TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 715/22 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con sede legale in Calcinaia (PI), Via del Tiglio n. 77, in persona C.F._1 del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1
Papiani del Foro di Pisa
Ricorrente in opposizione
(P. IVA e C.F. ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa, come da procura speciale allegata al CP_2 presente atto dal dott. in qualità di Dirigente Responsabile Settore Controparte_3
Contabilità – Direzione Programmazione e Bilancio, domiciliato presso la sede regionale della Direzione Programmazione e Bilancio
Resistente in opposizione
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 03.04.2025 – tenuta in m modalità cartolare - le parti hanno rinviato alle note depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio proponendo Parte_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 09/2022 del 20.01.2022, elevata dalla CP_1 con la quale si ordina a e alle
[...] Controparte_4 Parte_1
quali obbligate in solido, il pagamento della sanzione amministrativa Parte_1 pecuniaria di € 20.000,00, chiedendo in via preliminare la sospensione del provvedimento
1 impugnato e nel merito l'annullamento o revoca della sanzione, ed in via subordinata l'applicazione della sanzione in misura minima ai sensi dell'art. 11 L. 689/81.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. In data 22.05.2012 il Servizio Ambiente della Provincia di Pisa con D.D. 2278/12 ha autorizzato la ricorrente a realizzare un impianto a biogas, per la produzione di energia elettrica e calore, di potenza elettrica pari a 998kWe, e tutte le opere connesse, comprensive della linea di connessione alla rete elettrica nazionale, stabilendo altresì una serie di vincoli e prescrizioni,
2. In data 06.06.2014, a seguito di un controllo congiunto di e della Polizia CP_5
Provinciale, sono stati rilevati fenomeni di percolamento e contaminazione del suolo e delle acque,
3. A seguito di tali controlli in data 30.09.2014 il Servizio Ambiente provinciale ha fatto pervenire all' la D.D. 3949/14 con cui si prescriveva alla Parte_1 di provvedere allo Parte_2 svuotamento parziale della vasca contenente liquami, e di prevedere, sin dal giorno
10.10.2014, un “livello libero sempre inferiore ad un metro rispetto al punto di tracimazione della vasca”,
4. In data 31.10.2014 l' presentava una relazione di aggiornamento firmata Pt_1
dall'agronomo dott. e tentava di uniformarsi a tutte le prescrizioni Persona_1 ricevute,
5. Gli interventi prescritti risultavano insufficienti e, in data 07.04.2015, è stato presentato un nuovo progetto che prevedeva la realizzazione di una vasca circolare di 10047 metri cubi, con un costo pari a € 424.038,06,
6. La ha approvato con determina 2415/15 il progetto presentato, CP_6
7. In data 21.01.2016 è staat inviata dal dott. relazione tecnica relativa alle Per_1
attività realizzate per eliminare le conseguenze degli sversamenti e si precisava che in data 29.09.2015 era stato approvato un progetto di realizzazione di una struttura con pareti prefabbricate in calcestruzzo per lo stoccaggio della frazione liquida chiarificata in uscita dall'impianto di digestione anaerobica, provvedendo inoltre
2 all'intercettazione delle acque potenzialmente contaminate tramite la realizzazione di una fognatura e la raccolta in una vasca di accumulo posta a valle della struttura,
8. È stata poi inviata nuova richiesta di proroga con riferimento alle opere di realizzazione della vasca,
9. Nel medio-tempore la competenza è passata alla Direzione Ambiente ed Energia, settore Bonifiche, autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Controparte_1
10. In data 20.12.2016 l' ha effettuato un sopralluogo presso l'allevamento dei CP_5
bovini e ha proceduto alle contestazioni di cui al verbale n. 04/2017 legate alle vasche interrate e non alla nuova costruzione, con condanna al pagamento della sanzione di € 65.200,00,
11. Il direttore del Settore Ambiente ed della ha invito CP_4 Controparte_1 ordinanza ingiunzione n. 09/2022, accogliendo solo parzialmente le contestazioni di parte ricorrente, condannando la stessa alla sanzione di € 20.000 (oltre a spese di notifica) ai sensi dell'art. 20 c.1 e 4 della l.r. 39/2005 nei confronti della sig.ra Pt_1
e nei confronti di
[...] Parte_3
. Le tre contestazioni oggetto dell'ordinanza ingiunzione riguardano:
a. Il bacino interrato esistente, di raccolta del digestato chiarificato, in realtà pieno di frazione solida, presentava un livello di liquame superiore al limite di un metro stabilito al punto 1 lett a) del
D.D. n. 3949 del 30.09.2014
b. L'asta di misurazione del livello, posta all'interno del bacino del digestato e non a bordo vasca, non risultava effettivamente graduata e quindi non risultava funzionale allo scopo, in difformità a quanto stabilito allo stesso punto 1 lett a) del D.D. 3949 del 30.09.2014
c. I due bacini interrati risultavano sprovvisti di recinzione in difformità a quanto prescritto dal punto 3 lett p) del D.D. n. 2278/12;
13. Di fatto al momento del sopralluogo non vi era alcun rischio di tracimamento proprio in virtù delle opere di raccolta e convogliamento delle acque provenienti da tetti e piazzali scoperti. Alla luce della costruzione della nuova vasca appariva ultroneo intervenire sulle vasche esistenti,
14. Vi è in realtà, come risulta da documentazione fotografica, un'asta graduata di misurazione delle vasche, di cui non era possibile vedere la graduazione in
3 considerazione dell'imbrattamento dell'asta in conseguenza di precedenti operazioni di miscelazione ma che gli operatori avrebbero potuto chiedere di procedere al lavaggio della stessa in modo da verificare la sua graduazione,
15. Al momento del sopralluogo era già stata autorizzata sia la demolizione del bacino esistente sia la realizzazione della nuova vasca per la quale erano state chieste (e ottenute) due proroghe, dovute semplicemente all'impossibilità di svolgere i lavori di svuotamento, demolizione e ricostruzione a causa delle forti piogge,
16. Le prescrizioni contenute nella D.D. 3949/2014 sono state superate dalla D.D.
2415/2015, con la quale si approvava la realizzazione della nuova struttura di stoccaggio, trattandosi di prescrizioni tra loro inconciliabili
17. Inoltre, in ogni caso, la responsabilità amministrativa sarebbe esclusa dall'esimente della buona fede, avendo l' adempiuto a tutti gli oneri amministrativi volti Pt_1 ad assicurare la conformità dell'impianto,
18. Non avrebbe avuto alcun senso eseguire lavori di completamento sull'invaso di cui era stata già autorizzata la demolizione. Si sarebbe pertanto di fronte a un caso di errore sul fatto non determinato da colpa
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e nel Controparte_1 merito il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza impugnata;
in replica alle allegazioni avversarie ha dedotto che:
19. La determina provinciale del 2015 autorizzava la dismissione delle precedenti vasche ma solo in sicurezza, mentre la ricorrente ha ritenuto dispendioso impegnare altre opere di messa in sicurezza della vasca esistente,
20. La ricorrente non può richiamare l'esimente della buona fede;
già in passato, infatti, vi sono state numerose segnalazioni dovute a sversamenti di reflui maleodoranti,
21. Rispetto alla contestazione di cui al punto 1 a) e b) al momento dell'accertamento ancora era vigente la delibera 3949/14
22. La richiesta di un'asta graduabile impone che la stessa sia utilizzabile e funzionale alla misurazione del livello della vasca,
4 23. Non è giustificabile l'inosservanza della prima prescrizione per motivi di inopportunità in quanto era in corso la realizzazione della nuova vasca, poiché al momento dell'accertamento era ancora vigente la Determina n. 3949/2014 le cui prescrizioni erano vincolanti per l'azienda,
24. Per quanto riguarda la violazione della prescrizione di cui al punto 11 c) parte ricorrente non può fare appello alla buona fede dal momento che la violazione è chiaramente stata determinata dalla mancata realizzazione delle protezioni indicate nella D.D. 2278/12.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti agli atti.
Il giudice assegnatario, con provvedimento del 12.08.2022, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 03.10.2024 le parti hanno discusso la causa e la cui decisione è stata rinviata all'udienza del 03.04.2025, in considerazione del provvedimento di assegnazione del ruolo alla scrivente e del piano di smaltimento.
All'udienza del 03.04.2025 - tenuta in modalità cartolare - le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
**************
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Parte ricorrente fonda la propria opposizione sulla considerazione – del tutto sfornita di prova o di presupposti di legge - che l'autorizzazione alla creazione di una nuova vasca, autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 2415 del 01.07.2015, abbia privato di efficacia la precedente Determinazione n. 3924 del 30.09.2014, che ha seguito la n. 2901 del 07.10.2014.
In particolare, si osserva che già nel luglio 2014 la società ricorrente era stata diffidata per non aver ottemperato alle prescrizioni dell'autorizzazione, come dettagliato nella nota prot. N. 312925 del 13-12-2013, relativamente alla necessità di procedere all'ottimizzazione dei sistemi di combustione ed abbattimento degli inquinanti ed all'esecuzioni di controlli analitici alle emissioni in atmosfera nella fase di regime degli impianti necessari al collaudo;
inoltre la circostanza adotta dalla ricorrente secondo cui gli sversamenti accertati nel giugno del 2014 erano da imputare a fenomeni metereologici
5 eccezionali, è smentita dai successivi accertamenti eseguiti nel settembre del 2014. Nella
Determinazione n. 3949 – i cui riscontri fattuali non sono stati contestati o impugnati dalla ricorrente – si dà atto del verificarsi di nuovi rilevanti fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque (fiume Fine emissario Lago Santa Luce) legati direttamente all'attività di produzione di biogas della ricorrente e si aggiunge che “In particolare da detti sopralluoghi è emerso uno scarico di liquami di digestato proveniente dalla tracimazione della vasca di stoccaggio, che ha interessato il lato sud della laguna fino al fosso campestre qui presente, e da qui, fino al fiume Fine”. A conclusione della determinazione di cui sopra l'autorità ha prescritto interventi urgenti meglio descritti in atti.
Tali prescrizioni – finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute –, essendo l'impianto rimasto in funzione mentre si procedeva alla costruzione della nuova vasca, devono essere necessariamente considerate valide e attuali, non potendo diversamente pensare di tollerare e ammettere il verificarsi di fenomeni inquinanti nel tempo – lungo - necessario alla costruzione dell'impianto nuovo.
Si evidenzia che parte ricorrente in data 30.06.2016 ha domandato ulteriore proroga di un anno per la realizzazione della nuova vasca di stoccaggio;
secondo la tesi della ricorrente da settembre 2014 a giungo 2017 (termine per la costruzione della nuova vasca) sarebbe stato consentito mantenere legittimamente un impianto non a norma e non rispettoso delle prescrizioni impartite dall' conclusione assolutamente priva di fondamento CP_5
e come tale meritevole di rigetto.
Si ritiene infatti che le due procedure – adeguamento vecchie vasche e costruzione nuova vasca – siano collocate su due piani paralleli, non potendo ammettersi la deroga alle prescrizioni di legge e alle direttive impartite dall' nel medio-tempore necessario alla CP_7 costruzione della nuova vasca.
Per quanto concerne la contestazione relativa all'esistenza di un'asta graduata bisogna rilevare che la presenza di un'asta, pur graduata, ma la cui graduazione non risulta visibile e rilevabile, a causa dell'imbrattamento dovuto a precedenti operazioni di miscelazione, è inidonea a svolgere la sua funzione. Infatti, l'asta in tali condizioni non permette un'immediata misurazione del livello della vasca e il conseguente mantenimento
6 permanente di un livello libero sempre inferiore a un metro rispetto al punto di tracimazione della vasca, come richiesto dalla D.D. 3949/14.
Appare infondata anche l'idea di un'asserita inconciliabilità, non meglio argomentata o documentata, tra il mantenimento della recinzione prescritta con D.D. 3949/14 e le prescrizioni relative alla costruzione di una nuova vasca stabilite con D.D. 2415/15.
Al contrario proprio in quest'ultima determina si precisa al punto 6 “la piena validità dell'autorizzazione n. 2278 del 21.05.2012 nelle parti che restano efficaci a seguito del presente aggiornamento”.
Nella suddetta determina al punto 3 lett p) si prevede che “sia il bacino di raccolta che quello per la raccolta di acque piovane dovranno essere opportunamente protetti, Parte_4 contro la caduta lungo tutto il perimetro”. Tale esigenza di protezione si deve ritenere permanente fino alla dismissione della vasca di raccolta. Tanto più che neppure è stato dedotta l'esistenza di una precedente recinzione poi dismessa.
Le condotte poste in essere da neppure sono esenti da colpa. Parte_1
La Suprema Corte ha ribadito come “in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione” (Cass. Civ. 23019/2009; Cass. Civ.
11977/2020).
Nel caso di specie parte ricorrente non deduce alcun elemento da cui si possa desumere l'esimente della buona fede.
La comunicazione all'amministrazione della tipologia dell'asta è circostanza inconferente in quanto l'asta è risultata comunque inidonea rispetto allo scopo per le condizioni in cui era mantenuta e l'accidentale copertura della stessa per operazioni di miscelazione del materiale contenuto nella predetta vasca di stoccaggio non può certo ritenersi incolpevole.
7 Certamente parte ricorrente avrebbe potuto rispettare le prescrizioni dettate, attraverso un monitoraggio della vasca e attraverso l'esecuzione delle opere richieste, non potendo quindi sostenersi che abbia fatto tutto il possibile per conformarsi alle prescrizioni;
ciò tantopiù se si considera che è la stessa parte a riferire di aver ritenuto svantaggioso eseguire le opere di messa in sicurezza, in considerazione dei costi sostenuti per la creazione della nuova vasca.; neppure sussiste agli atti un parere dato dalle amministrazioni competenti in ordine al rispetto delle prescrizioni impartite né vi è un'archiviazione di precedenti contestazioni sui medesimi fatti che potrebbero ingenerare un convincimento in ordine alla liceità dell'operato.
Per le ragioni tutte sopra esposte l'ordinanza ingiunzione deve essere confermata così come la quantificazione della sanzione in € 20.000 (oltre a spese di notifica) stante la sua corrispondenza al minimo edittale ai sensi dell'art. 20 c. 1 e 4 della l.r. 39/2005.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 715/22, disattesa ogni contraria istanza
CONFERMA l'ordinanza ingiunzione n. 09/2022 del 20.01.2022, elevata dalla
[...]
Parte_5
CONDANNA Parte_1
al pagamento in favore di delle spese processuali
[...] Controparte_1 quantificate in € 4.237,00 per compensi, iva e cpa di legge, oltre 15% di spese generali
Pisa, 03/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
8
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 715/22 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con sede legale in Calcinaia (PI), Via del Tiglio n. 77, in persona C.F._1 del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1
Papiani del Foro di Pisa
Ricorrente in opposizione
(P. IVA e C.F. ), in persona del Presidente pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa, come da procura speciale allegata al CP_2 presente atto dal dott. in qualità di Dirigente Responsabile Settore Controparte_3
Contabilità – Direzione Programmazione e Bilancio, domiciliato presso la sede regionale della Direzione Programmazione e Bilancio
Resistente in opposizione
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 03.04.2025 – tenuta in m modalità cartolare - le parti hanno rinviato alle note depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio proponendo Parte_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 09/2022 del 20.01.2022, elevata dalla CP_1 con la quale si ordina a e alle
[...] Controparte_4 Parte_1
quali obbligate in solido, il pagamento della sanzione amministrativa Parte_1 pecuniaria di € 20.000,00, chiedendo in via preliminare la sospensione del provvedimento
1 impugnato e nel merito l'annullamento o revoca della sanzione, ed in via subordinata l'applicazione della sanzione in misura minima ai sensi dell'art. 11 L. 689/81.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. In data 22.05.2012 il Servizio Ambiente della Provincia di Pisa con D.D. 2278/12 ha autorizzato la ricorrente a realizzare un impianto a biogas, per la produzione di energia elettrica e calore, di potenza elettrica pari a 998kWe, e tutte le opere connesse, comprensive della linea di connessione alla rete elettrica nazionale, stabilendo altresì una serie di vincoli e prescrizioni,
2. In data 06.06.2014, a seguito di un controllo congiunto di e della Polizia CP_5
Provinciale, sono stati rilevati fenomeni di percolamento e contaminazione del suolo e delle acque,
3. A seguito di tali controlli in data 30.09.2014 il Servizio Ambiente provinciale ha fatto pervenire all' la D.D. 3949/14 con cui si prescriveva alla Parte_1 di provvedere allo Parte_2 svuotamento parziale della vasca contenente liquami, e di prevedere, sin dal giorno
10.10.2014, un “livello libero sempre inferiore ad un metro rispetto al punto di tracimazione della vasca”,
4. In data 31.10.2014 l' presentava una relazione di aggiornamento firmata Pt_1
dall'agronomo dott. e tentava di uniformarsi a tutte le prescrizioni Persona_1 ricevute,
5. Gli interventi prescritti risultavano insufficienti e, in data 07.04.2015, è stato presentato un nuovo progetto che prevedeva la realizzazione di una vasca circolare di 10047 metri cubi, con un costo pari a € 424.038,06,
6. La ha approvato con determina 2415/15 il progetto presentato, CP_6
7. In data 21.01.2016 è staat inviata dal dott. relazione tecnica relativa alle Per_1
attività realizzate per eliminare le conseguenze degli sversamenti e si precisava che in data 29.09.2015 era stato approvato un progetto di realizzazione di una struttura con pareti prefabbricate in calcestruzzo per lo stoccaggio della frazione liquida chiarificata in uscita dall'impianto di digestione anaerobica, provvedendo inoltre
2 all'intercettazione delle acque potenzialmente contaminate tramite la realizzazione di una fognatura e la raccolta in una vasca di accumulo posta a valle della struttura,
8. È stata poi inviata nuova richiesta di proroga con riferimento alle opere di realizzazione della vasca,
9. Nel medio-tempore la competenza è passata alla Direzione Ambiente ed Energia, settore Bonifiche, autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Controparte_1
10. In data 20.12.2016 l' ha effettuato un sopralluogo presso l'allevamento dei CP_5
bovini e ha proceduto alle contestazioni di cui al verbale n. 04/2017 legate alle vasche interrate e non alla nuova costruzione, con condanna al pagamento della sanzione di € 65.200,00,
11. Il direttore del Settore Ambiente ed della ha invito CP_4 Controparte_1 ordinanza ingiunzione n. 09/2022, accogliendo solo parzialmente le contestazioni di parte ricorrente, condannando la stessa alla sanzione di € 20.000 (oltre a spese di notifica) ai sensi dell'art. 20 c.1 e 4 della l.r. 39/2005 nei confronti della sig.ra Pt_1
e nei confronti di
[...] Parte_3
. Le tre contestazioni oggetto dell'ordinanza ingiunzione riguardano:
a. Il bacino interrato esistente, di raccolta del digestato chiarificato, in realtà pieno di frazione solida, presentava un livello di liquame superiore al limite di un metro stabilito al punto 1 lett a) del
D.D. n. 3949 del 30.09.2014
b. L'asta di misurazione del livello, posta all'interno del bacino del digestato e non a bordo vasca, non risultava effettivamente graduata e quindi non risultava funzionale allo scopo, in difformità a quanto stabilito allo stesso punto 1 lett a) del D.D. 3949 del 30.09.2014
c. I due bacini interrati risultavano sprovvisti di recinzione in difformità a quanto prescritto dal punto 3 lett p) del D.D. n. 2278/12;
13. Di fatto al momento del sopralluogo non vi era alcun rischio di tracimamento proprio in virtù delle opere di raccolta e convogliamento delle acque provenienti da tetti e piazzali scoperti. Alla luce della costruzione della nuova vasca appariva ultroneo intervenire sulle vasche esistenti,
14. Vi è in realtà, come risulta da documentazione fotografica, un'asta graduata di misurazione delle vasche, di cui non era possibile vedere la graduazione in
3 considerazione dell'imbrattamento dell'asta in conseguenza di precedenti operazioni di miscelazione ma che gli operatori avrebbero potuto chiedere di procedere al lavaggio della stessa in modo da verificare la sua graduazione,
15. Al momento del sopralluogo era già stata autorizzata sia la demolizione del bacino esistente sia la realizzazione della nuova vasca per la quale erano state chieste (e ottenute) due proroghe, dovute semplicemente all'impossibilità di svolgere i lavori di svuotamento, demolizione e ricostruzione a causa delle forti piogge,
16. Le prescrizioni contenute nella D.D. 3949/2014 sono state superate dalla D.D.
2415/2015, con la quale si approvava la realizzazione della nuova struttura di stoccaggio, trattandosi di prescrizioni tra loro inconciliabili
17. Inoltre, in ogni caso, la responsabilità amministrativa sarebbe esclusa dall'esimente della buona fede, avendo l' adempiuto a tutti gli oneri amministrativi volti Pt_1 ad assicurare la conformità dell'impianto,
18. Non avrebbe avuto alcun senso eseguire lavori di completamento sull'invaso di cui era stata già autorizzata la demolizione. Si sarebbe pertanto di fronte a un caso di errore sul fatto non determinato da colpa
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e nel Controparte_1 merito il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza impugnata;
in replica alle allegazioni avversarie ha dedotto che:
19. La determina provinciale del 2015 autorizzava la dismissione delle precedenti vasche ma solo in sicurezza, mentre la ricorrente ha ritenuto dispendioso impegnare altre opere di messa in sicurezza della vasca esistente,
20. La ricorrente non può richiamare l'esimente della buona fede;
già in passato, infatti, vi sono state numerose segnalazioni dovute a sversamenti di reflui maleodoranti,
21. Rispetto alla contestazione di cui al punto 1 a) e b) al momento dell'accertamento ancora era vigente la delibera 3949/14
22. La richiesta di un'asta graduabile impone che la stessa sia utilizzabile e funzionale alla misurazione del livello della vasca,
4 23. Non è giustificabile l'inosservanza della prima prescrizione per motivi di inopportunità in quanto era in corso la realizzazione della nuova vasca, poiché al momento dell'accertamento era ancora vigente la Determina n. 3949/2014 le cui prescrizioni erano vincolanti per l'azienda,
24. Per quanto riguarda la violazione della prescrizione di cui al punto 11 c) parte ricorrente non può fare appello alla buona fede dal momento che la violazione è chiaramente stata determinata dalla mancata realizzazione delle protezioni indicate nella D.D. 2278/12.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti agli atti.
Il giudice assegnatario, con provvedimento del 12.08.2022, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 03.10.2024 le parti hanno discusso la causa e la cui decisione è stata rinviata all'udienza del 03.04.2025, in considerazione del provvedimento di assegnazione del ruolo alla scrivente e del piano di smaltimento.
All'udienza del 03.04.2025 - tenuta in modalità cartolare - le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
**************
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Parte ricorrente fonda la propria opposizione sulla considerazione – del tutto sfornita di prova o di presupposti di legge - che l'autorizzazione alla creazione di una nuova vasca, autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 2415 del 01.07.2015, abbia privato di efficacia la precedente Determinazione n. 3924 del 30.09.2014, che ha seguito la n. 2901 del 07.10.2014.
In particolare, si osserva che già nel luglio 2014 la società ricorrente era stata diffidata per non aver ottemperato alle prescrizioni dell'autorizzazione, come dettagliato nella nota prot. N. 312925 del 13-12-2013, relativamente alla necessità di procedere all'ottimizzazione dei sistemi di combustione ed abbattimento degli inquinanti ed all'esecuzioni di controlli analitici alle emissioni in atmosfera nella fase di regime degli impianti necessari al collaudo;
inoltre la circostanza adotta dalla ricorrente secondo cui gli sversamenti accertati nel giugno del 2014 erano da imputare a fenomeni metereologici
5 eccezionali, è smentita dai successivi accertamenti eseguiti nel settembre del 2014. Nella
Determinazione n. 3949 – i cui riscontri fattuali non sono stati contestati o impugnati dalla ricorrente – si dà atto del verificarsi di nuovi rilevanti fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque (fiume Fine emissario Lago Santa Luce) legati direttamente all'attività di produzione di biogas della ricorrente e si aggiunge che “In particolare da detti sopralluoghi è emerso uno scarico di liquami di digestato proveniente dalla tracimazione della vasca di stoccaggio, che ha interessato il lato sud della laguna fino al fosso campestre qui presente, e da qui, fino al fiume Fine”. A conclusione della determinazione di cui sopra l'autorità ha prescritto interventi urgenti meglio descritti in atti.
Tali prescrizioni – finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute –, essendo l'impianto rimasto in funzione mentre si procedeva alla costruzione della nuova vasca, devono essere necessariamente considerate valide e attuali, non potendo diversamente pensare di tollerare e ammettere il verificarsi di fenomeni inquinanti nel tempo – lungo - necessario alla costruzione dell'impianto nuovo.
Si evidenzia che parte ricorrente in data 30.06.2016 ha domandato ulteriore proroga di un anno per la realizzazione della nuova vasca di stoccaggio;
secondo la tesi della ricorrente da settembre 2014 a giungo 2017 (termine per la costruzione della nuova vasca) sarebbe stato consentito mantenere legittimamente un impianto non a norma e non rispettoso delle prescrizioni impartite dall' conclusione assolutamente priva di fondamento CP_5
e come tale meritevole di rigetto.
Si ritiene infatti che le due procedure – adeguamento vecchie vasche e costruzione nuova vasca – siano collocate su due piani paralleli, non potendo ammettersi la deroga alle prescrizioni di legge e alle direttive impartite dall' nel medio-tempore necessario alla CP_7 costruzione della nuova vasca.
Per quanto concerne la contestazione relativa all'esistenza di un'asta graduata bisogna rilevare che la presenza di un'asta, pur graduata, ma la cui graduazione non risulta visibile e rilevabile, a causa dell'imbrattamento dovuto a precedenti operazioni di miscelazione, è inidonea a svolgere la sua funzione. Infatti, l'asta in tali condizioni non permette un'immediata misurazione del livello della vasca e il conseguente mantenimento
6 permanente di un livello libero sempre inferiore a un metro rispetto al punto di tracimazione della vasca, come richiesto dalla D.D. 3949/14.
Appare infondata anche l'idea di un'asserita inconciliabilità, non meglio argomentata o documentata, tra il mantenimento della recinzione prescritta con D.D. 3949/14 e le prescrizioni relative alla costruzione di una nuova vasca stabilite con D.D. 2415/15.
Al contrario proprio in quest'ultima determina si precisa al punto 6 “la piena validità dell'autorizzazione n. 2278 del 21.05.2012 nelle parti che restano efficaci a seguito del presente aggiornamento”.
Nella suddetta determina al punto 3 lett p) si prevede che “sia il bacino di raccolta che quello per la raccolta di acque piovane dovranno essere opportunamente protetti, Parte_4 contro la caduta lungo tutto il perimetro”. Tale esigenza di protezione si deve ritenere permanente fino alla dismissione della vasca di raccolta. Tanto più che neppure è stato dedotta l'esistenza di una precedente recinzione poi dismessa.
Le condotte poste in essere da neppure sono esenti da colpa. Parte_1
La Suprema Corte ha ribadito come “in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione” (Cass. Civ. 23019/2009; Cass. Civ.
11977/2020).
Nel caso di specie parte ricorrente non deduce alcun elemento da cui si possa desumere l'esimente della buona fede.
La comunicazione all'amministrazione della tipologia dell'asta è circostanza inconferente in quanto l'asta è risultata comunque inidonea rispetto allo scopo per le condizioni in cui era mantenuta e l'accidentale copertura della stessa per operazioni di miscelazione del materiale contenuto nella predetta vasca di stoccaggio non può certo ritenersi incolpevole.
7 Certamente parte ricorrente avrebbe potuto rispettare le prescrizioni dettate, attraverso un monitoraggio della vasca e attraverso l'esecuzione delle opere richieste, non potendo quindi sostenersi che abbia fatto tutto il possibile per conformarsi alle prescrizioni;
ciò tantopiù se si considera che è la stessa parte a riferire di aver ritenuto svantaggioso eseguire le opere di messa in sicurezza, in considerazione dei costi sostenuti per la creazione della nuova vasca.; neppure sussiste agli atti un parere dato dalle amministrazioni competenti in ordine al rispetto delle prescrizioni impartite né vi è un'archiviazione di precedenti contestazioni sui medesimi fatti che potrebbero ingenerare un convincimento in ordine alla liceità dell'operato.
Per le ragioni tutte sopra esposte l'ordinanza ingiunzione deve essere confermata così come la quantificazione della sanzione in € 20.000 (oltre a spese di notifica) stante la sua corrispondenza al minimo edittale ai sensi dell'art. 20 c. 1 e 4 della l.r. 39/2005.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 715/22, disattesa ogni contraria istanza
CONFERMA l'ordinanza ingiunzione n. 09/2022 del 20.01.2022, elevata dalla
[...]
Parte_5
CONDANNA Parte_1
al pagamento in favore di delle spese processuali
[...] Controparte_1 quantificate in € 4.237,00 per compensi, iva e cpa di legge, oltre 15% di spese generali
Pisa, 03/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
8