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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/02/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12021/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Annalisa Parte_1 Boccuni;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
all'udienza del 12.02.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-::
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda -finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'illegittimità delle trattenute operate dall' sulla CP_1 prestazione AS n. 04032105 a titolo di recupero del rateo di dicembre 2011 delle pensioni in godimento al padre del ricorrente indebitamente percepito- è infondata. Il presente giudizio verte sulla fondatezza o meno della pretesa dell' ad agire in ripetizione per l'importo di CP_1 Euro 2.171,85. Orbene, l'istituto previdenziale ha evidenziato di aver corrisposto sul conto corrente co-intestato al de cuius e al ricorrente un rateo di pensione e di avere effettuato il recupero sulla prestazione in godimento al ricorrente, trattandosi di rateo non spettante atteso il decesso di
[...]
. Per_1 Il pagamento dell'indebito a persona defunta, ma ritenuta vivente dal solvens, non fa sorgere alcuna obbligazione né in capo al defunto, nè in capo ai suoi eredi: - non in capo al primo, perché ovviamente non è soggetto di diritto, e la venuta ad esistenza di qualsiasi obbligazione esige la presenza d'un debitore;
- non in capo ai suoi eredi, perché questi assumono i debiti presenti nell'asse ereditario al momento della morte. Il pagamento dell'indebito a persona defunta, ma ritenuta vivente dal solvens, fa sorgere invece l'obbligo di restituzione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., in capo a chi di fatto di quel pagamento si avvalga. E' solo questi,
1 infatti, che con una condotta concludente, consistita nella materiale apprensione del pagamento, acquista la qualità di accipiens e, con essa, l'obbligo di restituire il malo acquisto (Cass. n. 17705/16)- . Nel caso di specie, l'accipiens in questione è il contitolare del conto corrente sul quale venivano accreditate le pensioni in godimento al de cuius, ovverosia (cfr.all. 1 Parte_1 del fascicolo di parte resistente. Per tali ragioni, la domanda attorea deve essere rigettata e devono ritenersi legittime le trattenute operate dall' . CP_1 Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.769,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge.
Bari, 12.02.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Annalisa Parte_1 Boccuni;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
all'udienza del 12.02.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-::
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda -finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'illegittimità delle trattenute operate dall' sulla CP_1 prestazione AS n. 04032105 a titolo di recupero del rateo di dicembre 2011 delle pensioni in godimento al padre del ricorrente indebitamente percepito- è infondata. Il presente giudizio verte sulla fondatezza o meno della pretesa dell' ad agire in ripetizione per l'importo di CP_1 Euro 2.171,85. Orbene, l'istituto previdenziale ha evidenziato di aver corrisposto sul conto corrente co-intestato al de cuius e al ricorrente un rateo di pensione e di avere effettuato il recupero sulla prestazione in godimento al ricorrente, trattandosi di rateo non spettante atteso il decesso di
[...]
. Per_1 Il pagamento dell'indebito a persona defunta, ma ritenuta vivente dal solvens, non fa sorgere alcuna obbligazione né in capo al defunto, nè in capo ai suoi eredi: - non in capo al primo, perché ovviamente non è soggetto di diritto, e la venuta ad esistenza di qualsiasi obbligazione esige la presenza d'un debitore;
- non in capo ai suoi eredi, perché questi assumono i debiti presenti nell'asse ereditario al momento della morte. Il pagamento dell'indebito a persona defunta, ma ritenuta vivente dal solvens, fa sorgere invece l'obbligo di restituzione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., in capo a chi di fatto di quel pagamento si avvalga. E' solo questi,
1 infatti, che con una condotta concludente, consistita nella materiale apprensione del pagamento, acquista la qualità di accipiens e, con essa, l'obbligo di restituire il malo acquisto (Cass. n. 17705/16)- . Nel caso di specie, l'accipiens in questione è il contitolare del conto corrente sul quale venivano accreditate le pensioni in godimento al de cuius, ovverosia (cfr.all. 1 Parte_1 del fascicolo di parte resistente. Per tali ragioni, la domanda attorea deve essere rigettata e devono ritenersi legittime le trattenute operate dall' . CP_1 Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.769,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge.
Bari, 12.02.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
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