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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/03/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n. 5903/2017 R.G.;
TRA
, (c.f. , già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Salerno,
[...] al Corso Vittorio Emanuele n. 126, presso lo studio dell'avv. Alessandra Caprio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, (c.f. ) elettivamente domiciliato in Salerno Controparte_1 CodiceFiscale_1 alla via Settimio Mobilio n. 9, presso lo studio dell'avv. Antonio Salerno, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
NONCHÈ
, in persona del prefetto p.t., Controparte_2
, in persona del prefetto p.t.; Controparte_3
PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Salerno l' (già Parte_1 Parte_2
, quale soggetto incaricato della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973) nonché la
[...]
e la (quali enti impositori) per spiegare Controparte_2 Controparte_3 opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 10080201600007345000 notificato in data 12.04.2016 ad istanza dell'agente della riscossione per il recupero della somma complessiva di euro 1.040,20 e, in particolare, dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 10020100061772003000 e n. 1002020040899024000.
Al riguardo, eccepiva l'illegittimità dell'impugnato preavviso in riferimento tanto alla cartella di pagamento n. 10020100061772003000, già oggetto di impugnazione dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, quanto alla cartella di pagamento n. 1002020040899024000, per omessa notificazione della stessa.
Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace si costituiva il concessionario della riscossione il quale, eccepita la propria carenza di legittimazione passiva e dato atto dell'intervenuto annullamento della cartella n. 10020100061772003000 a seguito della sentenza n. 4552/2016 resa dal Giudice di pace di Salerno in data 26/09/2016, eccepiva la regolare e tempestiva notifica della cartella di pagamento n. 1002020040899024000 domandando il rigetto dell'opposizione.
Gli enti impositori e , invece, non si costituivano Controparte_2 Controparte_3 in giudizio, rimanendo contumaci.
Con sentenza n. 6357 resa in data 23/12/2016 il Giudice di Pace di Salerno accoglieva l'opposizione: per un verso, prendeva atto dell'annullamento della cartella di pagamento n.
10020100061772003000; per altro verso, assumeva come non raggiunta la prova della notifica della cartella di pagamento n. 1002020040899024000 e per l'effetto annullava il preavviso di fermo opposto, con condanna del solo concessionario della riscossione al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 16-19/06/2017 l' Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al riguardo, rappresentava in primo luogo di avere provveduto alla regolare notificazione, in data 14/12/2012, della cartella di pagamento n. 1002020040899024000 e in secondo luogo di avere documentato come l'annullamento della cartella n. 10020100061772003000 fosse intervenuto in epoca successiva alla notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Parte appellata, si costituiva ritualmente in giudizio domandando il rigetto Controparte_1 dell'atto di appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese. §.
1.1. Ciò posto, deve essere dichiarata, anzitutto, la contumacia delle parti appellate e . Controparte_2 Controparte_3
Non risulta infatti la costituzione in giudizio, delle parti convenute, nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere non sussistendo più alcun interesse delle parti in ordine all'originaria impugnativa, per essere successivamente pervenuto l'annullamento della cartella sottesa al preavviso di fermo.
Invero, nelle more del presente giudizio è sopravvenuta la disposizione normativa di cui alla
Legge di Bilancio 2023, ovvero Legge n. 197/2022 del 29.12.2022 entrata in vigore il
01.01.2023, la quale ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023 senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a € 1000,00
(€ Mille/00).
Tale ipotesi di annullamento automatico risulta applicabile nel caso di specie, atteso che l'iscrizione di cui al ruolo esattoriale oggetto di contestazione con l'originaria domanda formulata da investe i crediti consacrati nel ruolo n. 5996/2012 in Controparte_1 riferimento alla cartella n. 1002020040899024000 emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2011 e per un importo inferiore al limite di euro 1.000,00 (segnatamente, euro 464,46; cfr. estratto di ruolo allegato in atti).
Sotto questo profilo, infatti, l'odierna parte appellante ha depositato unitamente alle note di udienza del 21.02.24, estratto di ruolo aggiornato alla data del 19/02/2024, dal quale emerge lo sgravio totale dell'importo di cui al ruolo 5996/2012.
Orbene, l'applicabilità della disposizione in questione comporta un evidente difetto di interesse a conseguire una pronuncia nel merito delle contestazioni originariamente formulate e, altresì, delle censure spiegate con l'impugnazione: invero, la previsione dell'annullamento automatico dei debiti precluderebbe qualsivoglia determinazione in prosieguo per il recupero coattivo delle stesse.
§ 3. La cessata materia del contendere, tuttavia, non esime il giudice dalla pronuncia sulle spese di lite da operarsi, in difetto di accordo, sulla scorta del principio della cd. soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza legislativa, l'opposizione originaria sarebbe risultata meritevole di accoglimento. Orbene, nel caso di specie ritiene questo giudice che la soccombenza virtuale debba essere ravvisata a carico dell'odierna parte appellata, originaria parte opponente Controparte_1 nel giudizio di primo grado.
Al riguardo, si è visto come la domanda originariamente formulata avverso il preavviso di fermo n. 10080201600007345000, sia stata incentrata sulla deduzione della mancata notifica della cartella di pagamento n. 1002020040899024000 e sulla pendenza del giudizio di opposizione avverso la cartella n. 10020100061772003000, e come il giudice di prime cure abbia ritenuto fondate le contestazioni in ragione dell'omessa prova della notificazione della prima e del - si badi - sopravvenuto annullamento della seconda.
In disparte siffatto annullamento, non può però essere sottaciuto come la documentazione fornita dal concessionario della riscossione circa l'avvenuta notificazione della cartella n.
1002020040899024000 (notificazione che risulta essere stata eseguita in data 14/12/2012, nelle mani del destinatario sia stata ritenuta inidonea dal giudice di prime Controparte_1 cure in ragione di un orientamento – riconducibile alla inutilizzabilità della documentazione sol perchè depositata in copia - a pare di questo Giudice ampiamente superato.
Invero, costituisce principio del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass. 3 aprile 2014, n. 7775). Allegazione nel caso di specie del tutto mancata.
Alla luce delle considerazioni svolte, appare quindi evidente che, ai fini della decisione di merito, la prova della notifica della cartella n. 1002020040899024000 (occorsa, lo si ripete, in data 14/12/2012) sarebbe stata considerata raggiunta, con conseguente rigetto anche della prospettata prescrizione del credito, non essendo decorso alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo (avvenuta in data 12/4/2016) il termine quinquennale normativamente previsto in materia di sanzioni.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia delle parti appellate, e Controparte_2 CP_3
[...]
• DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
• CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore della parte Controparte_1 appellante , delle spese del presente giudizio che liquida in euro Parte_1
232,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del
15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
• Nulla sulle spese nei rapporti con le parti convenute, e Controparte_2 [...]
, non essendosi costituite nel presente giudizio. CP_3
Salerno, 11/3/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, con la concessione dei termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n. 5903/2017 R.G.;
TRA
, (c.f. , già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Salerno,
[...] al Corso Vittorio Emanuele n. 126, presso lo studio dell'avv. Alessandra Caprio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, (c.f. ) elettivamente domiciliato in Salerno Controparte_1 CodiceFiscale_1 alla via Settimio Mobilio n. 9, presso lo studio dell'avv. Antonio Salerno, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
NONCHÈ
, in persona del prefetto p.t., Controparte_2
, in persona del prefetto p.t.; Controparte_3
PARTI APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Salerno l' (già Parte_1 Parte_2
, quale soggetto incaricato della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973) nonché la
[...]
e la (quali enti impositori) per spiegare Controparte_2 Controparte_3 opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 10080201600007345000 notificato in data 12.04.2016 ad istanza dell'agente della riscossione per il recupero della somma complessiva di euro 1.040,20 e, in particolare, dei crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 10020100061772003000 e n. 1002020040899024000.
Al riguardo, eccepiva l'illegittimità dell'impugnato preavviso in riferimento tanto alla cartella di pagamento n. 10020100061772003000, già oggetto di impugnazione dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, quanto alla cartella di pagamento n. 1002020040899024000, per omessa notificazione della stessa.
Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace si costituiva il concessionario della riscossione il quale, eccepita la propria carenza di legittimazione passiva e dato atto dell'intervenuto annullamento della cartella n. 10020100061772003000 a seguito della sentenza n. 4552/2016 resa dal Giudice di pace di Salerno in data 26/09/2016, eccepiva la regolare e tempestiva notifica della cartella di pagamento n. 1002020040899024000 domandando il rigetto dell'opposizione.
Gli enti impositori e , invece, non si costituivano Controparte_2 Controparte_3 in giudizio, rimanendo contumaci.
Con sentenza n. 6357 resa in data 23/12/2016 il Giudice di Pace di Salerno accoglieva l'opposizione: per un verso, prendeva atto dell'annullamento della cartella di pagamento n.
10020100061772003000; per altro verso, assumeva come non raggiunta la prova della notifica della cartella di pagamento n. 1002020040899024000 e per l'effetto annullava il preavviso di fermo opposto, con condanna del solo concessionario della riscossione al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 16-19/06/2017 l' Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata;
al riguardo, rappresentava in primo luogo di avere provveduto alla regolare notificazione, in data 14/12/2012, della cartella di pagamento n. 1002020040899024000 e in secondo luogo di avere documentato come l'annullamento della cartella n. 10020100061772003000 fosse intervenuto in epoca successiva alla notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Parte appellata, si costituiva ritualmente in giudizio domandando il rigetto Controparte_1 dell'atto di appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese. §.
1.1. Ciò posto, deve essere dichiarata, anzitutto, la contumacia delle parti appellate e . Controparte_2 Controparte_3
Non risulta infatti la costituzione in giudizio, delle parti convenute, nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere non sussistendo più alcun interesse delle parti in ordine all'originaria impugnativa, per essere successivamente pervenuto l'annullamento della cartella sottesa al preavviso di fermo.
Invero, nelle more del presente giudizio è sopravvenuta la disposizione normativa di cui alla
Legge di Bilancio 2023, ovvero Legge n. 197/2022 del 29.12.2022 entrata in vigore il
01.01.2023, la quale ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023 senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a € 1000,00
(€ Mille/00).
Tale ipotesi di annullamento automatico risulta applicabile nel caso di specie, atteso che l'iscrizione di cui al ruolo esattoriale oggetto di contestazione con l'originaria domanda formulata da investe i crediti consacrati nel ruolo n. 5996/2012 in Controparte_1 riferimento alla cartella n. 1002020040899024000 emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2011 e per un importo inferiore al limite di euro 1.000,00 (segnatamente, euro 464,46; cfr. estratto di ruolo allegato in atti).
Sotto questo profilo, infatti, l'odierna parte appellante ha depositato unitamente alle note di udienza del 21.02.24, estratto di ruolo aggiornato alla data del 19/02/2024, dal quale emerge lo sgravio totale dell'importo di cui al ruolo 5996/2012.
Orbene, l'applicabilità della disposizione in questione comporta un evidente difetto di interesse a conseguire una pronuncia nel merito delle contestazioni originariamente formulate e, altresì, delle censure spiegate con l'impugnazione: invero, la previsione dell'annullamento automatico dei debiti precluderebbe qualsivoglia determinazione in prosieguo per il recupero coattivo delle stesse.
§ 3. La cessata materia del contendere, tuttavia, non esime il giudice dalla pronuncia sulle spese di lite da operarsi, in difetto di accordo, sulla scorta del principio della cd. soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza legislativa, l'opposizione originaria sarebbe risultata meritevole di accoglimento. Orbene, nel caso di specie ritiene questo giudice che la soccombenza virtuale debba essere ravvisata a carico dell'odierna parte appellata, originaria parte opponente Controparte_1 nel giudizio di primo grado.
Al riguardo, si è visto come la domanda originariamente formulata avverso il preavviso di fermo n. 10080201600007345000, sia stata incentrata sulla deduzione della mancata notifica della cartella di pagamento n. 1002020040899024000 e sulla pendenza del giudizio di opposizione avverso la cartella n. 10020100061772003000, e come il giudice di prime cure abbia ritenuto fondate le contestazioni in ragione dell'omessa prova della notificazione della prima e del - si badi - sopravvenuto annullamento della seconda.
In disparte siffatto annullamento, non può però essere sottaciuto come la documentazione fornita dal concessionario della riscossione circa l'avvenuta notificazione della cartella n.
1002020040899024000 (notificazione che risulta essere stata eseguita in data 14/12/2012, nelle mani del destinatario sia stata ritenuta inidonea dal giudice di prime Controparte_1 cure in ragione di un orientamento – riconducibile alla inutilizzabilità della documentazione sol perchè depositata in copia - a pare di questo Giudice ampiamente superato.
Invero, costituisce principio del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass. 3 aprile 2014, n. 7775). Allegazione nel caso di specie del tutto mancata.
Alla luce delle considerazioni svolte, appare quindi evidente che, ai fini della decisione di merito, la prova della notifica della cartella n. 1002020040899024000 (occorsa, lo si ripete, in data 14/12/2012) sarebbe stata considerata raggiunta, con conseguente rigetto anche della prospettata prescrizione del credito, non essendo decorso alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo (avvenuta in data 12/4/2016) il termine quinquennale normativamente previsto in materia di sanzioni.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA la contumacia delle parti appellate, e Controparte_2 CP_3
[...]
• DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
• CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore della parte Controparte_1 appellante , delle spese del presente giudizio che liquida in euro Parte_1
232,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del
15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
• Nulla sulle spese nei rapporti con le parti convenute, e Controparte_2 [...]
, non essendosi costituite nel presente giudizio. CP_3
Salerno, 11/3/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco