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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.202/2024 R.G.
R E P U BB L I CA ITA L I A NA
I N N OM E D E L PO P O L O I T AL I AN O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 202/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del
OGGETTO: Altre promossa
DA ipotesi di
responsabilità
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv. Valfredo Nicoletti e Serena Giorgeschi del foro di Milano, extracontrattuale
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corbetta alla via non ricomprese
nelle altre materie C. Goldoni n. 9, giusta delega in atti;
APPELLANTE (art. 2043 c.c. e
CONTRO norme speciali)
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._3
GO IS del foro di Bergamo, elettivamente domiciliati presso lo studio
Pag. 1 di 14 del difensore in Bergamo, via Camozzi n. 106, giusta delega in atti;
APPELLATI
In punto: Appello avverso la sentenza n. 2515/2023 del Tribunale di
Bergamo, Sezione Terza Civile, pubblicata il 23/11/2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello di Brescia:
- Dichiarare nulla la sentenza n. 2515/2023 del Tribunale di Bergamo ovvero comunque riformarla totalmente e stante la nullità del titolo utilizzato dagli appellati per l'incasso, ottenuto solo in funzione della alterazione del modulo di assegno loro consegnato e coinvolgendo tale nullità anche il rapporto di garanzia, accertata altresì la responsabilità di ed in ordine CP_2 CP_1
alla falsificazione dei moduli di assegno al fine dell'incasso poi effettuato,
condannare gli stessi a restituire l'importo complessivo di € 11.235,36 oltre interessi legali dal dovuto al saldo ed oltre alle spese per compensi relativi al procedimento penale che ha dovuto affrontare nell'ammontare di Parte_1
€ 8.982,35 ed oltre al pagamento del danno morale per l'importo di € 30.000.
Con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio di 1° grado e del presente grado di appello.
Per parte appellata:
Si chiede il rigetto dell'appello e comunque si ripropongono le conclusioni di merito e istruttorie del primo grado qui riportate:
Respingersi siccome infondate in fatto e in diritto la domanda dell'appellante;
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli:
1. “vero che il signor nel periodo in cui è stato Parte_1
Pag. 2 di 14 presidente della Cooperativa Bergamasca Trasporti (e in particolare negli esercizi 2010 e 2011) era solito effettuare travasi di fondi dai conti correnti personali a quelli della cooperativa e viceversa”;
2. “vero che il signor nel periodo in cui è stato Parte_1
presidente della Cooperativa Bergamasca Trasporti (e in particolare negli esercizi 2010 e 2011) ha effettuato con assegni tratti sui conti personali il pagamento di debiti della Cooperativa”;
3. “vero che il signor nel periodo in cui è stato Parte_1
presidente della Cooperativa Bergamasca Trasporti (e in particolare negli esercizi 2010 e 2011) era solito convocare presso i propri uffici i creditori,
consegnando direttamente a mani dei medesimi assegni per il pagamento dei debiti della Cooperativa”.
Teste: Dottoressa , domiciliata in Bergamo. Testimone_1
Sempre in via istruttoria si chiede che sia disposta l'acquisizione degli atti del procedimento di indagine a carico dei signori e conclusosi CP_1 CP_2
con archiviazione (documenti attore nn. 3 e 4) e dell'intero fascicolo del procedimento a carico (documento attore n. 4). Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi,
oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 06.12.2022, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo
[...] CP_2
e per sentirli condannare al risarcimento dei danni
[...] Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali per l'importo complessivo di € 50.167,71,
patiti a causa dell'illecito riempimento e incasso di tre assegni bancari emessi dall'attore.
Pag. 3 di 14 L'attore, premesso che all'epoca dei fatti era presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa Bergamasca Trasporti CA (di seguito
, esponeva: Pt_2
- che i convenuti erano soci di NA BU s.n.c. di OD CH & C.,
che svolgeva attività di trasporto in sub affido per conto della di cui Pt_2
era socia;
- che nel 2011, la in un momento di crisi, non aveva corrisposto a Pt_2
NA BU s.n.c. il pagamento di alcune fatture;
- che nel marzo del 2011, a seguito di pressanti insistenze, l'esponente aveva consegnato a tre assegni tratti dal proprio conto personale, Controparte_1
rispettivamente due di € 5.000 e uno di € 1.235,76 (indi per un importo complessivo di € 11.235,76), privi di luogo di emissione, data e nome del prenditore, a garanzia del pagamento dei debiti della con il patto di Pt_2
non metterli all'incasso in attesa del pagamento da parte della cooperativa;
- che, invece, nel luglio del 2011 i convenuti avevano incassato gli assegni,
compilando illegittimamente le parti in bianco (luogo e data di emissione,
prenditore) con apposizione di timbri, nonostante la cooperativa avesse provveduto al pagamento dei crediti vantati dalla società NA BU;
- che, avvisato dalla banca che gli assegni emessi erano privi di copertura, era stato costretto a procurarsi il denaro e a pagare la penale del 10% della somma dovuta prevista dalla legge n. 386/1990;
- che, a questo punto, in data 22.07.2011 il deducente aveva presentato denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Villa D'Almè nei confronti di per appropriazione indebita;
Controparte_2
- che, a seguito delle indagini svolte, il suddetto procedimento penale (n.
3005/2011 R.G.N.R.) era stato archiviato;
Pag. 4 di 14 - che, dopo l'archiviazione, la Procura di Bergamo aveva avviato a suo carico procedimento penale per il reato di calunnia “per avere consapevolmente e
falsamente accusato del reato di cui all'art. 646 c.p.c.”, Controparte_2
ma il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 884/2013 del 02/05/2013, lo aveva assolto;
- che, in seguito a tale procedimento penale, aveva corrisposto al proprio difensore la somma di € 8.982,93, oltre ad avere subito danni morali quantificati in € 30.000.
Si costituivano e che, in via preliminare, Controparte_2 Controparte_1
eccepivano la nullità della citazione e il difetto di legittimazione passiva in quanto prenditore dei titoli era NA BU s.n.c.; nel merito, rilevavano l'infondatezza della domanda attorea e ne chiedevano il rigetto, osservando che gli assegni, privi di data e luogo, emessi dall'attore a titolo di garanzia non erano nulli, ma validi ed esigibili, e ad essere nullo era solo il patto di garanzia, mentre i titoli costituivano senz'altro una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.; contestavano l'esistenza del patto verbale di non incassare i titoli;
rilevavano che lo spontaneo adempimento da parte dell'attore dei debiti della cooperativa era conseguente all'obbligo di risarcire i danni causati alla società per l'inadempimento ai propri doveri di amministratore ex art. 2394
c.c.
Infine, con riguardo al risarcimento delle spese legali del procedimento penale, i convenuti rilevavano che l'avvio dell'indagine per il reato di calunnia non era frutto di una loro iniziativa, ma della Procura di Bergamo e inoltre, quali indagati nel procedimento penale per appropriazione indebita,
non avevano alcun obbligo di riferire i fatti così come descritti dall'attore.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, con la gravata sentenza n.
Pag. 5 di 14 2515/2023, rigettava la domanda dell'attore e lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti.
Secondo il Tribunale il pregiudizio patito dell'attore, che aveva ammesso di avere emesso gli assegni a titolo di garanzia, non era suscettibile di tutela risarcitoria poiché, secondo i principi sanciti dalla Cassazione, “laddove vi sia
un patto di garanzia sottostante l'emissione di un assegno bancario, colui che
emetta l'assegno bancario privo della data di emissione con l'intesa che il
prenditore lo utilizzerà successivamente come assegno, apponendovi data e
luogo di emissione, si assume la responsabilità, quanto meno a titolo di dolo
eventuale, della successiva attribuzione delle caratteristiche dell'assegno
bancario… e a fortiori, deve escludersi che tale posizione possa essere
interessata da tutela risarcitoria”.
Inoltre, il Tribunale riteneva che la posizione dell'attore non fosse meritevole di tutela risarcitoria in quanto aveva emesso volutamente assegni sprovvisti di data e luogo di emissione facendo affidamento nel rispetto da parte dei convenuti di un accordo di garanzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, era nullo “in quanto la contrarietà dell'assegno, oltre
alle disposizioni codicistiche testé citate, alle norme imperative di cui agli
artt. 1 e 2 del r.d. 21/12/1933 n. 1736, poste a tutela della buona fede e della
regolare circolazione dei titoli di credito, fa ritenere non meritevoli di tutela
gli interessi perseguiti dalle parti con l'accordo atipico tramite il quale si
conferisce, all'emissione di un assegno, la funzione di garanzie, alla luce
delle conformità a norme imperative e al buon costume contenuto nell'art.
1343 c.c.”
Il primo giudice dichiarava infondata anche l'ulteriore domanda risarcitoria
(danni morali e costi defensionali) per la mancanza di nesso causale tra le
Pag. 6 di 14 dichiarazioni dei convenuti nelle indagini per il reato di appropriazione indebita e il successivo procedimento penale per il reato di calunnia, sia perché tale procedimento era stato avviato d'ufficio dalla Procura, e non a seguito di denuncia degli indagati e sia perché gli indizi CP_2 CP_1
di colpevolezza a carico di “non risultano essere stati smentiti sic Parte_1
et simpliciter dalla precisazione che i titoli di credito fossero parzialmente in
bianco e poi successivamente riempiti, bensì dalla incertezza, solo all'esito
dell'istruttoria dibattimentale, sull'esatto contenuto degli accordi a suo
tempo intercorsi tra le parti”.
Proponeva appello a cui resistevano Parte_1 [...]
e CP_2 Controparte_1
La causa, a seguito di anticipazione, era rinviata all'udienza del 26.11.2025
ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione die termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque errata.
Rileva che il primo giudice ha richiamato in modo erroneo le sentenze della
Corte di cassazione n. 14322 del 2007 e la n. 19797 del 2020 poiché le stesse riguardano una diversa casistica, ossia la violazione degli art. 1 e 2 della legge n. 386/1990, e la conseguente sanzione amministrativa per l'emissione di assegni senza data e luogo di emissione, e non anche i rapporti tra le parti nascenti dalla consegna di assegni privi di tali requisiti.
Richiama i principi espressi in modo costante dalla Suprema Corte secondo cui l'assegno bancario privo di data difetta di un requisito essenziale e dunque e non potevano trarre alcun vantaggio da titoli nulli e non CP_1 CP_2
Pag. 7 di 14 erano legittimati alla riscossione. Afferma che la nullità dei titoli ne pregiudica l'esecutività rendendo illegittima la riscossione delle somme da parte degli appellati, oltre a rendere nullo anche il patto di garanzia tra le parti.
Osserva l'irrilevanza di quanto riportato al punto 3.1.4 della sentenza gravata circa la mancata indicazione del prenditore, stante l'asserita nullità dei titoli.
Lamenta il mancato riconoscimento del risarcimento delle spese legali, così
come del danno morale, in quanto il primo giudice non ha tenuto nella debita considerazione le dichiarazioni rese dagli appellati che delineavano un loro preciso piano volto all'appropriazione delle somme portate dagli assegni indicandoli come mezzi di pagamento dei crediti vantati dalla società NA
BU.
L'appello è infondato.
In primo luogo, questa Corte osserva che la censura afferente la presunta nullità della sentenza per motivazione apparente o errata, oltre ad essere priva di fondamento stante l'espresso iter logico seguito dalla decisione impugnata che chiarisce le prove e le argomentazioni sulle quali il primo giudice ha fondato il proprio convincimento, è altresì irrilevante in quanto ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. tale ipotesi di nullità della sentenza non rientra tra quelle che implicano la rimessione al primo giudice, per cui la Corte sarebbe comunque tenuta a giudicare nel merito.
In fatto, nel marzo 2011 , all'epoca presidente del Parte_1
Consiglio di amministrazione della cooperativa emetteva n. 3 assegni Pt_2
bancari tratti dal proprio conto corrente personale in essere con (n. CP_3
0183323658-11 di € 5.000, n. 0183323659-12 di € 5.000, n. 0183323660-00
di € 1.235,76), a suo dire, parzialmente in bianco in quanto privi di luogo di emissione, di data e del nominativo del prenditore, inseriti in seguito a mezzo
Pag. 8 di 14 timbri al momento dell'incasso.
L'attore, nella sua citazione introduttiva, allegava che questi assegni erano nulli in quanto privi di data e che erano stati emessi solo con funzione di garanzia, mentre i convenuti e , Controparte_2 Controparte_1
contravvenendo ai patti, li avevano posti all'incasso, previa indebita compilazione del luogo di traenza, della data e del nominativo del prenditore a mezzo timbro, nonostante la reale debitrice avesse in seguito saldato il suo debito.
Per questi fatti, proponeva denuncia per appropriazione indebita, Parte_1
ma a seguito di archiviazione il P.M. chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio di per calunnia. Parte_1
Nell'ambito di questo processo penale, in sede dibattimentale, CP_2
riferiva che la società di cui era socio, NA BU s.n.c., aveva
[...]
maturato un credito verso la Cooperativa Bergamasca Trasporti per le sue attività di trasporto di persone, che questi tre assegni servivano a pagare una fattura di oltre 11.000 euro e che gli assegni erano stati ritirati dalla socia la quale tuttavia non gli aveva mai detto che aveva detto CP_1 Parte_1
di non porli all'incasso, tanto più che l'appellante era solito pagare i debiti della cooperativa di cui era presidente anche con assegni tratti su CP_3
A domanda della difesa, il teste riferiva che il timbro indicante il luogo di emissione e la data li aveva apposti la banca.
La teste riferiva che si era presentata da il Controparte_1 Parte_1
17.03.2011 evidenziando un credito di NA BU s.n.c. di oltre € 70.000
verso la cooperativa e che il presidente della debitrice continuava a rimandare;
a seguito di richiesta di pagamento delle fatture dei mesi di novembre e di dicembre 2010, aveva emesso i tre assegni Parte_1
Pag. 9 di 14 raccomandando però di avvisarlo nel momento in cui venivano posti all'incasso; aggiungeva che la somma degli importi non copriva in modo preciso l'ammontare della fattura di cui era stato chiesto il pagamento, ma pur riconoscendo l'errore, aveva risposto di non avere altri Parte_1
assegni. A domanda, la teste riferiva che gli assegni erano stati compilati in sua presenza, ma senza data;
che non le aveva riferito che gli Parte_1
assegni erano tratti sul suo conto personale e precisava che solo con il nuovo presidente era arrivato un bonifico di € 37.000, ma che mai aveva chiesto il pagamento di fatture per cui aveva avuto questi tre assegni.
L'imputato a sua volta, asseriva che gli assegni erano stati emessi Parte_1
con scopo di garanzia e che non potevano essere incassati, mentre la teste subentrata a nella qualità di legale Testimone_2 Parte_1
rappresentante della cooperativa, confermava che vi erano stati problemi di pagamento riscontrando che l'appellante aveva fatto dei pagamenti per conto della cooperativa con assegni propri, senza alcun valido motivo, e che queste somme erano state poi compensate con crediti che la cooperativa vantava verso il suo ex presidente.
Così delineati i termini di fatto, a parte il dato che il patto di garanzia non è
affatto provato, in questa sede va ribadito che l'assegno non può essere mai emesso a garanzia di un debito in quanto la sua funzione tipica è quella di rappresentare un mezzo di pagamento. Ne consegue che l'eventuale patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno in garanzia è nullo,
perché contrario alle norme imperative, e dunque l'assegno vale comunque come promessa di pagamento o come titolo pagabile a vista dal portatore e quindi portato all'incasso dal creditore in qualsiasi momento.
Ne discende che l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e
Pag. 10 di 14 prenditore, anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come promessa di pagamento e, pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c.
comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante fino al momento in cui l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza,
invalidità od estinzione di tale rapporto. Per giunta, va osservato che colui che emette un assegno privo della data, valevole come promessa di pagamento con l'intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità dell'eventuale attribuzione a detto documento delle caratteristiche dell'assegno bancario (cfr. Cass.
2.11.2023 n. 30374 e Cass.
35947/21 pronunciate per la configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1 della legge 386/90 come sostituito dall'art. 28 d.lgs. 507/99).
In altri termini, frequentemente nella prassi commerciale l'assegno viene emesso privo di data (o postdatato) per finalità diversificate, ma con la facoltà
data al prenditore (o giratario) di apporre la data al momento dell'incasso,
come è dato presumere che tanto sia avvenuto nel caso concreto dal tenore delle deposizioni di cui si è detto.
Resta comunque il fatto che, a voler prescindere dalla validità degli assegni,
il loro incasso non rappresenta un atto illecito ex art. 2043 c.c. in quanto si era impegnato a pagare la somma indicata in quei Parte_1
titoli agli originari convenuti e non ha fornito la prova che detta obbligazione si sia estinta per l'intervenuto pagamento della stessa fattura ad opera della cooperativa - ed anzi la deposizione della teste lascia intendere Tes_2
l'esatto contrario, ossia che quanto pagato di tasca propria dal precedente amministratore veniva conteggiato dalla cooperativa a deconto delle maggiori somme che doveva alla cooperativa. Parte_1
Pag. 11 di 14 Posto che la domanda in primo grado è stata formulata ex art. 2043 c.c. o 2059
c.c., ne consegue che invero nessun illecito può essere attribuito a CP_2
e a in quanto effettivamente creditori della
[...] Controparte_1
Cooperativa e non consapevoli del fatto che stava pagando con Parte_1
fondi propri debiti di di cui era presidente. Pt_2
Difetta, pertanto, il requisito dell'ingiustizia del danno.
Anche la domanda di risarcimento del danno morale di € 30.000 è
palesemente infondata sia perché legata all'incasso dei tre assegni di cui si è
detto, sia perché sfornita di qualsiasi prova.
Del pari infondata la richiesta di pagamento della somma di € 8.982,50 a titolo risarcitorio per aver sostenuto le spese di difesa nel procedimento in cui l'appellante veniva imputato del delitto di calunnia.
A parte che trattasi di domanda conseguente ad una pretesa risarcitoria infondata, per giunta va osservato che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile,
possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi
(oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, con la conseguenza che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo;
ciò, in quanto,
da un lato, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante,
interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subìto dal denunciato (o querelato), mentre, dall'altro lato, la
Pag. 12 di 14 presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere civico di segnalare fatti illeciti, rispondente all'interesse pubblico alla repressione dei reati, che rischierebbe di essere frustrato se il privato denunciante fosse esposto a responsabilità per avere presentato una denuncia semplicemente inesatta o rivelatasi infondata (cfr. tra le molte la recente Cass.
14.05.2025 n. 12875).
Nel caso concreto, non consta alcuna denuncia di calunnia da parte degli odierni appellati, ma è stato il Pubblico Ministero che, una volta archiviata la denuncia di per appropriazione indebita proposta verso Parte_1
i convenuti, ha inteso promuovere l'azione penale contro il denunciante ex art. 368 c.p. e dunque nessuna responsabilità può essere Parte_1
ascritta agli appellati.
In definitiva, la sentenza va confermata e parte appellante va condannata a rifondere le spese di lite agli appellati, come liquidate in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, DPR
115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2515/2023, emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione Terza
Civile, in data 23/11/2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere a Parte_1 CP_2
e le spese di lite del grado, liquidate in complessivi
[...] Controparte_1
€ 6.946 (di cui € 2.058 per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva, €
3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
Pag. 13 di 14 - dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione ex art. 13, comma 1-
quater, DPR 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 26.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
Pag. 14 di 14