CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 430/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1055/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249014126239000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912020015850356000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parti assenti alle ore 9.46. La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso avviso intimazione di pagamento n. 29120249014126239000 relativamente alla cartella di pagamento n. 291 2020 00158503 56 000 riguardante le Tasse automobilistiche Sicilia per l'anno 2017, con interessi e sanzioni, compensi di riscossione ed altre spese per un totale di €.256,07.
Preliminarmente rilevava che la cartella di pagamento oggetto di contestazione è stata annullata con sentenza n. 527/2025 a seguito di ricorso presentato presso questa CGT.
Nel merito insisteva con i motivi introdotti che concludevano per l'accoglimento con vittoria e spese.
Si costituiva l'Ufficio, deducendo la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 29 Gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra detto, con particolare alle osservazioni delle parti costituite, ritiene cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio, rilevando, dunque, che sussistono le ragioni per dichiarare la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'Art. 46
Dlgs n. 546/92.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Cosi deciso in Agrigento il 29 Gennaio 2026
Il Giudice monocratico
RE IS LI
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1055/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249014126239000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912020015850356000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parti assenti alle ore 9.46. La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso avviso intimazione di pagamento n. 29120249014126239000 relativamente alla cartella di pagamento n. 291 2020 00158503 56 000 riguardante le Tasse automobilistiche Sicilia per l'anno 2017, con interessi e sanzioni, compensi di riscossione ed altre spese per un totale di €.256,07.
Preliminarmente rilevava che la cartella di pagamento oggetto di contestazione è stata annullata con sentenza n. 527/2025 a seguito di ricorso presentato presso questa CGT.
Nel merito insisteva con i motivi introdotti che concludevano per l'accoglimento con vittoria e spese.
Si costituiva l'Ufficio, deducendo la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 29 Gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra detto, con particolare alle osservazioni delle parti costituite, ritiene cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio, rilevando, dunque, che sussistono le ragioni per dichiarare la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'Art. 46
Dlgs n. 546/92.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Cosi deciso in Agrigento il 29 Gennaio 2026
Il Giudice monocratico
RE IS LI
Firmato digitalmente