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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3774/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3774/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]; e
(C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Perego ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Albiate (MB), Via Dante, n. 10, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_2 [...]
in data 4 maggio 1998, registrato presso il Comune di Villa D'AD (BG) - atto di Parte_1 matrimonio Anno 1998 - Parte II - Serie A - N. 4.
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa D'AD (BG) l'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio.
3. dare atto che i signori e hanno risolto tra loro ogni Parte_2 Parte_1 questione di natura patrimoniale ed economica in sede di separazione personale, nei termini trascritti e riportati in premessa e come segue: a) il signor riconosce alla OR , a titolo di mantenimento e quale assegno Parte_1 Pt_2 divorzile, la somma di € 1.480,00 netti, soggetta a rivalutazione istat, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Tale impegno cesserà al momento in cui la OR maturerà il diritto a trattamento Pt_2 pensionistico. b) il signor provvederà al pagamento del F.I.P. (fondo integrativo pensione) aperto a favore Parte_1 della OR , pari alla somma di € 1.000,00 all'anno, sino al compimento dell'età di 65 Pt_2 anni della OR . Pt_2
c) il signor si impegna a sostenere le spese inerenti la gestione straordinaria degli immobili Parte_1 siti in Villa D'AD di proprietà della OR , restando invece le spese di gestione ordinaria Pt_2
a carco della OR . Pt_2
Tale impegno cesserà al momento in cui la OR maturerà il diritto a trattamento Pt_2 pensionistico. Il signor si impegna a pagare alla OR la somma di € 1.000,00 all'anno per Parte_1 Pt_2 la manutenzione del giardino dell'immobile di Villa D'AD. Tale impegno avrà durata massima di quindici anni e cesserà automaticamente nel caso in cui l'immobile sia venduto.
4. Spese integralmente compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale come da accordo sottoscritto dai coniugi ex art. 12 d.l. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014 avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Besana in Brianza, in data 9 febbraio 2022 e confermato dinanzi al medesimo Ufficiale di Stato Civile in data 14 marzo 2022 (v. produzione documentale del 27 novembre 2025). Non è poi contestato che sin dal raggiungimento dell'accordo avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Besana in Brianza in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 30.05.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 4 maggio 1998 (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Villa D'AD), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Villa D'AD, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro
Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3774/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]; e
(C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Perego ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Albiate (MB), Via Dante, n. 10, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_2 [...]
in data 4 maggio 1998, registrato presso il Comune di Villa D'AD (BG) - atto di Parte_1 matrimonio Anno 1998 - Parte II - Serie A - N. 4.
2. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa D'AD (BG) l'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio.
3. dare atto che i signori e hanno risolto tra loro ogni Parte_2 Parte_1 questione di natura patrimoniale ed economica in sede di separazione personale, nei termini trascritti e riportati in premessa e come segue: a) il signor riconosce alla OR , a titolo di mantenimento e quale assegno Parte_1 Pt_2 divorzile, la somma di € 1.480,00 netti, soggetta a rivalutazione istat, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Tale impegno cesserà al momento in cui la OR maturerà il diritto a trattamento Pt_2 pensionistico. b) il signor provvederà al pagamento del F.I.P. (fondo integrativo pensione) aperto a favore Parte_1 della OR , pari alla somma di € 1.000,00 all'anno, sino al compimento dell'età di 65 Pt_2 anni della OR . Pt_2
c) il signor si impegna a sostenere le spese inerenti la gestione straordinaria degli immobili Parte_1 siti in Villa D'AD di proprietà della OR , restando invece le spese di gestione ordinaria Pt_2
a carco della OR . Pt_2
Tale impegno cesserà al momento in cui la OR maturerà il diritto a trattamento Pt_2 pensionistico. Il signor si impegna a pagare alla OR la somma di € 1.000,00 all'anno per Parte_1 Pt_2 la manutenzione del giardino dell'immobile di Villa D'AD. Tale impegno avrà durata massima di quindici anni e cesserà automaticamente nel caso in cui l'immobile sia venduto.
4. Spese integralmente compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale come da accordo sottoscritto dai coniugi ex art. 12 d.l. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014 avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Besana in Brianza, in data 9 febbraio 2022 e confermato dinanzi al medesimo Ufficiale di Stato Civile in data 14 marzo 2022 (v. produzione documentale del 27 novembre 2025). Non è poi contestato che sin dal raggiungimento dell'accordo avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Besana in Brianza in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 30.05.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 4 maggio 1998 (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Villa D'AD), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Villa D'AD, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro
Il Presidente Carmen Arcellaschi