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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 19/02/2026, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2890/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO CARMINE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11667/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026513185000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento dettagliatamente specificata in epigrafe, relativo alle cartelle esattoriali ivi precisate, chiedendone l'annullamento; secondo parte ricorrente l'atto sarebbe illegittimo per i seguenti motivi: omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione.
Si è costituta la Regione Campania che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero l'Ente ha documentalmente provato la regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti, non impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria.
L'avviso di accertamento si riferisce all'annualità 2019, pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla citata normativa l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro 31/12/2022: nel caso di specie la spedizione è avvenuta il 29/07/2022, lasciato avviso il
19/09/2022, compiuta giacenza 31/10/2022.
Ebbene l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A/R, modalità semplificata e diretta di notificazione espressamente prevista, per le tasse automobilistiche, dall'art.
3 - comma 5 - del D.L. n. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 248/2007 (Cass. n. 27319/2014;
Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 16949/2014;
Cass. n. 29642/2019).” Nel caso di specie, quindi, alla spedizione dell'avviso di accertamento avvenuta a mezzo posta raccomandata A/R, non risulta applicabile la normativa di cui alla Legge n. 890/82, concernente la notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., ma esclusivamente la normativa sul servizio postale ordinario, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni, nonché da ultimo con Delibera 385/13/CONS del 20 giugno 2013 dell'AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Ogni altra questione è assorbita.
Per quanto sopra detto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per condannare il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in E. 300,00 oltre acc.ri se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in E. 300,00 oltre acc.ri se dovuti
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO CARMINE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11667/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026513185000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento dettagliatamente specificata in epigrafe, relativo alle cartelle esattoriali ivi precisate, chiedendone l'annullamento; secondo parte ricorrente l'atto sarebbe illegittimo per i seguenti motivi: omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione.
Si è costituta la Regione Campania che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero l'Ente ha documentalmente provato la regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti, non impugnati, con conseguente definitività della pretesa tributaria.
L'avviso di accertamento si riferisce all'annualità 2019, pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla citata normativa l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro 31/12/2022: nel caso di specie la spedizione è avvenuta il 29/07/2022, lasciato avviso il
19/09/2022, compiuta giacenza 31/10/2022.
Ebbene l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A/R, modalità semplificata e diretta di notificazione espressamente prevista, per le tasse automobilistiche, dall'art.
3 - comma 5 - del D.L. n. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 248/2007 (Cass. n. 27319/2014;
Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 16949/2014;
Cass. n. 29642/2019).” Nel caso di specie, quindi, alla spedizione dell'avviso di accertamento avvenuta a mezzo posta raccomandata A/R, non risulta applicabile la normativa di cui alla Legge n. 890/82, concernente la notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., ma esclusivamente la normativa sul servizio postale ordinario, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni, nonché da ultimo con Delibera 385/13/CONS del 20 giugno 2013 dell'AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Ogni altra questione è assorbita.
Per quanto sopra detto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per condannare il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in E. 300,00 oltre acc.ri se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in E. 300,00 oltre acc.ri se dovuti