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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/09/2025 della Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere IE AR;
lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3342 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 08/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, emessa in data 5 settembre 2025, la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile il gravame proposto da RI EL, ren- dendo così definitiva nei suoi confronti la pronuncia, emessa in data 5 maggio 2023 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, che lo aveva condan- nato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 8 e giorni 20 di reclusione per i reati di cui all’art. 189, comma 6 e 7, cod. strada, con i benefici della sospensione condizionale e non menzione. 1.1. La Corte di appello di Milano, dato atto che l’impugnazione era stata pro- posta in data 15 settembre 2023 con conseguente applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abro- gato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 13808 del 4/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855 - 01, rilevava il mancato deposito, unitamente all'atto d'appello, della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato e che l’atto di gravame non conteneva nep- pure un richiamo a precedenti dichiarazioni e/o elezioni di domicilio, dichiarando, pertanto, l'inammissibilità dell'impugnazione, a causa del mancato assolvimento degli oneri imposti all'imputato appellante che sia stato presente nel giudizio di primo grado. 2. Avverso tale ordinanza RI EL ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. nonché degli artt. 24 e 111 Cost. 2.1. Si osserva, invero, che la ratio della abrogata disciplina dettata dall’art. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., è quella di agevolare la notifica del decreto di citazione a giudizio e che tale risultato era pienamente raggiungibile nel caso in esame, in quanto il ricorrente nel giudizio di primo grado aveva eletto domicilio ed era stato presente alla celebrazione del dibattimento, rendendo esame. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassa- zione ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta manifestamente infondato, per quanto di seguito esposto. 1.1 In linea di principio, occorre ricordare che la questione sollevata nell’atto di gravame, è stata risolta dalle S.U. di questa Corte, con la sentenza n. 13808 3 del 24/10/2024, citata anche dal ricorrente. Le S.U., dopo aver circoscritto l’appli- cazione dell’art. 581, comma 1-ter (e comma 1-quater), abrogato dalla legge n. 114 del 2024, agli atti di impugnazione proposti nel periodo di vigenza di tale disciplina (30/12/2022 – 25/08/2024), hanno ritenuto, con argomentazioni am- piamente condivise da questo collegio, secondo un’interpretazione letterale e si- stematica della norma, conforme alla ratio perseguita dal legislatore e osservante dei principi sanciti anche dalla normativa comunitaria sul diritto dell'imputato a impugnare la decisione rivolgendosi a una giurisdizione di seconda istanza, che non fosse necessario, in base all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che la dichiarazione o l'elezione di domicilio, da depositare a pena di inammissibilità uni- tamente all'atto di appello, fossero successive alla pronuncia della sentenza impu- gnata. Si è osservato, al riguardo, che la finalità di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che riguarda l’imputato che sia stato presente nel giudizio di primo grado, a differenza di quella di cui al successivo comma 1–quater, relativo all’imputato giudicato in assenza, per il quale si è voluto garantire anche la reale conoscenza della pendenza e dell'esito del processo, nonché l'effettiva volontà di impugnare la sentenza, è solo quella di soddisfare l'esigenza di celerità e, al con- tempo, di certezza della notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello e che per il raggiungimento di tale finalità è sufficiente, tenuto conto della disci- plina vigente in materia di notificazioni, anche una precedente dichiarazione o ele- zione di domicilio. Su tali premesse e nell’ottica di garantire il fine perseguito dal legislatore, si è stabilito, altresì, che la suddetta dichiarazione o elezione di domi- cilio non deve necessariamente essere materialmente unita all'atto di impugna- zione, potendo essere soltanto in esso richiamata, «a condizione però che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco, e permetta, senza difficoltà o necessità di indagini, di individuarle con immediatezza nel fascicolo processuale, sì da con- sentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e da assicurare la salvaguardia delle esigenze di celerità e certezza sottese alla previsione di cui alla norma citata». 2. In base a tali coordinate ermeneutiche, la decisione impugnata risulta im- mune dalle censure sollevate. Dall’esame del fascicolo processuale risulta, infatti, che effettivamente all’atto di appello non era allegata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, né vi era alcun richiamo alle stesse, sicché il gravame proposto, come ritenuto dalla Corte territoriale, era inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non avendo l’appellante assolto agli oneri su di lui gravanti. Tale conclusione non risulta in contrasto con la pronuncia, richiamata dal ri- corrente a sostegno della propria doglianza, di Sez. 5, n. 17310 del 30/04/2025, 4 non massimata, con cui si è ritenuto che, in un caso in cui la citazione era andata a buon fine e l’imputato aveva presenziato al giudizio di appello, nonostante il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., la finalità della norma fosse stata comunque perseguita ed il gravame fosse quindi ammissibile (la Corte, infatti, annullava la sentenza di inammissibilità con rinvio alla Corte d’appello per nuovo giudizio). Nel caso esaminato da tale pronuncia, nonostante l’appello non fosse corredato dalla necessaria elezione di domicilio né contenesse un richiamo ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, era stata comunque fissata la trattazione del giudizio di appello, il decreto di cita- zione era stato notificato all’imputato a mani proprie e all’udienza, celebrata con trattazione orale su richiesta del difensore, l’imputato era presente. In tale speci- fico contesto, la Corte ha ritenuto di valorizzare la ratio legis alla base dell’intro- duzione dello sbarramento d cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in ragione del fatto che nel caso di specie si era regolarmente instaurato il contrad- dittorio. Ben diverso è il caso in esame in cui la Corte territoriale ha dichiarato l’inam- missibilità de plano, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. e nel pieno rispetto di quella medesima ratio che è alla base della sentenza invocata, il cui dictum è scaturito da una condotta della Corte territoriale, che non applicando la norma ora citata con eguale correttezza, aveva ritenuto di fissare comunque il giudizio di appello e provvedere alla citazione delle parti, con le conseguenze sopra ricordate, e che, per tali ragioni, non si riflette sulla incen- surabilità della decisione oggetto di gravame nel presente procedimento. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non- ché − apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) − al ver- samento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, l’08/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IE AR UG ER
lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3342 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 08/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, emessa in data 5 settembre 2025, la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile il gravame proposto da RI EL, ren- dendo così definitiva nei suoi confronti la pronuncia, emessa in data 5 maggio 2023 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, che lo aveva condan- nato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 8 e giorni 20 di reclusione per i reati di cui all’art. 189, comma 6 e 7, cod. strada, con i benefici della sospensione condizionale e non menzione. 1.1. La Corte di appello di Milano, dato atto che l’impugnazione era stata pro- posta in data 15 settembre 2023 con conseguente applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abro- gato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 13808 del 4/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855 - 01, rilevava il mancato deposito, unitamente all'atto d'appello, della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato e che l’atto di gravame non conteneva nep- pure un richiamo a precedenti dichiarazioni e/o elezioni di domicilio, dichiarando, pertanto, l'inammissibilità dell'impugnazione, a causa del mancato assolvimento degli oneri imposti all'imputato appellante che sia stato presente nel giudizio di primo grado. 2. Avverso tale ordinanza RI EL ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. nonché degli artt. 24 e 111 Cost. 2.1. Si osserva, invero, che la ratio della abrogata disciplina dettata dall’art. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., è quella di agevolare la notifica del decreto di citazione a giudizio e che tale risultato era pienamente raggiungibile nel caso in esame, in quanto il ricorrente nel giudizio di primo grado aveva eletto domicilio ed era stato presente alla celebrazione del dibattimento, rendendo esame. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassa- zione ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta manifestamente infondato, per quanto di seguito esposto. 1.1 In linea di principio, occorre ricordare che la questione sollevata nell’atto di gravame, è stata risolta dalle S.U. di questa Corte, con la sentenza n. 13808 3 del 24/10/2024, citata anche dal ricorrente. Le S.U., dopo aver circoscritto l’appli- cazione dell’art. 581, comma 1-ter (e comma 1-quater), abrogato dalla legge n. 114 del 2024, agli atti di impugnazione proposti nel periodo di vigenza di tale disciplina (30/12/2022 – 25/08/2024), hanno ritenuto, con argomentazioni am- piamente condivise da questo collegio, secondo un’interpretazione letterale e si- stematica della norma, conforme alla ratio perseguita dal legislatore e osservante dei principi sanciti anche dalla normativa comunitaria sul diritto dell'imputato a impugnare la decisione rivolgendosi a una giurisdizione di seconda istanza, che non fosse necessario, in base all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che la dichiarazione o l'elezione di domicilio, da depositare a pena di inammissibilità uni- tamente all'atto di appello, fossero successive alla pronuncia della sentenza impu- gnata. Si è osservato, al riguardo, che la finalità di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che riguarda l’imputato che sia stato presente nel giudizio di primo grado, a differenza di quella di cui al successivo comma 1–quater, relativo all’imputato giudicato in assenza, per il quale si è voluto garantire anche la reale conoscenza della pendenza e dell'esito del processo, nonché l'effettiva volontà di impugnare la sentenza, è solo quella di soddisfare l'esigenza di celerità e, al con- tempo, di certezza della notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello e che per il raggiungimento di tale finalità è sufficiente, tenuto conto della disci- plina vigente in materia di notificazioni, anche una precedente dichiarazione o ele- zione di domicilio. Su tali premesse e nell’ottica di garantire il fine perseguito dal legislatore, si è stabilito, altresì, che la suddetta dichiarazione o elezione di domi- cilio non deve necessariamente essere materialmente unita all'atto di impugna- zione, potendo essere soltanto in esso richiamata, «a condizione però che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco, e permetta, senza difficoltà o necessità di indagini, di individuarle con immediatezza nel fascicolo processuale, sì da con- sentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e da assicurare la salvaguardia delle esigenze di celerità e certezza sottese alla previsione di cui alla norma citata». 2. In base a tali coordinate ermeneutiche, la decisione impugnata risulta im- mune dalle censure sollevate. Dall’esame del fascicolo processuale risulta, infatti, che effettivamente all’atto di appello non era allegata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, né vi era alcun richiamo alle stesse, sicché il gravame proposto, come ritenuto dalla Corte territoriale, era inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non avendo l’appellante assolto agli oneri su di lui gravanti. Tale conclusione non risulta in contrasto con la pronuncia, richiamata dal ri- corrente a sostegno della propria doglianza, di Sez. 5, n. 17310 del 30/04/2025, 4 non massimata, con cui si è ritenuto che, in un caso in cui la citazione era andata a buon fine e l’imputato aveva presenziato al giudizio di appello, nonostante il mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., la finalità della norma fosse stata comunque perseguita ed il gravame fosse quindi ammissibile (la Corte, infatti, annullava la sentenza di inammissibilità con rinvio alla Corte d’appello per nuovo giudizio). Nel caso esaminato da tale pronuncia, nonostante l’appello non fosse corredato dalla necessaria elezione di domicilio né contenesse un richiamo ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, era stata comunque fissata la trattazione del giudizio di appello, il decreto di cita- zione era stato notificato all’imputato a mani proprie e all’udienza, celebrata con trattazione orale su richiesta del difensore, l’imputato era presente. In tale speci- fico contesto, la Corte ha ritenuto di valorizzare la ratio legis alla base dell’intro- duzione dello sbarramento d cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in ragione del fatto che nel caso di specie si era regolarmente instaurato il contrad- dittorio. Ben diverso è il caso in esame in cui la Corte territoriale ha dichiarato l’inam- missibilità de plano, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. e nel pieno rispetto di quella medesima ratio che è alla base della sentenza invocata, il cui dictum è scaturito da una condotta della Corte territoriale, che non applicando la norma ora citata con eguale correttezza, aveva ritenuto di fissare comunque il giudizio di appello e provvedere alla citazione delle parti, con le conseguenze sopra ricordate, e che, per tali ragioni, non si riflette sulla incen- surabilità della decisione oggetto di gravame nel presente procedimento. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non- ché − apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) − al ver- samento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, l’08/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente IE AR UG ER