Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1957, n. 1342
Articolo 1
Versione
14 febbraio 1958
Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 34 della Convenzione stessa.

Entrata in vigore il 14 febbraio 1958