TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 5076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5076 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 14545/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
NN AL, nel procedimento civile iscritto al n. 14545 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 12.10.2023
Dott. NN AL 1
1. nata in [...] il [...] CPF Controparte_1
36879001858 per sé e con nato in [...] il Controparte_8
08/09/1989 CPF come rappresentanti della figlia minorenne C.F._1
2. nata in [...] il [...], residenti in [...]Controparte_9 Ibituruna , 238, apto 33, Parque Imperial, San Paolo/SP, Brasile;
3. nato in [...] il [...] CPF Controparte_3
368709003800, residente in [...], 131, Parque Imperial, San Paolo/SP, Brasile;
4. nato in [...] il [...] CPF Controparte_4 21866028812 per sé e con nata in Persona_1 Brasile il 23/11/1980 CPF come rappresentanti dei figli C.F._2 5. nato in [...] il [...] CPF Controparte_10
14907279655, 6. nato in [...] il [...], Parte_1 residenti in [...]da Conceicao, n. 959, Vila Andrade, San Paolo/SP, Brasile,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il
[...]
formulando le seguenti conclusioni: CP_7
1. Riconoscere e dichiarare che i ricorrenti sono tutti cittadini italiani;
2. Ordinare al , e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_7 competente, di procedere in favore dei ricorrenti alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di stato civile;
3. Condannare il resistente alla rifusione delle spese di lite e Controparte_7 compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del concludente procuratore ex art. 93 c.p.c.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o Persona_2 [...]
o – cfr. doc. 2 fascicolo ricorrenti) nato a Persona_3 Persona_4
Colfosco, oggi Frazione del Comune di Susegana (TV) il 04.03.1870, da
[...]
e emigrato in Brasile, dove contraeva matrimonio con Per_5 Persona_6
nel 1891, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai Parte_2 naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dal matrimonio nasceva in Brasile:
• che contraeva matrimonio con nel 1922 Persona_7 Persona_8 e dal matrimonio nasceva:
➢ , il 03.11.1927 che contraeva matrimonio con Persona_9 [...]
nel 1953 e dalla loro unione nascevano: CP_11
✓ , il 14.11.1954 che contraeva Persona_10 matrimonio con nel 1986 e Controparte_12
Dott. NN AL 2
dall'unione nascevano:
❖ , il 22.08.1990, odierno Controparte_3 ricorrente;
❖ , il 16.07.1988, odierna Controparte_1 ricorrente, che contraeva matrimonio, nel 1917, con e dall'unione nasceva: Controparte_8
▪ il 23.06.2022, Controparte_9 odierna ricorrente;
✓ , il 28.07.1956, che contraeva Persona_11 matrimonio con nel 1975 e dalla loro Persona_12 unione nasceva:
❖ , il 24.04.1980, Controparte_4 odierno ricorrente, che contraeva matrimonio, nel 2013, con e Persona_1 dall'unione nascevano:
▪ il Controparte_10
18.03.2015, odierno ricorrente;
▪ , il Parte_1
03.03.2022, odierno ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti.
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino
Dott. NN AL 3
straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_7 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_2
Colfosco, oggi Frazione del Comune di Susegana (TV) il 04.03.1870.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_7 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_7 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_7 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Dott. NN AL 4
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_7 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 16.10.2025.
IL GOP
Dott. NN AL
Dott. NN AL 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
NN AL, nel procedimento civile iscritto al n. 14545 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 12.10.2023
Dott. NN AL 1
1. nata in [...] il [...] CPF Controparte_1
36879001858 per sé e con nato in [...] il Controparte_8
08/09/1989 CPF come rappresentanti della figlia minorenne C.F._1
2. nata in [...] il [...], residenti in [...]Controparte_9 Ibituruna , 238, apto 33, Parque Imperial, San Paolo/SP, Brasile;
3. nato in [...] il [...] CPF Controparte_3
368709003800, residente in [...], 131, Parque Imperial, San Paolo/SP, Brasile;
4. nato in [...] il [...] CPF Controparte_4 21866028812 per sé e con nata in Persona_1 Brasile il 23/11/1980 CPF come rappresentanti dei figli C.F._2 5. nato in [...] il [...] CPF Controparte_10
14907279655, 6. nato in [...] il [...], Parte_1 residenti in [...]da Conceicao, n. 959, Vila Andrade, San Paolo/SP, Brasile,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il
[...]
formulando le seguenti conclusioni: CP_7
1. Riconoscere e dichiarare che i ricorrenti sono tutti cittadini italiani;
2. Ordinare al , e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_7 competente, di procedere in favore dei ricorrenti alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di stato civile;
3. Condannare il resistente alla rifusione delle spese di lite e Controparte_7 compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del concludente procuratore ex art. 93 c.p.c.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o Persona_2 [...]
o – cfr. doc. 2 fascicolo ricorrenti) nato a Persona_3 Persona_4
Colfosco, oggi Frazione del Comune di Susegana (TV) il 04.03.1870, da
[...]
e emigrato in Brasile, dove contraeva matrimonio con Per_5 Persona_6
nel 1891, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai Parte_2 naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dal matrimonio nasceva in Brasile:
• che contraeva matrimonio con nel 1922 Persona_7 Persona_8 e dal matrimonio nasceva:
➢ , il 03.11.1927 che contraeva matrimonio con Persona_9 [...]
nel 1953 e dalla loro unione nascevano: CP_11
✓ , il 14.11.1954 che contraeva Persona_10 matrimonio con nel 1986 e Controparte_12
Dott. NN AL 2
dall'unione nascevano:
❖ , il 22.08.1990, odierno Controparte_3 ricorrente;
❖ , il 16.07.1988, odierna Controparte_1 ricorrente, che contraeva matrimonio, nel 1917, con e dall'unione nasceva: Controparte_8
▪ il 23.06.2022, Controparte_9 odierna ricorrente;
✓ , il 28.07.1956, che contraeva Persona_11 matrimonio con nel 1975 e dalla loro Persona_12 unione nasceva:
❖ , il 24.04.1980, Controparte_4 odierno ricorrente, che contraeva matrimonio, nel 2013, con e Persona_1 dall'unione nascevano:
▪ il Controparte_10
18.03.2015, odierno ricorrente;
▪ , il Parte_1
03.03.2022, odierno ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti.
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino
Dott. NN AL 3
straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_7 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a Persona_2
Colfosco, oggi Frazione del Comune di Susegana (TV) il 04.03.1870.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_7 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_7 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_7 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Dott. NN AL 4
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_7 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 16.10.2025.
IL GOP
Dott. NN AL
Dott. NN AL 5