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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data 12/02/2025 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa n. 2647/2022 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Fernando Rizzo e Andrea Vadalà;
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi e Antonello Monoriti.
Oggetto: riliquidazione del TFS.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16 maggio 2022 premetteva di essere stato Parte_1 dipendente dell' , in servizio presso l'A.O.U. Policlinico “G. Parte_2
Martino” di e collocato in quiescenza dal 01.05.2020. Esponeva che le amministrazioni gli Pt_2 avevano riconosciuto il diritto all'equiparazione economica al dirigente amministrativo – area III, in applicazione del D.P.R. n. 761 del 1979 e della tabella di corrispondenza allegata al D.I.
09.11.1982 e gli avevano erogato la retribuzione del dirigente.
Lamentava che, con la liquidazione del TFS, l' riteneva di non considerare l'acquisita e CP_1 consolidata posizione economica del dirigente sanitario, indicando quale stipendio utile complessivo la somma di euro 30.222,29 su cui calcolare la prestazione previdenziale anziché la corretta ultima retribuzione lorda pari ad auro 51.061,82 oltre le tredicesime mensilità pari a euro 1.736,62 come da certificazione dell'integrazione ospedaliera del 28.10.2019 trasmessa dal datore di lavoro all' CP_1
Deduceva che l'importo complessivo del TFS/BU spettantegli era pari ad euro 137.275,94 al lordo, sicché egli era rimasto creditore di una differenza residua pari ad euro 58.697,90 al lordo delle ritenute, o della diversa somma da quantificarsi in corso di causa a mezzo c.t.u. contabile.
Richiamava la sentenza della Corte Costituzionale n. 126 del 24.06.1981 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 31 del D.P.R. n. 761/1979 nella parte in cui non prevedeva che l'indennità perequativa non fosse utile ai fini previdenziali e assistenziali per il personale universitario in servizio presso i Policlinici.
Chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare il proprio diritto a percepire il TFS/indennità di buonuscita/indennità di fine servizio o premio di servizio, calibrati sulla corretta retribuzione percepita quale dirigente amministrativo area III, equiparato ex art. 31 del D.P.R. n. 761/79 condannando l' gestione dipendenti pubblici al pagamento in suo favore delle relative CP_1 differenze tra quanto percepito e quanto dovuto, e pari ad euro 58.697,90 al lordo a titolo di residuo saldo TFS/indennità di buonuscita o di fine servizio, o nella diversa misura ex lege dovuta da quantificarsi in corso di causa a mezzo c.t.u. contabile, in virtù della retribuzione utile di dirigente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto e sino all'effettivo soddisfo, ed ordinando allo stesso Ente di porre in essere ogni adempimento di legge per la riliquidazione dello stesso trattamento;
in virtù dell'art. 116, comma 20, l. n. 388/2000 in caso di indebito previdenziale soggettivo, consistente nell'effettuazione del versamento contributivo a ente pubblico diverso da quello titolare del rapporto assicurativo, di dichiarare l'effetto liberatorio per il ricorrente con l'obbligo dell'ente erroneamente beneficiario di trasferire le somme incassate all'ente titolare della contribuzione;
di condannare l' al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria CP_1 maturati dal dì del dovuto e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze.
L' costituitosi in giudizio con memoria depositata il 20.10.2022, contestava la fondatezza CP_1 delle pretese ex adverso avanzate. In particolare, eccepiva la nullità della domanda giudiziale con la quale il ricorrente ha richiesto, ex art. 116, comma 20, l. n. 388/2000 in caso di indebito previdenziale soggettivo, che venisse dichiarato l'effetto liberatorio per il ricorrente con l'obbligo dell'ente erroneamente beneficiario di trasferire le somme incassate all'ente titolare della contribuzione, attesa la mancanza di qualsivoglia esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto suffraganti la domanda proposta. Deduceva l'infondatezza della domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del trattamento di fine servizio della disciplina legislativa di cui all'art. 31 D.P.R. 20.12.1979 n. 761 rilevando che l' aveva accolto il ricorso Controparte_2 amministrativo proposto in data 18.10.2021 con il quale era stata riconosciuta la riliquidazione del
2 beneficio previdenziale per cui è causa, sulla scorta degli emolumenti indicata nel modello PL1, riscontrati alla luce dell'ultima busta paga spedita dalla datrice di lavoro (quella del 27 aprile 2020, depositata dal ricorrente), utilizzando ai fini della riliquidazione del TFS l'integrazione ospedaliera pari a euro 20.839,53 e non l'indennità di ateneo connessa allo svolgimento di attività presso l' e non presso il presidio ospedaliero pari a euro 2.350,06. Precisava quindi che con il Parte_2 provvedimento di riliquidazione del TFS era stato riconosciuto in favore del ricorrente a) un importo complessivo lordo pari a euro 137.892,24 (importo superiore a quello richiesto dallo stesso ricorrente), b) un importo complessivo netto pari a euro 118.700,82. Sottolineava che l'accoglimento del ricorso amministrativo era stato all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal ricorrente con la presentazione del ricorso in data 26.10.2021, ovvero sette giorni dopo la presentazione del citato ricorso.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo allo spezzone di domanda giudiziaria ove si chiede la riliquidazione del TFS con valorizzazione dell'indennità economica percepita ai sensi dell'art. 21.1 D.P.R. n. 761/1979; che venisse rigettato, in quanto infondato in fatto, per mancanza di allegazione e prova lo spezzone di domanda giudiziaria che attiene alle voci retributive da valorizzare ai fini della determinazione dell'indennità per cui è causa, per la riliquidazione del TFS;
che venisse rigettata la domanda conseguente di riconoscimento degli oneri accessori in considerazione della circostanza che il pagamento della prima rata del TFS avverrà il mese di giugno 2024; che venisse rigettata la domanda relativa alla richiesta di dichiarazione, in virtù dell'art. 116, comma 20, l. n. 388/2000, dell'effetto liberatorio per il ricorrente con l'obbligo dell'ente titolare della contribuzione. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
All'udienza del 18.10.2024 chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del Parte_1 contendere atteso il riconoscimento da parte dell'Istituto del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione e con condanna del resistente al pagamento delle spese del giudizio per soccombenza virtuale.
In data odierna ed in esito alla discussione orale la causa veniva decisa.
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere così come richiesto dalle parti avendo l' proceduto alla riliquidazione del TFS ed al pagamento della prima rata spettante al CP_1 ricorrente.
Infatti per pacifica giurisprudenza, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo se sia sopravvenuta una situazione che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ed abbia perciò fatto venir
3 meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
Con riferimento alle spese di lite tenuto conto che il provvedimento con cui è stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione del TFS, sebbene avvenuto all'esito dell'accoglimento del ricorso amministrativo, non è stato correttamente notificato al ricorrente in quanto comunicato ad un indirizzo di posta elettronica non indicato nel ricorso, le stesse sono poste, in virtù del principio di soccombenza virtuale, a carico dell' così come liquidate in dispositivo ex d.m. 2014 n. 55 CP_1 tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata infratriennale del giudizio, previa compensazione della metà tenuto conto dell'esito della lite e della circostanza che al momento del deposito del ricorso non risultavano esigibili le rate di TFS.
P.Q.M.
Sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese in ragione della metà e condanna l' al pagamento delle spese del giudizio CP_1 che si liquidano in favore di in euro 21.50 per contributo unificato ed in euro 3057,00 Parte_1 per compensi oltre spese generali, iva e cpa.
Messina, lì 12.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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