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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione equa riparazione così composta: dott. Cecilia De Santis Presidente rel.
dott. Mariarosaria Budetta Consigliere
dott. Ottavio Pannone Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 50079/2024 del ruolo generale degli affari diversi, riservato in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza camerale del 3 marzo 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...] - CF. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Roma alla via Crescenzio n. 20 presso l'avv.
Nicola Staniscia (CF. che la difende e la CodiceFiscale_2
rappresenta in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
Opponente
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ), presso i cui P.IVA_2
Uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con decreto in data 16.12.2024, il Consigliere designato, su ricorso dell'odierna opponente per l'equa riparazione in relazione ad un giudizio iniziato con atto di intervento in una procedura esecutiva , depositato il
18/05/2010 e definito con sentenza della Corte di Cassazione n. 9478/2024, per un totale di: primo grado: anni 5, mesi 3 e giorni 7; appello : anni 1, mesi 6 e giorni 14; cassazione anni 4, mesi 8 e giorni 29; ha cosi statuito:
“- l'odierna ricorrente ha spiegato intervento nel giudizio di esecuzione promosso da altro creditore nei confronti di Controparte_2
e segnatamente ha chiesto di intervenire per poter soddisfare in
[...] sede esecutiva il proprio credito per € 2.800,00 quali spese di lite liquidate in suo favore dal Tribunale di Roma con ordinanza emessa in data 29.3.2010;
- il Giudice di Pace di Roma, all'esito del giudizio di primo grado (di opposizione all'intervento in questione) e con la sentenza suddetta, ha dichiarato cessata la materia del contendere in quanto Controparte_2
“ha documentalmente provato di aver pagato a mezzo
[...] assegno la somma di € 2.930,86 a fronte di un atto di intervento di € 2.808,00”;
- l'odierna ricorrente ha impugnato la suddetta sentenza di primo grado, innanzi al Tribunale di Roma, contestando il mancato pagamento delle spese dell'atto di precetto, deducendo che “In buona sostanza la società Parte_ ha pagato le spese liquidate nelle due sentenze senza pagare le competenze di cui ai precetti i quali, ribadiamo, sono stati notificati circa due mesi e mezzo prima”; osservato che il Tribunale di Roma, con la suddetta sentenza emessa all'esito del giudizio di appello, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'odierna ricorrente con la seguente motivazione: “Il Tribunale ritiene che fosse onere dell'appellante fornire riscontro documentale rispetto a detta circostanza e cioè dare prova della intervenuta notifica dei precetti a fronte di quanto diversamente accertato dal giudice di primo grado. E, infatti, quando, in sede di appello, il vizio specifico dedotto dalla parte appellante riguarda l'interpretazione o la valutazione di un documento, è onere della stessa parte assicurarne l'acquisizione al giudizio di secondo grado (Cass. Civ. Sez. VI 10.3.2015 n 4806). La omessa prova di un fatto fondamentale per la valutazione e l'accoglimento del ricorso determina il rigetto della domanda con conseguente assorbimento di ogni ulteriore motivo denunciato”; osservato che l'odierna ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza di appello e la Suprema Corte ha rigettato l'impugnazione, motivando come segue: “il giudice di pace aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per non essere stata contestata l'avvenuta estinzione (per pagamento e/o compensazione) del credito posto a base dell'intervento della nel processo esecutivo, Pt_1 nella sostanza aveva ritenuto fondata l'opposizione della società debitrice, proprio in virtù del fatto che il credito posto a base dell'intervento risultava integralmente estinto (il che, è appena il caso di sottolineare, fa venir meno il diritto di procedere ad esecuzione forzata, a prescindere dal fatto che ciò avvenga prima o dopo l'intervento stesso) [...] le spese di precetto non sono, in realtà, affatto riconoscibili in favore del creditore intervenuto, in quanto il precetto (come correttamente sostiene, in diritto, la stessa ricorrente) non è un atto necessario ai fini dell'intervento e, pertanto, si tratta di una spesa superflua, non riconoscibile in favore del creditore intervenuto come spesa di esecuzione ai sensi dell'art. 95 c.p.c.. In ogni caso, sul punto, il ricorso certamente difetta di specificità, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., come già rilevato, perché non richiama adeguatamente il contenuto dell'atto di intervento e tanto meno quello degli atti di precetto il cui rimborso, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto esserle riconosciuto;
è, comunque, conforme a diritto la decisione impugnata, laddove il tribunale ha ritenuto che l'onere della prova del contenuto e dell'effettiva notificazione dell'atto di precetto di cui viene chiesto il rimborso in sede di esecuzione è sempre a carico del creditore”;
considerato che, ai sensi dell'art. 2, co.
2-quinquies, della legge n. 89/2001, “Non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile”;
ritenuto che, nel caso in esame, l'odierna ricorrente ha colpevolmente ignorato l'infondatezza della propria domanda, tanto più in ragione della professione di avvocato che svolgeva e svolge;
ritenuto che
, in ragione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato;
P.Q.M.
rigetta il ricorso”.
Avverso detto decreto, ha proposto opposizione la ricorrente soccombente, deducendone la erroneità in quanto dalla mera infondatezza della domanda proposta nel giudizio presupposto non può derivarsi la consapevolezza delle proprie pretese, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 2- quinquies l. 89/2001, né sussistendo nella specie alcun altro elemento utile a fondare tale consapevolezza e la conseguente temerarietà o abusività della domanda.
Ha dedotto quindi la illegittimità del decreto e ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione e la condanna del al pagamento Controparte_1 della somma dovuta a titolo di equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo, nella misura di euro 5.000,00 o in quella somma diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con condanna alle spese di lite e attribuzione al procuratore costituito.
Il si è costituito, deducendo la infondatezza del Controparte_1 motivo di opposizione e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite. All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 marzo 2025, la Corte ha riservato la decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta. Dalla documentazione in atti risulta infatti che, a seguito dell'intervento dell'odierno opponente nella procedura esecutiva in esame, con ricorso in Parte_ data 18 maggio 2010, la società esecutata ha proposto opposizione, rilevando tra l'altro che l'intervento non era stato preceduto dalla notificazione del precetto, e quindi ne ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto nel merito;
il GdP ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, e il tribunale a seguito dell'appello del ricorrente soccombente che, tra l'altro chiedeva la liquidazione delle spese anche per la notifica del precetto, ha statuito con sentenza n. 1239/2919 che: Parte_
“I… In buona sostanza la società ha pagato le spese liquidate nelle due sentenze senza pagare le competenze di cui ai precetti i quali, ribadiamo, sono stati notificati circa due mesi e mezzo prima” (vds pag. 6 appello). Il Tribunale ritiene che fosse onere dell'appellante fornire riscontro documentale rispetto a detta circostanza e cioè dare prova della intervenuta notifica dei precetti a fronte di quanto diversamente accertato dal giudice di primo grado. E, infatti, quando, in sede di appello, il vizio specifico dedotto dalla parte appellante riguarda l'interpretazione o la valutazione di un documento, è onere della stessa parte assicurarne l'acquisizione al giudizio di secondo grado (Cass. Civ. Sez. VI 10.3.2015 n 4806). La omessa prova di un fatto fondamentale per la valutazione e l'accoglimento del ricorso determina il rigetto della domanda con conseguente assorbimento di ogni ulteriore motivo denunciato”. Parimenti, la Corte di Cassazione, a seguito del ricorso della parte soccombente in sede di legittimità, ha statuito, con la sentenza sopra richiamata, tra l'altro, che “ è, comunque, conforme a diritto la decisione impugnata, laddove il tribunale ha ritenuto che l'onere della prova del contenuto e dell'effettiva notificazione dell'atto di precetto di cui viene chiesto il rimborso in sede di esecuzione è sempre a carico del creditore”.
Tutto questo premesso, rileva quindi la Corte che la domanda proposta nel giudizio presupposto oltre che palesemente infondata, deve ritenersi – ai fini in oggetto – altresì temeraria, dovendo ritenersi evidente la consapevolezza della palese infondatezza da parte del soggetto ricorrente esercente la professione di avvocato, e pertanto necessariamente consapevole del principio basilare dell'onere della prova, la cui palese violazione ha determinato i tre gradi di giudizio, con il rigetto della domanda per mancanza di prova. Ne consegue che correttamente in applicazione del principio di cui all'art. 2 comma 2-quinquies l. 89/2001 (cfr. Cass. Ord. n.
86 del 03/01/2024 Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 831 del 16/01/2020) il giudice della fase monitoria ha respinto la domanda, e pertanto l'opposizione deve essere respinta. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in relazione al valore della causa (euro 5.000,00) e ai valori medi tabellari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'opposizione e condanna l'opponente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in euro 2.915,00 oltre accessori di legge. Roma, 5 marzo 2025
Il Cons.est. Il Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Cecilia De Santis