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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.7118 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in ANCONA Parte_1
3 09125 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. ATZORI GIULIA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente contro
, nata a [...] A CREMANO (NA), il 16/01/1967, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Sara Zucca e avv. Tiziana
Frongia, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) sia disposta la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ognuno sarà libero di stabilire la propria residenza dove riterrà;
2) la casa coniugale, di proprietà comune, viene assegnata in godimento, come già attualmente, con le seguenti modalità: il piano terra al signor e il primo piano alla signora di;
Pt_1 CP_1
3) rimangono e a carico del le seguenti spese: luce, gas, giardinieri, SKY, IMU e TARI: Pt_1
rimangono a carico della signora le seguenti spese: AC , Telecom , Vetrate e CP_1
gestione ordinaria della piscina.
4)le spese di ordinaria manutenzione della casa coniugale, oltre alle spese di gestione non menzionate nel punto che precede, verranno poste a carico di ciascuna parte avuto riguardo alla porzione a loro assegnata;
le spese di manutenzione straordinaria saranno a carico di ciascuna parte per il 50%;
5) spese compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con Parte_1 Controparte_1
ricorso depositato dal sig. in data 08/11/2024 e regolare costituzione della convenuta, con Pt_1
note di trattazione scritta depositate in data 05.05.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo sulla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 8.11.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
. Controparte_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Cagliari il 28/07/1990 tra nata a [...], il [...] e , nata Parte_1 Controparte_1
a SAN GIORGIO A CREMANO (NA), il 16/01/1967, mandando al competente Ufficio dello Stato
Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 449, parte II, serie A, anno 1990 - Comune
di Cagliari).
Sull'accordo delle parti:
2. dà atto che le parti concordano che la casa coniugale, di proprietà comune, verrà utilizzata dai coniugi, come già attualmente, con le seguenti modalità: il piano terra al signor e il primo Pt_1
piano alla signora di;
CP_1
3) dà atto che saranno a carico del le seguenti spese: luce, gas, giardinieri, SKY, IMU e Pt_1
TARI: rimangono a carico della signora le seguenti spese: AC , Telecom , Vetrate e CP_1
gestione ordinaria della piscina.
4) le spese di ordinaria manutenzione della casa coniugale, oltre alle spese di gestione non menzionate nel punto che precede, verranno poste a carico di ciascuna parte avuto riguardo alla porzione a loro assegnata;
le spese di manutenzione straordinaria saranno a carico di ciascuna parte per il 50%;
4. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
23/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
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