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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 891/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. , P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MORCIO LORENZO,
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
QUALE GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE MINORE CP_2 Persona_1
(C.F. ), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SAVIOTTI ENRICO MARIA,
C.F. , CP_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MANENTI SABRINA e dell'avv. BOTTAZZI MARZIA ( ) MERO DOMICILIATARIO - VIA C.F._3
MASETTI N. 14 BOLOGNA,
pagina 1 di 12 APPELLATI
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Ravenna del 29.04.2024 (proc. R.G. n. 723/2023) – oggetto: proprietà – usufrutto – diritto di abitazione.
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 14 ottobre
2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27.02.2023, la e, Pt_1 Parte_1
per essa, la procuratrice speciale conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna la il signor CP_3 CP_4
e la minore , quest'ultima in persona dei genitori
[...] Persona_1
esercenti la potestà genitoriale ( e Controparte_4 Persona_2
, allegando:
[...]
− che il 09.02.2012 la Banca Popolare di Ravenna (oggi CP_5
stipulava contratto di mutuo ipotecario con il signor per la CP_4
somma di Euro 150.000,00;
− che si rendeva terza datrice di ipoteca, per la somma di Euro CP_3
240.000,00, iscritta il 14.02.2012, sul compendio immobiliare
(appartamento + autorimessa) sito in Comune di NO (Ravenna), via Enrico Fermi nn. 22 e 28, meglio descritto in atti;
pagina 2 di 12 − che con atto di compravendita del 09.02.2012, cedeva alla CP_3
minore la nuda proprietà del compendio e al signor Persona_1
il diritto di abitazione del medesimo;
CP_4
− che con decreto camerale del Tribunale di Ravenna del 14.07.2015, trascritto il 04.08.2015, il diritto di abitazione veniva assegnato alla signora madre collocataria della minore, nell'ambito di CP_1
procedimento ex art. 337 bis c.c.;
− che, resosi inadempiente il signor a seguito di cessione di CP_4
credito e nomina di procuratore speciale, otificava titolo e atto di Pt_1 precetto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 24.02.2020;
− che titolo e precetto venivano notificati anche alla minore Per_1
quale nuda proprietaria, nei confronti della quale veniva
[...]
introdotta azione esecutiva;
− che era intenzione della ricorrente estendere il pignoramento alla piena proprietà degli immobili oggetto della garanzia reale, già in titolarità della CP_3
− che dalla lettura della nota di trascrizione del contratto di compravendita emergeva che non vi era corrispondenza tra i diritti acquistati da e dal padre (trascrizioni a favore: nuda proprietà e Persona_1
diritto di abitazione) e il diritto asseritamente trasferito da CP_3
(trascrizione
contro
: piena proprietà);
− che, in ossequio al disposto dell'art. 2659 c.c., la formalità avrebbe dovuto indicare, in capo a la cessione delle sole nude proprietà CP_3
e diritto di abitazione, e non della piena proprietà;
− che, in ogni caso, la nota di trascrizione non costituiva fonte di prova legale in ordine al contenuto del titolo, ma solo uno degli elementi sui quali il giudice avrebbe potuto fondare il proprio convincimento;
pagina 3 di 12 − che, nel caso in esame, si doveva ritenere che non avesse CP_3
integralmente disposto del diritto di piena proprietà, in quanto nuda proprietà e diritto di abitazione non costituiscono la piena proprietà;
− che il punto cruciale era quello di accertare quale fosse il soggetto attualmente titolare del residuo diritto di usufrutto, nei confronti del quale azionare la garanzia ipotecaria rilasciata dall'allora piena proprietaria CP_3
− che rilevavano nel caso in esame gli artt. 981 e 1022 c.c.;
− che, in particolare, i diritti di usufrutto e di abitazione erano diritti reali che conferivano al titolare determinate facoltà, ma era escluso che essi coincidessero, in quanto l'usufrutto attribuiva poteri più ampi;
− che, nel caso in esame, si era riservata implicitamente CP_3
l'usufrutto, avendo ceduto solo nuda proprietà e diritto di abitazione, considerato anche che lo stesso usufruttuario poteva costituire sul bene un diritto di abitazione;
− che la ricorrente aveva incardinato procedura esecutiva nei confronti della sola;
Persona_1
− che, in tale contesto, era evidente che l'esecuzione avesse per oggetto la sola nuda proprietà, non consentendo alla creditrice di azionare integralmente la garanzia ipotecaria rilasciata dal terzo datore sulla piena proprietà;
− che la scrittura di compravendita destava perplessità, in quanto recante la medesima data di sottoscrizione del mutuo fondiario e perché aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal CP_3
finanziamento con i beni di sua esclusiva e piena proprietà e, con atto immediatamente successivo, aveva poi trasferito nuda proprietà e diritto di abitazione a favore di due distinti soggetti, uno dei quali era il mutuatario;
pagina 4 di 12 − che dalle risultanze dei registri immobiliari, emergeva che l'ipoteca era iscritta sulla piena proprietà e che la garanzia non poteva essere fatta valere nel caso in esame, se non individuando il soggetto titolare del diritto di usufrutto;
− che, alla morte dell'habitator, il nudo proprietario restava nudo proprietario senza avere, quindi, il godimento dell'immobile, sicché
l'unica ipotesi della ricostituzione della proprietà e del diritto di abitazione in capo al medesimo soggetto si sarebbe avuta con l'acquisto della piena proprietà in capo allo stesso habitator;
− che il diritto di abitazione era insuscettibile di autonoma espropriazione;
− che, per converso, il creditore del proprietario sui cui gravava un diritto di abitazione, poteva sempre procedere pignorando la proprietà del bene e se il diritto di abitazione fosse stato trascritto in data successiva all'iscrizione ipotecaria, avrebbe potuto agire sulla piena proprietà, non essendo opponibile nei suoi confronti il diritto reale minore;
− che nel caso di specie, il diritto di abitazione era stato trascritto in data successiva alla iscrizione ipotecaria, sicché la ricorrente avrebbe potuto chiedere la vendita coattiva della piena proprietà del bene come libera da vincoli;
− che, quindi, si trattava solo di accertare che fosse a tutt'oggi CP_3
titolare del diritto di usufrutto, anch'esso gravato dalla garanzia reale;
− che, in via subordinata, si potrebbe ritenere che le parti avessero inteso trasferire al signor l'usufrutto, anziché il diritto di abitazione. CP_4
come sopra rappresentata, concludeva, quindi, chiedendo, in Parte_1
via principale, che fosse accertato che la fosse titolare del diritto di CP_3
usufrutto sul compendio di NO (Ravenna) e, in subordine, che fosse accertata la titolarità di tale diritto in capo al signor . Controparte_4
Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva e CP_3
chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree, deducendo, tra l'altro:
pagina 5 di 12 − di avere venduto l'intera proprietà con atto del 09.02.2012;
− che quand'anche ci fossero state incongruenze nella nota di trascrizione, esse non invalidavano l'atto, non essendo in discussione la volontà delle parti, da un lato di vendere, dall'altra di acquistare la piena proprietà del compendio immobiliare;
− che la banca erogatrice del mutuo ben sapeva che la minore Per_1
sarebbe stata l'intestataria della nuda proprietaria e che il padre
[...]
sarebbe stato titolare del diritto di abitazione, ciò risultando sia dal contratto di mutuo, sia dal decreto del giudice tutelare a esso allegato;
− che totalmente destituita di fondamento era la tesi secondo cui la nuda proprietà unita al diritto di abitazione non avrebbe costituito la piena proprietà, perché i diritti reali su cosa altrui non costituivano una parte o una frazione del diritto, ma solo una sua limitazione;
− che si sarebbe anche potuto ipotizzare che avesse Persona_1
consolidato la piena proprietà, in quanto l'immobile era stato assegnato alla madre quale affidataria nell'interesse dalla minore oppure che il giudice potesse revocare il diritto di abitazione del signor CP_4
− che, in ogni caso, era estranea al procedimento. CP_3
Si costituiva la signora quale rappresentante Controparte_1 della figlia minore eccependo l'improcedibilità della Persona_1
domanda per mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, rimettendosi, nel merito, alla valutazione del giudice circa la decisione, concludendo, comunque, per l'infondatezza delle tesi sostenute dalla ricorrente.
Il signor , non costituitosi, veniva dichiarato contumace. Controparte_6
Espletata la mediazione con esito negativo, il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 29.04.2024 resa nel procedimento R.G. n. 723/2023, respingeva le domande della società ricorrente, sul presupposto che non potesse configurarsi alcun residuo usufrutto nel caso di specie, bensì il trasferimento pagina 6 di 12 della nuda proprietà e del diritto di abitazione da parte della che, CP_3
consolidati, costituivano essi stessi la piena proprietà, potendo trovare applicazione sul punto le disposizioni che regolavano l'usufrutto in forza del richiamo contenuto nell'art. 1026 c.c.
Il nudo proprietario è colui il cui diritto di proprietà risultava compresso dall'esistenza di altri diritti reali, quali l'usufrutto, ma anche l'uso e l'abitazione.
Il tenore dell'atto di compravendita era pacifico e aveva visto la partecipazione del signor sia personalmente, sia quale legale rappresentante della CP_4
figlia giusta autorizzazione del giudice tutelare con la quale si Per_1
assentiva all'intestazione in capo alla minore della nuda proprietà e al padre del diritto di abitazione.
La nota di trascrizione non conteneva, quindi, alcuna incongruenza, perché non sussistevano ragioni per associare la figura del nudo proprietario solo all'usufrutto e non all'uso o all'abitazione, come, peraltro, confermato dall'art. 15 c.p.c. che nelle cause relative ai beni immobili, associava la nuda proprietà ai diritti reali minori dell'usufrutto, dell'uso, dell'abitazione e dell'enfiteusi.
∞ ∞ ∞
Avvero tale decisione ha proposto tempestivo appello la e, per Parte_1
essa, la procuratrice speciale per i seguenti Parte_1
motivi
1. Riproponendo per gran parte le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, l'appellante censura la decisione impugnata per errata applicazione degli artt. 981, 1022 e 1026 c.c. e per avere, quindi, respinto, su tale erroneo presupposto, le domande formulate dalla società ricorrente.
Data la non coincidenza tra usufrutto e diritto di abitazione, ove non si configurasse l'esistenza in capo a (in via principale) o al signor CP_3
(in via subordinata) l'usufrutto, l'incardinata esecuzione non CP_4
pagina 7 di 12 consentirebbe all'appellante/creditrice di azionare integralmente la garanzia reale rilasciata in suo favore.
Aderendo alla prospettazione del primo giudice, si dovrebbe, invece, concludere che, in ragione della pacifica impignorabilità del diritto di abitazione, la garanzia reale non sarebbe integralmente escutibile in favore della deducente nei confronti di alcuno dei soggetti in causa.
2. Riproponendo per gran parte le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, l'appellante censura la decisione impugnata per errata applicazione dell'art. 2659 c.c. e per avere, quindi, respinto, su tale erroneo presupposto, le domande formulate dalla società ricorrente.
Dalla lettura della nota di trascrizione, contrariamente a quanto concluso dal Tribunale, emerge che non vi è corrispondenza tra diritti acquistati dai signori e il diritto asseritamente trasferito dalla CP_4
CP_3
Il fatto che la terza datrice di ipoteca, trasferendo la sola nuda proprietà
e il diritto reale di abitazione, non abbia integralmente disposto del diritto di piena proprietà di cui era titolare, è questione cruciale completamente ignorata dal primo giudice
3. Riproponendo per gran parte le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, l'appellante censura la decisione impugnata per omessa valutazione della disciplina di cui agli artt. 2810, 2814, 2815 e 2816 c.c.
e per avere, quindi, respinto, su tale erroneo presupposto, le domande formulate dalla società ricorrente.
In particolare, dato atto che il diritto di abitazione è insuscettibile di essere sottoposto a ipoteca, pignoramento o sequestro, non v'è dubbio che il creditore del proprietario di un immobile gravato da tale diritto possa procedere coattivamente nei suoi confronti pignorando la piena proprietà ove il diritto di abitazione sia stato trascritto in data successiva all'iscrizione ipotecaria.
pagina 8 di 12 Nel caso in esame, pur ricorrendo tali condizioni, il tenore dell'atto e le risultanze dei registri immobiliari, come risultanti dalla nota di trascrizione, impediscono all'appellante di procedere esecutivamente sulla piena proprietà.
Su tali argomentazioni, svolte nel corso del giudizio di prime cure, il
Tribunale nulla ha statuito.
4. In punto spese di lite, oltre a non ricorrere la soccombenza della ricorrente/appellante, il Tribunale ha condannato erroneamente al pagamento la procuratrice speciale anziché della Parte_1
Si sono costituite e la signora CP_3 Persona_2
quest'ultima in qualità di legale rappresentante della figlia minore Per_1
chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma
[...]
dell'ordinanza impugnata, rimettendosi, comunque, la signora alla CP_1 decisione della Corte sulle domande svolte dall'odierna appellante.
Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del
14 ottobre 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
I primi tre motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente, non meritano accoglimento.
Il Tribunale ha sancito che, nel caso in esame, nuda proprietà e diritto di abitazione configurano, nel loro insieme, la piena proprietà, regolarmente, quindi, trasferita ai signori dalla CP_4 CP_3
L'estinzione del diritto di abitazione determina il consolidamento con la nuda proprietà, così come per l'usufrutto, con conseguente ricostituzione della piena proprietà in capo al proprietario, già nudo proprietario.
Questa semplice conclusione, assunta dal Tribunale in forza di quanto stabilito sia dall'art. 1026 c.c., sia, dal punto di vista sistematico, dall'art. 15 c.p.c., merita di essere condivisa.
pagina 9 di 12 E, anzi, considerato che, in forza di tale principio, ove ne sussistano i presupposti, ossia la priorità della iscrizione ipotecaria rispetto alla costituzione del diritto di abitazione, troverebbe piena esplicazione il diritto del creditore ad agire esecutivamente sull'intero immobile non gravato da alcun diritto, peso od onere, sussistono financo perplessità in ordine all'interesse a impugnare da parte della , poiché, a quanto emerge dal contenuto Pt_1 dell'atto di appello, lo scopo dell'azione è proprio quello di ricostituire la piena proprietà del compendio immobiliare oggetto di garanzia ipotecaria a fini esecutivi: se l'ordinanza fosse passata in giudicato, tale diritto sarebbe stato diretta conseguenza della decisione oggi impugnata.
In ogni caso, come già osservato, nel merito, le conclusioni del Tribunale debbono essere confermate, non riscontrandosi alcun dubbio in ordine al contenuto dell'atto di compravendita del 09.02.2012 e delle relative formalità, ben potendosi concludere che l'atto sia regolare e regolare sia anche la sua trascrizione, con effetto traslativo della piena proprietà da parte di a CP_3
favore dei signori scissa nella nuda proprietà in favore della minore CP_4
e nel diritto di abitazione in capo al padre Persona_1 CP_4
[...]
Non vi è, infatti, ragione di limitare il concetto di nuda proprietà al solo diritto di usufrutto, ben potendo essere esteso al diritto di abitazione, considerato che anch'esso consente al titolare il godimento del bene, pur con alcune limitazioni della facoltà di disporne rispetto all'usufrutto: in entrambi i casi, il proprietario resta privato della possibilità di utilizzarlo e, quindi, di esercitare le attribuzioni del pieno proprietario.
Estranee al presente giudizio sono, invece, le considerazioni riguardanti il concreto impatto sull'esecuzione forzata introdotta da , poiché si Pt_1
tratta di questioni che devono essere risolte in sede esecutiva, in relazione all'eventuale opponibilità sia del diritto di abitazione al creditore ipotecario sulla base della priorità della trascrizione/iscrizione, sia dell'assegnazione della pagina 10 di 12 casa familiare alla signora quale affidataria della minore CP_1 Per_1
in applicazione dei correnti e consolidati principi in materia.
[...]
∞ ∞ ∞
Ferma la soccombenza a fronte del rigetto della domanda principale e di quella subordinata proposte da , deve essere emendato l'errore riguardante Pt_1
la condanna alla refusione delle spese di lite della società rappresentante anziché della rappresentata contenuto nella sentenza impugnata, oggetto del quarto motivo di appello.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza anche per questa fase e vengono liquidate a favore della e della signora quale CP_3 Controparte_1
rappresentante della figlia minore , sulla base dei parametri Persona_1
medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 per lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di bassa complessità); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
In considerazione dell'accoglimento del quarto motivo di appello nei termini sopra indicati, non sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge i primi tre motivi di appello e, per l'effetto, conferma il capo 1. dell'ordinanza impugnata;
II – in parziale accoglimento del quarto motivo di appello, ai capi 2. e 3. dell'ordinanza impugnata, dove si legge “condanna
[...]
…” deve, invece, intendersi “condanna Parte_1 Parte_1
rappresentata dalla sua procuratrice speciale Parte_1
pagina 11 di 12 ”; Controparte_7
III – condanna rappresentata dalla sua procuratrice speciale Parte_1
alla refusione in favore della Parte_1
delle spese di lite della presente fase che liquida in Euro CP_3
6.946,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
IV – condanna rappresentata dalla sua procuratrice speciale Parte_1
alla refusione in favore della signora Parte_1
delle spese di lite della presente fase Controparte_1
che liquida in Euro 6.946,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 891/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. , P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MORCIO LORENZO,
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
QUALE GENITORE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE MINORE CP_2 Persona_1
(C.F. ), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SAVIOTTI ENRICO MARIA,
C.F. , CP_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MANENTI SABRINA e dell'avv. BOTTAZZI MARZIA ( ) MERO DOMICILIATARIO - VIA C.F._3
MASETTI N. 14 BOLOGNA,
pagina 1 di 12 APPELLATI
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
IN PUNTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Ravenna del 29.04.2024 (proc. R.G. n. 723/2023) – oggetto: proprietà – usufrutto – diritto di abitazione.
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 14 ottobre
2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27.02.2023, la e, Pt_1 Parte_1
per essa, la procuratrice speciale conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna la il signor CP_3 CP_4
e la minore , quest'ultima in persona dei genitori
[...] Persona_1
esercenti la potestà genitoriale ( e Controparte_4 Persona_2
, allegando:
[...]
− che il 09.02.2012 la Banca Popolare di Ravenna (oggi CP_5
stipulava contratto di mutuo ipotecario con il signor per la CP_4
somma di Euro 150.000,00;
− che si rendeva terza datrice di ipoteca, per la somma di Euro CP_3
240.000,00, iscritta il 14.02.2012, sul compendio immobiliare
(appartamento + autorimessa) sito in Comune di NO (Ravenna), via Enrico Fermi nn. 22 e 28, meglio descritto in atti;
pagina 2 di 12 − che con atto di compravendita del 09.02.2012, cedeva alla CP_3
minore la nuda proprietà del compendio e al signor Persona_1
il diritto di abitazione del medesimo;
CP_4
− che con decreto camerale del Tribunale di Ravenna del 14.07.2015, trascritto il 04.08.2015, il diritto di abitazione veniva assegnato alla signora madre collocataria della minore, nell'ambito di CP_1
procedimento ex art. 337 bis c.c.;
− che, resosi inadempiente il signor a seguito di cessione di CP_4
credito e nomina di procuratore speciale, otificava titolo e atto di Pt_1 precetto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 24.02.2020;
− che titolo e precetto venivano notificati anche alla minore Per_1
quale nuda proprietaria, nei confronti della quale veniva
[...]
introdotta azione esecutiva;
− che era intenzione della ricorrente estendere il pignoramento alla piena proprietà degli immobili oggetto della garanzia reale, già in titolarità della CP_3
− che dalla lettura della nota di trascrizione del contratto di compravendita emergeva che non vi era corrispondenza tra i diritti acquistati da e dal padre (trascrizioni a favore: nuda proprietà e Persona_1
diritto di abitazione) e il diritto asseritamente trasferito da CP_3
(trascrizione
contro
: piena proprietà);
− che, in ossequio al disposto dell'art. 2659 c.c., la formalità avrebbe dovuto indicare, in capo a la cessione delle sole nude proprietà CP_3
e diritto di abitazione, e non della piena proprietà;
− che, in ogni caso, la nota di trascrizione non costituiva fonte di prova legale in ordine al contenuto del titolo, ma solo uno degli elementi sui quali il giudice avrebbe potuto fondare il proprio convincimento;
pagina 3 di 12 − che, nel caso in esame, si doveva ritenere che non avesse CP_3
integralmente disposto del diritto di piena proprietà, in quanto nuda proprietà e diritto di abitazione non costituiscono la piena proprietà;
− che il punto cruciale era quello di accertare quale fosse il soggetto attualmente titolare del residuo diritto di usufrutto, nei confronti del quale azionare la garanzia ipotecaria rilasciata dall'allora piena proprietaria CP_3
− che rilevavano nel caso in esame gli artt. 981 e 1022 c.c.;
− che, in particolare, i diritti di usufrutto e di abitazione erano diritti reali che conferivano al titolare determinate facoltà, ma era escluso che essi coincidessero, in quanto l'usufrutto attribuiva poteri più ampi;
− che, nel caso in esame, si era riservata implicitamente CP_3
l'usufrutto, avendo ceduto solo nuda proprietà e diritto di abitazione, considerato anche che lo stesso usufruttuario poteva costituire sul bene un diritto di abitazione;
− che la ricorrente aveva incardinato procedura esecutiva nei confronti della sola;
Persona_1
− che, in tale contesto, era evidente che l'esecuzione avesse per oggetto la sola nuda proprietà, non consentendo alla creditrice di azionare integralmente la garanzia ipotecaria rilasciata dal terzo datore sulla piena proprietà;
− che la scrittura di compravendita destava perplessità, in quanto recante la medesima data di sottoscrizione del mutuo fondiario e perché aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal CP_3
finanziamento con i beni di sua esclusiva e piena proprietà e, con atto immediatamente successivo, aveva poi trasferito nuda proprietà e diritto di abitazione a favore di due distinti soggetti, uno dei quali era il mutuatario;
pagina 4 di 12 − che dalle risultanze dei registri immobiliari, emergeva che l'ipoteca era iscritta sulla piena proprietà e che la garanzia non poteva essere fatta valere nel caso in esame, se non individuando il soggetto titolare del diritto di usufrutto;
− che, alla morte dell'habitator, il nudo proprietario restava nudo proprietario senza avere, quindi, il godimento dell'immobile, sicché
l'unica ipotesi della ricostituzione della proprietà e del diritto di abitazione in capo al medesimo soggetto si sarebbe avuta con l'acquisto della piena proprietà in capo allo stesso habitator;
− che il diritto di abitazione era insuscettibile di autonoma espropriazione;
− che, per converso, il creditore del proprietario sui cui gravava un diritto di abitazione, poteva sempre procedere pignorando la proprietà del bene e se il diritto di abitazione fosse stato trascritto in data successiva all'iscrizione ipotecaria, avrebbe potuto agire sulla piena proprietà, non essendo opponibile nei suoi confronti il diritto reale minore;
− che nel caso di specie, il diritto di abitazione era stato trascritto in data successiva alla iscrizione ipotecaria, sicché la ricorrente avrebbe potuto chiedere la vendita coattiva della piena proprietà del bene come libera da vincoli;
− che, quindi, si trattava solo di accertare che fosse a tutt'oggi CP_3
titolare del diritto di usufrutto, anch'esso gravato dalla garanzia reale;
− che, in via subordinata, si potrebbe ritenere che le parti avessero inteso trasferire al signor l'usufrutto, anziché il diritto di abitazione. CP_4
come sopra rappresentata, concludeva, quindi, chiedendo, in Parte_1
via principale, che fosse accertato che la fosse titolare del diritto di CP_3
usufrutto sul compendio di NO (Ravenna) e, in subordine, che fosse accertata la titolarità di tale diritto in capo al signor . Controparte_4
Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva e CP_3
chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree, deducendo, tra l'altro:
pagina 5 di 12 − di avere venduto l'intera proprietà con atto del 09.02.2012;
− che quand'anche ci fossero state incongruenze nella nota di trascrizione, esse non invalidavano l'atto, non essendo in discussione la volontà delle parti, da un lato di vendere, dall'altra di acquistare la piena proprietà del compendio immobiliare;
− che la banca erogatrice del mutuo ben sapeva che la minore Per_1
sarebbe stata l'intestataria della nuda proprietaria e che il padre
[...]
sarebbe stato titolare del diritto di abitazione, ciò risultando sia dal contratto di mutuo, sia dal decreto del giudice tutelare a esso allegato;
− che totalmente destituita di fondamento era la tesi secondo cui la nuda proprietà unita al diritto di abitazione non avrebbe costituito la piena proprietà, perché i diritti reali su cosa altrui non costituivano una parte o una frazione del diritto, ma solo una sua limitazione;
− che si sarebbe anche potuto ipotizzare che avesse Persona_1
consolidato la piena proprietà, in quanto l'immobile era stato assegnato alla madre quale affidataria nell'interesse dalla minore oppure che il giudice potesse revocare il diritto di abitazione del signor CP_4
− che, in ogni caso, era estranea al procedimento. CP_3
Si costituiva la signora quale rappresentante Controparte_1 della figlia minore eccependo l'improcedibilità della Persona_1
domanda per mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, rimettendosi, nel merito, alla valutazione del giudice circa la decisione, concludendo, comunque, per l'infondatezza delle tesi sostenute dalla ricorrente.
Il signor , non costituitosi, veniva dichiarato contumace. Controparte_6
Espletata la mediazione con esito negativo, il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 29.04.2024 resa nel procedimento R.G. n. 723/2023, respingeva le domande della società ricorrente, sul presupposto che non potesse configurarsi alcun residuo usufrutto nel caso di specie, bensì il trasferimento pagina 6 di 12 della nuda proprietà e del diritto di abitazione da parte della che, CP_3
consolidati, costituivano essi stessi la piena proprietà, potendo trovare applicazione sul punto le disposizioni che regolavano l'usufrutto in forza del richiamo contenuto nell'art. 1026 c.c.
Il nudo proprietario è colui il cui diritto di proprietà risultava compresso dall'esistenza di altri diritti reali, quali l'usufrutto, ma anche l'uso e l'abitazione.
Il tenore dell'atto di compravendita era pacifico e aveva visto la partecipazione del signor sia personalmente, sia quale legale rappresentante della CP_4
figlia giusta autorizzazione del giudice tutelare con la quale si Per_1
assentiva all'intestazione in capo alla minore della nuda proprietà e al padre del diritto di abitazione.
La nota di trascrizione non conteneva, quindi, alcuna incongruenza, perché non sussistevano ragioni per associare la figura del nudo proprietario solo all'usufrutto e non all'uso o all'abitazione, come, peraltro, confermato dall'art. 15 c.p.c. che nelle cause relative ai beni immobili, associava la nuda proprietà ai diritti reali minori dell'usufrutto, dell'uso, dell'abitazione e dell'enfiteusi.
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Avvero tale decisione ha proposto tempestivo appello la e, per Parte_1
essa, la procuratrice speciale per i seguenti Parte_1
motivi
1. Riproponendo per gran parte le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, l'appellante censura la decisione impugnata per errata applicazione degli artt. 981, 1022 e 1026 c.c. e per avere, quindi, respinto, su tale erroneo presupposto, le domande formulate dalla società ricorrente.
Data la non coincidenza tra usufrutto e diritto di abitazione, ove non si configurasse l'esistenza in capo a (in via principale) o al signor CP_3
(in via subordinata) l'usufrutto, l'incardinata esecuzione non CP_4
pagina 7 di 12 consentirebbe all'appellante/creditrice di azionare integralmente la garanzia reale rilasciata in suo favore.
Aderendo alla prospettazione del primo giudice, si dovrebbe, invece, concludere che, in ragione della pacifica impignorabilità del diritto di abitazione, la garanzia reale non sarebbe integralmente escutibile in favore della deducente nei confronti di alcuno dei soggetti in causa.
2. Riproponendo per gran parte le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, l'appellante censura la decisione impugnata per errata applicazione dell'art. 2659 c.c. e per avere, quindi, respinto, su tale erroneo presupposto, le domande formulate dalla società ricorrente.
Dalla lettura della nota di trascrizione, contrariamente a quanto concluso dal Tribunale, emerge che non vi è corrispondenza tra diritti acquistati dai signori e il diritto asseritamente trasferito dalla CP_4
CP_3
Il fatto che la terza datrice di ipoteca, trasferendo la sola nuda proprietà
e il diritto reale di abitazione, non abbia integralmente disposto del diritto di piena proprietà di cui era titolare, è questione cruciale completamente ignorata dal primo giudice
3. Riproponendo per gran parte le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, l'appellante censura la decisione impugnata per omessa valutazione della disciplina di cui agli artt. 2810, 2814, 2815 e 2816 c.c.
e per avere, quindi, respinto, su tale erroneo presupposto, le domande formulate dalla società ricorrente.
In particolare, dato atto che il diritto di abitazione è insuscettibile di essere sottoposto a ipoteca, pignoramento o sequestro, non v'è dubbio che il creditore del proprietario di un immobile gravato da tale diritto possa procedere coattivamente nei suoi confronti pignorando la piena proprietà ove il diritto di abitazione sia stato trascritto in data successiva all'iscrizione ipotecaria.
pagina 8 di 12 Nel caso in esame, pur ricorrendo tali condizioni, il tenore dell'atto e le risultanze dei registri immobiliari, come risultanti dalla nota di trascrizione, impediscono all'appellante di procedere esecutivamente sulla piena proprietà.
Su tali argomentazioni, svolte nel corso del giudizio di prime cure, il
Tribunale nulla ha statuito.
4. In punto spese di lite, oltre a non ricorrere la soccombenza della ricorrente/appellante, il Tribunale ha condannato erroneamente al pagamento la procuratrice speciale anziché della Parte_1
Si sono costituite e la signora CP_3 Persona_2
quest'ultima in qualità di legale rappresentante della figlia minore Per_1
chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente conferma
[...]
dell'ordinanza impugnata, rimettendosi, comunque, la signora alla CP_1 decisione della Corte sulle domande svolte dall'odierna appellante.
Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note scritte e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del
14 ottobre 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
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I primi tre motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente, non meritano accoglimento.
Il Tribunale ha sancito che, nel caso in esame, nuda proprietà e diritto di abitazione configurano, nel loro insieme, la piena proprietà, regolarmente, quindi, trasferita ai signori dalla CP_4 CP_3
L'estinzione del diritto di abitazione determina il consolidamento con la nuda proprietà, così come per l'usufrutto, con conseguente ricostituzione della piena proprietà in capo al proprietario, già nudo proprietario.
Questa semplice conclusione, assunta dal Tribunale in forza di quanto stabilito sia dall'art. 1026 c.c., sia, dal punto di vista sistematico, dall'art. 15 c.p.c., merita di essere condivisa.
pagina 9 di 12 E, anzi, considerato che, in forza di tale principio, ove ne sussistano i presupposti, ossia la priorità della iscrizione ipotecaria rispetto alla costituzione del diritto di abitazione, troverebbe piena esplicazione il diritto del creditore ad agire esecutivamente sull'intero immobile non gravato da alcun diritto, peso od onere, sussistono financo perplessità in ordine all'interesse a impugnare da parte della , poiché, a quanto emerge dal contenuto Pt_1 dell'atto di appello, lo scopo dell'azione è proprio quello di ricostituire la piena proprietà del compendio immobiliare oggetto di garanzia ipotecaria a fini esecutivi: se l'ordinanza fosse passata in giudicato, tale diritto sarebbe stato diretta conseguenza della decisione oggi impugnata.
In ogni caso, come già osservato, nel merito, le conclusioni del Tribunale debbono essere confermate, non riscontrandosi alcun dubbio in ordine al contenuto dell'atto di compravendita del 09.02.2012 e delle relative formalità, ben potendosi concludere che l'atto sia regolare e regolare sia anche la sua trascrizione, con effetto traslativo della piena proprietà da parte di a CP_3
favore dei signori scissa nella nuda proprietà in favore della minore CP_4
e nel diritto di abitazione in capo al padre Persona_1 CP_4
[...]
Non vi è, infatti, ragione di limitare il concetto di nuda proprietà al solo diritto di usufrutto, ben potendo essere esteso al diritto di abitazione, considerato che anch'esso consente al titolare il godimento del bene, pur con alcune limitazioni della facoltà di disporne rispetto all'usufrutto: in entrambi i casi, il proprietario resta privato della possibilità di utilizzarlo e, quindi, di esercitare le attribuzioni del pieno proprietario.
Estranee al presente giudizio sono, invece, le considerazioni riguardanti il concreto impatto sull'esecuzione forzata introdotta da , poiché si Pt_1
tratta di questioni che devono essere risolte in sede esecutiva, in relazione all'eventuale opponibilità sia del diritto di abitazione al creditore ipotecario sulla base della priorità della trascrizione/iscrizione, sia dell'assegnazione della pagina 10 di 12 casa familiare alla signora quale affidataria della minore CP_1 Per_1
in applicazione dei correnti e consolidati principi in materia.
[...]
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Ferma la soccombenza a fronte del rigetto della domanda principale e di quella subordinata proposte da , deve essere emendato l'errore riguardante Pt_1
la condanna alla refusione delle spese di lite della società rappresentante anziché della rappresentata contenuto nella sentenza impugnata, oggetto del quarto motivo di appello.
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Le spese seguono la soccombenza anche per questa fase e vengono liquidate a favore della e della signora quale CP_3 Controparte_1
rappresentante della figlia minore , sulla base dei parametri Persona_1
medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022 per lo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di bassa complessità); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
In considerazione dell'accoglimento del quarto motivo di appello nei termini sopra indicati, non sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge i primi tre motivi di appello e, per l'effetto, conferma il capo 1. dell'ordinanza impugnata;
II – in parziale accoglimento del quarto motivo di appello, ai capi 2. e 3. dell'ordinanza impugnata, dove si legge “condanna
[...]
…” deve, invece, intendersi “condanna Parte_1 Parte_1
rappresentata dalla sua procuratrice speciale Parte_1
pagina 11 di 12 ”; Controparte_7
III – condanna rappresentata dalla sua procuratrice speciale Parte_1
alla refusione in favore della Parte_1
delle spese di lite della presente fase che liquida in Euro CP_3
6.946,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
IV – condanna rappresentata dalla sua procuratrice speciale Parte_1
alla refusione in favore della signora Parte_1
delle spese di lite della presente fase Controparte_1
che liquida in Euro 6.946,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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