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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/07/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) Dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 28.11.2024 e definitivamente pronunciando all'esito del procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. 418/2024 R.G. promosso da nato a Santeramo in [...] il [...], Cod.Fisc. , e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. OV Volpe (Cod.Fisc.
) e presso il di lui Studio elettivamente domiciliato in Santeramo in Colle CodiceFiscale_2 alla via B. Croce n. 9, in virtù di procura in calce al Ricorso in appello; contro
nata a Santeramo in [...] il [...] e ivi residente a[...]
Masiello n. 72, Cod.Fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Teresa Calia, C.F._3
Cod.Fisc. e presso il di lei Studio in Santeramo in Colle alla via Carlo Marx C.F._4
n. 15, in virtù di mandato in calce alla Comparsa di costituzione in appello;
con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari in persona del Sostituto Procuratore Generale;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 28.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione all'esito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti, con concessione dei termini per il deposito di note conclusionali e repliche. Con la sentenza n. 3782/2023, pubblicata in data 29.9.2023, il Tribunale di Bari, Sezione
Prima Civile, ha definito il procedimento rubricato al n. 4129/2014 R.G., con l'intervento ex lege del
P.M., ha cosi disponendo: “...1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
1 sposatisi in Santeramo in Colle con rito concordatario il giorno 13.06.1988 (atto di Parte_1 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune per l'anno 1988, parte II S. A, al n. 31), mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 2. rigetta le domande di addebito formulate reciprocamente dalle parti;
- 3. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa familiare, oggetto di espressa rinuncia;
- 4. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di assegno di mantenimento in favore dei figli, oggetto di espressa rinuncia;
- 5. accoglie la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, conferma l'assegno provvisorio stabilito in favore di
nella misura di € 200,00 mensili, oltre ad aggiornamento Istat annuale;
- 6. Controparte_1 spese compensate…”
1.1 Giova rappresentare che i sigg.ri e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in data 13.6.1988 in Santeramo in Colle da cui sono nati i figli OV (il
23.12.1988) e (il 25.12.1990); tuttavia, prospettando un matrimonio logorato ed un pessimo ER rapporto con il marito, con ricorso del 14.3.2014 la moglie si è rivolta al Tribunale barese chiedendo la pronuncia di separazione con addebito al coniuge e la previsione del mantenimento per sé e per entrambi figli non ancora economicamente autosufficienti.
1.2 In quella sede, il non ha contestato la crisi coniugale e familiare ma ha dedotto di Parte_1 essere stato più volte aggredito verbalmente e fisicamente dalla moglie e dai figli, tanto che in data
04.10.2013 era stato cacciato di casa dopo essere stato spintonato e scaraventato per le scale riportando lesioni refertate dal Pronto Soccorso. Ha dedotto che motivo della crisi coniugale erano stati anche la diminuita redditività della sua attività di infornatore per conto terzi privati (anche a causa delle sue condizioni di salute) e i contrasti circa l'educazione dei due figli, ormai maggiorenni, i quali non si erano attivati nella ricerca di lavoro. In proposito, ha rappresentato che il primogenito OV si era trasferito a Roma per seguire una scuola privata di grafica (ivi mantenuto dal ) per poi tornare a Pt_1
Santeramo ove, grazie al padre, era stato assunto presso un'impresa grafica dalla quale ben presto si era licenziato per far ritorno a Roma;
mentre più volte bocciato per assenze, non aveva ER terminato gli studi e aveva avuto esperienze lavorative presso panifici e caseifici (reperite grazie all'intercessione paterna) di durata breve a causa del suo comportamento. Per tali ragioni, si è opposto al riconoscimento del mantenimento in favore della moglie e di entrambi i figli, assumendo la casa di abitazione non poteva essere oggetto di assegnazione in quanto detenuta in comodato gratuito concesso dalla di lui madre, la quale ne aveva chiesto la restituzione. Inoltre, ha chiesto l'addebito a carico della moglie per le continue aggressioni fisiche e verbali, le denigrazioni, la relazione extraconiugale intrattenuta.
1.3 Il Presidenziale ha dettato i provvedimenti urgenti disponendo il mantenimento di Euro 200,00 in favore della e di Euro 150,00 per nulla per il figlio OV;
ha assegnato la CP_1 ER casa familiare alla moglie in virtù della convivenza con il secondogenito.
La causa è stata istruita con l'espletamento dell'interpello formale dei coniugi e della prova orale per
2 testimoni nonchè con produzione documentale;
quindi, precisate le conclusioni all'udienza del
27.3.2023, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
2.1 Avverso la prefata sentenza ha proposto gravame il chiedendo a questa Corte di Parte_1
“…In via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza in merito all'assegno di mantenimento ed in riforma della sentenza impugnata: 1) riformare per le motivazioni di cui al primo motivo di appello sopra esplicitate il capo sub 2) riconoscendo in capo alla sig.ra CP_1
l'addebito della separazione con tutte le conseguenze di legge;
2) riformare per le
[...] motivazioni di cui al secondo motivo di appello sopra esplicitare il capo sub 3) disponendo la mancanza dei requisiti di assegnazione della casa in via Duca degli Abruzzi n.7 sin dall'udienza presidenziale o nei momenti successivi dal momento in cui non è più dovuto il mantenimento al figlio maggiorenne;
3) riformare per le motivazioni di cui al terzo motivo di appello sopra CP_2 esplicitate il capo sub 4) della sentenza, disponendo la mancanza dei requisiti di un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne sin dall'udienza presidenziale ovvero CP_2 dal 2017 o 2020; 4) riformare per le motivazioni di cui al quarto motivo di appello sopra esplicitate il capo sub 4) della sentenza, disponendo la mancanza dei requisiti per un assegno di mantenimento in favore della moglie sin dall'udienza presidenziale o perlomeno dal momento Controparte_1 della cessazione dell'attività ovvero anno 2020; 5) riformare per le motivazioni sopra esplicitare nel quinto motivo di appello ritenendo ammissibile l'ordine di esibizione ex art.2010 c.p.c. disponendo
l'esibizione di estratto conto e/o informative dei rapporti in essere con filiale di Controparte_3
Santeramo in Colle dalla loro esistenza alla loro eventuale estinzione, intrattenuti dalla sig.ra
, nata a Santeramo in [...] [...], residente in [...]
Duca degli Abruzzi n.7, e di , nato a Santeramo in [...] il [...] e residente in [...]
Santeramo in Colle in via Duca degli Abruzzi n.7 e che si tenga conto da quanto da essi risulterà ai fini degli assegni di mantenimento. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. disponendo l'esibizione di estratto conto e/o informative dei rapporti in essere con filiale di Santeramo in Controparte_3
Colle dalla loro esistenza alla loro eventuale estinzione, intrattenuti dalla sig.ra , Controparte_1 nata a Santeramo in [...] [...], residente in [...]in Colle alla via Duca degli Abruzzi
n.7, e di , nato a Santeramo in [...] il [...] e residente in [...] e che si tenga conto da quanto da essi risulterà ai fini degli assegni di mantenimento. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”
2.2 Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 2697 e 2727 Cod.Civ.,
l'errata applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché l'erroneità e contraddittorietà della motivazione in relazione alle emergenze istruttorie travisate. Contrariamente a quanto opinato dal
Tribunale, le vessazioni e violenze fisiche patite dal sarebbero dimostrate dai referti Parte_1
3 medici, dalle foto con i segni delle lesioni subite, dalle prove testimoniali e dalla parziale ammissione della;
nel contempo, la relazione extraconiugale sarebbe comprovata in quanto non CP_1 specificamente contestata dalla donna.
2.3 Con il secondo motivo, il ha lamentato l'omessa pronuncia sull'assegnazione della Parte_1 casa familiare atteso che il Tribunale ha dichiarato “non luogo a provvedere” ritenendola oggetto di espressa rinuncia, laddove, invece, avrebbe dovuto indicare l'originaria mancanza dei presupposti per l'assegnazione de qua o, comunque, il loro venir meno nel corso del giudizio, in relazione alle vicende legate al figlio E comunque, ha lamentato l'occupazione da parte della del locale ER CP_1 garage dal maggio 2022 e la mancata consegna delle chiavi dell'abitazione di familiare.
2.4 Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia sul mantenimento del figlio atteso che il Tribunale ha dichiarato “non luogo a provvedere” ritenendolo oggetto di ER espressa rinuncia laddove avrebbe dovuto indicare la non debenza del mantenimento sin dall'ordinanza presidenziale o, comunque, il venir meno del diritto de quo durante il processo.
infatti, all'epoca dell'udienza presidenziale non aveva concluso il ciclo di studi e aveva ER rifiutato le occasioni di lavoro che il padre gli aveva procurato presso panifici o caseifici;
in seguito ha lavorato a nero, con contratto di tirocinio per non stabilizzare il rapporto lavorativo (con la finalità di percepire il mantenimento paterno e di consentire l'assegnazione della casa coniugale alla madre), mentre da ultimo ha un lavoro a tempo pieno.
2.5 Con il quarto motivo, ha lamentato l'errata valutazione e il travisamento delle risultanze istruttorie che hanno indotto il Tribunale a riconoscere il mantenimento muliebre nella stessa misura già disposta provvisoriamente all'udienza presidenziale, specificamente controdeducendo che: a) l'attività del non era ben avviata, come comprovato dalle dichiarazioni fiscali di circa 7.000/7.500 per gli Pt_1 anni 2011-2020, dalla esposizione debitoria e dalla inesistenza di ulteriori redditi;
b) la non CP_1 ha fornito contributo nell'attività del marito bensì ha utilizzato il forno per cuocere i suoi prodotti e venderli autonomamente;
c) la capacità economica della donna, la quale ha dichiarato di mantenersi con la pensione dell'anziano genitore (al netto della retta di Euro 600,00 della casa di riposo ove costui era ricoverato) e di inviare mensilmente Euro 300,00 (e talvolta anche Euro 500,00) al figlio OV, ha trasformato in abitazione il locale deposito in comproprietà tra i coniugi;
d) il documentato stato di salute invalidante che ha costretto il a cessare l'attività, il sovrindebitamento contratto per Pt_1 pagare il mantenimento, il basso tenore di vita, lo stato di indigenza riconosciuto anche dal G.I.P. in sede di archiviazione del procedimento ex art. 570 bis c.p. (per il mancato versamento del mantenimento per il periodo maggio-dicembre 2020); e) la mancata dimostrazione da parte della dell'impossibilità di procurarsi redditi adeguati, di aver cercato un lavoro e di essere iscritta CP_1 alle liste per il collocamento, di patire situazioni invalidanti al lavoro.
Ancora, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato il reddito lordo del Forese anzichè il netto, ne ha ignorato sia la diminuzione a far tempo dal 2012 al 2018 (allorquando è passato da Euro 8.510,00 a meno di Euro 7.000,00 per gli anni 2018-2020) e dopo la cessazione dell'attività (Euro 2.840,00 ed
4 Euro 445,00), e sia il rateo pensionistico attuale di soli Euro 650,00 circa.
2.6 Con il quinto motivo di appello, il ha lamentato la violazione degli artt.112, 115 e 210 Pt_1
c.p.c. in relazione ad un aspetto determinate della controversia relativo alla quantificazione del mantenimento per e la coniuge e la nullità della sentenza;
nello specifico, il rigetto della ER richiesta di disporre l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. dei conti postali della e del figlio CP_1
in quanto ritenuta esplorativa. ER
2.7 Da ultimo, l'appellante ha censurato la statuizione in punto di spese di lite sostenendo che l'accoglimento del gravame ne comporta la riforma, con condanna della per entrambi i gradi CP_1 di giudizio.
2.8 Il , quindi, ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione Pt_1 della sentenza appellata deducendo la fondatezza dei motivi di gravame e la impossibilità di sopravvivere e curarsi all'esito della sottrazione di Euro 200,00 dal rateo pensionistico.
3.1 Si è costituita in giudizio la sig.ra contestando la fondatezza del primo Controparte_1 motivo di gravame in mancanza di prova circa le cause che hanno determinato la crisi matrimoniale e la responsabilità in tal senso della , atteso che i testi escussi, peraltro legati al da CP_1 Pt_1 vincolo di parentela, hanno dichiarato di non aver assistito alle presunte aggressioni e hanno riportato informazioni de relato, senza riferire alcunchè circa il suo presunto tradimento.
3.2 In ordine alla richiesta di revoca del mantenimento muliebre, la appellata ha depositato documentazione adducendo l'ulteriore peggioramento della sua condizione economica, essendo disoccupata e priva di redditi che le consentano di vivere dignitosamente. Ha ribadito di aver sempre lavorato presso il forno del marito senza retribuzione e senza regolare assunzione, di patire problematiche di salute, di non essere dotata di capacità lavorativa nemmeno generica, di aver raggiunto i 60 anni di età, di avere un basso profilo scolastico (terza media) e di non aver avuto altre esperienze lavorative. Al contrario, il è titolare di una pensione dignitosa e ha maggiore Pt_1 capacità reddituale, pur essendo da lungo tempo inadempiente nel versare il mantenimento per moglie e figlio, come anche le spese straordinarie per e che lo stato di indigenza e l'esposizione ER debitoria non rilevano ai fini del riconoscimento del mantenimento muliebre trattandosi di debiti contratti dall'uomo per sue esclusive inadempienze.
3.3 La ha dedotto, altresì, la inammissibilità e l'infondatezza del secondo e terzo motivo CP_1 di appello in quanto il Tribunale non si è pronunciato sull'assegnazione della casa coniugale e sul mantenimento in favore di in ragione della rinuncia formulata in comparsa conclusionale;
ER nel contempo, ha rilevato l'irritualità e la tardività delle istanze che il , a suo avviso, avrebbe Pt_1 dovuto proporre con ricorso ex art. 709 c.p.c. a modifica dell'ordinanza presidenziale. Comunque, riguardo la casa, ha allegato il verbale di consegna delle chiavi in data 05.04.2024.
3.4 La appellante si è opposta alla richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c. giudicandola infondata e illegittima alla luce della chiarita destinazione della pensione dell'anziano genitore nonchè superflua ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, al pari dell'analoga richiesta riguardante
5 ER
3.5 Da ultimo, la ha rassegnato alla Corte le conclusioni:”...1) in via preliminare, CP_1 dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. in ragione della carenza di Parte_1 specificità dei motivi di doglianza;
2) sempre in via preliminare e in subordine dichiarare inammissibili il secondo e il terzo motivo di appello (assegnazione della casa coniugale e assegno di mantenimento per il figlio), poiché il Giudice di primo grado ha dichiarato il non luogo a provvedere per espressa rinuncia dell'odierna appellata, ancorchè irrituale e tardiva;
3) nel merito, respingere
l'appello proposto dal sig. perché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto Parte_1 confermare integralmente la sentenza appellata. 4) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa se dovuta come per legge. In via istruttoria dichiarare, comunque, inammissibili i mezzi di prova richiesti per le ragioni precedentemente esplicate”.
4.1 La trattazione nel merito si è svolta in prima comparizione alla camera di consiglio del 26.9.2024 all'esito della quale il Collegio ha riservato la decisione sull'istanza ex art. 283 c.p.c. e, quindi, ha reso l'ordinanza dell'11.10.2024 di rigetto, fissando l'udienza camerale cartolare del 10.12.2024 per la precisazione delle conclusioni. In detta sede, le parti hanno ottemperato all'incombente depositando le rispettive Note scritte di trattazione e il Collegio ha riservato la causa per la decisione concedendo i termini per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
4.2 Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica non ha formulato parere trattandosi di “questioni che non attengono figli minorenni o maggiorenni non autonomi o altri soggetti tutelati dalla legge”.
5.1 Nel merito della quaestio dell'addebito, giova richiamare la previsione dell'art. 151, comma 2,
Cod.Civ. secondo cui “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”, così da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Tra i comportamenti de quibus sono annoverati i maltrattamenti, l'omissione dell'assistenza nei confronti dell'altro coniuge, l'infedeltà coniugale manifestatasi con modalità tale da comportare discredito ed umiliazione nel coniuge che la subisce.
Come chiarito dalla Suprema Corte, è sufficiente la consapevolezza della violazione dei doveri coniugali, non essendo richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile.
Inoltre, il giudice dovrà tenere conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendo l'addebitabilità della separazione nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità. L'indagine che il Tribunale è chiamato a svolgere in ordine all'intollerabilità della convivenza dovrà essere condotta sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, all'esito delle quali sarà
6 possibile individuare se e quale incidenza detti comportamenti abbiano avuto nella determinazione della crisi matrimoniale.
5.2.1 Nel caso di specie, correttamente il Tribunale ha rigettato le reciproche domande di addebito ritenendole indimostrate. Invero, per quanto ancora rileva in questa sede, la domanda promossa dal non ha trovato supporto probatorio relativamente alla presunta violazione dei doveri Parte_1 ex art. 143 Cod.Civ. nonché alle dedotte aggressioni e violenze attribuite alla . Il si è CP_1 Pt_1 limitato a riferire genericamente di essere stato tradito dalla coniuge ma senza addurre specifici elementi idonei a circoscrivere temporalmente i fatti nè a individuare il soggetto con cui la ricorrente avrebbe instaurato la relazione extraconiugale. Sul punto giova richiamare il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte secondo cui la parte che faccia valere la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dell'altro coniuge deve provare, in sede di separazione tra coniugi, la relativa condotta ed il nesso causale con l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti alla base della domanda, ossia la non idoneità dell'infedeltà a rendere intollerabile la convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda (Cass.Civ., Sez.
VI, ordinanza 30.10.2019 n. 27777). Ed infatti, in tali evenienze la parte deducente è chiamata a fornire sia la specifica prova temporale della condotta fedifraga e sia l'incidenza di questa sulla convivenza matrimoniale, al fine di fornire al giudice gli elementi idonei a valutare se la condotta violativa dei doveri ex artt. 143 e segg. Cod.Civ. abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza o se si inserisca in un contesto di vita coniugale già disgregato. Orbene, il non ha Pt_1 fornito documentazione (ad esempio, una relazione investigativa) nè ha articolato capitoli di prova testimoniale al fine di dimostrare l'asserita relazione extraconiugale;
in senso contrario, non appare dirimente il rilievo dell'appellante circa la non contestazione specifica della circostanza de qua da parte della e la violazione dell'art. 115 c.p.c. CP_1
5.2.2 Analoghe considerazioni valgono per gli agiti aggressivi e violenti attribuiti alla . CP_1
Vero è che il ha depositato documentazione fotografica e medica attestante il suo precario stato Pt_1 di salute fisico e psichico (referti pronto soccorso con lesioni multiple traumatiche, certificazioni diagnosticanti “disturbo d'ansia reattivo”) tuttavia non ha puntualmente provato che la CP_1 fosse l'autrice delle violenze descritte. Il Tribunale di prime cure ha puntualmente colto tale criticità argomentando in motivazione che “... il lasso temporale (circa 4 mesi) intercorso tra la data dei referti del pronto soccorso (l'ultimo risalente al 04.10.13) e il momento in cui il si è Pt_1 determinato a sporgere denuncia (06.02.2014) nei confronti della moglie, in uno con la circostanza che il resistente non ha dato contezza sullo sviluppo e sull'esito della vicenda penale scaturita dalla presentazione della querela, non consentono di sgombrare il campo dai dubbi in ordine alla presunta colpevolezza della e quantomeno sulla reale sussistenza di fatti di violenza a lei CP_1 addebitabili”. Del resto, le dichiarazioni testimoniali non hanno fornito ulteriore e valido supporto probatorio al trattandosi di affermazioni de relato da parte di soggetti legati all'uomo da Pt_1 vincolo di parentela o di affinità, e, come tali, scarsamente rilevanti e attendibili sotto il profilo
7 probatorio. E' il caso del teste (marito di una cugina del ) il quale da un Testimone_1 Pt_1 lato ha confermato le ingiurie e le offese lamentate dal ad opera di moglie e figli, specificando Pt_1 tuttavia “non ho ascoltato personalmente le offese, ma i parenti si lamentavano del comportamento della ”, dall'altro ha confermato di essere a conoscenza dell'aggressione del 03.09.2012 e CP_1 dell'accesso del al Pronto Soccorso di Santeramo in Colle perchè riferitogli dalla sig.ra Pt_1 [...]
sorella dell'appellante (udienza del 19.02.2018). Anche quest'ultima ha dichiarato di CP_4 non aver mai assistito ai litigi tra i coniugi e alle violenze in danno del fratello, precisando “...tanto posso dire perché ho visto il referto medico, ho visto i segni sul gluteo e da allora mio fratello vive con me...” (udienza del 10.12.2028). Pertanto, non può accogliersi il rilievo dell'appellante secondo il quale la documentazione fotografica e le dichiarazioni testimoniali hanno fornito la prova delle condotte aggressive e violente attribuite alla . CP_1
Pertanto, non sono emersi elementi oggettivi a conferma di condotte della moglie tali da rendere intollerabile la convivenza e determinare la rottura del rapporto matrimoniale, e comportare la pronuncia di addebito della separazione. Piuttosto, opinando nel solco tracciato dal primo giudice, la determinazione della crisi coniugale deve ricondursi alla difficoltà di gestione dei figli, alla scarsa capacità educativa e relazionale di entrambi i genitori, alle incomprensioni nella gestione dei risparmi familiari, non essendo possibile “individuare esclusivamente in capo ad uno di essi, una o più specifiche violazioni univocamente identificabili come origine della rottura del rapporto”.
5.3 Sono infondati il secondo ed il terzo motivo di gravame. In proposito, all'udienza di precisazione delle conclusioni (27.3.2019) la ha formulato espressa rinuncia alla domanda di CP_1 mantenimento in favore del figlio e di assegnazione della casa familiare deducendo che ER anche il secondogenito ha raggiunto l'indipendenza economica, così da far venir meno i presupposti anche per l'assegnazione de qua; nel contempo, rappresentando di aver rilasciato l'immobile e di essersi trasferita nel locale in comproprietà con il coniuge già adibito a deposito. In proposito, giova richiamare il consolidato principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate” (Cass.Civ. n. 13636/2024; conformi,Cass.Civ.
n. 4837/2019; Cass.Civ. n. 28146/2013), e osservare che la ricorrente ha legittimamente esercitato la facoltà de qua che esime ipso facto il giudice adito dal procedere oltre e pronunciarsi in merito.
Pertanto, correttamente il Tribunale barese ha sentenziato che non vi è più luogo a provvedere su entrambe le domande.
Ad ogni buon conto, è opinione del Collegio che il neppure ha sufficiente dimostrato Pt_1
l'originaria e/o sopravvenuta asserita autosufficienza economica del secondogenito atteso ER che i testimoni escussi, pur con il limite anzidetto, hanno visto il giovane all'interno dell'attività o
8 nelle vicinanze ma nulla hanno saputo riferire circa lo svolgimento di mansioni lavorative o il trattamento retributivo. Parimenti, non hanno avuto idoneo supporto probatorio la dedotta inerzia del giovane nella ricerca di un lavoro e lo scarso impegno profuso nelle occasioni lavorative procacciate dal genitore.
5.4 Riguardo la questione del mantenimento muliebre, la Corte evidenzia che la ha CP_1 riferito di essere disoccupata e priva di reddito, ha precisato di aver gestito l'indennità di accompagnamento dell'anziano genitore per il pagamento della retta della casa di riposo e di altre spese, ha rappresentato di essere stata obbligata a lavorare “a nero” nell'attività del marito senza percepire retribuzione, di essere in età avanzata con basso profilo scolastico (terza media), di non avere capacità lavorativa neppure generica né precedenti esperienze lavorative, di essersi dedicata anche alla cura della famiglia e all'accudimento dei figli, di patire problematiche di salute e di non percepire il mantenimento fissato dall'ordinanza presidenziale. Il si è opposto al Pt_1 riconoscimento del mantenimento muliebre deducendo la significativa contrazione dei propri redditi
(già esigui in costanza di matrimonio), di aver cessato l'attività imprenditoriale di fornaio nel giugno
2020 a causa delle peggiorate condizioni di salute che lo hanno reso inabile al lavoro, e di beneficiare, esclusivamente, della pensione di invalidità di circa Euro 650,00 mensili.
Orbene, a fronte delle divergenti e contrastanti prospettazioni delle parti, la Corte osserva che dalla documentazione fiscale depositata si evince che la versa in stato di indigenza (dal 2018 al CP_1
2021 redditi imponibili ai fini Irpef pari a Euro 41,00; redditi 2022 pari a Euro 2.000,00,+ 41,00), anche a cagione del mancato versamento del mantenimento da parte del marito;
quest'ultimo, invece, dal 2011 al 2020 ha gestito l'attività commerciale ritraendo reddito in misura regolare e costante
(dichiarazioni dei redditi anno 2011 pari a Euro 7.169; anno 2012 pari a Euro 7.578; anno 2013 pari a
Euro 8.510; anno 2016 pari a Euro 8.007; anno 2017 pari a Euro 7.548; anno 2018 pari a Euro 6.517; anno 2019 pari a Euro 6.750; anno 2020 pari a Euro 6.955), così da smentire, quanto meno, la rappresentata flessione delle entrate culminate nella cessazione dell'attività. In proposito, la Corte condivide l'osservazione, già del provvedimento presidenziale e fatta propria dal Tribunale in sentenza, secondo cui “la redditività di una attività commerciale (peraltro di lungo corso) non può essere comprovata dalle sole dichiarazioni dei redditi, che hanno solo valenza indiziaria”. Ad ogni buon conto, è innegabile che l'attività de qua è stata gestita per lungo tempo e ha garantito al Pt_1 una capacità patrimoniale superiore rispetto a quella della coniuge.
Vero è che, a seguito della cessazione dell'attività per inabilità, negli anni 2021 e 2022 l'appellante ha beneficiato del trattamento pensionistico, tuttavia, volendo considerare il dato reddituale su base mensile emergente dalle dichiarazioni fiscali di cui sopra, non sembra che il rateo pensionistico
(asseritamente di Euro 650,00, sebbene non specificamente dimostrato documentalmente) risulti decisamente deteriore: ciò avvalora la considerazione testè svolta in ordine alla “complessa” redditività di una impresa commerciale e alla rilevanza meramente indiziaria delle dichiarazioni fiscali.
9 Pertanto, il primo giudice ha correttamente riconosciuto il diritto al mantenimento in capo alla sulla scorta del divario reddituale tra i coniugi, dell'età e della inadeguatezza dei mezzi della CP_1 moglie, della durata del matrimonio (circa 28 anni), del basso grado di istruzione, della mancanza di esperienze lavorative, della dedizione all'accudimento dei figli e del contributo fornito nell'attività del marito occupandosi del pane e della vendita al pubblico dei biscotti. Tale ultima circostanza è stata riferita dalla teste sig.ra “Non ero una cliente abituale ma quando ci andavo, Testimone_2 trovavo la sig.ra all'interno dell'attività lavorativa. Mi recavo presso l'attività intorno alle CP_1
12 e prendevo il pane e lo pagavo alla ” (udienza del 05.6.2017), ed è stata negata dal Parte_2
secondo il quale la coniuge vendeva in loco pane e biscotti di sua produzione e tratteneva per Pt_1 sé il ricavato. Ebbene, anche per tale circostanza il non ha fornito alcuna prova della Parte_1 tesi sostenuta.
La quantificazione del mantenimento muliebre, peraltro confermativa di quella statuita in sede presidenziale, appare congrua ed equa rispetto alla condizione economico-patrimoniale delle parti, anche in considerazione del fatto che il è affrancato dal contributo al mantenimento Parte_1 del secondogenito.
5.5 Dalla conferma delle statuizioni di merito della sentenza de qua consegue che la disposizione relativa alle spese di lite del primo grado non merita censura.
6. Alla luce di quanto precede, l'appello proposto da non merita accoglimento. Le Parte_1 spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella quantificazione indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, considerando lo scaglione da Euro 52.000,01 ad Euro 26.000,00; valori minimi;
fasi di studio, introduttiva e decisionale;
con versamento in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
7. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla Legge di Stabilità 228/12).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando così dispone: 1) rigetta l'appello proposto da iscritto innanzi a questa Corte con il n. 418/2024 R.G., e, Parte_1 per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre il rimborso del 15% per spese generali, oltre C.n.a. ed I.v.a. come per legge, da versarsi in favore dell'Erario; 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 228/12.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data
10.6.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Capasso Dott.ssa Maria Mitola
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