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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 29/01/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 371/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4029/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale AS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - AS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250038931319000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064138178736 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G.R. 4029/2025, la signora Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250038931319000 relativa a tassa automobilistica – annualità 2020 (targa Targa_1), dell'importo di € 701,33 (al netto di interessi e sanzioni), notificata in data 06.09.2025. Il ricorso è stato proposto contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione – Direzione Provinciale di AS e Regione Campania – UOD Tasse automobilistiche.
Nelle controdeduzioni si è costituita Regione Campania, che ha indicato quale atto presupposto l'avviso di accertamento n. 064138178736 per l'annualità 2020.
Il ricorso è stato notificato altresì ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AS.
1. Allegazioni del ricorrente e motivi di ricorso
La ricorrente deduce:
(a) Omessa notifica degli atti prodromici (in particolare, dell'avviso di accertamento) con conseguente nullità della cartella;
si richiama, a sostegno, il principio giurisprudenziale secondo cui l'omissione dell'atto presupposto integra vizio procedurale dell'atto successivo. Domanda: annullamento della cartella.
(b) Prescrizione del credito: trattandosi di tassa automobilistica 2020, la ricorrente assume l'intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 D.L. 953/1982 (conv. L. 53/1983), stante il “notevole lasso di tempo” tra l'asserita notifica degli atti prodromici e la cartella impugnata (06.09.2025).
La ricorrente ha inoltre formulato istanza di udienza telematica e ha indicato il valore del procedimento in
€ 701,33 ai fini del contributo unificato.
2. Costituzione della Regione Campania e difese
La Regione Campania si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese, svolgendo, in sintesi, le seguenti difese:
Inammissibilità delle censure di merito ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992: essendo stato regolarmente notificato l'avviso di accertamento n. 064138178736 (targa Targa_1, annualità 2020) in data 29.07.2023 e non essendo stato impugnato nei 60 giorni, la pretesa si sarebbe consolidata;
residuerebbe, quindi, la sola impugnazione per vizi propri della cartella.
Insussistenza della prescrizione: per il bollo auto il termine è triennale e decorre “al 31 dicembre del terzo anno successivo” (art. 5 D.L. 953/1982); nella specie, l'attività accertativa è stata esercitata entro il
31.12.2023, come risulta dalla predetta notifica del 29.07.2023; in difetto di impugnazione, non sarebbe più deducibile la prescrizione maturata prima della notifica dell'atto divenuto definitivo.
Principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica (Cass., Sez. Un., n. 40543/2021): rileva, ai fini della decadenza, la data di compimento delle formalità di spedizione da parte dell'ente, non quella di effettiva conoscenza del destinatario.
Validità della notifica postale dell'atto impositivo quando la consegna avvenga a soggetti abilitati, con presunzione di conoscenza superabile solo con prova contraria del destinatario (Cass. n. 26864/2014), nonché sufficienza, per il perfezionamento, della consegna al domicilio con firma sull'AR senza ulteriori incombenze dell'ufficiale postale (Cass. n. 11708/2011).
Difetto di legittimazione passiva della Regione per le doglianze attinenti a vizi propri della riscossione, che andrebbero rivolte esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Regione ha depositato estratto cartella, avviso di accertamento con relativa ricevuta di notifica, e atti interni di delega/rappresentanza; nella tabella riepilogativa si indica, per la targa Targa_1, l'avviso n. 064138178736 (2020) con ricezione 29.07.2023.
3. Documenti e rilievi formali
Il ricorso riporta la cartella impugnata al n. 02820250038931319000 (anno 2020, importo € 701,33), ma tra gli allegati indica anche una cartella con numero 02820250021633824000 (apparente refuso). È inoltre presente istanza di udienza telematica.
Non si è costituita ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare la Corte dispone l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di AS, poiché:
a) non è ente impositore in materia di tassa automobilistica, tributo di competenza regionale;
b) non ha emesso né l'atto presupposto (avviso di accertamento) né l'atto impugnato (cartella);
c) non riveste alcuna legittimazione passiva, né sostanziale né processuale, nella presente controversia.
Pertanto, ai sensi dei principi sulla corretta individuazione del contraddittore necessario nel processo tributario, l'Agenzia delle Entrate – DP AS viene estromessa dal processo.
2. Sulla dedotta omessa notifica dell'atto presupposto
La censura va rigettata.
Dalla documentazione versata in atti dalla Regione Campania emerge che l'avviso di accertamento n.
064138178736 relativo alla tassa automobilistica 2020 (targa Targa_1) è stato regolarmente notificato in data 29.07.2023 e non è stato opposto nei termini. La ricorrente non ha fornito prova idonea a superare la presunzione di conoscenza derivante dalla consegna del plico al domicilio a soggetti abilitati e dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento (cfr. Cass. 26864/2014; Cass. 11708/2011).
La rituale notifica dell'atto presupposto impedisce di far valere, in sede di impugnazione della cartella, censure di merito relative alla pretesa impositiva ormai consolidata;
residua la sola deducibilità dei vizi propri dell'atto della riscossione (art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992; Cass. 3005/2020; Cass., Sez. Trib., 37259/2021).
3. Sulla prescrizione del credito
La doglianza è infondata.
Per la tassa automobilistica, l'art. 5 D.L. 953/1982 (conv. L. 53/1983) stabilisce la prescrizione triennale con compimento al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.
Nel caso di annualità 2020, l'attività accertativa doveva esercitarsi entro il 31.12.2023: ciò è avvenuto, come dimostra la notifica del 29.07.2023 dell'avviso.
In difetto di impugnazione dell'accertamento nei 60 giorni, la pretesa fiscale si è consolidata;
in sede di impugnazione della cartella non è più deducibile la prescrizione maturata anteriormente all'atto impositivo divenuto definitivo, potendo il contribuente censurare solo i vizi propri della cartella (art. 19, comma 3, d.lgs.
546/1992; Cass. 3005/2020; Cass., Sez. VI, 24595/2022; Cass., Sez. Un., 40543/2021per la scissione soggettiva degli effetti della notifica ai fini del rispetto dei termini).
Per completezza, la cartella notificata il 06.09.2025 interviene comunque entro il triennio successivo all'atto interruttivo (notifica dell'avviso), sicché non risulta maturata alcuna prescrizione successiva idonea a estinguere il credito, né sono stati allegati o provati periodi di inerzia superiori al triennio tra un atto e l'altro della sequenza impositiva/riscossiva.
4. Sulla legittimazione passiva
Le doglianze che attengono ai vizi propri della riscossione (diversi da quelli dell'accertamento) devono essere rivolte all'Agente della riscossione;
la Regione Campania è priva di legittimazione passiva per tali profili. Nel caso di specie, per quanto occorra, la relativa eccezione è accolta in rito.
Resta fermo che il ricorso, nel suo nucleo centrale (omessa notifica dell'avviso e prescrizione del credito), va rigettato.
La Corte in composizione monocratica :
1. Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 02820250038931319000 relativa alla tassa automobilistica – annualità 2020;
2. Estromette dal giudizio Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di AS in quanto non è ente impositore in materia di tassa automobilistica, tributo di competenza regionale;
non ha emesso né l'atto presupposto (avviso di accertamento) né l'atto impugnato (cartella); non riveste alcuna legittimazione passiva, né sostanziale né processuale, nella presente controversia.
3. Dichiara, per quanto occorra, la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania in ordine ai vizi propri della fase di riscossione;
4. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Regione Campania, che si liquidano in complessivi € 187,00 omnicomprensivi . Nulla per ADER non costituita.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 02820250038931319000 relativa alla tassa automobilistica – annualità 2020. Estromette dal giudizio Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di AS in quanto non è ente impositore in materia di tassa automobilistica, tributo di competenza regionale;
non ha emesso né l'atto presupposto
(avviso di accertamento) né l'atto impugnato (cartella); non riveste alcuna legittimazione passiva, né sostanziale né processuale, nella presente controversia. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Regione Campania, che si liquidano in complessivi € 187,00 omnicomprensivi . Nulla per ADER non costituita.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4029/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale AS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - AS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250038931319000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064138178736 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G.R. 4029/2025, la signora Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250038931319000 relativa a tassa automobilistica – annualità 2020 (targa Targa_1), dell'importo di € 701,33 (al netto di interessi e sanzioni), notificata in data 06.09.2025. Il ricorso è stato proposto contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione – Direzione Provinciale di AS e Regione Campania – UOD Tasse automobilistiche.
Nelle controdeduzioni si è costituita Regione Campania, che ha indicato quale atto presupposto l'avviso di accertamento n. 064138178736 per l'annualità 2020.
Il ricorso è stato notificato altresì ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AS.
1. Allegazioni del ricorrente e motivi di ricorso
La ricorrente deduce:
(a) Omessa notifica degli atti prodromici (in particolare, dell'avviso di accertamento) con conseguente nullità della cartella;
si richiama, a sostegno, il principio giurisprudenziale secondo cui l'omissione dell'atto presupposto integra vizio procedurale dell'atto successivo. Domanda: annullamento della cartella.
(b) Prescrizione del credito: trattandosi di tassa automobilistica 2020, la ricorrente assume l'intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 D.L. 953/1982 (conv. L. 53/1983), stante il “notevole lasso di tempo” tra l'asserita notifica degli atti prodromici e la cartella impugnata (06.09.2025).
La ricorrente ha inoltre formulato istanza di udienza telematica e ha indicato il valore del procedimento in
€ 701,33 ai fini del contributo unificato.
2. Costituzione della Regione Campania e difese
La Regione Campania si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese, svolgendo, in sintesi, le seguenti difese:
Inammissibilità delle censure di merito ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992: essendo stato regolarmente notificato l'avviso di accertamento n. 064138178736 (targa Targa_1, annualità 2020) in data 29.07.2023 e non essendo stato impugnato nei 60 giorni, la pretesa si sarebbe consolidata;
residuerebbe, quindi, la sola impugnazione per vizi propri della cartella.
Insussistenza della prescrizione: per il bollo auto il termine è triennale e decorre “al 31 dicembre del terzo anno successivo” (art. 5 D.L. 953/1982); nella specie, l'attività accertativa è stata esercitata entro il
31.12.2023, come risulta dalla predetta notifica del 29.07.2023; in difetto di impugnazione, non sarebbe più deducibile la prescrizione maturata prima della notifica dell'atto divenuto definitivo.
Principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica (Cass., Sez. Un., n. 40543/2021): rileva, ai fini della decadenza, la data di compimento delle formalità di spedizione da parte dell'ente, non quella di effettiva conoscenza del destinatario.
Validità della notifica postale dell'atto impositivo quando la consegna avvenga a soggetti abilitati, con presunzione di conoscenza superabile solo con prova contraria del destinatario (Cass. n. 26864/2014), nonché sufficienza, per il perfezionamento, della consegna al domicilio con firma sull'AR senza ulteriori incombenze dell'ufficiale postale (Cass. n. 11708/2011).
Difetto di legittimazione passiva della Regione per le doglianze attinenti a vizi propri della riscossione, che andrebbero rivolte esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La Regione ha depositato estratto cartella, avviso di accertamento con relativa ricevuta di notifica, e atti interni di delega/rappresentanza; nella tabella riepilogativa si indica, per la targa Targa_1, l'avviso n. 064138178736 (2020) con ricezione 29.07.2023.
3. Documenti e rilievi formali
Il ricorso riporta la cartella impugnata al n. 02820250038931319000 (anno 2020, importo € 701,33), ma tra gli allegati indica anche una cartella con numero 02820250021633824000 (apparente refuso). È inoltre presente istanza di udienza telematica.
Non si è costituita ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare la Corte dispone l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di AS, poiché:
a) non è ente impositore in materia di tassa automobilistica, tributo di competenza regionale;
b) non ha emesso né l'atto presupposto (avviso di accertamento) né l'atto impugnato (cartella);
c) non riveste alcuna legittimazione passiva, né sostanziale né processuale, nella presente controversia.
Pertanto, ai sensi dei principi sulla corretta individuazione del contraddittore necessario nel processo tributario, l'Agenzia delle Entrate – DP AS viene estromessa dal processo.
2. Sulla dedotta omessa notifica dell'atto presupposto
La censura va rigettata.
Dalla documentazione versata in atti dalla Regione Campania emerge che l'avviso di accertamento n.
064138178736 relativo alla tassa automobilistica 2020 (targa Targa_1) è stato regolarmente notificato in data 29.07.2023 e non è stato opposto nei termini. La ricorrente non ha fornito prova idonea a superare la presunzione di conoscenza derivante dalla consegna del plico al domicilio a soggetti abilitati e dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento (cfr. Cass. 26864/2014; Cass. 11708/2011).
La rituale notifica dell'atto presupposto impedisce di far valere, in sede di impugnazione della cartella, censure di merito relative alla pretesa impositiva ormai consolidata;
residua la sola deducibilità dei vizi propri dell'atto della riscossione (art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992; Cass. 3005/2020; Cass., Sez. Trib., 37259/2021).
3. Sulla prescrizione del credito
La doglianza è infondata.
Per la tassa automobilistica, l'art. 5 D.L. 953/1982 (conv. L. 53/1983) stabilisce la prescrizione triennale con compimento al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.
Nel caso di annualità 2020, l'attività accertativa doveva esercitarsi entro il 31.12.2023: ciò è avvenuto, come dimostra la notifica del 29.07.2023 dell'avviso.
In difetto di impugnazione dell'accertamento nei 60 giorni, la pretesa fiscale si è consolidata;
in sede di impugnazione della cartella non è più deducibile la prescrizione maturata anteriormente all'atto impositivo divenuto definitivo, potendo il contribuente censurare solo i vizi propri della cartella (art. 19, comma 3, d.lgs.
546/1992; Cass. 3005/2020; Cass., Sez. VI, 24595/2022; Cass., Sez. Un., 40543/2021per la scissione soggettiva degli effetti della notifica ai fini del rispetto dei termini).
Per completezza, la cartella notificata il 06.09.2025 interviene comunque entro il triennio successivo all'atto interruttivo (notifica dell'avviso), sicché non risulta maturata alcuna prescrizione successiva idonea a estinguere il credito, né sono stati allegati o provati periodi di inerzia superiori al triennio tra un atto e l'altro della sequenza impositiva/riscossiva.
4. Sulla legittimazione passiva
Le doglianze che attengono ai vizi propri della riscossione (diversi da quelli dell'accertamento) devono essere rivolte all'Agente della riscossione;
la Regione Campania è priva di legittimazione passiva per tali profili. Nel caso di specie, per quanto occorra, la relativa eccezione è accolta in rito.
Resta fermo che il ricorso, nel suo nucleo centrale (omessa notifica dell'avviso e prescrizione del credito), va rigettato.
La Corte in composizione monocratica :
1. Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 02820250038931319000 relativa alla tassa automobilistica – annualità 2020;
2. Estromette dal giudizio Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di AS in quanto non è ente impositore in materia di tassa automobilistica, tributo di competenza regionale;
non ha emesso né l'atto presupposto (avviso di accertamento) né l'atto impugnato (cartella); non riveste alcuna legittimazione passiva, né sostanziale né processuale, nella presente controversia.
3. Dichiara, per quanto occorra, la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania in ordine ai vizi propri della fase di riscossione;
4. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Regione Campania, che si liquidano in complessivi € 187,00 omnicomprensivi . Nulla per ADER non costituita.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 02820250038931319000 relativa alla tassa automobilistica – annualità 2020. Estromette dal giudizio Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di AS in quanto non è ente impositore in materia di tassa automobilistica, tributo di competenza regionale;
non ha emesso né l'atto presupposto
(avviso di accertamento) né l'atto impugnato (cartella); non riveste alcuna legittimazione passiva, né sostanziale né processuale, nella presente controversia. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Regione Campania, che si liquidano in complessivi € 187,00 omnicomprensivi . Nulla per ADER non costituita.