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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/08/2025, n. 11832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11832 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20072 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
in persona dell'Amministratore Unico il dott. Parte_1 CP_1
(Cod. Fisc. ), con sede legale a Milano in Via
[...] C.F._1
Monte Napoleone n. 18, 20121, (MI) (Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano al n. , REA MI – 2577617), rappresentata e P.IVA_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Fabio Massimo
Ventura (Cod. Fisc. - pec: C.F._2
) e DO GA (Cod. Fisc. - Email_1
– pec: ) ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi difensori sito a Roma in Via di Monserrato n. 25, giusta procura alle liti apposta su foglio separato da considerarsi in calce al presente atto, si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione di rito ai predetti indirizzi pec ovvero al n. fax 06.68100799
ATTORE
E
in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Controparte_2 CP_3
corrente in Roma, Via di Torre Argentina, 16, (C.F. –
[...] P.IVA_2
1 2
N. REA RM-1728087), rappresentata e difesa dall'Avvocato Filippo Anselmi del
Foro di Roma, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni all'indirizzo EC , giusta delega allegata Email_3 telematicamente al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Aureliana, 53,17587711007, rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'Avv. FILIPPO ANSELMI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in AURELIANA 53 00187 ROMA
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DI FATTO ED DIRITTO DELLA DECISIONE
ARTT. 132, 127 TER E 281 QUINQUIES C.P.C.
I.In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre,
l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
II. La con sede legale a Milano in Via Monte Napoleone n. 18, Parte_1
20121, (MI) (Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n.
, REA MI – 2577617), in persona dell'Amministratore Unico il P.IVA_1
Dott. (Cod. Fisc. ) ha citato in giudizio, CP_1 C.F._1
2 3
innanzi al Tribunale di Roma per l'udienza del 12 novembre 2024, la CP_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che 3 ha diritto ad incassare, ex art. 1602 c.c. e/o ex art. 6 del contratto di Pt_1 compravendita sottoscritto, la quota di canone di locazione relativa al periodo che va dal 16 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023 pari ad euro 80.136,03, e per
l'effetto condannare la convenuta a corrispondere all'attrice la predetta somma pari ad euro 80.136,03, oltre interessi moratori da calcolare a partire dal 16 dicembre 2022;
In via subordinata: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che 3 ha comunque sia diritto ex art. 2041 c.c. ad essere indennizzata dalla Pt_1 convenuta della diminuzione patrimoniale subita pari ad euro 80.136,03 e per
l'effetto condannare la convenuta a corrispondere all'attrice la predetta somma pari ad euro 80.136,03, oltre interessi moratori da calcolare a partire dal 16 dicembre 2022.
Con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
A sostegno della domanda ha dedotto ed eccepito:
1. la (breviter: ) è una società, oggi cessata per Controparte_2 CP_2 fusione mediante costituzione in data 8 Aprile 2024 della nuova società CP_2
che operava nel settore del commercio dei metalli, manufatti di metallo,
[...] legno, plastica, cuoio, utensileria, ferramenta e affini, nonché di ogni altro genere merceologico similare;
(cfr. “Copia visura camerale doc. 1 Controparte_2
“Copia visura camerale doc. 2; “Atto di fusione” doc. 3; Controparte_2
doc. 4) nonché proprietaria fino alla data del 16 Controparte_4 dicembre 2022 dell'intero edificio cielo terra sito a Roma in via dei Magazzini
Generali numero 38/40/42 angolo Via Del Porto Fluviale numero 11/13/15, fabbricato questo formante un unico corpo e censito nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di Roma al foglio 818, particella 27 sub. 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508 e 509. (breviter: “Immobile e/o Fabbricato”).
2. In data 17 giugno 2019 l'Immobile in oggetto veniva concesso dalla in CP_2 locazione alla società WPP Marketing Communications (Italy) S.r.l. (breviter:
3 4
WPP). (cfr. “contratto di locazione” doc. 5);
3. Nel contratto di locazione firmato con la WPP veniva stabilito che la locazione avrebbe cominciato a decorrere dal completamento delle opere che nello stesso contratto di locazione la si impegnava a realizzare per rendere l'Immobile CP_2 idoneo all'uso convenuto;
4. Per la locazione dell'Immobile, ad opere completate, all'art. 6 del contratto veniva inizialmente fissato un canone annuo complessivo di euro 600.000,00, oltre IVA;
(cfr. ancora doc. 5)
5. Successivamente alla sottoscrizione del contratto di locazione, a causa di alcuni ritardi nella realizzazione delle opere convenute, la e la WPP, con scrittura CP_2 privata denominata “Allegato A” sottoscritta a latere del contratto di locazione, si accordavano per uno slittamento del periodo di locazione che veniva concordemente fissato con decorrenza a far data dal 1° agosto 2020 e scadenza alla data del 31 luglio 2029; (cfr. art. 2 romanino “vi” -“Allegato A” doc. 6)
6. In ragione dell'estensione accordata del periodo di locazione, nella medesima scrittura privata firmata a latere del contratto di locazione, tra la e la WPP CP_2 veniva altresì raggiunto un accordo in ragione del quale il canone di locazione veniva incrementato da euro 600.000,00 oltre Iva ad euro 601.200,00 oltre Iva:
“In ragione dell'estensione dell'oggetto di locazione di cui al precedente punto ii, le Parti convengono di incrementare l'importo del Canone a Euro 601.200,00
(seicentounomiladuecento/00) anni oltre IVA di legge…” (cfr. ancora art. 2 romanino “ii” doc. 6);
7. Quanto alle modalità di corresponsione del canone, restavano fermi gli accordi presi con il contratto di locazione, e quindi la modalità di pagamento già convenuta nel contratto di locazione, di un pagamento in due sole rate mensili anticipate, pari ciascuna alla metà del canone annuo convenuto: “Il Canone dovrà essere corrisposto dalla Conduttrice con decorrenza dalla Data di Decorrenza in rate semestrali anticipate di eguale valore, oltre ad IVA di legge, entro il giorno 5
(cinque) del primo mese cui la semestralità si riferisce…” (cfr. ancora art. punto
6.2. del doc. 5).
8. Rimanevano altresì fermi gli accordi presi in relazione all'aggiornamento
ISTAT, fissato al 75% a decorrere dal terzo anno di locazione: “Il Canone sarà annualmente aggiornato a partire dal terzo anno di locazione e per tutta la durata
4 5
della stessa, nella misura corrispondere al 75% (settantacinque) della variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai Impiegati accertata dall'ISTAT, con riferimento al corrispondente mese dell'anno precedente o in quella misura massima eventualmente consentita da norme future, senza necessità di richiesta scritta, avendovi la Conduttrice, con la sottoscrizione del presente contratto, espressamente rinunciato”. (cfr. ancora art.
6.5. doc. 5)
9. Con contratto di compravendita per atto notaio - registrato Persona_1 all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 23 dicembre 2022 al n. 38634 serie 1T
e trascritto a Roma 1 in data 27 dicembre 2022 R.P. 120460, R.G. 169187 - la società immobiliare il cui scopo sociale è quello di acquisire Parte_1 proprietà immobiliari, svilupparle, commercializzarle e metterle a reddito per valorizzarle ed incrementarne così il potenziale prezzo di locazione o rivendita,
(cfr. “copia visura doc. 7), acquistava dalla l'Immobile in Parte_1 CP_2 questione, così divenendone proprietaria con effetti a far data dal 16 dicembre
2022; (cfr. “contratto di compravendita” doc. 8).
10. Acquistando l'Immobile la subentrava ex lege nel contratto di Pt_1 locazione e nella scrittura privata integrativa in essere tra e la WPP CP_2 assumendo così il ruolo di Locatrice dell'Immobile e subentrando così in tutti i diritti e doveri connessi al contratto di locazione in parola, tra questi diritti vi è chiaramente anche quello di percepire i canoni di locazione contrattualmente pattuiti.
11. Con specifico riferimento alle condizioni di subentro di 3 nel contratto Pt_1 di locazione de quo, il contratto di compravendita prevedeva espressamente all'art. 6 che l'attrice sarebbe subentrata nel possesso e nel godimento dell'Immobile dal giorno stesso dell'acquisto, e che da quel giorno l'attrice aveva diritto di percepire tutte le relative rendite ed i profitti generati dallo stesso
Immobile. Qui di seguito il contenuto letterale del citato articolo: “POSSESSO
Art. 6) La società acquirente ha da oggi (ndr. 16 dicembre 2022) il possesso di quanto acquistato e da tale data, quindi, rendite ed oneri inerenti vanno a suo ricettivo profitto e carico. La parte venditrice dichiara e la parte acquirente prende atto ed accetta che l'immobile oggetto del presente atto è condotto in locazione da
WPP Marketing Communications (Italy) S.r.l…ai sensi del quale la parte venditrice ha diritto di incassare il canone annuo in due semestralità anticipate”.
5 6
12. Una volta subentrata nella proprietà dell'Immobile, e presi i primi contatti con il Conduttore, la WPP confermava ad che per quanto concerne i canoni Pt_1 dovuti in relazione all'Immobile la aveva già provveduto ad incassare CP_2 dalla Conduttrice l'intero importo relativo al canone dovuto per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 gennaio 2023, ivi compresa dunque la quota di canone di spettanza di pari ad euro 80.136,03 (IVA compresa) relativa al periodo Pt_1 successivo all'acquisto dell'Immobile, corrispondente al periodo compreso tra il
16 dicembre 2022 (data dell'acquisto dell'immobile) e il 31 gennaio 2023, data questa ultima del semestre pagato.
13. Circostanza questa confermata sia dalle contabili che dalle fatture allegate.
(cfr. “contabile bonifico relativo al pagamento del canone semestrale che va da agosto 2022 al 31 gennaio 2023 e relativa fattura emessa dalla – doc. 9; CP_2
“contabile bonifico relativo al pagamento dell'aggiornamento ISTAT relativo al semestre che va da agosto 2022 al 31 gennaio 2023 e relativa fattura emessa dalla
– doc. 10). CP_2
14. Successivamente all'acquisto, ed una volta avuto conferma del pagamento già effettuato dalla WPP per il periodo corrispondente al periodo successivo alla compravendita dell'immobile, la chiedeva alla di retrocedergli la Pt_1 CP_2
Controp parte di canone di sua spettanza incassata dalla a fronte del pagamento da parte di quest'ultima del canone relativo al semestre 1° agosto 2022 – 31 gennaio
2023, ovvero la quota di canone riferita al periodo che va dal 16 dicembre 2022, data di acquisto dell'Immobile, al 31 gennaio 2023 pari ad euro 80.136,03 IVA compresa.
15. Alla richiesta della di vedersi retroceduto quanto dovuto a titolo di Pt_1 locazione per il periodo successivo all'acquisto ma già pagato a dalla CP_2
WPP, faceva seguito una mail della con la quale quest'ultima CP_2 dimostrandosi perfettamente conscia del suo obbligo di dover retrocedere la somma controversa, si limitava a chiedere un giorno di tempo per potere effettuare un controllo sui conteggi effettuati da (cfr. “scambio mail 27 dicembre Pt_1
2022” – doc. 11);
16. Tale mail inviata il 27 dicembre 2022, assume nel contesto per il quale oggi è causa, un carattere confessorio atteso che qualora la avesse ritenuto di non CP_2 dover retrocedere alcun importo ad 3, non avrebbe mai risposto a parte Pt_1
6 7
attrice richiedendo del tempo per sistemare i conteggi, ma avrebbe semplicemente provveduto a disconoscere la richiesta avanzata da parte attrice.
17. A seguito di questa prima richiesta di pagamento e di ammissione del debito da parte della quest'ultima letteralmente spariva, negandosi al telefono, CP_2 ed omettendo di pagare quanto dovuto, fatto questo che costringeva la ad Pt_1 inviare in data 23 febbraio 2023 una formale diffida nella quale ancora una volta veniva chiesto a il pagamento di tale importo di euro 80.136,03. (cfr. CP_2
“missiva di del 23 febbraio 2023” – doc. 12), ma anche detta Parte_1 richiesta non produceva alcun effetto.
18. Nel tentativo di risolvere bonariamente la vicenda, avviava tra le altre Pt_1 un tentativo di mediazione stragiudiziale presso l'Organismo di mediazione
[...]
ma alla mediazione la neppure si presentava, così manifestando in CP_6 CP_2 via del tutto definitiva il proprio rifiuto di pagare quanto dovuto (cfr. “verbale di mediazione” – doc. 13). Da qui il presente giudizio che come anticipato viene incardinato nei confronti della quale società risultante dalla Controparte_2 fusione della Controparte_2
In via istruttoria ha depositato i seguenti documenti:
1. Copia visura camerale Controparte_2
2. Copia visura camerale Controparte_2
3. Atto di fusione;
4. Statuto Controparte_2
5. Contratto di locazione;
6. Allegato A;
7. copia visura Parte_1
8. contratto di compravendita;
9. contabile bonifico relativo al pagamento del canone semestrale che va da agosto 2022 al 31 gennaio 2023 e relativa fattura emessa dalla CP_2
10. contabile bonifico relativo al pagamento dell'aggiornamento ISTAT relativo al semestre che va da agosto 2022 al 31 gennaio 2023 e relativa fattura emessa dalla CP_2
11. scambio mail 27 dicembre 2022;
12. missiva di del 23 febbraio 2023; Parte_1
13. verbale di mediazione;
7 8
14. proposta irrevocabile di vendita 6 dicembre 2021 punto 2.4;
15. contratto preliminare;
16. missiva inviata da alla WPP. CP_2
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio la Controparte_2 corrente in Roma, Via di Torre Argentina, 16, (C.F. – N. REA RM- P.IVA_2
1728087) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avvocato Filippo Anselmi del Foro di Roma, contestando in fatto ed in diritto l'avversa domanda e precisando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata:
- preliminarmente disporre il mutamento del rito del presente giudizio ai sensi degli articoli 426 e 447 bis c.p.c., fissando all'uopo una nuova udienza ed assegnando alle parti termine perentorio per l'integrazione degli scritti difensivi;
- nel merito rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in parte narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Concessi i termini di legge ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 16.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa con sentenza ordinaria.
III. La domanda principale è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La 3 ha diritto ad incassare dalla convenuta la quota di canone di Pt_1 locazione relativa al periodo che va dal 16 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023.
Il contratto di locazione, scritto, registrato, avente una data certa ed anteriore all'alienazione dell'immobile, è efficace nei confronti del terzo acquirente dell'immobile che in esso subentra ex art 1602 c.c. secondo cui: “il terzo acquirente tenuto a rispettare l'obbligazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione”.
L'acquirente, dal giorno dell'acquisto dell'Immobile, subentra dunque nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, tra cui chiaramente vi è anche il diritto ad incassare il canone di locazione ex contractu pattuito. Le norme ed i principi fin qui analizzati trovano applicazione nel caso che qui ci occupa ed accertano il diritto di 3 ad incassare la quota di canone di Pt_1 locazione di sua competenza. Nella fattispecie la in data 16 dicembre 2022, ha acquistato Parte_1 l'immobile locato alla società WPP sicchè a far tempo dalla medesima data, quale
8 9
successore nel contratto locazione, ha acquisito il diritto ad incassare, il canone previsto ex contractu che dal 16 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023 è pari ad euro 80.136,03. Nel contratto di compravendita sottoscritto è stata pattuita tra le parti anche la clausola di cui all'art. 6 tesa a riconoscere espressamente il diritto di ad Pt_1 incassare il canone di locazione a partire giorno dell'acquisto e dunque a partire dal 16 dicembre 2022, come di seguito: “La società acquirente ha da oggi (ndr. 16 dicembre 2022) il possesso di quanto acquistato e da tale data, quindi, rendite ed oneri inerenti vanno a suo ricettivo profitto e carico. La parte venditrice dichiara e la parte acquirente prende atto ed accetta che l'immobile oggetto del presente atto è condotto in locazione da Controparte_7
”.
[...] La volontà delle parti è confermata: (i) dalle disposizioni contenute negli atti relativi alle fasi antecedenti alla conclusione del definitivo;
(ii) dalla condotta tenuta da a seguito della vendita dell'Immobile. CP_2 (i) Quanto al primo punto, occorre infatti sottolineare come già dalla proposta irrevocabile di vendita dell'Immobile, la volontà fosse chiara ed infatti nella proposta in parola, per quanto riguarda la ripartizione dei canoni di locazione tra venditore e acquirente, veniva stabilito che: “Atteso che ai sensi della Locazione il canone è da corrispondere in rate semestrali anticipate,…il canone del semestre…sarà di competenza per dietimi fino al giorno precedente al Definitivo della venditrice e dal momento dei tale Definitivo dell'acquirente, per cui la veditrice contestualmente al Definitivo retrocederà all'acquirente la parte di canone già incassa e di competenza del periodo dal giorno Definitivo…” (cfr.
“proposta irrevocabile di vendita 6 dicembre 2021 punto 2.4” – doc. 14). Volontà questa ribadita anche nel contratto preliminare: “Art. 7) La proprietà e il possesso dell'immobile in contratto verranno trasferiti alla Parte promissaria acquirente al momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita e da tale momento saranno a favore dell'acquirente i crediti tutti derivanti dalla proprietà dell'immobile compravenduto. La parte promittente venditrice dichiara e la parte promissaria acquirente prende atto ed accetta che l'immobile oggetto del presente atto è condotto in locazione da ai sensi del quale la Parte CP_8 promittente venditrice ha diritto di incassare il canone annuo in due semestralità anticipate. Conseguentemente, al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita verranno effettuati i necessari conguagli e la Parte promittente venditrice retrocederà a favore della Parte promissaria acquirente la quota parte di canone già incassato e di spettanza della Parte promissaria acquirente.” (cfr. “contratto preliminare” - doc. 15)
9 10
La proposta irrevocabile di vendita è indirizzata a Finleonardo S.p.A. così come il contratto preliminare è sottoscritto da quest'ultima società, in quanto Finleonardo S.p.A., nel preliminare, si era riservata la facoltà di nominare l'acquirente, possibilità questa poi effettivamente esercitata dalla società in favore della Pt_1 3. (cfr. art. 1 contratto preliminare) . Quanto invece alla condotta tenuta da successivamente alla stipula del CP_2 contratto, essa ha espressamente riconosciuto il diritto di parte attrice a vedersi retrocedere le somme controverse. Come visto nella parte in fatto, 3, con Pt_1 mail del 27 dicembre 2022, aveva infatti contattato per concordare le CP_2 modalità attraverso cui vedersi retrocedere la parte di canone di sua spettanza. Ebbene a questa richiesta perfettamente conscia del suo obbligo a CP_2 dover retrocedere la somma controversa, ha replicato richiedendo un giorno di tempo per limare i conteggi effettuati da che, a detta di controparte, Pt_1 presentavano delle imprecisioni. Risulta evidente che, qualora avesse realmente ritenuto di non dover CP_2 corrispondere nulla ad 3, non avrebbe risposto alla società chiedendo del Pt_1 tempo per fare controlli sui conteggi effettuati dalle Parti, ma avrebbe semplicemente provveduto a disconoscere la richiesta avanzata da parte attrice. Anche questa circostanza, va dunque a confermare quanto fin qui esposto, ovvero che ha inteso assumere anche ex contractu l'obbligo di retrocedere ad CP_2
i canoni di locazione incassati relativi al periodo che va dal 16 dicembre Pt_1 2022 al 31 gennaio 2023. ha potuto incassare dalla conduttrice anche le mensilità di canone relative CP_2 al mese di dicembre 2022 e gennaio 2023, di spettanza di poiché il Parte_1 canone era corrisposto a tramite il pagamento di due rate a cadenza semestrale anticipata di eguale valore. (cfr. ancora doc. 5) Per questa ragione, al 16 dicembre 2022 aveva già provveduto ad CP_2 incassare dalla WPP l'intero canone relativo al semestre che va dal 1° agosto 2022 al 31 gennaio 2023, la convenuta in questo modo aveva quindi incassato anche la quota di canone di spettanza di parte attrice pari ad euro 80.136,03. Quanto alle modalità seguite per calcolare l'importo richiesto pari ad euro 80.136,03, comprensivo di IVA, si precisa che questa quantificazione è stata ottenuta, in primo luogo, determinando la somma percepita da per il CP_2 pagamento del semestre Agosto 2022/Gennaio 2023, pari ad euro 318.802,04, comprensivo di IVA (importo questo ottenuto sommando l'importo percepito a titolo di canone, pari ad euro 296.523,07, con l'importo percepito come aggiornamento ISTAT pari ad euro 22.278,97 – tutti comprensivi di IVA). Fatto questo, si è proceduto a dividere l'importo di euro 261.313,14, (importo canone di locazione al netto di IVA) per i 183 giorni che formano il semestre Agosto 2022/Gennaio 2023 e si è moltiplicato il risultato (pari ad euro 1.427,94) per i 46 giorni (16 dicembre 2022/31 gennaio 2023) di spettanza della Pt_1 ed infine è stata calcolata l'IVA (pari ad euro 14.450,76).
[...] Come si avrà avuto modo di notare, il canone che la Conduttrice ha pagato a era leggermente più basso rispetto a quello contrattualizzato che, lo si CP_2 ricorda, è pari ad euro 300.600,00, oltre IVA. La motivazione dietro questa discrepanza è spiegata in una missiva della convenuta del 20 maggio 2021, comunicazione da cui si evince come CP_2 aveva riconosciuto alla Conduttrice, a titolo di anticipi per lavori sull'Immobile, il
10 11
diritto ad una detrazione dai canoni di locazione dovuti pari ad euro 358.758,42 (al netto di IVA). La WPP al netto della detrazione in parola era pertanto tenuta a corrispondere alla Locatrice per il 2022 ed il 2023 un canone pari ad euro 243.051,69, oltre IVA, per un totale di euro 296.523.07. (cfr. “missiva inviata da alla WPP” – doc. CP_2 16). In ragione delle motivazioni fin qui esposte, la domanda va accolta con condanna della convenuta al versamento, in favore della dei canoni Parte_1 indebitamente trattenuti, oltre interessi moratori da calcolare a partire dal 16 dicembre 2022. IV. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte attrice con applicazione del d.m. n.55 del 2014 e succ. modifiche.
Per Questi Motivi
Il Tribunale ordinario di Roma, sezione civile sesta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 80.136,03, comprensivo di
IVA, oltre interessi al saggio ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla costituzione in mora al soddisfo;
- condanna la parte convenuta alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 14.103,00 a titolo di compensi, oltre contributo di euro 759,00, oltre marca di euro 27,00, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge, oltre spese di mediazione, con diretta attribuzione all'Avv. Fabio Massimo Ventura ed all'Avv.
DO GA dichiaratisi antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, lì 16/05/2025 Il Giudice Unico
(dott.ssa Maria Flora Febbraro)
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20072 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
in persona dell'Amministratore Unico il dott. Parte_1 CP_1
(Cod. Fisc. ), con sede legale a Milano in Via
[...] C.F._1
Monte Napoleone n. 18, 20121, (MI) (Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano al n. , REA MI – 2577617), rappresentata e P.IVA_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Fabio Massimo
Ventura (Cod. Fisc. - pec: C.F._2
) e DO GA (Cod. Fisc. - Email_1
– pec: ) ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi difensori sito a Roma in Via di Monserrato n. 25, giusta procura alle liti apposta su foglio separato da considerarsi in calce al presente atto, si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione di rito ai predetti indirizzi pec ovvero al n. fax 06.68100799
ATTORE
E
in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Controparte_2 CP_3
corrente in Roma, Via di Torre Argentina, 16, (C.F. –
[...] P.IVA_2
1 2
N. REA RM-1728087), rappresentata e difesa dall'Avvocato Filippo Anselmi del
Foro di Roma, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni all'indirizzo EC , giusta delega allegata Email_3 telematicamente al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Aureliana, 53,17587711007, rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'Avv. FILIPPO ANSELMI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in AURELIANA 53 00187 ROMA
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DI FATTO ED DIRITTO DELLA DECISIONE
ARTT. 132, 127 TER E 281 QUINQUIES C.P.C.
I.In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre,
l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
II. La con sede legale a Milano in Via Monte Napoleone n. 18, Parte_1
20121, (MI) (Cod. Fisc. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n.
, REA MI – 2577617), in persona dell'Amministratore Unico il P.IVA_1
Dott. (Cod. Fisc. ) ha citato in giudizio, CP_1 C.F._1
2 3
innanzi al Tribunale di Roma per l'udienza del 12 novembre 2024, la CP_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che 3 ha diritto ad incassare, ex art. 1602 c.c. e/o ex art. 6 del contratto di Pt_1 compravendita sottoscritto, la quota di canone di locazione relativa al periodo che va dal 16 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023 pari ad euro 80.136,03, e per
l'effetto condannare la convenuta a corrispondere all'attrice la predetta somma pari ad euro 80.136,03, oltre interessi moratori da calcolare a partire dal 16 dicembre 2022;
In via subordinata: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che 3 ha comunque sia diritto ex art. 2041 c.c. ad essere indennizzata dalla Pt_1 convenuta della diminuzione patrimoniale subita pari ad euro 80.136,03 e per
l'effetto condannare la convenuta a corrispondere all'attrice la predetta somma pari ad euro 80.136,03, oltre interessi moratori da calcolare a partire dal 16 dicembre 2022.
Con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
A sostegno della domanda ha dedotto ed eccepito:
1. la (breviter: ) è una società, oggi cessata per Controparte_2 CP_2 fusione mediante costituzione in data 8 Aprile 2024 della nuova società CP_2
che operava nel settore del commercio dei metalli, manufatti di metallo,
[...] legno, plastica, cuoio, utensileria, ferramenta e affini, nonché di ogni altro genere merceologico similare;
(cfr. “Copia visura camerale doc. 1 Controparte_2
“Copia visura camerale doc. 2; “Atto di fusione” doc. 3; Controparte_2
doc. 4) nonché proprietaria fino alla data del 16 Controparte_4 dicembre 2022 dell'intero edificio cielo terra sito a Roma in via dei Magazzini
Generali numero 38/40/42 angolo Via Del Porto Fluviale numero 11/13/15, fabbricato questo formante un unico corpo e censito nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di Roma al foglio 818, particella 27 sub. 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508 e 509. (breviter: “Immobile e/o Fabbricato”).
2. In data 17 giugno 2019 l'Immobile in oggetto veniva concesso dalla in CP_2 locazione alla società WPP Marketing Communications (Italy) S.r.l. (breviter:
3 4
WPP). (cfr. “contratto di locazione” doc. 5);
3. Nel contratto di locazione firmato con la WPP veniva stabilito che la locazione avrebbe cominciato a decorrere dal completamento delle opere che nello stesso contratto di locazione la si impegnava a realizzare per rendere l'Immobile CP_2 idoneo all'uso convenuto;
4. Per la locazione dell'Immobile, ad opere completate, all'art. 6 del contratto veniva inizialmente fissato un canone annuo complessivo di euro 600.000,00, oltre IVA;
(cfr. ancora doc. 5)
5. Successivamente alla sottoscrizione del contratto di locazione, a causa di alcuni ritardi nella realizzazione delle opere convenute, la e la WPP, con scrittura CP_2 privata denominata “Allegato A” sottoscritta a latere del contratto di locazione, si accordavano per uno slittamento del periodo di locazione che veniva concordemente fissato con decorrenza a far data dal 1° agosto 2020 e scadenza alla data del 31 luglio 2029; (cfr. art. 2 romanino “vi” -“Allegato A” doc. 6)
6. In ragione dell'estensione accordata del periodo di locazione, nella medesima scrittura privata firmata a latere del contratto di locazione, tra la e la WPP CP_2 veniva altresì raggiunto un accordo in ragione del quale il canone di locazione veniva incrementato da euro 600.000,00 oltre Iva ad euro 601.200,00 oltre Iva:
“In ragione dell'estensione dell'oggetto di locazione di cui al precedente punto ii, le Parti convengono di incrementare l'importo del Canone a Euro 601.200,00
(seicentounomiladuecento/00) anni oltre IVA di legge…” (cfr. ancora art. 2 romanino “ii” doc. 6);
7. Quanto alle modalità di corresponsione del canone, restavano fermi gli accordi presi con il contratto di locazione, e quindi la modalità di pagamento già convenuta nel contratto di locazione, di un pagamento in due sole rate mensili anticipate, pari ciascuna alla metà del canone annuo convenuto: “Il Canone dovrà essere corrisposto dalla Conduttrice con decorrenza dalla Data di Decorrenza in rate semestrali anticipate di eguale valore, oltre ad IVA di legge, entro il giorno 5
(cinque) del primo mese cui la semestralità si riferisce…” (cfr. ancora art. punto
6.2. del doc. 5).
8. Rimanevano altresì fermi gli accordi presi in relazione all'aggiornamento
ISTAT, fissato al 75% a decorrere dal terzo anno di locazione: “Il Canone sarà annualmente aggiornato a partire dal terzo anno di locazione e per tutta la durata
4 5
della stessa, nella misura corrispondere al 75% (settantacinque) della variazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai Impiegati accertata dall'ISTAT, con riferimento al corrispondente mese dell'anno precedente o in quella misura massima eventualmente consentita da norme future, senza necessità di richiesta scritta, avendovi la Conduttrice, con la sottoscrizione del presente contratto, espressamente rinunciato”. (cfr. ancora art.
6.5. doc. 5)
9. Con contratto di compravendita per atto notaio - registrato Persona_1 all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 23 dicembre 2022 al n. 38634 serie 1T
e trascritto a Roma 1 in data 27 dicembre 2022 R.P. 120460, R.G. 169187 - la società immobiliare il cui scopo sociale è quello di acquisire Parte_1 proprietà immobiliari, svilupparle, commercializzarle e metterle a reddito per valorizzarle ed incrementarne così il potenziale prezzo di locazione o rivendita,
(cfr. “copia visura doc. 7), acquistava dalla l'Immobile in Parte_1 CP_2 questione, così divenendone proprietaria con effetti a far data dal 16 dicembre
2022; (cfr. “contratto di compravendita” doc. 8).
10. Acquistando l'Immobile la subentrava ex lege nel contratto di Pt_1 locazione e nella scrittura privata integrativa in essere tra e la WPP CP_2 assumendo così il ruolo di Locatrice dell'Immobile e subentrando così in tutti i diritti e doveri connessi al contratto di locazione in parola, tra questi diritti vi è chiaramente anche quello di percepire i canoni di locazione contrattualmente pattuiti.
11. Con specifico riferimento alle condizioni di subentro di 3 nel contratto Pt_1 di locazione de quo, il contratto di compravendita prevedeva espressamente all'art. 6 che l'attrice sarebbe subentrata nel possesso e nel godimento dell'Immobile dal giorno stesso dell'acquisto, e che da quel giorno l'attrice aveva diritto di percepire tutte le relative rendite ed i profitti generati dallo stesso
Immobile. Qui di seguito il contenuto letterale del citato articolo: “POSSESSO
Art. 6) La società acquirente ha da oggi (ndr. 16 dicembre 2022) il possesso di quanto acquistato e da tale data, quindi, rendite ed oneri inerenti vanno a suo ricettivo profitto e carico. La parte venditrice dichiara e la parte acquirente prende atto ed accetta che l'immobile oggetto del presente atto è condotto in locazione da
WPP Marketing Communications (Italy) S.r.l…ai sensi del quale la parte venditrice ha diritto di incassare il canone annuo in due semestralità anticipate”.
5 6
12. Una volta subentrata nella proprietà dell'Immobile, e presi i primi contatti con il Conduttore, la WPP confermava ad che per quanto concerne i canoni Pt_1 dovuti in relazione all'Immobile la aveva già provveduto ad incassare CP_2 dalla Conduttrice l'intero importo relativo al canone dovuto per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 gennaio 2023, ivi compresa dunque la quota di canone di spettanza di pari ad euro 80.136,03 (IVA compresa) relativa al periodo Pt_1 successivo all'acquisto dell'Immobile, corrispondente al periodo compreso tra il
16 dicembre 2022 (data dell'acquisto dell'immobile) e il 31 gennaio 2023, data questa ultima del semestre pagato.
13. Circostanza questa confermata sia dalle contabili che dalle fatture allegate.
(cfr. “contabile bonifico relativo al pagamento del canone semestrale che va da agosto 2022 al 31 gennaio 2023 e relativa fattura emessa dalla – doc. 9; CP_2
“contabile bonifico relativo al pagamento dell'aggiornamento ISTAT relativo al semestre che va da agosto 2022 al 31 gennaio 2023 e relativa fattura emessa dalla
– doc. 10). CP_2
14. Successivamente all'acquisto, ed una volta avuto conferma del pagamento già effettuato dalla WPP per il periodo corrispondente al periodo successivo alla compravendita dell'immobile, la chiedeva alla di retrocedergli la Pt_1 CP_2
Controp parte di canone di sua spettanza incassata dalla a fronte del pagamento da parte di quest'ultima del canone relativo al semestre 1° agosto 2022 – 31 gennaio
2023, ovvero la quota di canone riferita al periodo che va dal 16 dicembre 2022, data di acquisto dell'Immobile, al 31 gennaio 2023 pari ad euro 80.136,03 IVA compresa.
15. Alla richiesta della di vedersi retroceduto quanto dovuto a titolo di Pt_1 locazione per il periodo successivo all'acquisto ma già pagato a dalla CP_2
WPP, faceva seguito una mail della con la quale quest'ultima CP_2 dimostrandosi perfettamente conscia del suo obbligo di dover retrocedere la somma controversa, si limitava a chiedere un giorno di tempo per potere effettuare un controllo sui conteggi effettuati da (cfr. “scambio mail 27 dicembre Pt_1
2022” – doc. 11);
16. Tale mail inviata il 27 dicembre 2022, assume nel contesto per il quale oggi è causa, un carattere confessorio atteso che qualora la avesse ritenuto di non CP_2 dover retrocedere alcun importo ad 3, non avrebbe mai risposto a parte Pt_1
6 7
attrice richiedendo del tempo per sistemare i conteggi, ma avrebbe semplicemente provveduto a disconoscere la richiesta avanzata da parte attrice.
17. A seguito di questa prima richiesta di pagamento e di ammissione del debito da parte della quest'ultima letteralmente spariva, negandosi al telefono, CP_2 ed omettendo di pagare quanto dovuto, fatto questo che costringeva la ad Pt_1 inviare in data 23 febbraio 2023 una formale diffida nella quale ancora una volta veniva chiesto a il pagamento di tale importo di euro 80.136,03. (cfr. CP_2
“missiva di del 23 febbraio 2023” – doc. 12), ma anche detta Parte_1 richiesta non produceva alcun effetto.
18. Nel tentativo di risolvere bonariamente la vicenda, avviava tra le altre Pt_1 un tentativo di mediazione stragiudiziale presso l'Organismo di mediazione
[...]
ma alla mediazione la neppure si presentava, così manifestando in CP_6 CP_2 via del tutto definitiva il proprio rifiuto di pagare quanto dovuto (cfr. “verbale di mediazione” – doc. 13). Da qui il presente giudizio che come anticipato viene incardinato nei confronti della quale società risultante dalla Controparte_2 fusione della Controparte_2
In via istruttoria ha depositato i seguenti documenti:
1. Copia visura camerale Controparte_2
2. Copia visura camerale Controparte_2
3. Atto di fusione;
4. Statuto Controparte_2
5. Contratto di locazione;
6. Allegato A;
7. copia visura Parte_1
8. contratto di compravendita;
9. contabile bonifico relativo al pagamento del canone semestrale che va da agosto 2022 al 31 gennaio 2023 e relativa fattura emessa dalla CP_2
10. contabile bonifico relativo al pagamento dell'aggiornamento ISTAT relativo al semestre che va da agosto 2022 al 31 gennaio 2023 e relativa fattura emessa dalla CP_2
11. scambio mail 27 dicembre 2022;
12. missiva di del 23 febbraio 2023; Parte_1
13. verbale di mediazione;
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14. proposta irrevocabile di vendita 6 dicembre 2021 punto 2.4;
15. contratto preliminare;
16. missiva inviata da alla WPP. CP_2
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio la Controparte_2 corrente in Roma, Via di Torre Argentina, 16, (C.F. – N. REA RM- P.IVA_2
1728087) in persona dell'Amministratore Unico, Dott. , Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avvocato Filippo Anselmi del Foro di Roma, contestando in fatto ed in diritto l'avversa domanda e precisando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata:
- preliminarmente disporre il mutamento del rito del presente giudizio ai sensi degli articoli 426 e 447 bis c.p.c., fissando all'uopo una nuova udienza ed assegnando alle parti termine perentorio per l'integrazione degli scritti difensivi;
- nel merito rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in parte narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Concessi i termini di legge ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 16.4.2025, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa con sentenza ordinaria.
III. La domanda principale è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La 3 ha diritto ad incassare dalla convenuta la quota di canone di Pt_1 locazione relativa al periodo che va dal 16 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023.
Il contratto di locazione, scritto, registrato, avente una data certa ed anteriore all'alienazione dell'immobile, è efficace nei confronti del terzo acquirente dell'immobile che in esso subentra ex art 1602 c.c. secondo cui: “il terzo acquirente tenuto a rispettare l'obbligazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione”.
L'acquirente, dal giorno dell'acquisto dell'Immobile, subentra dunque nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, tra cui chiaramente vi è anche il diritto ad incassare il canone di locazione ex contractu pattuito. Le norme ed i principi fin qui analizzati trovano applicazione nel caso che qui ci occupa ed accertano il diritto di 3 ad incassare la quota di canone di Pt_1 locazione di sua competenza. Nella fattispecie la in data 16 dicembre 2022, ha acquistato Parte_1 l'immobile locato alla società WPP sicchè a far tempo dalla medesima data, quale
8 9
successore nel contratto locazione, ha acquisito il diritto ad incassare, il canone previsto ex contractu che dal 16 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023 è pari ad euro 80.136,03. Nel contratto di compravendita sottoscritto è stata pattuita tra le parti anche la clausola di cui all'art. 6 tesa a riconoscere espressamente il diritto di ad Pt_1 incassare il canone di locazione a partire giorno dell'acquisto e dunque a partire dal 16 dicembre 2022, come di seguito: “La società acquirente ha da oggi (ndr. 16 dicembre 2022) il possesso di quanto acquistato e da tale data, quindi, rendite ed oneri inerenti vanno a suo ricettivo profitto e carico. La parte venditrice dichiara e la parte acquirente prende atto ed accetta che l'immobile oggetto del presente atto è condotto in locazione da Controparte_7
”.
[...] La volontà delle parti è confermata: (i) dalle disposizioni contenute negli atti relativi alle fasi antecedenti alla conclusione del definitivo;
(ii) dalla condotta tenuta da a seguito della vendita dell'Immobile. CP_2 (i) Quanto al primo punto, occorre infatti sottolineare come già dalla proposta irrevocabile di vendita dell'Immobile, la volontà fosse chiara ed infatti nella proposta in parola, per quanto riguarda la ripartizione dei canoni di locazione tra venditore e acquirente, veniva stabilito che: “Atteso che ai sensi della Locazione il canone è da corrispondere in rate semestrali anticipate,…il canone del semestre…sarà di competenza per dietimi fino al giorno precedente al Definitivo della venditrice e dal momento dei tale Definitivo dell'acquirente, per cui la veditrice contestualmente al Definitivo retrocederà all'acquirente la parte di canone già incassa e di competenza del periodo dal giorno Definitivo…” (cfr.
“proposta irrevocabile di vendita 6 dicembre 2021 punto 2.4” – doc. 14). Volontà questa ribadita anche nel contratto preliminare: “Art. 7) La proprietà e il possesso dell'immobile in contratto verranno trasferiti alla Parte promissaria acquirente al momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita e da tale momento saranno a favore dell'acquirente i crediti tutti derivanti dalla proprietà dell'immobile compravenduto. La parte promittente venditrice dichiara e la parte promissaria acquirente prende atto ed accetta che l'immobile oggetto del presente atto è condotto in locazione da ai sensi del quale la Parte CP_8 promittente venditrice ha diritto di incassare il canone annuo in due semestralità anticipate. Conseguentemente, al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita verranno effettuati i necessari conguagli e la Parte promittente venditrice retrocederà a favore della Parte promissaria acquirente la quota parte di canone già incassato e di spettanza della Parte promissaria acquirente.” (cfr. “contratto preliminare” - doc. 15)
9 10
La proposta irrevocabile di vendita è indirizzata a Finleonardo S.p.A. così come il contratto preliminare è sottoscritto da quest'ultima società, in quanto Finleonardo S.p.A., nel preliminare, si era riservata la facoltà di nominare l'acquirente, possibilità questa poi effettivamente esercitata dalla società in favore della Pt_1 3. (cfr. art. 1 contratto preliminare) . Quanto invece alla condotta tenuta da successivamente alla stipula del CP_2 contratto, essa ha espressamente riconosciuto il diritto di parte attrice a vedersi retrocedere le somme controverse. Come visto nella parte in fatto, 3, con Pt_1 mail del 27 dicembre 2022, aveva infatti contattato per concordare le CP_2 modalità attraverso cui vedersi retrocedere la parte di canone di sua spettanza. Ebbene a questa richiesta perfettamente conscia del suo obbligo a CP_2 dover retrocedere la somma controversa, ha replicato richiedendo un giorno di tempo per limare i conteggi effettuati da che, a detta di controparte, Pt_1 presentavano delle imprecisioni. Risulta evidente che, qualora avesse realmente ritenuto di non dover CP_2 corrispondere nulla ad 3, non avrebbe risposto alla società chiedendo del Pt_1 tempo per fare controlli sui conteggi effettuati dalle Parti, ma avrebbe semplicemente provveduto a disconoscere la richiesta avanzata da parte attrice. Anche questa circostanza, va dunque a confermare quanto fin qui esposto, ovvero che ha inteso assumere anche ex contractu l'obbligo di retrocedere ad CP_2
i canoni di locazione incassati relativi al periodo che va dal 16 dicembre Pt_1 2022 al 31 gennaio 2023. ha potuto incassare dalla conduttrice anche le mensilità di canone relative CP_2 al mese di dicembre 2022 e gennaio 2023, di spettanza di poiché il Parte_1 canone era corrisposto a tramite il pagamento di due rate a cadenza semestrale anticipata di eguale valore. (cfr. ancora doc. 5) Per questa ragione, al 16 dicembre 2022 aveva già provveduto ad CP_2 incassare dalla WPP l'intero canone relativo al semestre che va dal 1° agosto 2022 al 31 gennaio 2023, la convenuta in questo modo aveva quindi incassato anche la quota di canone di spettanza di parte attrice pari ad euro 80.136,03. Quanto alle modalità seguite per calcolare l'importo richiesto pari ad euro 80.136,03, comprensivo di IVA, si precisa che questa quantificazione è stata ottenuta, in primo luogo, determinando la somma percepita da per il CP_2 pagamento del semestre Agosto 2022/Gennaio 2023, pari ad euro 318.802,04, comprensivo di IVA (importo questo ottenuto sommando l'importo percepito a titolo di canone, pari ad euro 296.523,07, con l'importo percepito come aggiornamento ISTAT pari ad euro 22.278,97 – tutti comprensivi di IVA). Fatto questo, si è proceduto a dividere l'importo di euro 261.313,14, (importo canone di locazione al netto di IVA) per i 183 giorni che formano il semestre Agosto 2022/Gennaio 2023 e si è moltiplicato il risultato (pari ad euro 1.427,94) per i 46 giorni (16 dicembre 2022/31 gennaio 2023) di spettanza della Pt_1 ed infine è stata calcolata l'IVA (pari ad euro 14.450,76).
[...] Come si avrà avuto modo di notare, il canone che la Conduttrice ha pagato a era leggermente più basso rispetto a quello contrattualizzato che, lo si CP_2 ricorda, è pari ad euro 300.600,00, oltre IVA. La motivazione dietro questa discrepanza è spiegata in una missiva della convenuta del 20 maggio 2021, comunicazione da cui si evince come CP_2 aveva riconosciuto alla Conduttrice, a titolo di anticipi per lavori sull'Immobile, il
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diritto ad una detrazione dai canoni di locazione dovuti pari ad euro 358.758,42 (al netto di IVA). La WPP al netto della detrazione in parola era pertanto tenuta a corrispondere alla Locatrice per il 2022 ed il 2023 un canone pari ad euro 243.051,69, oltre IVA, per un totale di euro 296.523.07. (cfr. “missiva inviata da alla WPP” – doc. CP_2 16). In ragione delle motivazioni fin qui esposte, la domanda va accolta con condanna della convenuta al versamento, in favore della dei canoni Parte_1 indebitamente trattenuti, oltre interessi moratori da calcolare a partire dal 16 dicembre 2022. IV. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte attrice con applicazione del d.m. n.55 del 2014 e succ. modifiche.
Per Questi Motivi
Il Tribunale ordinario di Roma, sezione civile sesta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 80.136,03, comprensivo di
IVA, oltre interessi al saggio ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla costituzione in mora al soddisfo;
- condanna la parte convenuta alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 14.103,00 a titolo di compensi, oltre contributo di euro 759,00, oltre marca di euro 27,00, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge, oltre spese di mediazione, con diretta attribuzione all'Avv. Fabio Massimo Ventura ed all'Avv.
DO GA dichiaratisi antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, lì 16/05/2025 Il Giudice Unico
(dott.ssa Maria Flora Febbraro)
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