Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01899/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01382/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Lucca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
dell’Ordine del Questore della Provincia di Lucca N.-OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale ai sensi degli artt. 1 e 2 è stato ordinato al ricorrente di allontanarsi immediatamente dal territorio del Comune di Forte dei Marmi, Seravezza e Pietrasanta e disposta l’inibizione di fare ritorno nel Comune di Forte dei Marmi, Seravezza e Pietrasanta per un periodo di anni 1 (uno), e contro ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. IO HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Lucca (N.-OMISSIS-) emesso il -OMISSIS-, con il quale ai sensi degli artt. 1 e 2, è stato ordinato al ricorrente di allontanarsi dal territorio del Comune di Forte dei Marmi, Seravezza e Pietrasanta e disposta l’inibizione di fare ritorno negli stessi Comuni per un periodo di anni 1 (uno).
Detto provvedimento è stato emanato a seguito dei controlli eseguiti dall’Autorità di Polizia il -OMISSIS-, nel corso dei quali il ricorrente è stato identificato nei pressi del Comune di Forte dei Marmi, mentre si trovava a bordo di un’autovettura unitamente ad altre tre persone.
A seguito di tale controllo il commissariato di Forte dei Marmi, tenuto conto dell’esistenza di segnalazioni all’A.G. a carico di -OMISSIS- -OMISSIS-per atti osceni, molesti o disturbo alle persone, nonché più volte per furto aggravato ed altresì condannato per tale titolo di reato con sentenza irrevocabile, e della circostanza che il ricorrente, unitamente alle altre persone controllate, non forniva giustificazioni plausibili circa la loro presenza se non versioni ritenute poco attendibili, proponeva al Questore di applicare misura nei confronti del ricorrente di cui agli artt. 1 e 2 del D.lgs. 159/2011.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione degli artt. 3 e 7 L. 241/1990, in ordine alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ammnistrativo;
2. la violazione degli artt. 1, lett. c) e 2 del D.lgs. 159/2011 e dell’art. 3 l. 241/1990 e l’eccesso di potere per errore sui presupposti, oltre alla motivazione erronea e/o carente e al difetto di istruttoria, in quanto nel corso del controllo sopra citato non sarebbe emerso nulla di anomalo o che comunque facesse sospettare attività illecite, in corso o in fase di preparazione.
Nel ricorso si è costituito il Ministero dell’Interno, con una relazione chiedendo il rigetto del ricorso, in considerazione dei precedenti di polizia esistenti a carico dell’interessato.
A seguito della camera di consiglio del 29 maggio 2025 e con ordinanza n. 289/2025 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza del 7 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 È dirimente constatare che il provvedimento ora impugnato risulta motivato solo in ragione dell’identificazione del -OMISSIS-, avvenuta mentre il ricorrente si trovava a bordo di un’autovettura insieme a tre altre persone, senza che fossero state fornite “ giustificazioni plausibili circa la loro presenza se non versioni ritenute poco attendibili ”.
1.2 Sempre nel provvedimento si fa riferimento al fatto che il ricorrente risultava segnalato per atti osceni, molestia o disturbo alle persone, nonché per furto aggravato ed altresì condannato per questo con sentenza irrevocabile e, ciò, peraltro senza che fossero indicati gli estremi delle denunce, della sentenza o dei provvedimenti che avevano riguardato lo stesso ricorrente.
1.3 Secondo un costante orientamento giurisprudenziale " il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2 del d.lgs. n. 159/2011 attribuisce al Questore il potere discrezionale di irrogare la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio nei confronti di quei soggetti che, sulla scorta di un giudizio prognostico di pericolosità basato su elementi di fatto attuali e concreti, debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo una serie di beni giuridici, tra i quali la sicurezza e la tranquillità pubblica, non postulando comunque la prova dell'avvenuta commissione di reati, è altrettanto vero che, per l'irrogazione del foglio di via obbligatorio, è necessaria l'individuazione di specifiche e concrete condotte del destinatario della misura, dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose (T.A.R. Campania sez. V, 22/07/2024, n. 4333; T.A.R. Campania, sez. V, 14/03/2024, n. 1726)”.
1.4 In particolare, essendosi in presenza di una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio presuppone un giudizio di pericolosità che, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell'interessato, ossia ad episodi di vita che, secondo la prudente valutazione dell'Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un'apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti da parte di un soggetto rientrante in una delle categorie previste dall'art. 1 della L. 1956, n. 1423 (tra le tante TAR Veneto Venezia, sez. III, 1 giugno 2001 n. 1369).
1.5 Nel caso di specie il Questore si è limitato a rilevare che l'interessato era stato identificato nel Comune di Forte dei Marmi senza fornire giustificazioni plausibili e in compagnia di altri soggetti pregiudicati e, ancora, senza addurre ulteriori elementi e circostanze circa il compimento di attività anche solo presumibilmente illecite, stante il fatto che il controllo di polizia si era concluso senza che al ricorrente fosse elevata alcuna contestazione sul suo comportamento.
1.7 Nella motivazione resa dal Questore di Lucca vi è solo un generico e apodittico richiamo al fatto che la presenza in loco del ricorrente era finalizzata alla commissione di reati ed alla turbativa della pubblica sicurezza, senza che sia evidenziato alcun elemento o circostanza concreta idonea a confortare detta motivazione.
1.8 Del pari nessuna circostanza è stata indicata dal Questore di Lucca a supporto della ritenuta pericolosità del ricorrente in quanto soggetto dedito, nei termini declinati dalla giurisprudenza sopra richiamata, alla commissione di futuri reati da parte del ricorrente.
1.9 Ne consegue come risulti dimostrato il difetto di motivazione e di istruttoria, risultando, il provvedimento impugnato, emesso in base a circostanze del tutto inidonee a fondare un giudizio attuale di pericolosità sociale tale da far rientrare il ricorrente nella categoria prevista dall'art. 1, lett. c) del d.lgs. n. 159 del 2011.
2. In conclusione il ricorso è fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui alla parte motiva, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CC IA, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
IO HI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO HI | CC IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.