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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2153/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 2153 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020
promossa da:
, (C.F.: ), in persona del Sindaco e legale rappresentante TE P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Biz
ATTORE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Pasquale CP_1 C.F._1
Cannatelli
CONVENUTA
Oggetto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di riassunzione di giudizio di merito ex artt. 669-octies e 688 c.p.c. ritualmente notificato, il ha convenuto in giudizio lamentando l'erroneità dell'ordinanza di TE CP_1 accoglimento del ricorso, da lei proposto ex art. 1172 c.c. e art. 688 c.p.c., emessa in data 07/02/2020
(R.G. n. 4365/2019).
A fondamento del predetto ricorso, aveva dedotto di essere proprietaria del terreno CP_1 sottostante la strada comunale sito in agro del Comune di al civico n. 77 (censita al foglio 1; Pt_1 part. 1204), denunciando che detta strada, tra il civico n. 75 ed il n. 77, era stata interessata da un cedimento strutturale, con conseguente smottamento del terreno e frane all'interno della sua proprietà e chiedendo, di conseguenza, di ordinare al di l'esecuzione dei lavori necessari al Pt_1 Pt_1 consolidamento ed al ripristino dello stato dei luoghi e ad eliminare la situazione di pericolo, disponendo idonea garanzia per eventuali danni subiti dalla ricorrente.
Il Tribunale di Tivoli, con l'ordinanza citata, aveva accolto il ricorso, condannando il TE
, in persona del Sindaco p.t., alla immediata esecuzione dei lavori necessari al consolidamento
[...] del muro di contenimento della strada comunale tra il civico n. 75 e il n. 77, al ripristino del manto stradale e all'eliminazione della situazione di pericolo.
Nel presente giudizio, parte attrice ha eccepito l'erroneità di tale ordinanza, rilevando come in realtà il giardino di proprietà della originariamente, fosse caratterizzato da una marcata pendenza, che CP_1 dalla strada in questione declinava verso valle, e che pertanto il terreno naturale ne impediva il cedimento;
successivamente, l'originario stato dei luoghi era stato radicalmente modificato dalla stessa convenuta, mediante consistenti attività di sbancamento del terreno, tali da spingersi fino al limite della sovrastante strada, privandola del suo naturale sostegno e determinandone così il successivo cedimento strutturale.
Pertanto, la situazione di pericolo lamentata dalla ricorrente era a lei esclusivamente imputabile, sussistendo, nel contempo, il diritto del ad ottenere la condanna della medesima al TE ripristino dello stato dei luoghi e alla eliminazione dello stato di pericolo.
Ha, quindi., rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Tivoli adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare revocare o sospendere l'esecuzione del provvedimento cautelare pronunciato con ordinanza del 7/02/2020 da codesto Tribunale nel procedimento n. 4365/2019 R.G; nel merito, accertata e dichiarata l'inesistenza dell'obbligo del nei confronti della sig.ra di TE CP_1 provvedere alla esecuzione dei lavori di consolidamento e di ripristino dello stato dei luoghi di cui in narrativa e ad eliminare lo stato di pericolo, rigettare il ricorso promosso dalla ricorrente e per l'effetto dichiarare inefficace, annullare e/o revocare il provvedimento cautelare pronunciato con ordinanza del 7/02/2020 da codesto Tribunale nel procedimento n.
4365/2019 R.G. Condannare la sig.ra alla esecuzione dei lavori necessari al consolidamento e ripristino CP_1 dello stato dei luoghi, del manto stradale e all'eliminazione dello stato di pericolo di cui in narrativa. Condannare la sig.ra al rimborso delle spese eventualmente nelle more sostenute dal in esecuzione del CP_1 TE provvedimento cautelare pronunciato con ordinanza del 7/02/2020 da codesto Tribunale nel procedimento n.
4365/2019 R.G. Con vittoria di spese e del compenso professionale”.
Si è costituita in giudizio contestando le deduzioni di controparte e chiedendo il rigetto CP_1 della domanda attorea, con conseguente conferma delle statuizioni assunte dal Tribunale di Tivoli in sede di ricorso cautelare.
La causa, istruita documentalmente e mediante espletamento di consulenza tecnica, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 06.11.2024, con termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
La domanda attorea deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta nonché dalla consulenza tecnica espletata - il cui
2 risultato è condiviso da questo Giudice in quanto la relazione è esauriente, aderente ai principi che governano la materia e priva di vizi logici - deve ritenersi provato quanto dedotto ed argomentato dal
, in ordine al reale fattore causale del lamentato cedimento della sede stradale. TE
E più nello specifico, infatti, nella relazione peritale, il CTU ha precisato che “la piccola frana all'interno del giardino della sig.ra in corrispondenza di via San Vito 77, riscontrata da questo CTU e descritta al paragrafo CP_1 precedente, è dovuta alla mancanza di un tratto di parete di contenimento del terreno retrostante, su cui passa la pubblica via, ed è stata innescata da normali processi di erosione dovuti all'effetto degli agenti atmosferici (pioggia, vento, gelo/disgelo ecc.” (cfr. pag. 5 elaborato). Quanto alla riconducibilità di detto inconveniente, si afferma chiaramente che “Esaminato il “progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato ad uso residenziale
…(omissis)… di proprietá della sig.ra del 2003 (cfr. all. 4 di parte attrice), è possibile constatare che il Persona_1 profilo del terreno, questa volta riferibile al tratto interessato dalla frana, non corrisponde a quello oggi esistente: vista anche l'immagine satellitare del settembre 2002, tratta da Google Earth e presente nello scritto dell'avv. Biz, se ne deduce che fra il 2002 e il 2010 sono state compiute opere di sbancamento che hanno modificato in quel tratto il profilo naturale del terreno (fig. 4), creando un fronte di scavo, la cui sommitá, alcuni anni dopo, è franata per le cause descritte al § 3.2.
(cfr. pag. 7 elaborato); in risposta alle osservazioni di parte convenuta, il CTU ha quindi ulteriormente precisato: “da quanto detto fin qui, è evidente che la responsabilitá della formazione della piccola frana vista dal sottoscritto è di chi ha eseguito i lavori di sbancamento nel giardino della sig.ra senza completare la costruzione del CP_1 muro di sostegno, giá presente per metá del confine” (cfr. p. 8 elaborato).
Pertanto, è stato in definitiva accertato che “la necessitá del muro di contenimento è riferibile a quanto lamentato dal ovvero dalla creazione di una scarpata di 1,9 m di altezza sul confine dove insiste la pubblica TE via” (cfr. pag. 10 elaborato).
Quanto agli interventi necessari per rimuovere detti inconvenienti, il Ctu in risposta al quesito posto ha riferito che “è necessario realizzare nella proprietá della sig.ra il muro di contenimento del terreno su cui insiste CP_1 via San Vito, previo taglio e sostituzione di due alberi. Il computo metrico estimativo è presente nell'allegato n.
4. Il costo di costruzione degli interventi, stimato secondo il Prezzario Ufficiale della Regione Lazio per le Opere Edili e
Impiantistiche 2022, è computabile in 10.400 €”.
In base a quanto precede deve quindi essere revocata l'ordinanza emessa in data 07/02/2020, nel procedimento R.G. n. 4365/2019, e ordinato alla parte convenuta di provvedere alla esecuzione dei lavori necessari al consolidamento e ripristino dello stato dei luoghi e all'eliminazione dello stato di pericolo per cui è causa, sopportandone i relativi costi.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre quelle per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate già in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico della soccombente convenuta.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda avanzata dal e, per l'effetto, revoca l'ordinanza TE emessa in data 07/02/2020 (R.G. n. 4365/2019) e condanna la convenuta ad CP_1 eseguire gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi e messa in sicurezza del terreno di sua proprietà, nei termini meglio specificati nell'elaborato peritale a firma dell'ing. ; Persona_2
- Condanna la convenuta alla refusione delle spese del giudizio in favore dell'attore, liquidate in €
3.809,00 per compensi, oltre esborsi, IVA, CPA e spese generali come per legge;
- Pone le spese della consulenza tecnica, liquidate con decreto del 12.5.2022, definitivamente a carico di parte convenuta.
17.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 2153 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020
promossa da:
, (C.F.: ), in persona del Sindaco e legale rappresentante TE P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Biz
ATTORE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Pasquale CP_1 C.F._1
Cannatelli
CONVENUTA
Oggetto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di riassunzione di giudizio di merito ex artt. 669-octies e 688 c.p.c. ritualmente notificato, il ha convenuto in giudizio lamentando l'erroneità dell'ordinanza di TE CP_1 accoglimento del ricorso, da lei proposto ex art. 1172 c.c. e art. 688 c.p.c., emessa in data 07/02/2020
(R.G. n. 4365/2019).
A fondamento del predetto ricorso, aveva dedotto di essere proprietaria del terreno CP_1 sottostante la strada comunale sito in agro del Comune di al civico n. 77 (censita al foglio 1; Pt_1 part. 1204), denunciando che detta strada, tra il civico n. 75 ed il n. 77, era stata interessata da un cedimento strutturale, con conseguente smottamento del terreno e frane all'interno della sua proprietà e chiedendo, di conseguenza, di ordinare al di l'esecuzione dei lavori necessari al Pt_1 Pt_1 consolidamento ed al ripristino dello stato dei luoghi e ad eliminare la situazione di pericolo, disponendo idonea garanzia per eventuali danni subiti dalla ricorrente.
Il Tribunale di Tivoli, con l'ordinanza citata, aveva accolto il ricorso, condannando il TE
, in persona del Sindaco p.t., alla immediata esecuzione dei lavori necessari al consolidamento
[...] del muro di contenimento della strada comunale tra il civico n. 75 e il n. 77, al ripristino del manto stradale e all'eliminazione della situazione di pericolo.
Nel presente giudizio, parte attrice ha eccepito l'erroneità di tale ordinanza, rilevando come in realtà il giardino di proprietà della originariamente, fosse caratterizzato da una marcata pendenza, che CP_1 dalla strada in questione declinava verso valle, e che pertanto il terreno naturale ne impediva il cedimento;
successivamente, l'originario stato dei luoghi era stato radicalmente modificato dalla stessa convenuta, mediante consistenti attività di sbancamento del terreno, tali da spingersi fino al limite della sovrastante strada, privandola del suo naturale sostegno e determinandone così il successivo cedimento strutturale.
Pertanto, la situazione di pericolo lamentata dalla ricorrente era a lei esclusivamente imputabile, sussistendo, nel contempo, il diritto del ad ottenere la condanna della medesima al TE ripristino dello stato dei luoghi e alla eliminazione dello stato di pericolo.
Ha, quindi., rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Tivoli adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare revocare o sospendere l'esecuzione del provvedimento cautelare pronunciato con ordinanza del 7/02/2020 da codesto Tribunale nel procedimento n. 4365/2019 R.G; nel merito, accertata e dichiarata l'inesistenza dell'obbligo del nei confronti della sig.ra di TE CP_1 provvedere alla esecuzione dei lavori di consolidamento e di ripristino dello stato dei luoghi di cui in narrativa e ad eliminare lo stato di pericolo, rigettare il ricorso promosso dalla ricorrente e per l'effetto dichiarare inefficace, annullare e/o revocare il provvedimento cautelare pronunciato con ordinanza del 7/02/2020 da codesto Tribunale nel procedimento n.
4365/2019 R.G. Condannare la sig.ra alla esecuzione dei lavori necessari al consolidamento e ripristino CP_1 dello stato dei luoghi, del manto stradale e all'eliminazione dello stato di pericolo di cui in narrativa. Condannare la sig.ra al rimborso delle spese eventualmente nelle more sostenute dal in esecuzione del CP_1 TE provvedimento cautelare pronunciato con ordinanza del 7/02/2020 da codesto Tribunale nel procedimento n.
4365/2019 R.G. Con vittoria di spese e del compenso professionale”.
Si è costituita in giudizio contestando le deduzioni di controparte e chiedendo il rigetto CP_1 della domanda attorea, con conseguente conferma delle statuizioni assunte dal Tribunale di Tivoli in sede di ricorso cautelare.
La causa, istruita documentalmente e mediante espletamento di consulenza tecnica, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 06.11.2024, con termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
La domanda attorea deve essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta nonché dalla consulenza tecnica espletata - il cui
2 risultato è condiviso da questo Giudice in quanto la relazione è esauriente, aderente ai principi che governano la materia e priva di vizi logici - deve ritenersi provato quanto dedotto ed argomentato dal
, in ordine al reale fattore causale del lamentato cedimento della sede stradale. TE
E più nello specifico, infatti, nella relazione peritale, il CTU ha precisato che “la piccola frana all'interno del giardino della sig.ra in corrispondenza di via San Vito 77, riscontrata da questo CTU e descritta al paragrafo CP_1 precedente, è dovuta alla mancanza di un tratto di parete di contenimento del terreno retrostante, su cui passa la pubblica via, ed è stata innescata da normali processi di erosione dovuti all'effetto degli agenti atmosferici (pioggia, vento, gelo/disgelo ecc.” (cfr. pag. 5 elaborato). Quanto alla riconducibilità di detto inconveniente, si afferma chiaramente che “Esaminato il “progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato ad uso residenziale
…(omissis)… di proprietá della sig.ra del 2003 (cfr. all. 4 di parte attrice), è possibile constatare che il Persona_1 profilo del terreno, questa volta riferibile al tratto interessato dalla frana, non corrisponde a quello oggi esistente: vista anche l'immagine satellitare del settembre 2002, tratta da Google Earth e presente nello scritto dell'avv. Biz, se ne deduce che fra il 2002 e il 2010 sono state compiute opere di sbancamento che hanno modificato in quel tratto il profilo naturale del terreno (fig. 4), creando un fronte di scavo, la cui sommitá, alcuni anni dopo, è franata per le cause descritte al § 3.2.
(cfr. pag. 7 elaborato); in risposta alle osservazioni di parte convenuta, il CTU ha quindi ulteriormente precisato: “da quanto detto fin qui, è evidente che la responsabilitá della formazione della piccola frana vista dal sottoscritto è di chi ha eseguito i lavori di sbancamento nel giardino della sig.ra senza completare la costruzione del CP_1 muro di sostegno, giá presente per metá del confine” (cfr. p. 8 elaborato).
Pertanto, è stato in definitiva accertato che “la necessitá del muro di contenimento è riferibile a quanto lamentato dal ovvero dalla creazione di una scarpata di 1,9 m di altezza sul confine dove insiste la pubblica TE via” (cfr. pag. 10 elaborato).
Quanto agli interventi necessari per rimuovere detti inconvenienti, il Ctu in risposta al quesito posto ha riferito che “è necessario realizzare nella proprietá della sig.ra il muro di contenimento del terreno su cui insiste CP_1 via San Vito, previo taglio e sostituzione di due alberi. Il computo metrico estimativo è presente nell'allegato n.
4. Il costo di costruzione degli interventi, stimato secondo il Prezzario Ufficiale della Regione Lazio per le Opere Edili e
Impiantistiche 2022, è computabile in 10.400 €”.
In base a quanto precede deve quindi essere revocata l'ordinanza emessa in data 07/02/2020, nel procedimento R.G. n. 4365/2019, e ordinato alla parte convenuta di provvedere alla esecuzione dei lavori necessari al consolidamento e ripristino dello stato dei luoghi e all'eliminazione dello stato di pericolo per cui è causa, sopportandone i relativi costi.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre quelle per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate già in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico della soccombente convenuta.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda avanzata dal e, per l'effetto, revoca l'ordinanza TE emessa in data 07/02/2020 (R.G. n. 4365/2019) e condanna la convenuta ad CP_1 eseguire gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi e messa in sicurezza del terreno di sua proprietà, nei termini meglio specificati nell'elaborato peritale a firma dell'ing. ; Persona_2
- Condanna la convenuta alla refusione delle spese del giudizio in favore dell'attore, liquidate in €
3.809,00 per compensi, oltre esborsi, IVA, CPA e spese generali come per legge;
- Pone le spese della consulenza tecnica, liquidate con decreto del 12.5.2022, definitivamente a carico di parte convenuta.
17.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto
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