CASS
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 3948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3948 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IE FA NC EL NC GI RA - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da RR TO, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza in data 02/07/2025 del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui, ex art. 611 cod. proc. pen., il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 02/07/2025, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri, nell’ambito del processo a carico di RR TO, ha disposto un nuovo esame dei periti RA LU e VI NC, già in precedenza escussi, rinviando in prosieguo alla successiva udienza del 19/11/2025. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del RR, avv.to Carlo Taormina, che ha articolato un unico motivo, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l’unico motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l’assunzione di una decisione in assoluta carenza di potere giurisdizionale, per aver disposto il giudice dell’udienza preliminare, in violazione degli artt. 421, comma 1, 423, comma 1-bis e 425, comma 3, cod. proc. pen., una nuova escussione dei periti RA LU e VI NC, già in precedenza auditi da altro giudice dell’udienza preliminare nelle more sostituito, dopo che quest’ultimo aveva invitato il pubblico ministero a modificare l’imputazione e tanto era avvenuto. Osserva, in specie, che, per effetto dell’ordinanza impugnata, si sarebbe determinata un’indebita regressione del processo a uno stato ormai superato in ragione dell’emissione, alla precedente udienza del 25/09/2024, del provvedimento con cui era stato invitato il pubblico ministero a modificare l’imputazione, assumendo che, a seguito di esso, il giudice procedente, ai sensi del disposto dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., aveva due sole possibilità: quella di proseguire nella celebrazione dell’udienza, nel caso in cui il rappresentante della pubblica accusa avesse effettivamente modificato l’editto accusatorio e Penale Sent. Sez. 4 Num. 3948 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: SS GENNARO Data Udienza: 08/01/2026 quella di disporre la trasmissione degli atti all’ufficio di Procura, nel diverso caso in cui tanto non si fosse verificato, sicché doveva ritenersi abnorme il provvedimento con cui, in esito all’effettuata modifica dell’imputazione, si era disposta la nuova escussione di periti già auditi, sia perché causativo di un’indebita regressione processuale, sia perché asseritamente strumentale all’esercizio di un potere correttivo afferente alla contestazione, di cui, in tale fase, il giudice dell’udienza preliminare sarebbe, in tesi, del tutto privo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell’interesse di RR TO è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
2. Destituito di fondamento è l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l’emissione, da parte del giudice dell’udienza preliminare, di un’ordinanza – quella dispositiva di una nuova escussione di periti già in precedenza auditi da giudice poi sostituito, dopo che quest’ultimo aveva invitato il pubblico ministero a modificare l’imputazione e tanto era avvenuto – in assoluta carenza di potere giurisdizionale, oltre che in violazione del disposto di cui agli artt. 421, comma 1, 423, comma 1-bis e 425, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che, in conseguenza del provvedimento de quo, si sarebbe determinata un’indebita regressione del processo a uno stato ormai superato, in ragione della pregressa emissione dell’ordinanza con cui il rappresentante della pubblica accusa era stato invitato a modificare l’imputazione. Ritiene il Collegio, diversamente opinando, che la censura fatta valere con il motivo di ricorso in disamina sia destituita di fondamento. Si osserva in proposito che la consolidata giurisprudenza di legittimità, in conformità al principio di tassatività delle impugnazioni, sostiene che l’atto processuale sia affetto da abnormità, risultando, pertanto, immediatamente ricorribile per cassazione, se adottato dal giudice in totale carenza del relativo potere (cd. carenza di potere in astratto) o se caratterizzato da una deviazione funzionale rispetto allo scopo previsto dal modello legale, come nel caso dell’esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma avvenuto in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (cd. carenza di potere in concreto). In altri termini, si ritiene affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, sia avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo, in astratto, espressione di un potere legittimo, si esplichi oltre i casi consentiti e le ipotesi previste e, quindi, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può essere, poi, sia di natura strutturale, sia di natura funzionale, ipotesi che ricorre nel caso in cui l’atto stesso, sebbene non estraneo al sistema normativo, causi la stasi del processo e, per l’effetto, l’impossibilità di proseguirlo (in tal senso: Sez. U., n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603-01, Sez. U., n. 26 del 24/11/1999, Magnani, dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 215094-01, nonché, in seguito, Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599-01). Si è chiarito, per converso, che non è affetto da abnormità l’atto illegittimo, costituente espressione di un potere non correttamente esercitato, ma non avulso dal sistema, per essere lo stesso riconosciuto al giudice dall’ordinamento, causativo di una regressione o di una stasi processuale consentite. Di recente, la Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, ha ribadito che l’abnormità ha carattere eccezionale e derogatorio sia rispetto al principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione di cui all’art. 568 cod. proc. pen. (il cui testo è rimasto inalterato a seguito della riforma operata dalla legge n. 103 del 2017), sia rispetto al numero chiuso delle nullità 2 deducibili a termini dell’art. 177 cod. proc. pen., aggiungendo che la stessa risulta riferibile alle sole situazioni in cui l’ordinamento non abbia apprestato altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti. Significativo, al riguardo, quanto testualmente affermato, con riferimento a tale categoria, dai giudici di legittimità: «La sua eccezionalità e residualità nel panorama delle forme di tutela accessibili impone di distinguerne l’ambito concettuale, da un lato, dalle anomalie dell’atto irrilevanti perché innocue, dall’altro, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità. Sotto il primo profilo, è ininfluente e non riconducibile all’abnormità quell’atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l’esercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l’interesse alla sua rimozione. Quanto al secondo aspetto, l’incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l’atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l’illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità» (così: Sez. U., n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715-01, nonché, nello stesso senso, Sez. U., n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213-01). Orbene, dalla delineata evoluzione giurisprudenziale può inferirsi, in primis, un progressivo restringimento dell’ambito applicativo della categoria dell’abnormità funzionale, la cui configurabilità richiede il necessario verificarsi di una stasi processuale e, in secundis, una puntuale perimetrazione della nozione di stasi processuale rilevante ai fini di specifico interesse, che è limitata ai soli casi nei quali il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento, da parte del pubblico ministero, di un atto nullo (così, da ultimo, Sez. U., n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213-01 e, in precedenza, Sez. U., n. 10728 del 16/12/2021, dep. 24/03/2022, Fenucci, Rv. 282807-01). Alla luce delle descritte coordinate ermeneutiche, esclusa la riconducibilità alla categoria dell’abnormità strutturale del provvedimento impugnato, che non risulta emesso dal giudice in totale carenza di potere, né si caratterizza per essere espressione di una deviazione funzionale rispetto allo scopo previsto dal modello legale, è d’uopo valutare la sua sussumibilità nella diversa categoria dell’abnormità funzionale. In proposito, è d’uopo evidenziare che tale provvedimento, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha affatto determinato una regressione del processo a una fase precedente, né, tantomeno, ha provocato una sua stasi irreversibile, causativa dell’impossibilità di proseguirne la celebrazione. Con l’ordinanza in oggetto, infatti, il giudice dell’udienza preliminare, medio tempore subentrato al collega dinanzi al quale si erano svolte talune udienze della medesima fase, si è limitato a disporre una nuova audizione di periti già precedentemente escussi, in esito ad una modifica dell’imputazione effettuata dal pubblico ministero all’uopo sollecitato, valutata come non implicante una sostanziale immutazione del fatto ab origine contestato, perché risoltasi nella mera eliminazione del riferimento alla norma incriminatrice di cui all’art. 589-bis cod. pen. e nella sua sostituzione con quello al disposto dell’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. Dunque, il giudice procedente, lungi dal causare un’indebita regressione del processo o dal provocarne una stasi irreversibile, si è limitato a fare uso legittimo dei poteri di 3 integrazione istruttoria di cui è normativamente dotato in una fase – quella dell’udienza preliminare – ancora caratterizzata dalla fluidità dell’incolpazione, in funzione della formulazione, da parte del pubblico ministero, di un editto accusatorio adeguatamente illustrativo, in fatto e in diritto, di quanto contestato. Né, da ultimo, può sottacersi che, nella vicenda concreta, la difesa, nel prendere atto della modifica del capo d’imputazione effettuata dal pubblico ministero, ebbe a contestarne la conformità alle indicazioni fornite dal giudice procedente, così, di fatto, sollecitando il predetto a far uso degli indicati poteri istruttori.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GENNARO SS EUGENIA SERRAO 4
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui, ex art. 611 cod. proc. pen., il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 02/07/2025, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri, nell’ambito del processo a carico di RR TO, ha disposto un nuovo esame dei periti RA LU e VI NC, già in precedenza escussi, rinviando in prosieguo alla successiva udienza del 19/11/2025. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del RR, avv.to Carlo Taormina, che ha articolato un unico motivo, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l’unico motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l’assunzione di una decisione in assoluta carenza di potere giurisdizionale, per aver disposto il giudice dell’udienza preliminare, in violazione degli artt. 421, comma 1, 423, comma 1-bis e 425, comma 3, cod. proc. pen., una nuova escussione dei periti RA LU e VI NC, già in precedenza auditi da altro giudice dell’udienza preliminare nelle more sostituito, dopo che quest’ultimo aveva invitato il pubblico ministero a modificare l’imputazione e tanto era avvenuto. Osserva, in specie, che, per effetto dell’ordinanza impugnata, si sarebbe determinata un’indebita regressione del processo a uno stato ormai superato in ragione dell’emissione, alla precedente udienza del 25/09/2024, del provvedimento con cui era stato invitato il pubblico ministero a modificare l’imputazione, assumendo che, a seguito di esso, il giudice procedente, ai sensi del disposto dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., aveva due sole possibilità: quella di proseguire nella celebrazione dell’udienza, nel caso in cui il rappresentante della pubblica accusa avesse effettivamente modificato l’editto accusatorio e Penale Sent. Sez. 4 Num. 3948 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: SS GENNARO Data Udienza: 08/01/2026 quella di disporre la trasmissione degli atti all’ufficio di Procura, nel diverso caso in cui tanto non si fosse verificato, sicché doveva ritenersi abnorme il provvedimento con cui, in esito all’effettuata modifica dell’imputazione, si era disposta la nuova escussione di periti già auditi, sia perché causativo di un’indebita regressione processuale, sia perché asseritamente strumentale all’esercizio di un potere correttivo afferente alla contestazione, di cui, in tale fase, il giudice dell’udienza preliminare sarebbe, in tesi, del tutto privo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell’interesse di RR TO è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
2. Destituito di fondamento è l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l’emissione, da parte del giudice dell’udienza preliminare, di un’ordinanza – quella dispositiva di una nuova escussione di periti già in precedenza auditi da giudice poi sostituito, dopo che quest’ultimo aveva invitato il pubblico ministero a modificare l’imputazione e tanto era avvenuto – in assoluta carenza di potere giurisdizionale, oltre che in violazione del disposto di cui agli artt. 421, comma 1, 423, comma 1-bis e 425, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che, in conseguenza del provvedimento de quo, si sarebbe determinata un’indebita regressione del processo a uno stato ormai superato, in ragione della pregressa emissione dell’ordinanza con cui il rappresentante della pubblica accusa era stato invitato a modificare l’imputazione. Ritiene il Collegio, diversamente opinando, che la censura fatta valere con il motivo di ricorso in disamina sia destituita di fondamento. Si osserva in proposito che la consolidata giurisprudenza di legittimità, in conformità al principio di tassatività delle impugnazioni, sostiene che l’atto processuale sia affetto da abnormità, risultando, pertanto, immediatamente ricorribile per cassazione, se adottato dal giudice in totale carenza del relativo potere (cd. carenza di potere in astratto) o se caratterizzato da una deviazione funzionale rispetto allo scopo previsto dal modello legale, come nel caso dell’esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma avvenuto in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (cd. carenza di potere in concreto). In altri termini, si ritiene affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, sia avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo, in astratto, espressione di un potere legittimo, si esplichi oltre i casi consentiti e le ipotesi previste e, quindi, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può essere, poi, sia di natura strutturale, sia di natura funzionale, ipotesi che ricorre nel caso in cui l’atto stesso, sebbene non estraneo al sistema normativo, causi la stasi del processo e, per l’effetto, l’impossibilità di proseguirlo (in tal senso: Sez. U., n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603-01, Sez. U., n. 26 del 24/11/1999, Magnani, dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 215094-01, nonché, in seguito, Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599-01). Si è chiarito, per converso, che non è affetto da abnormità l’atto illegittimo, costituente espressione di un potere non correttamente esercitato, ma non avulso dal sistema, per essere lo stesso riconosciuto al giudice dall’ordinamento, causativo di una regressione o di una stasi processuale consentite. Di recente, la Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, ha ribadito che l’abnormità ha carattere eccezionale e derogatorio sia rispetto al principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione di cui all’art. 568 cod. proc. pen. (il cui testo è rimasto inalterato a seguito della riforma operata dalla legge n. 103 del 2017), sia rispetto al numero chiuso delle nullità 2 deducibili a termini dell’art. 177 cod. proc. pen., aggiungendo che la stessa risulta riferibile alle sole situazioni in cui l’ordinamento non abbia apprestato altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti. Significativo, al riguardo, quanto testualmente affermato, con riferimento a tale categoria, dai giudici di legittimità: «La sua eccezionalità e residualità nel panorama delle forme di tutela accessibili impone di distinguerne l’ambito concettuale, da un lato, dalle anomalie dell’atto irrilevanti perché innocue, dall’altro, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità. Sotto il primo profilo, è ininfluente e non riconducibile all’abnormità quell’atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l’esercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l’interesse alla sua rimozione. Quanto al secondo aspetto, l’incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l’atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l’illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità» (così: Sez. U., n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715-01, nonché, nello stesso senso, Sez. U., n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213-01). Orbene, dalla delineata evoluzione giurisprudenziale può inferirsi, in primis, un progressivo restringimento dell’ambito applicativo della categoria dell’abnormità funzionale, la cui configurabilità richiede il necessario verificarsi di una stasi processuale e, in secundis, una puntuale perimetrazione della nozione di stasi processuale rilevante ai fini di specifico interesse, che è limitata ai soli casi nei quali il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento, da parte del pubblico ministero, di un atto nullo (così, da ultimo, Sez. U., n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213-01 e, in precedenza, Sez. U., n. 10728 del 16/12/2021, dep. 24/03/2022, Fenucci, Rv. 282807-01). Alla luce delle descritte coordinate ermeneutiche, esclusa la riconducibilità alla categoria dell’abnormità strutturale del provvedimento impugnato, che non risulta emesso dal giudice in totale carenza di potere, né si caratterizza per essere espressione di una deviazione funzionale rispetto allo scopo previsto dal modello legale, è d’uopo valutare la sua sussumibilità nella diversa categoria dell’abnormità funzionale. In proposito, è d’uopo evidenziare che tale provvedimento, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha affatto determinato una regressione del processo a una fase precedente, né, tantomeno, ha provocato una sua stasi irreversibile, causativa dell’impossibilità di proseguirne la celebrazione. Con l’ordinanza in oggetto, infatti, il giudice dell’udienza preliminare, medio tempore subentrato al collega dinanzi al quale si erano svolte talune udienze della medesima fase, si è limitato a disporre una nuova audizione di periti già precedentemente escussi, in esito ad una modifica dell’imputazione effettuata dal pubblico ministero all’uopo sollecitato, valutata come non implicante una sostanziale immutazione del fatto ab origine contestato, perché risoltasi nella mera eliminazione del riferimento alla norma incriminatrice di cui all’art. 589-bis cod. pen. e nella sua sostituzione con quello al disposto dell’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. Dunque, il giudice procedente, lungi dal causare un’indebita regressione del processo o dal provocarne una stasi irreversibile, si è limitato a fare uso legittimo dei poteri di 3 integrazione istruttoria di cui è normativamente dotato in una fase – quella dell’udienza preliminare – ancora caratterizzata dalla fluidità dell’incolpazione, in funzione della formulazione, da parte del pubblico ministero, di un editto accusatorio adeguatamente illustrativo, in fatto e in diritto, di quanto contestato. Né, da ultimo, può sottacersi che, nella vicenda concreta, la difesa, nel prendere atto della modifica del capo d’imputazione effettuata dal pubblico ministero, ebbe a contestarne la conformità alle indicazioni fornite dal giudice procedente, così, di fatto, sollecitando il predetto a far uso degli indicati poteri istruttori.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GENNARO SS EUGENIA SERRAO 4