CASS
Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2024, n. 4294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4294 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC AR nato il [...] avverso l'ordinanza del 29/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, in persona di Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4294 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 31/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, La Corte di assise di appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di accertamento del bis in idem internazionale - presentata da EN CO in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale albanese di Lezhe in data 17.10.2008, passata in giudicato il 27.10.2008, che gli aveva irrogato la pena di anni quattordici di reclusione - in relazione alla condanna riportata con sentenza emessa dalla stessa Corte di assise di appello di Firenze il 22.01.2010, divenuta irrevocabile il 21.01.2020 (in virtù della quale l'imputato era stato condannato per omicidio e altro alla pena di anni di anni ventuno e mesi otto di reclusione), con conseguente declaratoria di non eseguibilità dell'ordine di esecuzione emesso in forza della suddetta sentenza dal Procuratore generale territoriale, avente a oggetto la pena residua (dopo l'applicazione dell'indulto) di anni diciotto e mesi otto di reclusione. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l'interessato, con rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, egli denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 127 cod. proc. pen., con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata. I difensori affermano di non aver ricevuto l'avviso per l'udienza camerale del 29 giugno 2022 in cui era stato trattato il procedimento. Ciò nonostante il riferimento alle deduzioni della difesa presente nell'incipit dell'ordinanza. Con il secondo motivo, egli deduce l'erronea interpretazione della disciplina del ne bis in idem contenuta nelle convenzioni internazionali e da ritenersi incidente sull'ordinamento interno, con particolare riferimento al dettato degli artt. 6 e 11 cod. pen. Con motivi nuovi, si ribadiscono le ragioni di cui al primo motivo, evidenziando la rilevanza dell'acquisizione del verbale dell'udienza camerale del 29.06.2022. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento, assorbito il secondo. 2. Il Collegio preliminarmente dà atto che, ritenuta la necessità ai fini della decisione di acquisire copia del verbale dell'udienza camerale del 29 giugno 2022 e delle notificazioni alle parti del decreto di fissazione della predetta udienza, ha disposto l'acquisizione a mezzo della Cancelleria di tali atti, rinviando l'udienza del 19 settembre al 31 ottobre 2023. 3. Non essendo stata trasmessa la documentazione richiesta, in particolare riferimento alle notificazioni alle parti del decreto di fissazione della predetta udienza del 29 giugno 2022, non risulta essere stato instaurato il contraddittorio, 1 per cui va rilevata la nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto dell'estensiva applicazione delle previsioni dell'omessa citazione dell'imputato e della assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. 4. Dalle considerazioni sinora esposte deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Firenze. Così deciso il 31/10/2023
lette le conclusioni del PG, in persona di Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4294 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 31/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento sopra indicato, La Corte di assise di appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di accertamento del bis in idem internazionale - presentata da EN CO in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale albanese di Lezhe in data 17.10.2008, passata in giudicato il 27.10.2008, che gli aveva irrogato la pena di anni quattordici di reclusione - in relazione alla condanna riportata con sentenza emessa dalla stessa Corte di assise di appello di Firenze il 22.01.2010, divenuta irrevocabile il 21.01.2020 (in virtù della quale l'imputato era stato condannato per omicidio e altro alla pena di anni di anni ventuno e mesi otto di reclusione), con conseguente declaratoria di non eseguibilità dell'ordine di esecuzione emesso in forza della suddetta sentenza dal Procuratore generale territoriale, avente a oggetto la pena residua (dopo l'applicazione dell'indulto) di anni diciotto e mesi otto di reclusione. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l'interessato, con rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, egli denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 666 e 127 cod. proc. pen., con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata. I difensori affermano di non aver ricevuto l'avviso per l'udienza camerale del 29 giugno 2022 in cui era stato trattato il procedimento. Ciò nonostante il riferimento alle deduzioni della difesa presente nell'incipit dell'ordinanza. Con il secondo motivo, egli deduce l'erronea interpretazione della disciplina del ne bis in idem contenuta nelle convenzioni internazionali e da ritenersi incidente sull'ordinamento interno, con particolare riferimento al dettato degli artt. 6 e 11 cod. pen. Con motivi nuovi, si ribadiscono le ragioni di cui al primo motivo, evidenziando la rilevanza dell'acquisizione del verbale dell'udienza camerale del 29.06.2022. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento, assorbito il secondo. 2. Il Collegio preliminarmente dà atto che, ritenuta la necessità ai fini della decisione di acquisire copia del verbale dell'udienza camerale del 29 giugno 2022 e delle notificazioni alle parti del decreto di fissazione della predetta udienza, ha disposto l'acquisizione a mezzo della Cancelleria di tali atti, rinviando l'udienza del 19 settembre al 31 ottobre 2023. 3. Non essendo stata trasmessa la documentazione richiesta, in particolare riferimento alle notificazioni alle parti del decreto di fissazione della predetta udienza del 29 giugno 2022, non risulta essere stato instaurato il contraddittorio, 1 per cui va rilevata la nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto dell'estensiva applicazione delle previsioni dell'omessa citazione dell'imputato e della assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. 4. Dalle considerazioni sinora esposte deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Firenze. Così deciso il 31/10/2023