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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 4420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4420 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa TA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10385/2022 avente ad oggetto pensione di anzianità – contribuzione estera
PROMOSSA DA
nata ad [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, NELLA QUALITÀ DI EREDE DI nato il C.F._1 Persona_1
09.08.1948 a Biancavilla e deceduto il 16.11.2021, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo
Cinnirella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania via Santa
Maddalena n. 57, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro il Grande n.21, p. iva , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Velardi ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS di Catania, sita in
Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 27.10.2022 quale erede di Parte_1
, in estrema sintesi, ha esposto: Persona_1
- che con sentenza n. 4893/2015 emessa in data 18.11.2015 nel procedimento n. 524/2009
R.G., in parziale accoglimento del ricorso proposto dal de cuius, l'intestato Tribunale ha accertato il diritto di quest'ultimo alla ricontabilizzazione della pensione di anzianità a far data dal mese di dicembre 2007, includendo 117 contributi settimanali esteri precedentemente non considerati, con conseguente condanna dell' all'erogazione delle relative differenze sui CP_1
ratei di pensione percepiti, oltre accessori;
- che, nel giudizio di ottemperanza promosso dal defunto per dare esecuzione al Per_1 provvedimento condannatorio in parola, con ordinanza reg. n. 1069/2018, il TAR Catania “nel riscontrare i chiarimenti chiesti dal designato commissario ad acta” con sentenza n. 317/2017 nell'ambito del giudizio R.G. n. 721/2016, in ordine alla “richiesta del medesimo de cuius di
“riesame della posizione contributiva del ricorrente” l'organo della giustizia amministrativa ha: • rilevato che “sul punto parte ricorrente (su cui grava il relativo onere) non precisa il quantum a cui avrebbe diritto;
• espresso un divieto chiaro osservando che “a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, deve svolgere un'attività meramente esecutiva, … il giudicato scaturente dalle sentenze del giudice ordinario non è in alcun modo integrabile da parte del giudice amministrativo adito in sede di ottemperanza”;
- che, perciò, considerato che all'esito di CTU il giudice civile ha emesso statuizione di condanna generica, occorre disporre la nomina di un ulteriore perito, in quanto quello incaricato con ordinanza del 22.11.2011 nel procedimento R.G. n. 524/2009 sopra indicato, “ha confermato l'allegata mancata contabilizzazione di 117 contributi settimanali accreditabili per il lavoro svolto all'estero e in quanto accertati dalla documentazione rilasciata dall'Istituto previdenziale tedesco siccome allegata al ricorso, ma ha omesso di contabilizzarli e dunque di trarne le differenze economiche maturate”;
- che non è intervenuta alcuna prescrizione del diritto ad agire esecutivamente per la tutela dei contributi esteri de quibus, non essendo decorso il termine decennale previsto dall'art. 114 comma I c.p.a., in quanto il passaggio in giudicato della sentenza è intervenuto il 07.01.2016,
“ossia decorsi trenta giorni dalla sua notifica al procuratore costituito nel giudizio dalla stessa definito, che è avvenuta in data 07/12/2015”.
Su tali premesse, parte ricorrente ha chiesto “Ancorata al dedotto punto di ripartenza, la specificazione del quantum può e deve essere operata tenendo conto che per l'esecuzione della sentenza in questione serve nient'altro che codesta autorità statuisca ora in ordine a quanto ha
Pagina 2 lasciato alla libera determinazione dell'Istituto previdenziale;
ossia, che specifichi le maturate
“differenze sui ratei di pensione percepiti, oltre accessori” previo il “ricontabilizzare la pensione di anzianità goduta con decorrenza dal dicembre 2007 … Nel merito … precisare lo specifico importo dovuto dall' alla ricorrente in ragione di quanto statuito nella CP_1 sentenza di codesto giudice reg. n. 4893/2015 resa nel giudizio r.g. n. 524/2009; … condannare l' all'adempimento del credito nascente dalla predetta sentenza CP_1 nell'importo precisato in questo giudizio;
alla rifusione delle spese del giudizio, comprensive delle spese generali (al 15% dei compensi)”.
In data 8.05.2023 si è ritualmente costituito in giudizio l' depositando nel fascicolo CP_1
telematico memoria difensiva con la quale, in breve, ha dedotto:
- che “In esecuzione della sentenza in data 21 febbraio 2017 la pensione numero 48301664 categoria VOARTS è stata ricalcolata a decorrere dal 1 dicembre 2007.
Il ricalcolo non ha comportato alcuna variazione dei dati di calcolo della pensione e dell'importo del pro rata italiano in quanto la sentenza ha riconosciuto esclusivamente contribuzione estera utile eventualmente, se la normativa estera lo consente, per il ricalcolo della quota di pensione erogata dalla tedesca”. Parte_2
- che è intervenuta decadenza triennale dell'azione giudiziaria di cui all'art. 47 del D.P.R. n.
639/1970, sì come modificato dall'art. 4 del d.l. 19.09.1992 n. 384, conv. in l. 14.11.1992 n.
438, e da ultimo dall'art. 38, comma 1 lett. d) n. 1) del decreto l. n. 98/2011 convertito dalla l.
n. 111/2011;
- che, in via subordinata, con riguardo ai pretesi arretrati è maturata la prescrizione quinquennale ex art. 47 bis del D.P.R. n. 639/1970;
- che il petitum è indeterminato e la ricorrente non ha dimostrato in alcun modo il proprio interesse ad agire né ha avanzato alcuna specifica domanda o pretesa creditoria, laddove l'azione di accertamento è esperibile solo a tutela di una posizione giuridica soggettiva attuale e concreta, non anche per l'accertamento di meri fatti né a tutela di una posizione giuridica soggettiva eventuale o futura.
Conseguentemente l' ha chiesto di “1) rigettare il ricorso perché infondato;
2) con CP_1 vittoria delle spese di lite”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali;
quindi, all'udienza del 10.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
____________________________
Pagina 3 La ricorrente ha contestato l'esatto adempimento della sentenza n.4893/2015, emessa dall'intestato Tribunale nel definire il giudizio n.524/2009, nel determinare l'ammontare del trattamento pensionistico riconosciuto dall' a favore del defunto con CP_1 Persona_1
decorrenza dal mese di dicembre 2007 per non aver asseritamente considerato 117 contributi settimanili esteri nei termini accertati con il predetto provvedimento.
Sul piano processuale, innanzitutto, va esaminata l'eccezione, formulata dall' , di CP_1
intervenuta decadenza della pretesa avanzata in ricorso ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 4 del D.L. 384/1992 conv. nella l. 14.11.1992 n. 438 e da ultimo dall'art. 38, comma 1, del decreto-legge 98/2011 convertito in legge n. 111/2011.
Segnatamente, per quanto rileva in questa sede, l'art. 47 del DPR n. 639/1970 ha stabilito che “1. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. 2. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine CP_2
stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione …”.
La disposizione normativa in parola è stata innovata dall'art. 38 comma 1 lett. d) n. 1) del d.l.
6.07.2011 n. 98, convertito con modificazioni, dalla l. 15.07.2011 n. 111 che, con effetti anche per i giudizi pendenti in primo grado, ha introdotto "alla data di entrata in vigore del presente decreto" un ultimo comma, a tenore del quale “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Nel dare applicazione dalla disciplina sopra richiamata, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il disposto del citato art 38 non può essere considerato di interpretazione autentica, in quanto introduce una nuova fattispecie di decadenza che, per il suo carattere innovativo (cfr.
Cass. 08.05.2012 n. 6959; Cass. 19.06.2013 n. 15375), in mancanza di un regime transitorio specifico, non può avere efficacia retroattiva (si rinvia, in proposito Corte Cost. sentenza n.
69/2014 sull'incostituzionalità dell'art. 38 comma 4 d.l. n. 98 cit.).
Pagina 4 Ad abundantiam, nell'esaminare una vicenda analoga, i giudici di legittimità hanno affermato apertis verbis l'inapplicabilità del termine decadenziale alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina (cfr. Cass. 16718/2020; Cass. 21319/2016), “in quanto rientrante nel regime di esclusione delineato, secondo ripetute indicazioni, da questa Corte
(Cass. Sez. un. 18 luglio 1996 n. 6491; Sez. Un. n. 12720 e n. 12718 del 29.5.2009; Cass. n.
12516/2004) … neppure in relazione ai singoli ratei. …” (così, in motivazione, Cass. 5.08.2020
n. 16718; cfr. Cass. 21319/2016).
Dando applicazione ai superiori principi alla vicenda che ci occupa, va osservato che la prestazione pensionistica in favore di è stata liquidata nel 2007 e, dunque, in Persona_1 data antecedente all'entrata in vigore della disciplina richiamata dall'ente previdenziale, in disparte che oggetto del contenzioso de quo non è la riliquidazione della pensione di anzianità ma l'esatta quantificazione della prestazione pensionistica: non a caso, a pag. 1 della memoria difensiva, l'ente previdenziale ha sottolineato che l'“oggetto della causa” è costituito dall'“esecuzione della sentenza” n. 4893/2015 emessa all'esito del giudizio n.524/2009.
Ciò posto, va rilevato che dalla lettura della sentenza n.4893/2015 si apprende che l'oggi defunto ha lavorato sia in Italia sia in Germania e che, per quanto interessa in Persona_1 questa sede, l' ha riconosciuto, a favore dello stesso, la pensione di anzianità categoria CP_1
VOARTS n. 48301664 con decorrenza dall'01.12.2007, senza computare la contribuzione estera relativa ai contributi figurativi per il periodo di disoccupazione estera dall'01.1983 al
01.1985 (104 contributi settimanali) e dal 10.1971 al 12.1971 (13 contributi settimanali).
Rispetto ad essa, il consulente d'ufficio nominato nel giudizio n. 524/2009 ha affermato “che
l'esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione stabilita ai fini del raggiungimento della soglia minima di contribuzione pari a 35 anni, non opera con riferimento al computo dell'anzianità contributiva massima fissata in quaranta anni, in cui gli stessi vanno invece ricompresi, sicché il ricorrente ha diritto al riconoscimento di ulteriori 117 contributi settimanali maturati all'estero”.
Muovendo da tali rilievi, nella sentenza azionata dalla parte ricorrente, l'intestato Tribunale CP_ ha chiarito che “Conclusivamente, l' risulta dover quindi ulteriormente contabilizzare ai fini del computo del quantum della pensione di anzianità relativa al ricorrente complessivamente 117 contributi settimanali esteri …” e, quanto alla decorrenza, ha osservato che “essendo pacifico che il ricorrente ha avanzato per la prima volta domanda di riconoscimento della pensione solo in data 13.11.2007, … correttamente l' ha erogato CP_2
Pagina 5 la stessa con decorrenza dal mese successivo, ovvero dall'1.12.2007, essendo l'erogazione del beneficio subordinata alla domanda di prestazione e a nulla rilevando l'eventuale raggiungimento della maggiore anzianità contributiva in epoca anteriore né l'eventuale riconoscimento di periodi contributivi avanzato in precedenza” (cfr. pag. 4 del doc. n. 1 fascicolo di parte ricorrente). Quindi, con la sentenza in parola è stato statuito “… il diritto del ricorrente alla ricontabilizzazione della pensione di anzianità goduta con decorrenza dal dicembre 2007 con il riconoscimento dei 117 contributi settimanali esteri non computati,
CP_ specificamente indicati in parte motiva;
(con) condanna l' alla conseguente erogazione delle relative differenze sui ratei di pensione percepiti, oltre accessori;
rigetta per il resto il ricorso …”.
Di qui, diversamente da quanto lamentato dalla parte ricorrente, è evidente che il dispositivo della sentenza n.4893/2015 non veicola una condanna generica, bensì una condanna specifica essendo univoco e certo il contenuto del suo comando alla luce di quanto specificato in parte motiva che, avendo incorporato le puntuali risultanze dell'accertamento peritale, ha fatto proprio in modo preciso sia il numero delle settimane contributive da computare (117) sia la decorrenza del trattamento pensionistico (dicembre 2017), sì fornendo all' tutti gli CP_1 elementi necessari per procedere autonomamente alla determinazione dell'eventuale credito, mediante semplici operazioni aritmetiche.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha prodotto ““Comunicazione di Riliquidazione” del CP_1
21.02.2017 relativa alla “pensione n. 48301664 Cat. VOARTS, decorrenza 1 dicembre 2007”, con la quale il defunto è stato “inform(ato) che la pensione numero Persona_1
48301664 categoria VOARTS a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 dicembre
2007. Il ricalcolo comprende la: - variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione.
GU RD Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 marzo 2017, un debito a suo carico di euro 0,13 …”, precisando che “La pensione è calcolata sulla base dei contributi versati dal 1 settembre 1964 al 31 dicembre 2006, sia con il sistema retributivo per i contributi fino al 31.12.1995, sia con quello contributivo per i contributi dal 01.01.1996”, ancora spiegando che “il diritto alla pensione è stato raggiunto tenendo conto dei periodi assicurativi maturati in: Stato estero GERMANIA Istituzione DRV Settimane 689 Quota estera 420,3300
Valuta EURO Decorrenza 09/2011.
Sulla base della presente riliquidazione gli importi della pensione relativi al corrente anno, già comunicati con il modello 'ObisM' o con un precedente provvedimento di liquidazione o
Pagina 6 riliquidazione sono così variati: … Pensione al netto delle trattenute euro 633,64”, perciò, in sostanza, restando immutato.
Nel contesto considerato, dunque, resta riscontrato che l' ha effettivamente adempiuto CP_1 all'ordine giudiziale avendo ricalcolato a decorrere dal 1 dicembre 2007 il trattamento pensionistico accreditando n.689 contributi settimanali maturati in Germania che, per come emerge dalla disamina della CTU, sono costituiti “segnatamente (da) n. 572 già contabilizzati dall' in relazione al periodo 1.1.1972 al 31.12.1982, nonché ulteriori n.13 contributi CP_1
settimanali relativi alla contribuzione per lavoro dipendente rilevabili nel periodo 10.71 -
12.71, e n.104 contributi settimanali relativi alla contribuzione figurativa per disoccupazione rilevabili nel periodo 01.83 -01.85” (v. pag. 5 CTU all. 4b del fascicolo della ricorrente).
Ebbene, il fatto che il ricalcolo della pensione conformemente al regime internazionale non abbia comportato alcuna variazione dell'ammontare di essa, per l'effetto restando priva di seguito la seconda parte del decisum cristallizzato nel dispositivo della sentenza n.4893/2015, non implica alcun assunto inadempimento delle statuizioni giudiziali da parte dell' . CP_1
Tale risultato, infatti, costituisce la proiezione applicativa della disciplina del pro rata, rispetto alla quale nulla è stato statuito dalla richiamata sentenza essendosi limitata ad affermare che i periodi lavorati in Germania, quale Stato membro dell'Unione Europea, devono essere “ricontabilizzati” insieme agli ulteriori già riconosciuti nonché a quelli lavorati in Italia, senza nulla disporre sul metodo di calcolo dei contributi funzionali a determinare il trattamento pensionistico, non apparendo superfluo notare che, sotto quest'ultimo profilo, nel presente giudizio, si registra una lacuna assertiva nelle difese spiegate dalla parte ricorrente.
Da questo punto di vista, allora, a buon diritto, l'ente previdenziale ha evidenziato che la riliquidazione non ha inciso sull'importo del pro rata italiano tenendo conto della normativa estera per il ricalcolo della quota di pensione erogata dalla
[...]
tedesca e ciò appare conforme con quanto disposto dal Regolamento Parte_2
(CE) n. 883/2004 e prima ancora dal Regolamento (CEE) n. 1408/71.
In questa prospettiva, non è secondario notare che nel riscontrare i quesiti del Commissario ad acta nominato nel procedimento di ottemperanza incoato dalla ricorrente e definito con sentenza n. 1998/2015, il TAR di Catania con ordinanza n. 1069/2018 già ha avuto modo di affrontare l'ambito del sindacato giudiziale svolto dal Tribunale con la sentenza azionata dal CP_ ricorrente n.4893/2015, rilevando che “L' sostiene che l'aver versato contributi all'estero non determina beneficio economico in quanto gli stessi sono a carico dell'ente estero. Tali contributi pertanto sono utilizzati ai fini del diritto alla pensione ma non alla misura della
Pagina 7 CP_ stessa. In relazione a ciò l' ha provveduto a riliquidare la pensione in questione con ciò adempiendo alla sentenza.
Sul punto parte ricorrente (su cui grava il relativo onere) non precisa il quantum a cui avrebbe diritto in esecuzione della sentenza in questione. Lo stesso consulente invocato da parte ricorrente precisa quanto segue: “per quanto sia corretto affermare che, in conseguenza della contribuzione estera non sono maturati arretrati.
E quindi sul punto, anche alla luce delle considerazioni tratte dalla posizione articolata dalla parte ricorrente, la procedura di esecuzione del giudicato può considerarsi esaurita, mentre la considerazione dello stesso consulente circa un “riesame della posizione contributiva del ricorrente”, fuoriesce dal perimetro del presente giudizio di ottemperanza.
In relazione a ciò precisa il Collegio che, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, deve svolgere un'attività meramente esecutiva, senza possibilità d'integrare la sentenza civile (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1952; sez. V, 2 febbraio 2009,
n. 561; sez. VI, 8 settembre 2008, n. 4288; C.G.A., 8 settembre 2014, n. 522), né quella di effettuare accertamenti di merito, tipici del giudizio di cognizione, dovendosi limitare all'accertamento dell'esistenza di un comportamento omissivo od elusivo e all'attuazione del disposto della pronuncia del giudice civile passata in giudicato e trovando in esso un limite invalicabile (in tal senso cfr.: Cons. Stato, Sez. IV, 18 gennaio 2016, n. 145; T.A.R. Lazio
Roma, III, 1 marzo 2012, n. 2105).
Infatti, diversamente da quanto accade in sede di ottemperanza al giudicato del giudice amministrativo - sede nella quale giudizio di ottemperanza ha natura mista, in parte esecutiva, ma in altra parte eventualmente anche cognitiva per la possibilità, ivi sussistente, di integrare il giudicato ottemperando - il giudicato scaturente dalle sentenze del giudice ordinario non è in alcun modo integrabile da parte del giudice amministrativo adito in sede di ottemperanza.
Ne consegue che la richiesta di parte ricorrente sul punto, va, pertanto, in questa sede respinta” (cfr. pag. 3 e 4 all. 2b del fascicolo della ricorrente).
In considerazione di quanto precede, va sottolineato in questa sede che parte ricorrente neppure ha mosso contestazioni specifiche sul regime internazionale del trattamento pensionistico, per come applicato dall' , nel rivendicare una pretesa dal carattere CP_1
esplorativo, essendo diretta a sollecitare la nomina di un consulente tecnico contabile dell'Ufficio senza dedurre errori specifici o vizi metodologici in cui è incorso l'ente previdenziale nella quantificazione del trattamento pensionistico in contestazione o, quantomeno, nella valorizzazione applicativa della contribuzione estera in base alla normativa nazionale ed europea ovvero alla luce di eventuali accordi internazionali applicabili,
Pagina 8 trascurando così il giudice non è legittimato a sopperire alla carenza di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto
(Cass. Sez. Unite, 24.03.2006 n.6572).
A fronte della comunicazione della riliquidazione della pensione con il prospetto dei calcoli allegato ad esso, era onere della parte ricorrente prendere posizione specifica sui fatti dedotti dalla controparte (Cass. n. 8647/2016; n. 16782/2019), stante che Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio” (Cass. n.
1540/2007).
L'osservanza di tale onere nel caso di specie era da ritenersi particolarmente rigoroso per la parte ricorrente proprio ove si consideri che il TAR di Catania con l'ordinanza n. 1069/2018, nel sottolineare come non avesse adempiuto all'onere di precisare il quantum Persona_1
spettante, ha richiamato espressamente la consulenza invocata dal ricorrente nella quale si specifica “per quanto sia corretto affermare che, in conseguenza della contribuzione estera non sono maturati arretrati…” (cfr. pag. 3 dell'ordinanza n. 1069/2018 cit.) sì inferendo l'assenza di effetti economici derivanti dalla contabilizzazione dei contributi esteri ai fini della misura della pensione.
In considerazione di quanto precede, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, le pretese di cui al ricorso non meritano tutela
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili tenuto conto delle condizioni reddituali della ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 dispos. att. al c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
RIGETTA il ricorso
DICHIARA irripetibili le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, l'11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa TA NI
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