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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 1228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1228 /2024 promossa da:
(CF. ) nato a [...] il [...] ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Marciana n° 3, ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Crotone alla Via Vittorio Veneto
n° 150/A, presso e nello studio dell'Avv. Fortunato Sgro (CF. ; PEC: C.F._2 avv. , che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
E
(CF. , nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._3
Sibilla Aleramo n° 13, ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Crotone alla Via Firenze, 52, presso lo studio dell'Avv. CANTORE MARILENA (CF. ; PEC: C.F._4
), che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 14.11.2024, CP_1
e esponevano:
[...] Parte_1
- di aver contratto matrimonio in data 07.08.2014, nel Comune di Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 105, parte 2, Serie A, anno 2014;
- che dal matrimonio erano nati due figli, a Crotone in data 06.09.2016 Persona_1
e a Cosenza in data 25.05.2021; Persona_2
- che si separavano consensualmente dinanzi al Tribunale di Crotone nell'anno 2024.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 07.08.2014, tra il Signor e la NO , giusto atto Parte_1 CP_1
n° 105 - parte 2 – serie A - anno 2014, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Crotone, in regime di separazione dei beni.
2) I coniugi si dichiarano autosufficienti, e che nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altro, rinunciando espressamente a qualsivoglia forma di mantenimento.
3) I figli minori (Crotone 06.09.2016 – CF. ) e Persona_1 C.F._5
(Cosenza 25.05.2021 – CF. ), vengono affidati in modo Persona_2 C.F._6 condiviso ad entrambi i genitori, i quali provvederanno congiuntamente alla loro crescita, istruzione, educazione e sostentamento morale e materiale;
4) I figli minori (Crotone 06.09.2016 – CF. ) e Persona_1 C.F._5
(Cosenza 25.05.2021 – CF. ), vengono collocati in via Persona_2 C.F._6 prevalente e provvisoria presso il padre sita in Crotone alla Via Marciana n° 3; Parte_1
5) I genitori si dichiarano sin da subito massima collaborazione nella gestione dei figli, bene prezioso comune;
6) In considerazione delle attività lavorative e conseguenti disponibilità di tempo dei genitori, viene stabilita una permanenza alternata dei minori di tre (3) giorni alla settimana con ciascun genitore, comprensivo di pernotto e weekend alternati;
7) Nei giorni di propria spettanza ciascun genitore provvederà a tenere con sé i minori h 24 provvedendo a tutto quanto necessario (scuola, attività extra-scolastiche e/o ludiche, pranzo, cena ecc);
8)In riferimento alle festività natalizie i minori (Crotone 06.09.2016 – CF. Persona_1
) e (Cosenza 25.05.2021 – CF. ), C.F._5 Persona_2 C.F._6 trascorreranno a giorni alterni il 24 dicembre con il papà ed il 25 dicembre con la mamma, giorno 31 dicembre con la mamma ed il 1° gennaio con il papà. Parimenti per le festività Pasquali ove i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la mamma e la Pasquetta con il papà - alternato negli anni a seguire;
9) In riferimento al periodo estivo i minori trascorreranno i primi quindici (15) giorni consecutivi con il papà ed i restanti con la mamma.
Idem per il mese di agosto;
il tutto compatibilmente con le ferie dei due genitori.
10) In riferimento al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minore, ricadendo in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al sostentamento ad alla piena crescita dei figli, essendo gli stessi titolari di autonomi rapporti di lavoro e provvedendo parimenti a tenere con sé i minori, nulla viene rispettivamente richiesto e statuito a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori
e , ove i genitori dichiarano di provvedere direttamente Persona_1 Persona_2 al mantenimento ogni qualvolta i minori saranno presso le rispettive abitazioni;
11) Le spese straordinarie preventivamente concordate, vengono ripartite al 50% fra i coniugi.
Con decreto del 27.11.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2.
Dopo un rinvio concesso per la produzione di integrazione documentale, con ordinanza del 15.01.2025, il giudice relatore rinviava all'udienza del 26.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e 573 bis 51. comma 2, cod. proc. civ.
In data 18.02.2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 26.02.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono separati consensualmente con sentenza n°212/2024 del Tribunale di Crotone del
28.03.2024; il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato in data 14.11.2024.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1228/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e CP_1 Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in data 07.08.2014, nel Comune di Crotone
[...]
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 105, parte 2, Serie A, anno 2014;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 13.03.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1228 /2024 promossa da:
(CF. ) nato a [...] il [...] ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Marciana n° 3, ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Crotone alla Via Vittorio Veneto
n° 150/A, presso e nello studio dell'Avv. Fortunato Sgro (CF. ; PEC: C.F._2 avv. , che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
E
(CF. , nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._3
Sibilla Aleramo n° 13, ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Crotone alla Via Firenze, 52, presso lo studio dell'Avv. CANTORE MARILENA (CF. ; PEC: C.F._4
), che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 14.11.2024, CP_1
e esponevano:
[...] Parte_1
- di aver contratto matrimonio in data 07.08.2014, nel Comune di Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 105, parte 2, Serie A, anno 2014;
- che dal matrimonio erano nati due figli, a Crotone in data 06.09.2016 Persona_1
e a Cosenza in data 25.05.2021; Persona_2
- che si separavano consensualmente dinanzi al Tribunale di Crotone nell'anno 2024.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 07.08.2014, tra il Signor e la NO , giusto atto Parte_1 CP_1
n° 105 - parte 2 – serie A - anno 2014, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Crotone, in regime di separazione dei beni.
2) I coniugi si dichiarano autosufficienti, e che nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altro, rinunciando espressamente a qualsivoglia forma di mantenimento.
3) I figli minori (Crotone 06.09.2016 – CF. ) e Persona_1 C.F._5
(Cosenza 25.05.2021 – CF. ), vengono affidati in modo Persona_2 C.F._6 condiviso ad entrambi i genitori, i quali provvederanno congiuntamente alla loro crescita, istruzione, educazione e sostentamento morale e materiale;
4) I figli minori (Crotone 06.09.2016 – CF. ) e Persona_1 C.F._5
(Cosenza 25.05.2021 – CF. ), vengono collocati in via Persona_2 C.F._6 prevalente e provvisoria presso il padre sita in Crotone alla Via Marciana n° 3; Parte_1
5) I genitori si dichiarano sin da subito massima collaborazione nella gestione dei figli, bene prezioso comune;
6) In considerazione delle attività lavorative e conseguenti disponibilità di tempo dei genitori, viene stabilita una permanenza alternata dei minori di tre (3) giorni alla settimana con ciascun genitore, comprensivo di pernotto e weekend alternati;
7) Nei giorni di propria spettanza ciascun genitore provvederà a tenere con sé i minori h 24 provvedendo a tutto quanto necessario (scuola, attività extra-scolastiche e/o ludiche, pranzo, cena ecc);
8)In riferimento alle festività natalizie i minori (Crotone 06.09.2016 – CF. Persona_1
) e (Cosenza 25.05.2021 – CF. ), C.F._5 Persona_2 C.F._6 trascorreranno a giorni alterni il 24 dicembre con il papà ed il 25 dicembre con la mamma, giorno 31 dicembre con la mamma ed il 1° gennaio con il papà. Parimenti per le festività Pasquali ove i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la mamma e la Pasquetta con il papà - alternato negli anni a seguire;
9) In riferimento al periodo estivo i minori trascorreranno i primi quindici (15) giorni consecutivi con il papà ed i restanti con la mamma.
Idem per il mese di agosto;
il tutto compatibilmente con le ferie dei due genitori.
10) In riferimento al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minore, ricadendo in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al sostentamento ad alla piena crescita dei figli, essendo gli stessi titolari di autonomi rapporti di lavoro e provvedendo parimenti a tenere con sé i minori, nulla viene rispettivamente richiesto e statuito a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori
e , ove i genitori dichiarano di provvedere direttamente Persona_1 Persona_2 al mantenimento ogni qualvolta i minori saranno presso le rispettive abitazioni;
11) Le spese straordinarie preventivamente concordate, vengono ripartite al 50% fra i coniugi.
Con decreto del 27.11.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2.
Dopo un rinvio concesso per la produzione di integrazione documentale, con ordinanza del 15.01.2025, il giudice relatore rinviava all'udienza del 26.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e 573 bis 51. comma 2, cod. proc. civ.
In data 18.02.2025 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 26.02.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
I coniugi si sono separati consensualmente con sentenza n°212/2024 del Tribunale di Crotone del
28.03.2024; il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato in data 14.11.2024.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1228/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e CP_1 Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in data 07.08.2014, nel Comune di Crotone
[...]
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n. 105, parte 2, Serie A, anno 2014;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 13.03.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli