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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1290/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVPCRI10039 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi. E' presente il Dott. Nominativo_1 ai fini della pratica forense.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1, specializzata nella produzione e commercializzazione di capispalla e giacche uomo-donna, adiva questa Corte ed impugnava l'atto di recupero n. TVPCRI10039 2025, notificato in data
11.7.2025 da Agenzia Entrate di Taranto, invocandone l'annullamento, per indebito disconoscimento del credito d'imposta ex d.l. 145/2013, a suo dire spettante per avere attuato nel 2018, annualità di riferimento, una ricerca onerosa nell'ambito della innovazione stilistica dei modelli e dei tessuti. In subordine, chiedeva la decadenza dell'attiva accertativa e, comunque, l'annullamento degli interessi e delle sanzioni.
Costituitosi il contraddittorio,la causa veniva posta in decisione, all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio seguirà l'esame delle eccezioni, così come sollevate in ricorso, cominciando dal merito.
Ebbene, l'attività produttiva svolta dalla ricorrente, per quanto indubitabilmente pregevole ed apprezzabile, tuttavia non sembra rientrare tra quelle contemplate dall'art. 3 del d.l. 145/2013, ai fini del riconoscimento del previsto credito d'imposta. In effetti, ai sensi della normativa menzionata e per l'attribuzione del previsto beneficio, è richiesta un'attività che vada oltre il miglioramento ed il perfezionamento qualitativo della produzione. Occorre cioè che l'attività risulti tecnologicamente innovativa e frutto di ricerche, sperimentazioni ed acquisizioni di nuove conoscenze su processi industriali, tecniche di lavorazione, composizione, scelta ed impiego di materiali inediti in chiave ecologica e mai prima immaginati, con carattere di assoluta novità rispetto al passato. Nella fattispecie, una moda può dirsi innovativa quando non si limiti alla proposizione di nuovi e più variegati modelli e stili, ma quando integri tecnologie e processi produttivi avanzati e d'avanguardia, materiali diversi, originali, sostenibili, strutturalmente e funzionalmente pioneristici, superando il semplice design estetico, così da rivoluzionare il mercato, trasformare il settore, modificare le regole preesistenti e contribuire a dare una svolta nella storia del settore. Tali spiccate caratteristiche non emergerebbero dall'attività intrapresa dalla ricorrente, nonostante la riconosciuta pregevolezza, risultando questa essenzialmente concentrata sulla ottimizzazione funzionale ed estetica del preesistente. Pertanto, il credito d'imposta non sarebbe spettante.
Tuttavia, occorre soffermarsi sull'eccezione di decadenza, che di per sé sarebbe addirittura preliminare.
In effetti, manca la prova, indubitabilmente a carico dell'Agenzia, che l'attività produttiva dichiarata, per quanto non legittimante il credito di imposta, fosse stata simulata e posta in essere fraudolentemente da parte della ricorrente. In mancanza di tale prova, sia pure indiziaria, non è lecito ritenere che l'attività non sia stata effettivamente svolta, per cui non può parlarsi di credito di imposta inesistente, in quanto legato ad operazioni inesistenti, ma di credito di imposta non spettante, in quanto legato, invece, ad operazioni esistenti, benché prive degli ulteriori requisiti richiesti.
In effetti, la mancata disponibilità del pvc più volte citato nell'avviso, ma mai prodotto, depotenzia gli elementi d'accusa contenuti nell'atto di recupero a mere affermazioni di parte.
Da ciò deriva che l'accertamento andava eseguito entro il quinquennio dall'anno, il 2018, in cui è avvenuto l'utilizzo del credito non spettante. Pertanto,essendo stato abbondantemente oltrepassato tale termine, se ne deduce che la potestà accertativa è decaduta il 31.12.2023.
La particolarità del caso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto di recupero impugnato. Spese compensate. Taranto, 11.2.2026 Il
Presidente estensore
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1290/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVPCRI10039 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi. E' presente il Dott. Nominativo_1 ai fini della pratica forense.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1, specializzata nella produzione e commercializzazione di capispalla e giacche uomo-donna, adiva questa Corte ed impugnava l'atto di recupero n. TVPCRI10039 2025, notificato in data
11.7.2025 da Agenzia Entrate di Taranto, invocandone l'annullamento, per indebito disconoscimento del credito d'imposta ex d.l. 145/2013, a suo dire spettante per avere attuato nel 2018, annualità di riferimento, una ricerca onerosa nell'ambito della innovazione stilistica dei modelli e dei tessuti. In subordine, chiedeva la decadenza dell'attiva accertativa e, comunque, l'annullamento degli interessi e delle sanzioni.
Costituitosi il contraddittorio,la causa veniva posta in decisione, all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio seguirà l'esame delle eccezioni, così come sollevate in ricorso, cominciando dal merito.
Ebbene, l'attività produttiva svolta dalla ricorrente, per quanto indubitabilmente pregevole ed apprezzabile, tuttavia non sembra rientrare tra quelle contemplate dall'art. 3 del d.l. 145/2013, ai fini del riconoscimento del previsto credito d'imposta. In effetti, ai sensi della normativa menzionata e per l'attribuzione del previsto beneficio, è richiesta un'attività che vada oltre il miglioramento ed il perfezionamento qualitativo della produzione. Occorre cioè che l'attività risulti tecnologicamente innovativa e frutto di ricerche, sperimentazioni ed acquisizioni di nuove conoscenze su processi industriali, tecniche di lavorazione, composizione, scelta ed impiego di materiali inediti in chiave ecologica e mai prima immaginati, con carattere di assoluta novità rispetto al passato. Nella fattispecie, una moda può dirsi innovativa quando non si limiti alla proposizione di nuovi e più variegati modelli e stili, ma quando integri tecnologie e processi produttivi avanzati e d'avanguardia, materiali diversi, originali, sostenibili, strutturalmente e funzionalmente pioneristici, superando il semplice design estetico, così da rivoluzionare il mercato, trasformare il settore, modificare le regole preesistenti e contribuire a dare una svolta nella storia del settore. Tali spiccate caratteristiche non emergerebbero dall'attività intrapresa dalla ricorrente, nonostante la riconosciuta pregevolezza, risultando questa essenzialmente concentrata sulla ottimizzazione funzionale ed estetica del preesistente. Pertanto, il credito d'imposta non sarebbe spettante.
Tuttavia, occorre soffermarsi sull'eccezione di decadenza, che di per sé sarebbe addirittura preliminare.
In effetti, manca la prova, indubitabilmente a carico dell'Agenzia, che l'attività produttiva dichiarata, per quanto non legittimante il credito di imposta, fosse stata simulata e posta in essere fraudolentemente da parte della ricorrente. In mancanza di tale prova, sia pure indiziaria, non è lecito ritenere che l'attività non sia stata effettivamente svolta, per cui non può parlarsi di credito di imposta inesistente, in quanto legato ad operazioni inesistenti, ma di credito di imposta non spettante, in quanto legato, invece, ad operazioni esistenti, benché prive degli ulteriori requisiti richiesti.
In effetti, la mancata disponibilità del pvc più volte citato nell'avviso, ma mai prodotto, depotenzia gli elementi d'accusa contenuti nell'atto di recupero a mere affermazioni di parte.
Da ciò deriva che l'accertamento andava eseguito entro il quinquennio dall'anno, il 2018, in cui è avvenuto l'utilizzo del credito non spettante. Pertanto,essendo stato abbondantemente oltrepassato tale termine, se ne deduce che la potestà accertativa è decaduta il 31.12.2023.
La particolarità del caso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto di recupero impugnato. Spese compensate. Taranto, 11.2.2026 Il
Presidente estensore