivelate inconsistenti ai fini del mutamento dell'esito del contenzioso, come meglio appresso.
In primo luogo, va ricordato che a mente dell'art.21 del R.D. 13/02/1933, n.215 “I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti”. Richiamando l'art.860 c.c. “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del
Comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” e, corrispondentemente, l'art.10 del R.D. n.215/1933 statuisce che: “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio della bonifica”. Naturalmente, alla competenza dello Stato si è sostituita successivamente la competenza delle Regioni.
La giurisprudenza della Corte di cassazione è ormai pacifica nel ritenere che "In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr. da ultimo Cass. sentenza n.8079 del 23/04/2020 e sentenza n.11431 dell'8/04/2022). Inoltre, è stato chiarito che "In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere." (Cass. 19/12/2014, n.27057; conforme
Cass. 30/12/2016, n.27469). Occorre poi evidenziare, come di recente chiarito anche dalla Corte costituzionale, che il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato con nesso sinallagmatico di corrispettività all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono (cfr. sentenza n.188/2018).
Alla luce del quadro ordinamentale richiamato, e stante l'incontroversa approvazione del piano di classifica con deliberazione della Giunta Regionale n.1147 del 18.6.2013, reputa il Collegio che, conformemente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il consorziato abbia fornito la dimostrazione dell'inesistenza di un beneficio specifico e diretto attestando, al fine di valutare l'esistenza o meno del beneficio concreto e specifico dei fondi interessati, con perizia che da più anni – è interessato l'anno 2015, ma la perizia è stata redatta nel 2020 – nessuna opera di bonifica o manutenzione è stata fatta.
Posto che il perdurare dell'inattività del Consorzio per più anni fa ritenere un mero espediente il richiamo dello stesso al concetto di beneficio potenziale (rinviato sine die) e quindi utilizzato – senza esplicitarne la descrizione - per giustificare l'assenza di lavori nemmeno programmati, nel caso concreto i primi giudici hanno validato le affermazioni del ricorrente perché il Consorzio ha fatto menzione di opere di bonifica idraulica su un'area oltremodo estesa nulla dicendo di specifico sui fondi del consorziato.
Pur non esistendo un rapporto sinallagmatico, un qualche beneficio, nella ratio del R.D. n.215/1933 e della
Legge regionale n.4/2012, il consorziato avrebbe dovuto conseguirlo, quantomeno nel periodo interessato dalla perizia del ricorrente.
A fronte di quanto evidenziato nella stessa perizia, ma soprattutto in funzione di quanto statuito dai primi giudici, il Consorzio era vieppiù onerato in appello, anche come regola processuale, della confutazione di quanto statuito ovvero dell'indicazione dei benefici ritratti specificatamente dal fondo.
Ciò non è stato fatto, pur nella articolata consulenza tecnica di parte a firma dell'agronomo dr.Nominativo_1 che individua i fondi in questione come facenti parte del comprensorio oggetto di potenziale gestione e manutenzione da parte del Consorzio di bonifica senza però esplicitare quali benefici avessero ritratto.
E' vero invece, sulla base degli atti, che il fondo di interesse non è stato preservato da allagamenti e ristagni di acque;
il Consorzio non documenta niente di diverso.
Il criterio del riparto della prova è stato correttamente seguito. Esiste infatti idonea perizia del consorziato mentre la documentazione/perizia del Consorzio è ritenuta da questo Collegio non utile perché non specifica, riferita a effettuazione di lavori su un'area estesissima. Il fatto che l'appellante non enuclei alcunchè di specifica utilità al fondo di che trattasi di per sé rende privo di congruenza l'appello. Inoltre, conferma che non c'è alcun difetto di motivazione o errori di fatto nella sentenza di primo grado.
L'appello del Consorzio va pertanto respinto.
Si aggiunga, controdeduzioni/appello incidentale n.4, che la Resistente_1 Srl viene considerata alla stregua di un consorziato pur non essendo stata chiamata a pagare il contributo quale proprietaria di terreni ma quale affittuaria, avendo installato impianti fotovoltaici per i quali il riferimento ad un possibile beneficio non è nemmeno accennato. Peraltro, in alcuna parte viene dimostrato o correttamente motivato perchè l'onere del contributo sia stato posto a suo carico e quindi era sufficiente questo unico motivo per accogliere il ricorso introduttivo, pur se i primi giudici hanno preferito come ragione più liquida l'inesistenza di ipotesi di vantaggio.
Quanto alle argomentazioni al n.5 delle controdeduzioni/appello incidentale, la questione di che trattasi non era assoggettata al preventivo contraddittorio in quanto normativamente non previsto.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio in funzione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi e la soccombenza della contribuente sull'eccezione preliminare infondata di inammissibilità dell'atto di appello e sulla pretesa del contraddittorio endoprocedimentale.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sez.staccata di Lecce rigetta l'appello proposto dal Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14.11.2025
il Presidente relatore
LA LU LE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 713/2020 depositato il 03/03/2020
proposto da
Ricorrente_1 - 82001150752
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1614/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 19/09/2019
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1644717 CONTR. BONIFICA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Lo Difensore_2 in collegamento da remoto, si riporta alla richiesta di cmc in atti.
L'Avv. Difensore_1, intervenuto alle 15,30, prende atto e si associa alla richiesta della società
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sez.3^, con sentenza n.1614/03/19 depositata il 19.09.2019, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 Srl avverso l'avviso di pagamento n.1644717 emesso dal Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo riferita al contributo cod.630 per il 2015 e, per l'effetto, lo annullava. Compensava tra le parti le spese di giustizia.
Così decideva ritenendo rilevante la perizia tecnica prodotta dal contribuente – redatta nel 2019 - che evidenziava l'omissione di manutenzioni del canale di bonifica e quindi l'impossibilità per il fondo di fruire del beneficio di difesa idraulica.
Appellava il Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo contestando la decisione dei primi giudici ed eccependo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata;
la carenza assoluta di motivazione;
la mancanza di esame critico.
Considerava l'art.860 C.C. e il R.D. n.215/1933 e assumeva errata l'interpretazione che i primi giudici avevano dato all'art.10 del R.D. n.215/1933 facendo derivare l'obbligo del contributo da un beneficio concreto ed effettivo, essendo sufficiente come presupposto l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza, unitamente alla elaborazione del Piano di classifica per il riparto provvisorio degli oneri consortili approvato dal Consorzio con delibera commissariale n.197 del 18.10.12 e successivamente dalla Regione Puglia con delibera di G.R. n.1147 del 18.06.13.
Ripercorreva la legislazione che regolava la procedura con cui si determinava il quantum di contribuzione per ogni consorziato e segnalava l'art.17 della Legge Regionale n.4/2012 che recita: “I proprietari di beni immobili, agricoli ed extra-agricoli, di cui al co.1 dell'art.13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'art.18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla regione e>/o da altri enti pubblici ai sensi dell'art.20 co.4”.
Segnalava l'errata valutazione fatta dai primi giudici della documentazione prodotta dal ricorrente in quanto l'accoglimento del ricorso si fondava su perizia generica redatta quattro anni dopo l'anno in contestazione mentre esistevano interventi programmati ed eseguiti sull'area del comprensorio, comprovati in appello con perizia del dr.Nominativo_1.
Presentava controdeduzioni la contribuente evidenziando che la richiesta dei contributi di bonifica era stata fatta alla Resistente_1 Srl che era locataria dei terreni e non proprietaria, avendo installato peraltro impianti fotovoltaici. Considerava come di seguito.
1) In via preliminare, inammissibilità ed illegittimità dell'unico motivo di appello per presunta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.
2) Illegittimità del motivo di appello sulla presunta carenza assoluta di motivazione della sentenza della CTP. 3) Inammissibilità ed illegittimità del motivo di appello della presunta mancanza di esame critico della CTP in ordine alla questione del riparto e della prova ex art. 2697 c.c..
4) Illegittimità/nullità dell'avviso di pagamento per mancanza di motivazione, anche per relationem. Violazione degli artt. 7, L. n. 212/2000 e 3, L. n. 241/90.
5) Illegittimità/nullità dell'avviso di pagamento per mancanza del contraddittorio. Violazione degli artt.7 e 12, co. 7, L. n.212/2000, artt.41 e 47 carta dei diritti fondamentali UE, artt.97 e 24 della Cost..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Consorzio di bonifica è infondato.
Preliminarmente, si respinge l'eccezione di inammissibilità dell'appello fatta dalla ricorrente stante le motivate considerazioni del Consorzio, peraltro supportate da elaborato peritale, pur se le stesse si sono rivelate inconsistenti ai fini del mutamento dell'esito del contenzioso, come meglio appresso.
In primo luogo, va ricordato che a mente dell'art.21 del R.D. 13/02/1933, n.215 “I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti”. Richiamando l'art.860 c.c. “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del
Comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” e, corrispondentemente, l'art.10 del R.D. n.215/1933 statuisce che: “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio della bonifica”. Naturalmente, alla competenza dello Stato si è sostituita successivamente la competenza delle Regioni.
La giurisprudenza della Corte di cassazione è ormai pacifica nel ritenere che "In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr. da ultimo Cass. sentenza n.8079 del 23/04/2020 e sentenza n.11431 dell'8/04/2022). Inoltre, è stato chiarito che "In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere." (Cass. 19/12/2014, n.27057; conforme
Cass. 30/12/2016, n.27469). Occorre poi evidenziare, come di recente chiarito anche dalla Corte costituzionale, che il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato con nesso sinallagmatico di corrispettività all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono (cfr. sentenza n.188/2018).
Alla luce del quadro ordinamentale richiamato, e stante l'incontroversa approvazione del piano di classifica con deliberazione della Giunta Regionale n.1147 del 18.6.2013, reputa il Collegio che, conformemente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il consorziato abbia fornito la dimostrazione dell'inesistenza di un beneficio specifico e diretto attestando, al fine di valutare l'esistenza o meno del beneficio concreto e specifico dei fondi interessati, con perizia che da più anni – è interessato l'anno 2015, ma la perizia è stata redatta nel 2020 – nessuna opera di bonifica o manutenzione è stata fatta.
Posto che il perdurare dell'inattività del Consorzio per più anni fa ritenere un mero espediente il richiamo dello stesso al concetto di beneficio potenziale (rinviato sine die) e quindi utilizzato – senza esplicitarne la descrizione - per giustificare l'assenza di lavori nemmeno programmati, nel caso concreto i primi giudici hanno validato le affermazioni del ricorrente perché il Consorzio ha fatto menzione di opere di bonifica idraulica su un'area oltremodo estesa nulla dicendo di specifico sui fondi del consorziato.
Pur non esistendo un rapporto sinallagmatico, un qualche beneficio, nella ratio del R.D. n.215/1933 e della
Legge regionale n.4/2012, il consorziato avrebbe dovuto conseguirlo, quantomeno nel periodo interessato dalla perizia del ricorrente.
A fronte di quanto evidenziato nella stessa perizia, ma soprattutto in funzione di quanto statuito dai primi giudici, il Consorzio era vieppiù onerato in appello, anche come regola processuale, della confutazione di quanto statuito ovvero dell'indicazione dei benefici ritratti specificatamente dal fondo.
Ciò non è stato fatto, pur nella articolata consulenza tecnica di parte a firma dell'agronomo dr.Nominativo_1 che individua i fondi in questione come facenti parte del comprensorio oggetto di potenziale gestione e manutenzione da parte del Consorzio di bonifica senza però esplicitare quali benefici avessero ritratto.
E' vero invece, sulla base degli atti, che il fondo di interesse non è stato preservato da allagamenti e ristagni di acque;
il Consorzio non documenta niente di diverso.
Il criterio del riparto della prova è stato correttamente seguito. Esiste infatti idonea perizia del consorziato mentre la documentazione/perizia del Consorzio è ritenuta da questo Collegio non utile perché non specifica, riferita a effettuazione di lavori su un'area estesissima. Il fatto che l'appellante non enuclei alcunchè di specifica utilità al fondo di che trattasi di per sé rende privo di congruenza l'appello. Inoltre, conferma che non c'è alcun difetto di motivazione o errori di fatto nella sentenza di primo grado.
L'appello del Consorzio va pertanto respinto.
Si aggiunga, controdeduzioni/appello incidentale n.4, che la Resistente_1 Srl viene considerata alla stregua di un consorziato pur non essendo stata chiamata a pagare il contributo quale proprietaria di terreni ma quale affittuaria, avendo installato impianti fotovoltaici per i quali il riferimento ad un possibile beneficio non è nemmeno accennato. Peraltro, in alcuna parte viene dimostrato o correttamente motivato perchè l'onere del contributo sia stato posto a suo carico e quindi era sufficiente questo unico motivo per accogliere il ricorso introduttivo, pur se i primi giudici hanno preferito come ragione più liquida l'inesistenza di ipotesi di vantaggio.
Quanto alle argomentazioni al n.5 delle controdeduzioni/appello incidentale, la questione di che trattasi non era assoggettata al preventivo contraddittorio in quanto normativamente non previsto.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio in funzione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi e la soccombenza della contribuente sull'eccezione preliminare infondata di inammissibilità dell'atto di appello e sulla pretesa del contraddittorio endoprocedimentale.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sez.staccata di Lecce rigetta l'appello proposto dal Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14.11.2025
il Presidente relatore
LA LU LE