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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 5434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5434 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5446/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Carla Quota Presidente e relatore dott. Paolo Filippone Giudice dott. Tobia Aceto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5446/2021 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MANGIAVACCHI VIRGINIA e dell'avv. ZACCARIA MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni: per l'attrice: come da atto di citazione:
“a) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. CRO 45448 del verbale unico di accertamento e notificazione del 15/02/2016; b) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. CRO 45448 e/o la relativa ricevuta di notificazione postale;
c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. , in proprio e quale rappresentante legale p.t. della con ricorso presso Parte_1 CP_2 il Tribunale di Verona chiedeva dichiararsi l'invalidità, comunque qualificata, dell'ordinanza – ingiunzione emessa nei suoi confronti dall' di deducendo, tra Controparte_1 CP_1 gli altri, il seguente motivo di impugnazione: carenza assoluta di notifica del verbale di accertamento n. vr00003/2015-081-01 del 09/12/2015.
A sostegno di tale difesa, pertanto, proponeva l'odierna querela di falso, avente ad oggetto la pagina 1 di 2 sottoscrizione apposta, per conto del destinatario, sulla cartolina di ritorno della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione oggetto di opposizione, facente fede ex art. 2700 cc circa la ricezione della notifica da parte del destinatario in persona, odierno querelante.
La firma apposta al documento di cui si richiede l'attestazione di falsità, ovvero sull'avviso di ricevimento dell'atto, spedito con raccomandata dall'u.p. di Verona 7 il 9/02/2016 e presuntivamente notificato in data 15/02/2016, sarebbe, invero, del tutto difforme da quella del querelante. Difatti, all'epoca della sostenuta notifica, il sig. avrebbe dimorato in Roma, presso altro indirizzo, Pt_1 ovvero, alla Via Barbazza n. 118, con i suoi genitori, dopo essersi separato dalla sua compagna.
L'ispettorato del Lavoro convenuto rimaneva contumace.
Dopo la prima udienza, la causa veniva istruita tramite CTU e rinviata, quindi, alla scorsa udienza di pc., sostituita ex art. 127 ter cpc con cil deposito telematico di note, in cui l'attore concludeva come nelle premesse. Con ordinanza pubblicata il 29.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Decorsi detti termini, si rileva che la ctu svolta ha accertato che la sottoscrizione, attribuita nel documento impugnato all'odierno querelante, personalmente, in quanto destinarlo della raccomandata di notifica, è apocrifa.
La querela, quindi, va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari minimi, vista la contumacia della parte convenuta, dello scaglione di valore di riferimento, parametrato al valore della causa principale (sino ad euro 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la falsità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. CRO 45448 del verbale unico di accertamento e notificazione del 15/02/2016 e ordina alla Cancelleria di annotare gli estremi della presente sentenza a margine dell'originale del documento ex art. 537, co. 2, cpp;
2) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 548,83 per spese, € 1.278,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, ed a rimborsare alla parte attrice i compensi versati al CTU, come liquidati in corso di causa.
Venezia, 4 Novembre 2025.
Il Presidente ed estensore dott. Maria Carla Quota
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Carla Quota Presidente e relatore dott. Paolo Filippone Giudice dott. Tobia Aceto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5446/2021 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MANGIAVACCHI VIRGINIA e dell'avv. ZACCARIA MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 contumace
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni: per l'attrice: come da atto di citazione:
“a) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. CRO 45448 del verbale unico di accertamento e notificazione del 15/02/2016; b) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. CRO 45448 e/o la relativa ricevuta di notificazione postale;
c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. , in proprio e quale rappresentante legale p.t. della con ricorso presso Parte_1 CP_2 il Tribunale di Verona chiedeva dichiararsi l'invalidità, comunque qualificata, dell'ordinanza – ingiunzione emessa nei suoi confronti dall' di deducendo, tra Controparte_1 CP_1 gli altri, il seguente motivo di impugnazione: carenza assoluta di notifica del verbale di accertamento n. vr00003/2015-081-01 del 09/12/2015.
A sostegno di tale difesa, pertanto, proponeva l'odierna querela di falso, avente ad oggetto la pagina 1 di 2 sottoscrizione apposta, per conto del destinatario, sulla cartolina di ritorno della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione oggetto di opposizione, facente fede ex art. 2700 cc circa la ricezione della notifica da parte del destinatario in persona, odierno querelante.
La firma apposta al documento di cui si richiede l'attestazione di falsità, ovvero sull'avviso di ricevimento dell'atto, spedito con raccomandata dall'u.p. di Verona 7 il 9/02/2016 e presuntivamente notificato in data 15/02/2016, sarebbe, invero, del tutto difforme da quella del querelante. Difatti, all'epoca della sostenuta notifica, il sig. avrebbe dimorato in Roma, presso altro indirizzo, Pt_1 ovvero, alla Via Barbazza n. 118, con i suoi genitori, dopo essersi separato dalla sua compagna.
L'ispettorato del Lavoro convenuto rimaneva contumace.
Dopo la prima udienza, la causa veniva istruita tramite CTU e rinviata, quindi, alla scorsa udienza di pc., sostituita ex art. 127 ter cpc con cil deposito telematico di note, in cui l'attore concludeva come nelle premesse. Con ordinanza pubblicata il 29.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Decorsi detti termini, si rileva che la ctu svolta ha accertato che la sottoscrizione, attribuita nel documento impugnato all'odierno querelante, personalmente, in quanto destinarlo della raccomandata di notifica, è apocrifa.
La querela, quindi, va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari minimi, vista la contumacia della parte convenuta, dello scaglione di valore di riferimento, parametrato al valore della causa principale (sino ad euro 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la falsità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. CRO 45448 del verbale unico di accertamento e notificazione del 15/02/2016 e ordina alla Cancelleria di annotare gli estremi della presente sentenza a margine dell'originale del documento ex art. 537, co. 2, cpp;
2) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 548,83 per spese, € 1.278,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, ed a rimborsare alla parte attrice i compensi versati al CTU, come liquidati in corso di causa.
Venezia, 4 Novembre 2025.
Il Presidente ed estensore dott. Maria Carla Quota
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