TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 8034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8034 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 38187/2024 R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Quirino Mescia e Andrea Cuccaro, domiciliata presso la Parte_1 Cancelleria di questo Tribunale
E
- in persona del Ministro in carica – Controparte_1 contumace
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato (in data 22.10.2024) ricorso (iscritto a ruolo in pari data) poi Parte_1 notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e conseguentemente condannare il
[...]
all'adempimento in forma specifica corrispondente Controparte_1 all'erogazione della “carta elettronica” per la complessiva somma di € 1.500,00 a favore della ricorrente oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ovvero, in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico alla data della pronuncia del provvedimento conclusivo del presente giudizio, condannare il al risarcimento Controparte_1 dei danni, da liquidarsi in via equitativa ovvero nella misura ritenuta di giustizia ..” Nel corso del procedimento, disposto il rinnovo della notifica, è stata fissata l'odierna udienza di discussione, nel corso della quale, dichiarata la contumacia del CP_1 convenuto, acquisita la documentazione, sentito il difensore comparso, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. chiede dunque l'attribuzione della carta elettronica in relazione agli Parte_1 incarichi di docenza a tempo determinato svolti presso le Scuole di Roma (come risultanti dagli atti) e chiede altresì la condanna del al Controparte_1 riconoscimento della carta stessa, ovvero al pagamento del valore corrispondente a titolo risarcitorio.
3. L'art. 1, l. n. 107/2015, stabilisce:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_3 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.”. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3 categoria.”. Tale normativa prevede dunque l'attribuzione della “carta elettronica” esclusivamente per i docenti di ruolo.
4. La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.10.2023, n. 29961, pronunciata sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. in tema di assegnazione ai docenti precari della “carta elettronica”, ha affermato il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Alla luce di tali principi i docenti precari (che non abbiano tempestivamente ottenuto la carta elettronica) hanno diritto a conseguire la “carta docente” in relazione agli incarichi di supplenza svolti continuativamente per l'intero anno scolastico (da data antecedente al 31 dicembre, come altresì precisato nella parte motiva della citata sentenza), purché risultino attualmente inseriti nel sistema scolastico di docenza (“perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, come si legge nella sentenza stessa).
5. avanza la domanda in esame con riguardo ai periodi di servizio prestati, Parte_1 quale docente precaria, dal 29.9.2022 al 30.6.2023, dal 11.9.2023 al 30.6.2024 e dal 16.9.2024 al 30.6.2025 (risultanti dai contratti allegati). La ricorrente ha svolto incarichi di supplenza per ciascun anno scolastico di riferimento continuativamente da data antecedente al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno di ciascun anno scolastico); la medesima risulta altresì interna al sistema scolastico (sulla base del contratto a tempo indeterminato di data 9.12.2024, depositato). Alla luce dei citati principi di legittimità ha diritto a ricevere la carta elettronica Parte_1 in relazione agli incarichi di supplenza per i primi due anni scolastici e, conseguentemente, il va condannato ad attribuirle la carta stessa per tali Controparte_1 anni scolastici. La stessa ricorrente non ha interesse a conseguire il beneficio in oggetto, quale docente precaria, per l'anno scolastico 2024-2025, essendo stata immessa in ruolo con il contratto a tempo indeterminato di data 9.12.2024 sopra citato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione dei due terzi e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 1,100,01 ad
€ 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo), da distrarsi ex art 93 c.p.c..
PQM
Disattesa ogni altra istanza, dichiara il diritto di a ricevere la carta elettronica Parte_1 per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 e condanna il Controparte_1
ad attribuirle la carta stessa per tali anni scolastici.
[...]
Condanna il al pagamento delle spese processuali Controparte_1 della ricorrente in ragione dei due terzi, liquidate per l'intero in € 1.030,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Roma, 8.7.2025 Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'addetta all'UPP, dott.ssa Maria Simona Ingrosso
-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 38187/2024 R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Quirino Mescia e Andrea Cuccaro, domiciliata presso la Parte_1 Cancelleria di questo Tribunale
E
- in persona del Ministro in carica – Controparte_1 contumace
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato (in data 22.10.2024) ricorso (iscritto a ruolo in pari data) poi Parte_1 notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e conseguentemente condannare il
[...]
all'adempimento in forma specifica corrispondente Controparte_1 all'erogazione della “carta elettronica” per la complessiva somma di € 1.500,00 a favore della ricorrente oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ovvero, in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico alla data della pronuncia del provvedimento conclusivo del presente giudizio, condannare il al risarcimento Controparte_1 dei danni, da liquidarsi in via equitativa ovvero nella misura ritenuta di giustizia ..” Nel corso del procedimento, disposto il rinnovo della notifica, è stata fissata l'odierna udienza di discussione, nel corso della quale, dichiarata la contumacia del CP_1 convenuto, acquisita la documentazione, sentito il difensore comparso, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. chiede dunque l'attribuzione della carta elettronica in relazione agli Parte_1 incarichi di docenza a tempo determinato svolti presso le Scuole di Roma (come risultanti dagli atti) e chiede altresì la condanna del al Controparte_1 riconoscimento della carta stessa, ovvero al pagamento del valore corrispondente a titolo risarcitorio.
3. L'art. 1, l. n. 107/2015, stabilisce:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_3 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.”. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3 categoria.”. Tale normativa prevede dunque l'attribuzione della “carta elettronica” esclusivamente per i docenti di ruolo.
4. La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.10.2023, n. 29961, pronunciata sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. in tema di assegnazione ai docenti precari della “carta elettronica”, ha affermato il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Alla luce di tali principi i docenti precari (che non abbiano tempestivamente ottenuto la carta elettronica) hanno diritto a conseguire la “carta docente” in relazione agli incarichi di supplenza svolti continuativamente per l'intero anno scolastico (da data antecedente al 31 dicembre, come altresì precisato nella parte motiva della citata sentenza), purché risultino attualmente inseriti nel sistema scolastico di docenza (“perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, come si legge nella sentenza stessa).
5. avanza la domanda in esame con riguardo ai periodi di servizio prestati, Parte_1 quale docente precaria, dal 29.9.2022 al 30.6.2023, dal 11.9.2023 al 30.6.2024 e dal 16.9.2024 al 30.6.2025 (risultanti dai contratti allegati). La ricorrente ha svolto incarichi di supplenza per ciascun anno scolastico di riferimento continuativamente da data antecedente al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno di ciascun anno scolastico); la medesima risulta altresì interna al sistema scolastico (sulla base del contratto a tempo indeterminato di data 9.12.2024, depositato). Alla luce dei citati principi di legittimità ha diritto a ricevere la carta elettronica Parte_1 in relazione agli incarichi di supplenza per i primi due anni scolastici e, conseguentemente, il va condannato ad attribuirle la carta stessa per tali Controparte_1 anni scolastici. La stessa ricorrente non ha interesse a conseguire il beneficio in oggetto, quale docente precaria, per l'anno scolastico 2024-2025, essendo stata immessa in ruolo con il contratto a tempo indeterminato di data 9.12.2024 sopra citato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione dei due terzi e si liquidano come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 1,100,01 ad
€ 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo), da distrarsi ex art 93 c.p.c..
PQM
Disattesa ogni altra istanza, dichiara il diritto di a ricevere la carta elettronica Parte_1 per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 e condanna il Controparte_1
ad attribuirle la carta stessa per tali anni scolastici.
[...]
Condanna il al pagamento delle spese processuali Controparte_1 della ricorrente in ragione dei due terzi, liquidate per l'intero in € 1.030,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Roma, 8.7.2025 Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'addetta all'UPP, dott.ssa Maria Simona Ingrosso
-