Art. 11.
L' art. 19 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274 , e' sostituito dal seguente:
"Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio, i competenti organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sospendono il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo art. 20.
Tale pagamento viene pero' continuato agli agenti con obbligazione personale quando provvedono ad assicurare il servizio con i propri sostituti".
L' art. 19 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274 , e' sostituito dal seguente:
"Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio, i competenti organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sospendono il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo art. 20.
Tale pagamento viene pero' continuato agli agenti con obbligazione personale quando provvedono ad assicurare il servizio con i propri sostituti".