Art. 3.
La spesa autorizzata con l' art. 7 della legge 30 ottobre 1948, n. 1265 , e' ridotta di lire 16.648.435 (lire sedicimilioni seicentoquarantottomilaquattrocentotrentacinque).
La spesa autorizzata con l' art. 7 della legge 30 ottobre 1948, n. 1265 , e' ridotta di lire 16.648.435 (lire sedicimilioni seicentoquarantottomilaquattrocentotrentacinque).