Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione del Giudice del Lavoro e in persona del giudice Giuseppe Addì ______________ Cron. ___________________
Tango nella causa iscritta al n. 13748/2024 R.G.L. promossa
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. D A
F.A. _________________
______________________ Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Giardina. ______________________
- ricorrente -
per ___________________
C O N T R O ______________________
Controparte_1 ______________________ in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
______________________
- contumace -
______________________ All'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
Il Cancelliere D I S P O S I T I V O
Dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, dichiara la insussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente.
Dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' . CP_2
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico CP_2
preventivo già liquidate.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 26/09/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , chiedendo dichiararsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di cui all'art. 3, comma III, legge n. 104/1992; premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto rimaneva CP_1
contumace; premesso che la causa veniva decisa come da dispositivo in epigrafe;
ritenuto che
la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.);
2004); ritenuto che parte ricorrente ha dedotto l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, il quale avrebbe sottostimato l'entità delle patologie denunciate senza tuttavia specificarne adeguatamente le motivazioni, essendosi limitata ad allegare che talune delle patologie sofferte dovrebbero essere valutate differentemente da quanto indicato nella CTU;
considerato che
dette censure non appaiono in grado di revocare in dubbio le conclusioni della perizia, che all'opposto evidenziano in modo coerente con gli accertamenti eseguiti e documentati in atti l'esatta obiettività clinica delle patologie a carico di parte ricorrente;
ritenuta pertanto l'inammissibilità del ricorso ex art. 445-bis, penult. co, c.p.c., nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c.; considerato che restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica della CP_2 fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate;
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 20/02/2025
IL GIUDICE
Giuseppe Tango