Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03691/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00723/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2025, proposto da LE CC, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Cosentino ed Alessandro Ammatuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Dipartimento sviluppo rurale e territoriale della Regione Siciliana e l’Ispettorato Agricoltura di Catania della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’ottemperanza
alla sentenza del TAR Sicilia – Catania del 7 novembre 2024, n. 3667.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Dipartimento sviluppo rurale e territoriale della Regione Siciliana e dell’Ispettorato Agricoltura di Catania della Regione Siciliana;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 il dott. GO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il ricorso è stato notificato il 10 aprile 2025 e depositato lo stesso giorno;
- la sentenza in epigrafe, per la cui ottemperanza si ricorre in questa sede, ha annullato atti di archiviazione di domande di sostegno all’agricoltura, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;
- l’Amministrazione, successivamente alla proposizione del presente ricorso, ha emesso provvedimento n. 6718 del 23 aprile 2025 (depositato sub 6 dalla Regione Siciliana) con cui, sulla base di apposita istruttoria è stata nuovamente disposta l’archiviazione delle domande;
- con memoria non notificata depositata in data 21 ottobre 2025, parte ricorrente ha lamentato che «…L’Ispettorato, infatti, senza aver mai neppure comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento e neppure i motivi asseritamente ostativi alla definizione della pratica (impedendo così la partecipazione procedimentale della medesima), ha ignorato le statuizioni dell’ottemperanda sentenza ed avviato motu proprio una nuova istruttoria, non richiesta né dovuta (che, essa stessa, aveva peraltro già espletato e concluso anni addietro) sulla base di isolate ed incoerenti affermazioni mai sottoposte ad esame critico…» , insistendo per l’accoglimento del ricorso, eventualmente previa declaratoria di nullità della nota del 23 aprile 2025 per violazione o elusione del giudicato;
- all’udienza camerale del 6 novembre 2025 il ricorso è stato trattato e trattenuto in decisione;
- in tale sede, in particolare, il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cpa, circa la sussistenza di possibili profili di improcedibilità del ricorso a seguito della emissione del provvedimento n. 6718 del 23 aprile 2025, non impugnato;
Ritenuto che:
- il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della emissione del citato provvedimento n. 6718 del 23 aprile 2025, che non risulta in questa sede essere stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti;
- non possano indurre a diversa decisione le censure mosse con la citata memoria depositata il 21 ottobre 2025 che, in quanto non notificata, non può ampliare la materia del contendere, potendo esserle affidato il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame ( ex plurimis , anche per richiami di giurisprudenza sul punto, Cons. Stato, Sez. VII, 6 novembre 2024, n. 8862);
- le spese di lite possano essere compensate, attesa l’emissione del nuovo provvedimento successivamente alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PP LE, Presidente
GO AM, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO AM | PP LE |
IL SEGRETARIO