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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 06/02/2026, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 765/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA GRECA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3034/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 11 Messina - 97046530834
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240010704168000 IRRIGAZ. 322 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240010704168000 QUOTE CONSORTIL 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dott. PP La GR;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha impugnato, con richiesta di annullamento, la cartella di pagamento n. 296 2024
0000107041 68 000 emessa per contributo consortile. Ha dedotto l'omessa indicazione del piano di classifica e che il preteso contributo sarebbe stato applicato indiscriminatamente su immobili incolti, abbandonati, in stato di degrado e di difficile accessibilità, che non beneficiano in alcun modo delle opere amministrate dal Consorzio il quale sarebbe stato onerato della prova dei benefici conseguiti dal terreno del ricorrente.
L'intimato Consorzio di bonifica sebbene ritualmente intimato non si è costituito n giudizio.
Il ricorso va accolto.
Va osservato che la cartella è del tutto sfornita della indicazione del presupposto impositivo che nel piano di classifica ex l.r.n. 45 del 1995 trova la sua fonte e disciplina.
L'impugnata cartella, va, dunque, annullata.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili in ragione degli specifici profili della controversia.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 11, in composizione monocratica accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE
PP La GR
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA GRECA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3034/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 11 Messina - 97046530834
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240010704168000 IRRIGAZ. 322 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240010704168000 QUOTE CONSORTIL 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dott. PP La GR;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha impugnato, con richiesta di annullamento, la cartella di pagamento n. 296 2024
0000107041 68 000 emessa per contributo consortile. Ha dedotto l'omessa indicazione del piano di classifica e che il preteso contributo sarebbe stato applicato indiscriminatamente su immobili incolti, abbandonati, in stato di degrado e di difficile accessibilità, che non beneficiano in alcun modo delle opere amministrate dal Consorzio il quale sarebbe stato onerato della prova dei benefici conseguiti dal terreno del ricorrente.
L'intimato Consorzio di bonifica sebbene ritualmente intimato non si è costituito n giudizio.
Il ricorso va accolto.
Va osservato che la cartella è del tutto sfornita della indicazione del presupposto impositivo che nel piano di classifica ex l.r.n. 45 del 1995 trova la sua fonte e disciplina.
L'impugnata cartella, va, dunque, annullata.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili in ragione degli specifici profili della controversia.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 11, in composizione monocratica accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE
PP La GR