Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 3342
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. e artt. 24 e 111 Cost.

    La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, confermando l'inammissibilità dichiarata dalla Corte di appello. Si è richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 13808/2024) che circoscrive l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. al periodo di vigenza della norma e stabilisce che la dichiarazione o elezione di domicilio non debba necessariamente essere successiva alla sentenza impugnata, ma può essere richiamata nell'atto di appello se in modo chiaro e inequivoco. Nel caso di specie, l'atto di appello non conteneva né il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio né un richiamo ad essa, rendendo l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 3342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3342
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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