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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott. Raffaele Califano Presidente Dott.ssa Michela Palladino Giudice Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1944/2025 R.G., avente ad oggetto “Separazione personale dei coniugi” e vertente TRA
, nata ad [...] il [...] , C.F. rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Eleonora Fiorenza;
ricorrente E
, nato ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Filodemo;
resistente Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: All' udienza del 26.11.2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione. Chiedevano pertanto omologarsi il predetto accordo, come allegato al verbale di udienza.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 2.7.2025, adiva il Tribunale di Avellino per sentire Parte_1 dichiarare la separazione personale dal proprio coniuge, all'uopo esponendo:
- di aver contratto matrimonio con il 2.9.2010; Controparte_1
– che dall'unione coniugale nascevano due figlie, e , entrambe minori di età; Per_1 Per_2
- che nel corso degli anni il rapporto di coniugio si era sempre più incrinato e di fatto la convivenza era divenuta intollerabile.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare la separazione alle condizioni indicate in ricorso. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 23.10.2025 si costituiva in giudizio
, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, formulava proprie istanze Controparte_1 in ordine alle condizioni accessorie.
All'udienza del 26.11.2025 il Giudice, dopo ampia discussione, proponeva ai coniugi di addivenire ad una separazione consensuale alle condizioni dallo stesso indicate. Le parti, comparse personalmente, dichiaravano di accettare le condizioni indicate e sottoscrivevano personalmente l'accordo in uno ai rispettivi difensori, chiedendone l'omologa.
Il Giudice, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e dell'intervenuto accordo, assegnava la causa in decisione al Collegio.
*** La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento. Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente richiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e allegato al verbale di udienza del 26.11.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. Tali condizioni concordate non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e sono conformi all'interesse della prole minore di età. Possono dunque essere poste a base della presente decisione. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1 dal matrimonio contratto in Solofra il 2.9.2010, alle condizioni concordate dalle parti come riportate nell'accordo allegato al verbale di udienza del 26.11.2025, da intendersi come parte integrante della presente sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Solofra di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2010 atto n. 7 parte I Ufficio 1, e manda la cancelleria per i relativi adempimenti. Così deciso, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott. Raffaele Califano Presidente Dott.ssa Michela Palladino Giudice Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1944/2025 R.G., avente ad oggetto “Separazione personale dei coniugi” e vertente TRA
, nata ad [...] il [...] , C.F. rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Eleonora Fiorenza;
ricorrente E
, nato ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Filodemo;
resistente Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: All' udienza del 26.11.2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione. Chiedevano pertanto omologarsi il predetto accordo, come allegato al verbale di udienza.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 2.7.2025, adiva il Tribunale di Avellino per sentire Parte_1 dichiarare la separazione personale dal proprio coniuge, all'uopo esponendo:
- di aver contratto matrimonio con il 2.9.2010; Controparte_1
– che dall'unione coniugale nascevano due figlie, e , entrambe minori di età; Per_1 Per_2
- che nel corso degli anni il rapporto di coniugio si era sempre più incrinato e di fatto la convivenza era divenuta intollerabile.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare la separazione alle condizioni indicate in ricorso. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 23.10.2025 si costituiva in giudizio
, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, formulava proprie istanze Controparte_1 in ordine alle condizioni accessorie.
All'udienza del 26.11.2025 il Giudice, dopo ampia discussione, proponeva ai coniugi di addivenire ad una separazione consensuale alle condizioni dallo stesso indicate. Le parti, comparse personalmente, dichiaravano di accettare le condizioni indicate e sottoscrivevano personalmente l'accordo in uno ai rispettivi difensori, chiedendone l'omologa.
Il Giudice, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e dell'intervenuto accordo, assegnava la causa in decisione al Collegio.
*** La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento. Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente richiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e allegato al verbale di udienza del 26.11.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. Tali condizioni concordate non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e sono conformi all'interesse della prole minore di età. Possono dunque essere poste a base della presente decisione. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1 dal matrimonio contratto in Solofra il 2.9.2010, alle condizioni concordate dalle parti come riportate nell'accordo allegato al verbale di udienza del 26.11.2025, da intendersi come parte integrante della presente sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Solofra di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2010 atto n. 7 parte I Ufficio 1, e manda la cancelleria per i relativi adempimenti. Così deciso, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano