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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 528-1/2024 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 528-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(C.F. residente a [...] C.F._1
n. 11 rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgia Grazian, con l'ausilio del gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della crisi “ , Dott.ssa Controparte_1
Giulia IS
- RICORRENTE IN PROPRIO-
***
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da in data 09 Ottobre 2024, in proprio, quale debitore;
Parte_1
letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dalla Dott.ssa Giulia IS nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “ Controparte_1
(doc.26);
[...] lette le integrazioni depositate dal gestore della crisi in data 24.11.2024; 16.01.2025 e
24.01.2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risiede a
Pinerolo (TO), via Luigi Einaudi n. 11;
ritenuto che
ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore è una persona fisica attualmente lavoratore dipendente a tempo indeterminato
(doc.23) e non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Al riguardo, deve osservarsi che è socio amministratore della Parte_1 [...]
. Controparte_2
In ipotesi di ricorrente in proprio che, in quanto socio a responsabilità illimitata, potrebbe astrattamente essere assoggettato alla liquidazione giudiziale in estensione rispetto all'ente collettivo di cui è socio, ai sensi dell'art. 256 CCII, appaiono possibili almeno due interpretazioni relative alla verifica da condurre per ritenere la sussistenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione controllata del socio, tra cui la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale (art. 2 co 1 lett c) CCII.
Una prima possibile interpretazione dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCII considera l'eventualità della sottoposizione del socio illimitatamente responsabile a liquidazione giudiziale in estensione ex art. 256 CCII rispetto alla società, come causa ostativa all'apertura della liquidazione controllata del socio. Pertanto, il ricorrente è onerato di provare che la società: a) è
“impresa minore” ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII o esonerata per altro titolo dalla liquidazione giudiziale;
b) se “impresa maggiore”, non versa attualmente in stato di insolvenza, [atteso che l'apertura della liquidazione controllata comporta l'esclusione di diritto del socio (art. 2288 c.c.) e che l'estensione della liquidazione giudiziale entro l'anno richiede che lo stato di insolvenza preesista alla cessazione della responsabilità illimitata (art. 256 CCII)].
In altra possibile interpretazione, osta all'apertura di una liquidazione controllata ex art. 2 co. 1 lett. c) soltanto la diretta assoggettabilità a liquidazione giudiziale per effetto dell'insolvenza personale del debitore, senza che assuma rilevanza la qualità di socio illimitatamente responsabile e l'eventuale estensione ex art. 256 CCII.
Nel caso in esame, il principio della ragione più liquida consente di escludere in ogni caso la assoggettabilità a liquidazione giudiziale del debitore, anche a voler considerare la prima tesi sopra enunciata, che impone un onere della prova maggiore al ricorrente, secondo cui occorre procedere alle verifiche di non assoggettabilità in relazione all'ente collettivo. Nella
2 fattispecie, infatti, la società di cui è socio illimitatamente responsabile è Parte_1
qualificabile come impresa minore, non risultando attivo (doc. 2), non avendo conseguito ricavi negli ultimi tre esercizi in quanto inattiva (cfr. visura doc. 1 da cui nonostante risulti
“attiva” è indicata in scioglimento e liquidazione dal 2012) e non risultano debiti superiori a
500.000,00 euro;
- il ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co
1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'CC emerge che:
o l'attivo di è costituito da: il suo reddito mensile da lavoro dipendente Parte_1
pari a circa 2.431,00 (calcolata su 12 mesi e sulla base dei dati raccolti dalle ultime buste paga relative al periodo gennaio-luglio 2024, doc. 26-1, pag. 13), cui devono allo stato aggiungersi euro 306,20 mensili percepiti a titolo di c.d. assegno unico;
un motociclo
Yamaha YZF-R6, targato BK78069 (docc.21); un complesso immobiliare sito in Campiglione
Fenile (TO), via Daniela n.8, costituito da un alloggio a piano terra (censito al catasto al fg.
7, p. 105, sub. 2) e da un alloggio al primo piano (censito al catasto al fg. 7, p. 105, sub. 3), tra loro indipendenti e ciascuno dotato di cantina, due immobili identificati nella categoria
C/6 “Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse” (censiti al catasto al fg. 7, p. 105, sub. 4 e fg.
7, p.105, sub.5), l'immobile identificato nella categoria C7 “tettoie chiuse o aperte” (censito al catasto al fg. 7, p. 105, sub. 6) consistente in un basso fabbricato uso autorimessa ad oggi demolito con cambio di destinazione autorizzata con permesso edilizio n. 01/204 del
4.02.2011. Tale complesso è comprensivo anche di un terreno (censito al fg.7, p.105.,
[...]
, classe 01) (docc. 19, 19.2,20.1). Inoltre, dal ricorso è emerso che CP_3 Parte_1
è socio amministratore della e Controparte_2 di cui, stante l'omissione di indicazione da parte dell'CC nella indicazione dell'attivo, deve presumersi che la quota di partecipazione sia di non rilevante valore. Infine risulta essere intestatario di intestatario di n. ***7188 con saldo al 25.01.2025 pari ad Controparte_4
€ 1.442,02 (doc. 32 e 33 depositati il 25.1.2025);
o i debiti già scaduti sono stati quantificati dall'CC in complessivi euro 207.973,16
(doc. 26 pag.19);
o il raffronto tra reddito mensile - circa euro 2.431,00 a titolo di stipendio ed euro 306,20
a titolo di assegno unico per i due figli- (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie alla contribuzione familiare pari ad euro 2.209,56) e i debiti già scaduti, quantificati dall'CC in complessivi euro 207.973,16, considerati altresì i molteplici provvedimenti di fermo amministrativo gravanti sul motociclo tg BK78069 (prov. del
26.02.2007, rp. A127953S; prov. del 5.03.2007, r.p. A149782N; prov. del 21.06.2010, r.p.
3 A406277U; prov. del 3.11.2014, r.p. A060534J – doc. 21), le ipoteche gravanti sull'intero complesso immobiliare e su singole unità di esso (in specie, l'intero complesso immobiliare
è gravato da i) ipoteca volontaria iscritta il 13.06.2007 nn. 5815/1232 derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario, ii) ipoteca volontaria iscritta il 18.06.2007 ai nn.
6034/1280 derivante da ipoteca volontaria a garanzia rimborso somme, iii) ipoteca legale iscritta il 26.09.2018 ai nn. 7512/981 derivante da ruolo e avviso di addebito esecutivo;
in particolare, gli immobili censiti al fg. 7, p.105, sub. 3,4 e 6, sono colpiti da ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo, e l'immobile censito al fg. 7, p. 105, sub. 2 è colpito da ipoteca legale derivante da atto amministrativo), dimostrano che vi è una manifesta inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, essendovi debiti già scaduti come sopra quantificati, ed anche che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
-al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi Dott.ssa Giulia
IS, che contiene la valutazione circa la sufficienza della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, ne illustra la situazione economica, patrimoniale, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assunzione delle obbligazioni e attesta la possibilità di acquisizione di attivo da distribuire tra i creditori;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto altresì che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;
ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento dei debitori deve essere determinata, allo stato, come segue:
- il nucleo familiare convivente risulta, sulla base delle risultanze dello stato di famiglia, composto dal ricorrente, dalla moglie , dal figlio (nato il Controparte_5 Persona_1
28.05.2007 a Pinerolo) e dal figlio (nato il [...] a [...]- doc.24); Persona_2
- le somme necessarie al mantenimento del nucleo devono stabilirsi, dunque, tenendo conto di quanto indicato dall'ISTAT 2023 quale spesa mediana per un nucleo familiare composto da coppia con due figli (euro 3.240,39) e dunque appare congrua la somma indicata come necessaria al mantenimento del nucleo (euro 2.736,48);
- la moglie , lavoratrice dipendente, percepisce mensilmente euro 526,92 Controparte_5
(pag. 20 relazione dell'CC) e dunque può contribuire con tale somma;
4 - la somma che può dunque essere trattenuta mensilmente da è pari ad euro Parte_1
2.209,56. Al riguardo occorre chiarire che si tratta di somma maggiore rispetto a quanto formalmente richiesto nel ricorso, in quanto si scorpora la somma ricevuta a titolo di assegno unico e si quantifica in misura inferiore al complessivo guadagnato l'apporto della moglie;
- la somma complessiva che potrà essere trattenuta, allo stato, è dunque pari ad euro
2.209,56;
- pertanto, il debitore ricorrente potrà trattenere mensilmente euro 2.209,56 in quanto somma esclusa dalla liquidazione, mentre ogni altra somma percepita dovrà essere messa a disposizione del liquidatore. Tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova, e che verrà esaminata dal GD;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che la debitrice provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente le C.U.; rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;
ritenuto altresì che l'apertura della liquidazione controllata comporta l'esclusione di diritto del socio dalla società di persone (art. 2288 c.c.) – norma applicabile alla snc in virtù del rinvio operato dall'art. 2293 c.c. – e il diritto del socio alla liquidazione della quota, a carico della società e degli altri soci, nel termine di sei mesi dal momento in cui la causa di scioglimento si è verificata (art. 2289 c.c.); ritenuto pertanto che il liquidatore dovrà monitorare le vicende relative alla società “
[...]
”, in liquidazione, di cui il debitore è socio, al fine di Controparte_2 acquisire all'attivo della procedura l'eventuale valore di liquidazione della quota sociale riferibile al debitore;
5 rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
rilevato infine che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'CC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata, non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII e ritenuto che possa confermarsi quale Liquidatore la Dott.ssa Giulia IS nominata dall'
CC , che ha svolto le funzioni di CC ex art. 269 CCII;
Controparte_1
visti gli artt. 66, 268, 269 e 270 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. Parte_1
residente a [...] C.F._1
nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore la dott.ssa Giulia IS, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art.10 co. 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo telematico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
6 che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma
è stata stabilita dal Tribunale, rimettendo la valutazione della eventuale successiva istanza al GD;
invita il debitore a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza del sito internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Carlotta Pittaluga) (Enrico Astuni)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 528-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(C.F. residente a [...] C.F._1
n. 11 rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgia Grazian, con l'ausilio del gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della crisi “ , Dott.ssa Controparte_1
Giulia IS
- RICORRENTE IN PROPRIO-
***
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da in data 09 Ottobre 2024, in proprio, quale debitore;
Parte_1
letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dalla Dott.ssa Giulia IS nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “ Controparte_1
(doc.26);
[...] lette le integrazioni depositate dal gestore della crisi in data 24.11.2024; 16.01.2025 e
24.01.2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore risiede a
Pinerolo (TO), via Luigi Einaudi n. 11;
ritenuto che
ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore è una persona fisica attualmente lavoratore dipendente a tempo indeterminato
(doc.23) e non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Al riguardo, deve osservarsi che è socio amministratore della Parte_1 [...]
. Controparte_2
In ipotesi di ricorrente in proprio che, in quanto socio a responsabilità illimitata, potrebbe astrattamente essere assoggettato alla liquidazione giudiziale in estensione rispetto all'ente collettivo di cui è socio, ai sensi dell'art. 256 CCII, appaiono possibili almeno due interpretazioni relative alla verifica da condurre per ritenere la sussistenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione controllata del socio, tra cui la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale (art. 2 co 1 lett c) CCII.
Una prima possibile interpretazione dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCII considera l'eventualità della sottoposizione del socio illimitatamente responsabile a liquidazione giudiziale in estensione ex art. 256 CCII rispetto alla società, come causa ostativa all'apertura della liquidazione controllata del socio. Pertanto, il ricorrente è onerato di provare che la società: a) è
“impresa minore” ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII o esonerata per altro titolo dalla liquidazione giudiziale;
b) se “impresa maggiore”, non versa attualmente in stato di insolvenza, [atteso che l'apertura della liquidazione controllata comporta l'esclusione di diritto del socio (art. 2288 c.c.) e che l'estensione della liquidazione giudiziale entro l'anno richiede che lo stato di insolvenza preesista alla cessazione della responsabilità illimitata (art. 256 CCII)].
In altra possibile interpretazione, osta all'apertura di una liquidazione controllata ex art. 2 co. 1 lett. c) soltanto la diretta assoggettabilità a liquidazione giudiziale per effetto dell'insolvenza personale del debitore, senza che assuma rilevanza la qualità di socio illimitatamente responsabile e l'eventuale estensione ex art. 256 CCII.
Nel caso in esame, il principio della ragione più liquida consente di escludere in ogni caso la assoggettabilità a liquidazione giudiziale del debitore, anche a voler considerare la prima tesi sopra enunciata, che impone un onere della prova maggiore al ricorrente, secondo cui occorre procedere alle verifiche di non assoggettabilità in relazione all'ente collettivo. Nella
2 fattispecie, infatti, la società di cui è socio illimitatamente responsabile è Parte_1
qualificabile come impresa minore, non risultando attivo (doc. 2), non avendo conseguito ricavi negli ultimi tre esercizi in quanto inattiva (cfr. visura doc. 1 da cui nonostante risulti
“attiva” è indicata in scioglimento e liquidazione dal 2012) e non risultano debiti superiori a
500.000,00 euro;
- il ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co
1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'CC emerge che:
o l'attivo di è costituito da: il suo reddito mensile da lavoro dipendente Parte_1
pari a circa 2.431,00 (calcolata su 12 mesi e sulla base dei dati raccolti dalle ultime buste paga relative al periodo gennaio-luglio 2024, doc. 26-1, pag. 13), cui devono allo stato aggiungersi euro 306,20 mensili percepiti a titolo di c.d. assegno unico;
un motociclo
Yamaha YZF-R6, targato BK78069 (docc.21); un complesso immobiliare sito in Campiglione
Fenile (TO), via Daniela n.8, costituito da un alloggio a piano terra (censito al catasto al fg.
7, p. 105, sub. 2) e da un alloggio al primo piano (censito al catasto al fg. 7, p. 105, sub. 3), tra loro indipendenti e ciascuno dotato di cantina, due immobili identificati nella categoria
C/6 “Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse” (censiti al catasto al fg. 7, p. 105, sub. 4 e fg.
7, p.105, sub.5), l'immobile identificato nella categoria C7 “tettoie chiuse o aperte” (censito al catasto al fg. 7, p. 105, sub. 6) consistente in un basso fabbricato uso autorimessa ad oggi demolito con cambio di destinazione autorizzata con permesso edilizio n. 01/204 del
4.02.2011. Tale complesso è comprensivo anche di un terreno (censito al fg.7, p.105.,
[...]
, classe 01) (docc. 19, 19.2,20.1). Inoltre, dal ricorso è emerso che CP_3 Parte_1
è socio amministratore della e Controparte_2 di cui, stante l'omissione di indicazione da parte dell'CC nella indicazione dell'attivo, deve presumersi che la quota di partecipazione sia di non rilevante valore. Infine risulta essere intestatario di intestatario di n. ***7188 con saldo al 25.01.2025 pari ad Controparte_4
€ 1.442,02 (doc. 32 e 33 depositati il 25.1.2025);
o i debiti già scaduti sono stati quantificati dall'CC in complessivi euro 207.973,16
(doc. 26 pag.19);
o il raffronto tra reddito mensile - circa euro 2.431,00 a titolo di stipendio ed euro 306,20
a titolo di assegno unico per i due figli- (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie alla contribuzione familiare pari ad euro 2.209,56) e i debiti già scaduti, quantificati dall'CC in complessivi euro 207.973,16, considerati altresì i molteplici provvedimenti di fermo amministrativo gravanti sul motociclo tg BK78069 (prov. del
26.02.2007, rp. A127953S; prov. del 5.03.2007, r.p. A149782N; prov. del 21.06.2010, r.p.
3 A406277U; prov. del 3.11.2014, r.p. A060534J – doc. 21), le ipoteche gravanti sull'intero complesso immobiliare e su singole unità di esso (in specie, l'intero complesso immobiliare
è gravato da i) ipoteca volontaria iscritta il 13.06.2007 nn. 5815/1232 derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario, ii) ipoteca volontaria iscritta il 18.06.2007 ai nn.
6034/1280 derivante da ipoteca volontaria a garanzia rimborso somme, iii) ipoteca legale iscritta il 26.09.2018 ai nn. 7512/981 derivante da ruolo e avviso di addebito esecutivo;
in particolare, gli immobili censiti al fg. 7, p.105, sub. 3,4 e 6, sono colpiti da ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo, e l'immobile censito al fg. 7, p. 105, sub. 2 è colpito da ipoteca legale derivante da atto amministrativo), dimostrano che vi è una manifesta inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, essendovi debiti già scaduti come sopra quantificati, ed anche che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
-al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi Dott.ssa Giulia
IS, che contiene la valutazione circa la sufficienza della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, ne illustra la situazione economica, patrimoniale, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assunzione delle obbligazioni e attesta la possibilità di acquisizione di attivo da distribuire tra i creditori;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto altresì che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;
ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento dei debitori deve essere determinata, allo stato, come segue:
- il nucleo familiare convivente risulta, sulla base delle risultanze dello stato di famiglia, composto dal ricorrente, dalla moglie , dal figlio (nato il Controparte_5 Persona_1
28.05.2007 a Pinerolo) e dal figlio (nato il [...] a [...]- doc.24); Persona_2
- le somme necessarie al mantenimento del nucleo devono stabilirsi, dunque, tenendo conto di quanto indicato dall'ISTAT 2023 quale spesa mediana per un nucleo familiare composto da coppia con due figli (euro 3.240,39) e dunque appare congrua la somma indicata come necessaria al mantenimento del nucleo (euro 2.736,48);
- la moglie , lavoratrice dipendente, percepisce mensilmente euro 526,92 Controparte_5
(pag. 20 relazione dell'CC) e dunque può contribuire con tale somma;
4 - la somma che può dunque essere trattenuta mensilmente da è pari ad euro Parte_1
2.209,56. Al riguardo occorre chiarire che si tratta di somma maggiore rispetto a quanto formalmente richiesto nel ricorso, in quanto si scorpora la somma ricevuta a titolo di assegno unico e si quantifica in misura inferiore al complessivo guadagnato l'apporto della moglie;
- la somma complessiva che potrà essere trattenuta, allo stato, è dunque pari ad euro
2.209,56;
- pertanto, il debitore ricorrente potrà trattenere mensilmente euro 2.209,56 in quanto somma esclusa dalla liquidazione, mentre ogni altra somma percepita dovrà essere messa a disposizione del liquidatore. Tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova, e che verrà esaminata dal GD;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che la debitrice provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente le C.U.; rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;
ritenuto altresì che l'apertura della liquidazione controllata comporta l'esclusione di diritto del socio dalla società di persone (art. 2288 c.c.) – norma applicabile alla snc in virtù del rinvio operato dall'art. 2293 c.c. – e il diritto del socio alla liquidazione della quota, a carico della società e degli altri soci, nel termine di sei mesi dal momento in cui la causa di scioglimento si è verificata (art. 2289 c.c.); ritenuto pertanto che il liquidatore dovrà monitorare le vicende relative alla società “
[...]
”, in liquidazione, di cui il debitore è socio, al fine di Controparte_2 acquisire all'attivo della procedura l'eventuale valore di liquidazione della quota sociale riferibile al debitore;
5 rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
rilevato infine che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'CC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata, non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII e ritenuto che possa confermarsi quale Liquidatore la Dott.ssa Giulia IS nominata dall'
CC , che ha svolto le funzioni di CC ex art. 269 CCII;
Controparte_1
visti gli artt. 66, 268, 269 e 270 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. Parte_1
residente a [...] C.F._1
nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore la dott.ssa Giulia IS, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art.10 co. 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo telematico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
6 che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma
è stata stabilita dal Tribunale, rimettendo la valutazione della eventuale successiva istanza al GD;
invita il debitore a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza del sito internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Carlotta Pittaluga) (Enrico Astuni)
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