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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAVA EP, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4623/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000021000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013429203000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202400000021000 (notificata in data 26/3/2024) nonché la cartella di pagamento n. 03420210013429203000 (dell'importo di € 388,78, relativo a tassa automobilistica 2016), deducendo l'illegittimità della comunicazione preventiva per omessa previa notifica della sottesa cartella di pagamento ed eccependo l'intervenuta prescrizione del credito.
Concludeva per la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato in relazione all'indicata cartella.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso.
Produceva documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento (effettuata in data 11/8/2022) ed effettuava la chiamata in causa dell'ente impositore.
Si costituiva in giudizio Regione Calabria, eccependo l'inammissibilità del ricorso e deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione (producendo prova della notifica dell'avviso di accertamento).
Con memoria del 22/12/2025 il ricorrente deduceva l'invalidità della notifica della cartella, effettuata con consegna a familiare convivente senza invio (e ricezione) della raccomandata informativa.
La causa veniva trattata all'udienza del 13/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che il thema decidendum del presente procedimento va individuato, secondo quanto espressamente precisato dal ricorrente, in relazione alle censure sollevate avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata con esclusivo riferimento alla cartella di pagamento indicata nell'atto introduttivo del giudizio. Ciò premesso, il ricorso (ammissibile in ragione della tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente) è infondato.
Agenzia delle Entrate - Riscossione ha prodotto documentazione comprovante l'intervenuta notifica (in data
11/8/2022) della cartella di pagamento n. 03420210013429203000, conseguendone - oltre all'infondatezza della censura concernente l'omessa notifica della cartella - l'inammissibilità ex artt. 19-21 d.lgs. n. 546/92 dell'eccezione di prescrizione relativa al periodo fino alla notifica della cartella stessa (che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare impugnando tempestivamente la cartella) e l'infondatezza per il periodo successivo (non essendo decorso il termine triennale tra la notifica della cartella e quella del preavviso di iscrizione ipotecaria).
Va rilevato che, trattandosi di consegna effettuata a persona di famiglia, soccorre l'orientamento secondo cui, in caso di invio diretto dell'atto impositivo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass. n. 10037/2019).
Nell'ordinanza n. 416/2022, la Cassazione (trattando della notifica di una cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali) ha ribadito che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 D.P.
R. n. 602/73 anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento e che tale regime differenziato di notificazione diretta ha superato il vaglio di costituzionalità
(Corte cost. n. 175 del 2018); inoltre, ha precisato che “è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
13. questa Corte ha anche affermato, a tale proposito, che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ…..”.
Nel caso di specie non si versa nell'ipotesi (esaminata da Cass. n. 2229/2020) in cui la notificazione sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, evenienza nella quale la consegna nelle mani del portiere (o di persona addetta alla casa) deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, c.p.c.
Nella pronuncia in esame la Cassazione ha tenuta ben distinta l'ipotesi in cui l'agente della riscossione provvede alla notifica diretta della cartella a mezzo del servizio postale, ex art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973,
“nel qual caso questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto (cfr., per tutte, Cass. n. 20527 del
2019 e i precedenti ivi richiamati)”.
Alla luce dell'esito del ricorso, le spese del giudizio devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, II Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso. - Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione
e Regione Calabria, liquidate in € 150 per ciascuna parte resistente.
Cosenza, 13/1/2026
Il Giudice Monocratico
SE CA
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAVA EP, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4623/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000021000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013429203000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202400000021000 (notificata in data 26/3/2024) nonché la cartella di pagamento n. 03420210013429203000 (dell'importo di € 388,78, relativo a tassa automobilistica 2016), deducendo l'illegittimità della comunicazione preventiva per omessa previa notifica della sottesa cartella di pagamento ed eccependo l'intervenuta prescrizione del credito.
Concludeva per la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato in relazione all'indicata cartella.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso.
Produceva documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento (effettuata in data 11/8/2022) ed effettuava la chiamata in causa dell'ente impositore.
Si costituiva in giudizio Regione Calabria, eccependo l'inammissibilità del ricorso e deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione (producendo prova della notifica dell'avviso di accertamento).
Con memoria del 22/12/2025 il ricorrente deduceva l'invalidità della notifica della cartella, effettuata con consegna a familiare convivente senza invio (e ricezione) della raccomandata informativa.
La causa veniva trattata all'udienza del 13/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che il thema decidendum del presente procedimento va individuato, secondo quanto espressamente precisato dal ricorrente, in relazione alle censure sollevate avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata con esclusivo riferimento alla cartella di pagamento indicata nell'atto introduttivo del giudizio. Ciò premesso, il ricorso (ammissibile in ragione della tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente) è infondato.
Agenzia delle Entrate - Riscossione ha prodotto documentazione comprovante l'intervenuta notifica (in data
11/8/2022) della cartella di pagamento n. 03420210013429203000, conseguendone - oltre all'infondatezza della censura concernente l'omessa notifica della cartella - l'inammissibilità ex artt. 19-21 d.lgs. n. 546/92 dell'eccezione di prescrizione relativa al periodo fino alla notifica della cartella stessa (che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare impugnando tempestivamente la cartella) e l'infondatezza per il periodo successivo (non essendo decorso il termine triennale tra la notifica della cartella e quella del preavviso di iscrizione ipotecaria).
Va rilevato che, trattandosi di consegna effettuata a persona di famiglia, soccorre l'orientamento secondo cui, in caso di invio diretto dell'atto impositivo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass. n. 10037/2019).
Nell'ordinanza n. 416/2022, la Cassazione (trattando della notifica di una cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali) ha ribadito che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 D.P.
R. n. 602/73 anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento e che tale regime differenziato di notificazione diretta ha superato il vaglio di costituzionalità
(Corte cost. n. 175 del 2018); inoltre, ha precisato che “è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
13. questa Corte ha anche affermato, a tale proposito, che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ…..”.
Nel caso di specie non si versa nell'ipotesi (esaminata da Cass. n. 2229/2020) in cui la notificazione sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, evenienza nella quale la consegna nelle mani del portiere (o di persona addetta alla casa) deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, c.p.c.
Nella pronuncia in esame la Cassazione ha tenuta ben distinta l'ipotesi in cui l'agente della riscossione provvede alla notifica diretta della cartella a mezzo del servizio postale, ex art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973,
“nel qual caso questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto (cfr., per tutte, Cass. n. 20527 del
2019 e i precedenti ivi richiamati)”.
Alla luce dell'esito del ricorso, le spese del giudizio devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, II Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso. - Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione
e Regione Calabria, liquidate in € 150 per ciascuna parte resistente.
Cosenza, 13/1/2026
Il Giudice Monocratico
SE CA