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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 4799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4799 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 06/11/2025 N. 8092/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr IC Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv.to CA CINZIA Parte_1 nonchè ed elett.te dom.to presso lo studio in Castellammare di Stabia alla via Giuseppe
Cosenza n. 77 c/o
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
VE NO e dall'Avv.to SERAFINO FRANESCO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: AR NT
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/10 Dott. IC Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 27/06/2025, la ricorrente Parte_1 ha convenuto in giudizio il , chiedendo al Controparte_2
Giudice;
“NEL MERITO- in via principale
1) anche previa ed eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge
n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (e/o di tutta la normativa nazionale in contrasto), per violazione delle clausole
4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla AR NT ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), accerti e dichiari il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “AR elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021-2022,2023-2024
e 2024/2025-così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
2) condanni, per l'effetto, il in persona del al Controparte_2 CP_3 riconoscimento ed al relativo accredito nella AR del NT (o su supporto equipollente), in favore della ricorrente, del beneficio economico di € 500,00 (euro cinquecento/00) per gli anni scolastici, 2021-2022,2023-2024 e 2024/2025 a titolo di “AR elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”;
Nel merito – in via subordinata
3) in via subordinata, sempre previo accertamento del diritto della ricorrente alla fruizione della AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2021-2022,2023-2024 e 2024/2025- nell'ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza chiesta con il presente ricorso, la docente non dovesse essere in servizio, condanni il al Controparte_2 pagamento della somma di €500,00 ( euro cinquecento/00) o alla diversa somma che dovesse risultare dovuta e di giustizia o che verrà liquidata in via equitativa ai sensi dell'art.-
1126 del cc., e sempre entro il limite di € 500,00 ( euro cinquecento/00), per ogni anno indicato per un totale di € 1.500,00 (€ cinquecento/00) a titolo di risarcimento danni per aver
2/10 Dott. IC Atanasio dovuto ella ricorrente, a proprie spese, provvedere all'aggiornamento ed alla formazione professionale, anche in forma specifica;
4) il tutto entro il limite di € 5.200,00;
5) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, con la maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 per l'uso dei collegamenti ipertestuali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La ricorrente è una docente che lavora alle dipendenze del Controparte_2
, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato con decorrenza
[...] dal 17/09/2025 e cessazione al 30/06/2026.
Ha prestato servizio in favore del convenuto, con contratto a tempo determinato, CP_2 anche nell'a.s. 2021/2022, con contratto avente decorrenza dal 30/11/2021 e cessazione al
30/06/2022; nell'a.s. 2023/2024, con più contratti aventi complessiva decorrenza dal 04/12/2023 e cessazione al 13/06/2024; nell'a.s. 2024/2025, con contratto avente decorrenza dal 09/12/2024 e cessazione al
30/06/2025;
La ricorrente lamenta di non aver potuto fruire, durante gli anni scolastici sopracitati, della c.d.
AR NT, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, la quale comporta la corresponsione al docente dell'importo nominale di € 500,00 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precaria.
La docente si duole della mancata fruizione del beneficio della carta elettronica, nonostante avesse svolto medesime mansioni e sottoposta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Il DPCM n. 32313 del 23.9.2015 avrebbe previsto la concessione del beneficio della carta elettronica al solo personale docente a tempo indeterminato.
L'esclusione dei dipendenti con contratto a tempo determinato sarebbe stata confermata dal successivo DPCM del 28.11.2016.
3/10 Dott. IC Atanasio Il diverso trattamento riservato ai lavoratori precari rispetto a quelli di ruolo si porrebbe in contrasto con quanto previsto dagli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 e dall'art. 282 del
D.Lgs. n. 297/94 che non distinguerebbero tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, nel disciplinare gli obblighi di formazione.
Tale condotta, inoltre, violerebbe la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, che vieta qualsiasi discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo e contrasterebbe con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
L'esclusione determinerebbe la violazione dei principi generali del diritto dell'Unione Europea di non discriminazione, di uguaglianza e parità di trattamento.
Sulla base di quanto dedotto, parte ricorrente chiede la condanna del Controparte_2 alla concessione in suo favore della AR elettronica dall'importo di € 500 per ciascun anno scolastico lavorato con contratto a termine, compreso quello in corso, attesa l'illegittimità dell'esclusivo riconoscimento del beneficio economico al solo personale docente a tempo indeterminato.
In particolare, la ricorrente chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2021/22, 2023/24 e 2024/25, con la condanna del convenuto ad CP_2 erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della AR elettronica.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il Controparte_2 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti di seguito.
Il resistente sostiene che la normativa in vigore, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 CP_2 del 13/7/2015, prevede espressamente che la carta docente venga erogata in favore dei soli docenti con contratto a tempo indeterminato (per l'anno scolastico 2023 viene riconosciuta anche ai supplenti annuali su posto vacante e disponibile).
Eccepisce l'insussistenza del diritto per l'a.s. 2023/24 in quanto la ricorrente ha prestato il proprio servizio in forza di una serie di contratti per supplenze brevi e saltuarie e comunque solo sino al termine delle lezioni.
Asserisce l'estinzione della pretesa della ricorrente, in quanto la stessa non avrebbe mai fatto richiesta in tali aa.ss. della carta docenti, tramite registrazione all'applicazione web dedicata
(consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno), con la conseguenza che sarebbe definitivamente decaduta da tale beneficio per gli aa.ss. trascorsi. Non sarebbe comunque possibile cumulare gli importi per più anni.
4/10 Dott. IC Atanasio Inoltre, deduce che il docente precario non sarebbe privato della necessaria formazione professionale ma anzi sarebbe destinatario, al pari del personale di ruolo, di percorsi di formazione obbligatori gratuiti, indipendentemente dall'utilizzo della carta docente.
L'amministrazione resistente eccepisce l'assenza di discriminazione in danno del personale precario rispetto a quello di ruolo e che nessuna violazione dei contratti collettivi sarebbe stata posta. Il diverso trattamento riservato ai docenti con contratto a tempo determinato sarebbe legittimo e si fonderebbe su presupposti oggettivi.
Asserisce la compatibilità delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
13/7/2015 con la normativa comunitaria.
Infine, la ricorrente non avrebbe provato di aver sostenuto personalmente spese al fine di curare la propria formazione professionale.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della AR NT, cioè
l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La AR, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_4 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla AR non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Richiamandosi alla lettera della norma, essa stabilisce che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato.
5/10 Dott. IC Atanasio In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della AR elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Con l'intervento del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito in Legge n. 103 del 10/08/2023)
l'art. 15, ha previsto che «la AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Pertanto, per l'a.s. 2023/2024 i docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto su posto vacante e disponibile potranno ottenere il beneficio della carta docente.
Nel caso di specie, la docente per l'anno 2023/2024 ha sottoscritto un contratto a termine con cessazione al 13.6.2024. Dunque, essendo esclusa dal novero dei soggetti che beneficiano per tale a.s. della carta elettronica, ha diritto di ottenere la somma derivante dalla carta elettronica anche per tale annualità.
Successivamente, la Legge n. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 572 ha modificato l'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che la AR del docente, prevedendo che il beneficio della AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia erogata anche “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Pertanto, per l'a.s. 2024/2025 i docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto su posto vacante e disponibile potranno ottenere il beneficio della carta docente.
Nel caso di specie, la docente per l'anno 2024/2025 ha sottoscritto un contratto a termine con cessazione al 30.6.2025. Dunque, essendo esclusa dal novero dei soggetti che beneficiano per tale a.s. della carta elettronica, ha diritto di ottenere la somma derivante dalla carta elettronica per tale annualità.
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro
ES, CE e CE sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro ES, CE e CE sul lavoro a tempo
6/10 Dott. IC Atanasio determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_2 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Come anche evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Occorre poi richiamare anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n.
1842 del 16/3/2022, ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio CP_2
i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A., ai sensi degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
7/10 Dott. IC Atanasio In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
È chiaro che, escludendo una parte dei lavoratori dal diritto-dovere formativo e dai mezzi per conseguirlo, tale scelta possa comportare conseguenze anche sulla qualità dell'insegnamento da loro offerto, ai quali devono essere garantiti i medesimi strumenti per poter espletare al meglio, in condizione di parità, i loro compiti di insegnamento.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del CP_5
28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
AR del docente.
Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, ribadendo che non sussiste alcuna evidenza che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
Relativamente all'eccezione di insussistenza del diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2021/2022 per lo svolgimento di supplenze brevi, la ricorrente, nonostante la pluralità di contratti brevi stipulati, ha prestato la propria attività lavorativa ininterrottamente dal 30/11/2021 al 30/06/2022, rientrando tra coloro che hanno maturato il diritto al beneficio in questione.
Pertanto, il diritto deve essere riconosciuto anche per l'anno scolastico 2021/22.
Una ulteriore questione che merita chiarimento, risultando connessa all'eccezione sollevata dal convenuto, verte sulla presunta decadenza del diritto della ricorrente CP_2 dall'ottenimento della somma derivante dalla carta elettronica per più annualità pregresse, salvo l'ultima per l'anno in corso.
8/10 Dott. IC Atanasio Tale eccezione è destituita di fondamento, dal momento che non si possono trattare allo stesso modo situazioni disomogenee. Questo perché, come si è già detto, sussisteva un differente trattamento nell'erogazione del beneficio economico tra il personale docente precario rispetto e quello di ruolo. Infatti, mentre quest'ultimo ha avuto, fin dall'inizio, riconoscimento esplicito del diritto ad ottenere la carta elettronica, il personale con contratto a termine è stato escluso dal novero dei destinatari del beneficio, costringendo i precari a adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere pronunce favorevoli che riconoscessero anche il loro diritto all'accreditamento della somma annuale di € 500.
Sicché, per il docente di ruolo la decadenza dal beneficio si può giustificare con la sua inerzia;
il docente precario, invece, non può decadere da un diritto che non poteva nemmeno esercitare perché non riconosciuto.
Sulla base di ciò, sussiste il diritto di chi è stato escluso alla fruizione della carta docente anche per gli anni pregressi all'anno in corso.
Da ultimo, occorre precisare che, per poter chiedere di usufruire della carta elettronica per l'anno scolastico di cui è causa, è necessario che sussista un rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione. Infatti, il DPCM del 28.11.2016, regolante le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia, precisa all'art. 3, co. 2 che “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
La giurisprudenza di legittimità, poi, aggiunge che è sufficiente che il docente, anche senza un formale incarico lavorativo, sia presente nelle graduatorie GPS, in modo tale da confermare l'inserimento nel circuito lavorativo.
Parte ricorrente, allegando in ricorso il contratto a tempo determinato stipulato con l'amministrazione resistente, ha dato prova del rapporto che intercorre attualmente tra la stessa e il convenuto, assolvendo al requisito richiesto al fine di ottenere il beneficio economico derivante dalla carta elettronica.
Ne deriva per l'effetto che la domanda deve trovare accoglimento e va dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2021/22, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
9/10 Dott. IC Atanasio Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Per tutte le considerazioni che precedono, la ricorrente Parte_1 ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito dell'importo nominale di €
1.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato).
In quanto soccombente, il va condannato a Controparte_2 rimborsare al difensore di parte ricorrente Avv.to CA CINZIA, che le ha anticipate, le spese di lite che si determinano in € 800,00 (importo già comprensivo dell'aumento ex art. 4 comma 1 bis DM 55/2014) oltre accessori e oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la carta Parte_1 docente con accredito dell'importo totale di euro 1.500,00.
Condanna il a rimborsare all'Avv.to Controparte_2
CA CINZIA, che le ha anticipate, le spese di lite che si determinano in € 800,00
(importo già comprensivo dell'aumento ex art. 4 comma 1 bis DM 55/2014) oltre accessori e oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 06/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. IC Atanasio
10/10 Dott. IC Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 06/11/2025 N. 8092/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr IC Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv.to CA CINZIA Parte_1 nonchè ed elett.te dom.to presso lo studio in Castellammare di Stabia alla via Giuseppe
Cosenza n. 77 c/o
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
VE NO e dall'Avv.to SERAFINO FRANESCO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI, 24 20146 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: AR NT
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/10 Dott. IC Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 27/06/2025, la ricorrente Parte_1 ha convenuto in giudizio il , chiedendo al Controparte_2
Giudice;
“NEL MERITO- in via principale
1) anche previa ed eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge
n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (e/o di tutta la normativa nazionale in contrasto), per violazione delle clausole
4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla AR NT ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), accerti e dichiari il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “AR elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021-2022,2023-2024
e 2024/2025-così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
2) condanni, per l'effetto, il in persona del al Controparte_2 CP_3 riconoscimento ed al relativo accredito nella AR del NT (o su supporto equipollente), in favore della ricorrente, del beneficio economico di € 500,00 (euro cinquecento/00) per gli anni scolastici, 2021-2022,2023-2024 e 2024/2025 a titolo di “AR elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”;
Nel merito – in via subordinata
3) in via subordinata, sempre previo accertamento del diritto della ricorrente alla fruizione della AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2021-2022,2023-2024 e 2024/2025- nell'ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza chiesta con il presente ricorso, la docente non dovesse essere in servizio, condanni il al Controparte_2 pagamento della somma di €500,00 ( euro cinquecento/00) o alla diversa somma che dovesse risultare dovuta e di giustizia o che verrà liquidata in via equitativa ai sensi dell'art.-
1126 del cc., e sempre entro il limite di € 500,00 ( euro cinquecento/00), per ogni anno indicato per un totale di € 1.500,00 (€ cinquecento/00) a titolo di risarcimento danni per aver
2/10 Dott. IC Atanasio dovuto ella ricorrente, a proprie spese, provvedere all'aggiornamento ed alla formazione professionale, anche in forma specifica;
4) il tutto entro il limite di € 5.200,00;
5) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, con la maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 per l'uso dei collegamenti ipertestuali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
La ricorrente è una docente che lavora alle dipendenze del Controparte_2
, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato con decorrenza
[...] dal 17/09/2025 e cessazione al 30/06/2026.
Ha prestato servizio in favore del convenuto, con contratto a tempo determinato, CP_2 anche nell'a.s. 2021/2022, con contratto avente decorrenza dal 30/11/2021 e cessazione al
30/06/2022; nell'a.s. 2023/2024, con più contratti aventi complessiva decorrenza dal 04/12/2023 e cessazione al 13/06/2024; nell'a.s. 2024/2025, con contratto avente decorrenza dal 09/12/2024 e cessazione al
30/06/2025;
La ricorrente lamenta di non aver potuto fruire, durante gli anni scolastici sopracitati, della c.d.
AR NT, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, la quale comporta la corresponsione al docente dell'importo nominale di € 500,00 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precaria.
La docente si duole della mancata fruizione del beneficio della carta elettronica, nonostante avesse svolto medesime mansioni e sottoposta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Il DPCM n. 32313 del 23.9.2015 avrebbe previsto la concessione del beneficio della carta elettronica al solo personale docente a tempo indeterminato.
L'esclusione dei dipendenti con contratto a tempo determinato sarebbe stata confermata dal successivo DPCM del 28.11.2016.
3/10 Dott. IC Atanasio Il diverso trattamento riservato ai lavoratori precari rispetto a quelli di ruolo si porrebbe in contrasto con quanto previsto dagli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 e dall'art. 282 del
D.Lgs. n. 297/94 che non distinguerebbero tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, nel disciplinare gli obblighi di formazione.
Tale condotta, inoltre, violerebbe la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, che vieta qualsiasi discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo e contrasterebbe con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
L'esclusione determinerebbe la violazione dei principi generali del diritto dell'Unione Europea di non discriminazione, di uguaglianza e parità di trattamento.
Sulla base di quanto dedotto, parte ricorrente chiede la condanna del Controparte_2 alla concessione in suo favore della AR elettronica dall'importo di € 500 per ciascun anno scolastico lavorato con contratto a termine, compreso quello in corso, attesa l'illegittimità dell'esclusivo riconoscimento del beneficio economico al solo personale docente a tempo indeterminato.
In particolare, la ricorrente chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2021/22, 2023/24 e 2024/25, con la condanna del convenuto ad CP_2 erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della AR elettronica.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il Controparte_2 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti di seguito.
Il resistente sostiene che la normativa in vigore, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 CP_2 del 13/7/2015, prevede espressamente che la carta docente venga erogata in favore dei soli docenti con contratto a tempo indeterminato (per l'anno scolastico 2023 viene riconosciuta anche ai supplenti annuali su posto vacante e disponibile).
Eccepisce l'insussistenza del diritto per l'a.s. 2023/24 in quanto la ricorrente ha prestato il proprio servizio in forza di una serie di contratti per supplenze brevi e saltuarie e comunque solo sino al termine delle lezioni.
Asserisce l'estinzione della pretesa della ricorrente, in quanto la stessa non avrebbe mai fatto richiesta in tali aa.ss. della carta docenti, tramite registrazione all'applicazione web dedicata
(consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno), con la conseguenza che sarebbe definitivamente decaduta da tale beneficio per gli aa.ss. trascorsi. Non sarebbe comunque possibile cumulare gli importi per più anni.
4/10 Dott. IC Atanasio Inoltre, deduce che il docente precario non sarebbe privato della necessaria formazione professionale ma anzi sarebbe destinatario, al pari del personale di ruolo, di percorsi di formazione obbligatori gratuiti, indipendentemente dall'utilizzo della carta docente.
L'amministrazione resistente eccepisce l'assenza di discriminazione in danno del personale precario rispetto a quello di ruolo e che nessuna violazione dei contratti collettivi sarebbe stata posta. Il diverso trattamento riservato ai docenti con contratto a tempo determinato sarebbe legittimo e si fonderebbe su presupposti oggettivi.
Asserisce la compatibilità delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
13/7/2015 con la normativa comunitaria.
Infine, la ricorrente non avrebbe provato di aver sostenuto personalmente spese al fine di curare la propria formazione professionale.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della AR NT, cioè
l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La AR, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_4 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla AR non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Richiamandosi alla lettera della norma, essa stabilisce che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato.
5/10 Dott. IC Atanasio In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della AR elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Con l'intervento del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito in Legge n. 103 del 10/08/2023)
l'art. 15, ha previsto che «la AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Pertanto, per l'a.s. 2023/2024 i docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto su posto vacante e disponibile potranno ottenere il beneficio della carta docente.
Nel caso di specie, la docente per l'anno 2023/2024 ha sottoscritto un contratto a termine con cessazione al 13.6.2024. Dunque, essendo esclusa dal novero dei soggetti che beneficiano per tale a.s. della carta elettronica, ha diritto di ottenere la somma derivante dalla carta elettronica anche per tale annualità.
Successivamente, la Legge n. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 572 ha modificato l'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che la AR del docente, prevedendo che il beneficio della AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia erogata anche “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Pertanto, per l'a.s. 2024/2025 i docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto su posto vacante e disponibile potranno ottenere il beneficio della carta docente.
Nel caso di specie, la docente per l'anno 2024/2025 ha sottoscritto un contratto a termine con cessazione al 30.6.2025. Dunque, essendo esclusa dal novero dei soggetti che beneficiano per tale a.s. della carta elettronica, ha diritto di ottenere la somma derivante dalla carta elettronica per tale annualità.
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro
ES, CE e CE sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro ES, CE e CE sul lavoro a tempo
6/10 Dott. IC Atanasio determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_2 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Come anche evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Occorre poi richiamare anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n.
1842 del 16/3/2022, ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio CP_2
i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A., ai sensi degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
7/10 Dott. IC Atanasio In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
È chiaro che, escludendo una parte dei lavoratori dal diritto-dovere formativo e dai mezzi per conseguirlo, tale scelta possa comportare conseguenze anche sulla qualità dell'insegnamento da loro offerto, ai quali devono essere garantiti i medesimi strumenti per poter espletare al meglio, in condizione di parità, i loro compiti di insegnamento.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del CP_5
28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
AR del docente.
Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, ribadendo che non sussiste alcuna evidenza che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
Relativamente all'eccezione di insussistenza del diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2021/2022 per lo svolgimento di supplenze brevi, la ricorrente, nonostante la pluralità di contratti brevi stipulati, ha prestato la propria attività lavorativa ininterrottamente dal 30/11/2021 al 30/06/2022, rientrando tra coloro che hanno maturato il diritto al beneficio in questione.
Pertanto, il diritto deve essere riconosciuto anche per l'anno scolastico 2021/22.
Una ulteriore questione che merita chiarimento, risultando connessa all'eccezione sollevata dal convenuto, verte sulla presunta decadenza del diritto della ricorrente CP_2 dall'ottenimento della somma derivante dalla carta elettronica per più annualità pregresse, salvo l'ultima per l'anno in corso.
8/10 Dott. IC Atanasio Tale eccezione è destituita di fondamento, dal momento che non si possono trattare allo stesso modo situazioni disomogenee. Questo perché, come si è già detto, sussisteva un differente trattamento nell'erogazione del beneficio economico tra il personale docente precario rispetto e quello di ruolo. Infatti, mentre quest'ultimo ha avuto, fin dall'inizio, riconoscimento esplicito del diritto ad ottenere la carta elettronica, il personale con contratto a termine è stato escluso dal novero dei destinatari del beneficio, costringendo i precari a adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere pronunce favorevoli che riconoscessero anche il loro diritto all'accreditamento della somma annuale di € 500.
Sicché, per il docente di ruolo la decadenza dal beneficio si può giustificare con la sua inerzia;
il docente precario, invece, non può decadere da un diritto che non poteva nemmeno esercitare perché non riconosciuto.
Sulla base di ciò, sussiste il diritto di chi è stato escluso alla fruizione della carta docente anche per gli anni pregressi all'anno in corso.
Da ultimo, occorre precisare che, per poter chiedere di usufruire della carta elettronica per l'anno scolastico di cui è causa, è necessario che sussista un rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione. Infatti, il DPCM del 28.11.2016, regolante le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia, precisa all'art. 3, co. 2 che “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
La giurisprudenza di legittimità, poi, aggiunge che è sufficiente che il docente, anche senza un formale incarico lavorativo, sia presente nelle graduatorie GPS, in modo tale da confermare l'inserimento nel circuito lavorativo.
Parte ricorrente, allegando in ricorso il contratto a tempo determinato stipulato con l'amministrazione resistente, ha dato prova del rapporto che intercorre attualmente tra la stessa e il convenuto, assolvendo al requisito richiesto al fine di ottenere il beneficio economico derivante dalla carta elettronica.
Ne deriva per l'effetto che la domanda deve trovare accoglimento e va dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2021/22, 2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
9/10 Dott. IC Atanasio Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Per tutte le considerazioni che precedono, la ricorrente Parte_1 ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito dell'importo nominale di €
1.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato).
In quanto soccombente, il va condannato a Controparte_2 rimborsare al difensore di parte ricorrente Avv.to CA CINZIA, che le ha anticipate, le spese di lite che si determinano in € 800,00 (importo già comprensivo dell'aumento ex art. 4 comma 1 bis DM 55/2014) oltre accessori e oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la carta Parte_1 docente con accredito dell'importo totale di euro 1.500,00.
Condanna il a rimborsare all'Avv.to Controparte_2
CA CINZIA, che le ha anticipate, le spese di lite che si determinano in € 800,00
(importo già comprensivo dell'aumento ex art. 4 comma 1 bis DM 55/2014) oltre accessori e oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 06/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. IC Atanasio
10/10 Dott. IC Atanasio