Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 209
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Invalidità notifica cartella di pagamento per omessa previa notifica

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto documentazione comprovante l'intervenuta notifica della cartella di pagamento, rendendo infondata la censura.

  • Inammissibile
    Prescrizione del credito

    L'eccezione di prescrizione è inammissibile per il periodo fino alla notifica della cartella, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la cartella stessa. Per il periodo successivo alla notifica della cartella, il credito non risulta prescritto, non essendo decorso il termine triennale tra la notifica della cartella e quella del preavviso di iscrizione ipotecaria.

  • Rigettato
    Invalidità della notifica della cartella per mancata ricezione raccomandata informativa

    La Corte rileva che, trattandosi di consegna effettuata a persona di famiglia, non è necessaria l'invio di una successiva raccomandata informativa qualora l'atto sia stato spedito con raccomandata con avviso di ricevimento e consegnato al domicilio del destinatario, trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 209
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 209
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo