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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 13/11/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1391/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1391/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. PAOLETTI MAURIZIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. BATTAGLIA SUSANNA e l'avv. Controparte_1 C.F._2
NT RO
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 22/10/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“chiedono che il Tribunale di Cuneo Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in Valgrana (CN) il 24.04.2016 alle seguenti condizioni:
- il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in modo paritetico e con Per_1 mantenimento diretto, con residenza anagrafica presso l'abitazione materna in Caraglio, Via del
Castello, n. 2;
pagina 1 di 5 - la madre terrà con sé il figlio dall'uscita da scuola del lunedì fino al rientro a scuola del Per_1 mercoledì mattina;
- il padre terrà con sé il figlio dall'uscita da scuola del mercoledì fino al rientro a scuola del Per_1 venerdì mattina;
- i genitori terranno con sé il figlio a weekend alterni, mantenendo l'attuale andamento;
nel caso in cui il weekend sia di spettanza della madre quest'ultima recupererà il venerdì all'uscita dalla Per_1 scuola;
- nel corso delle vacanze natalizie il figlio trascorrerà tempi paritetici con ciascun genitore, i Per_1 quali avranno cura di garantire al medesimo l'alternanza di anno in anno delle Festività principali;
in particolare, starà con il genitore di spettanza dal giorno in cui finisce scuola fino al 31/12 Per_1 alle ore 08:00 e dalle 08:00 del 31/12 fino al rientro a scuola dalle vacanze natalizie con l'altro genitore;
- il periodo delle Festività pasquali sarà trascorso dal figlio minore, ad anni alterni, in via esclusiva con uno dei genitori. In particolare, il prossimo anno trascorrerà Pasqua e Pasquetta con la madre;
- per quanto concerne le vacanze di carnevale e i vari “ponti” infra-annuali (es. 25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), trascorrerà i relativi periodi in modo alternato con Per_1 ciascun genitore. Il prossimo anno (2026) trascorrerà, in alternanza a quanto concordato ed in gran parte avvenuto per l'anno 2025, le vacanze di carnevale, il 25 aprile, il 02 giugno, con il padre;
mentre la festività del 1° maggio, del 1° novembre e dell'8 dicembre sono di spettanza della madre;
il Natale del presente anno il minore lo trascorrerà con la madre.
- durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere, in via esclusiva, con il figlio due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno tra i genitori
- i genitori si impegnano a garantire una chiamata giornaliera del figlio al genitore con cui il minore quel giorno non conviva eventualmente dotando il ragazzo di uno strumento telefonico per ricevere o effettuare la telefonata;
- i genitori si prestano al reciproco consenso al rilascio del passaporto con l'iscrizione del figlio minore sul passaporto di entrambi;
- visto il percorso di aiuto alla bigenitorialità intrapreso presso il Servizio Pubblico dell'ASL CN1, gli stessi si impegnano a proseguirlo;
- il padre verserà alla sig.ra la somma di euro 200,00 mensili a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento transitorio, per il minore per il periodo di anni uno, a far data dalla mensilità di ottobre
2025, fino a settembre 2026 compresa;
- le spese straordinarie saranno suddivise al 50% ciascuno;
- l'assegno unico familiare sarà percepito al 100% dalla signora per un anno a far data da Pt_1 ottobre 2025, decorso il quale l'assegno unico verrà diviso al 50% tra i genitori;
fiscalmente il figlio sarà a carico per ciascun genitore, al 50%, a partire da settembre 2026. pagina 2 di 5 - spese di lite compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 19/06/2024, proponeva domanda Parte_1 di scioglimento del matrimonio civile con celebrato in VALGRANA il Controparte_1
24/04/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie
A, dell'anno 2016, dando atto che in epoca antecedente, ovvero il 25/04/2015, era nato il figlio
, e che con sentenza n. 644/2023 del 07/09/2023, pubbl. il 13/09/2023 era stata omologata la Per_1 separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 13/09/2024 si costituiva in giudizio
, associandosi alla domanda di divorzio. Controparte_1
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 16/10/2024 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio;
chiedevano altresì un breve rinvio, impregiudicati i diritti, al fine di valutare una definizione conciliativa.
Le successive udienze del 22/11/2024 e del 22/01/2025 venivano ulteriormente rinviata su richiesta concorde delle parti all'udienza del 26/03/2025 in cui le parti davano atto di non aver raggiunto un accordo.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 31/03/2025 il Giudice relatore, dr.ssa Ciampa Giusy, dato atto che le parti concordavano in merito al regime di affidamento (condiviso e paritetico alternato) ma non già sulle relative modalità di attuazione, e ritenuto opportuno, nell'interesse del minore , Per_1 preliminarmente ad ogni decisione ex art. 473 bis.22 c.p.c., acquisire relazione aggiornata relativa alla situazione del minore , da parte del Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'ASL Persona_2
CN1 presso cui il minore risultava in carico, rinviava all'udienza del 04/06/2025 mandano al Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'ASL CN1 di depositare relazione aggiornamento.
Atteso il mancato deposito della relazione di aggiornamento l'udienza del 04/06/2025 veniva rinvia all'udienza del 08/10/2025.
Previa riassegnazione del fascicolo in forza di variazione tabellare prot.260.int.2025, all'udienza del
08/10/2025 preso atto dell'intervenuto deposito da parte del Servizio NPI dell'ASL CN1 della relazione di aggiornamento in ordine al minore , le parti addivenivano ad un accordo Persona_2
e, pertanto, i difensori, chiedevano un rinvio al fine di depositare conclusioni congiunte con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
All'udienza figurata del 22/10/2025 le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni riportate in epigrafe e con successiva ordinanza del 23/10/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 5 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i Per_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Sul punto il Collegio prende atto che è attualmente seguito dalla NPI di Cuneo, percorso Per_1 intrapreso su consiglio della scuola del minore.
Nel corso del giudizio è stata, dunque, richiesta relazione di aggiornamento al Servizio di
Neuropsichiatria infantile dell'ASL CN1 depositata in data 20/08/2025 di cui emerge che “dall'analisi delle dinamiche famigliari e della relazione di entrambi i genitori con il minore, emerge un quadro complesso, caratterizzato dalla perdurante conflittualità tra i genitori dopo la separazione. Sebbene non si ravvedano, al momento, rischi evolutivi significativi per il minore, il suo benessere appare strettamente legato alla capacità dei genitori di superare le dinamiche attuali e istaurare una comunicazione collaborativa. Si evidenziano, infatti, alcune fragilità in entrambi i contesti genitoriali.
La madre, pur mostrando una relazione accudente e protettiva e un profondo desiderio di sostenere il figlio, si trova ad operare in una condizione di pseudo isolamento, dovuta alla mancanza di una rete famigliare di supporto;
situazione che sembra acuire le difficoltà nella gestione della giovane figlia e dal lavoro, che la signora sembra costretta a cambiare sovente, anche per adattarsi ai bisogni dei figli.
Il padre, pur manifestando una relazione affettiva con il figlio, sembra prediligere il piano dei beni materiali, offrendo al bambino un supporto che non sempre tiene conto dei suoi bisogni emotivi. …. È importante tuttavia sottolineare che entrambi i genitori manifestano il desiderio di collaborare per il benessere di e , dal canto suo, si sente amato da entrambi. Si ritiene pertanto Per_1 Per_1 fondamentale che siano i genitori ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità e di mediazione, onde acquisire nuovi strumenti comunicativi e imparare a focalizzarsi sui vissuti di
, sulle sue emozioni, sui suoi bisogni emotivi. Questo intervento appare indispensabile per Per_1 evitare che le attuali tensioni si strutturino in un modello relazionale che, nel tempo, potrebbe compromettere il benessere psico fisico del minore.”
pagina 4 di 5 Ciò posto, dato atto che un percorso di supporto alla genitorialità può essere richiesto dal giudice in casi di criticità nel rapporto genitore-figlio, ma non può essere obbligatorio in senso stretto per la terapia, a causa della tutela della libertà di autodeterminazione dei genitori, il Collegio prende atto che all'udienza del 08/10/2025 le parti hanno dichiarato di aver intrapreso un percorso di supporto alla genitorialità con l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, sicché la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] a Parte_1
IA (PG), e , nato il [...] RA (CN), celebrato in Controparte_1
VALGRANA il 24/04/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2016;
2) Dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VALGRANA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 30/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1391/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. PAOLETTI MAURIZIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. BATTAGLIA SUSANNA e l'avv. Controparte_1 C.F._2
NT RO
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 22/10/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“chiedono che il Tribunale di Cuneo Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in Valgrana (CN) il 24.04.2016 alle seguenti condizioni:
- il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in modo paritetico e con Per_1 mantenimento diretto, con residenza anagrafica presso l'abitazione materna in Caraglio, Via del
Castello, n. 2;
pagina 1 di 5 - la madre terrà con sé il figlio dall'uscita da scuola del lunedì fino al rientro a scuola del Per_1 mercoledì mattina;
- il padre terrà con sé il figlio dall'uscita da scuola del mercoledì fino al rientro a scuola del Per_1 venerdì mattina;
- i genitori terranno con sé il figlio a weekend alterni, mantenendo l'attuale andamento;
nel caso in cui il weekend sia di spettanza della madre quest'ultima recupererà il venerdì all'uscita dalla Per_1 scuola;
- nel corso delle vacanze natalizie il figlio trascorrerà tempi paritetici con ciascun genitore, i Per_1 quali avranno cura di garantire al medesimo l'alternanza di anno in anno delle Festività principali;
in particolare, starà con il genitore di spettanza dal giorno in cui finisce scuola fino al 31/12 Per_1 alle ore 08:00 e dalle 08:00 del 31/12 fino al rientro a scuola dalle vacanze natalizie con l'altro genitore;
- il periodo delle Festività pasquali sarà trascorso dal figlio minore, ad anni alterni, in via esclusiva con uno dei genitori. In particolare, il prossimo anno trascorrerà Pasqua e Pasquetta con la madre;
- per quanto concerne le vacanze di carnevale e i vari “ponti” infra-annuali (es. 25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), trascorrerà i relativi periodi in modo alternato con Per_1 ciascun genitore. Il prossimo anno (2026) trascorrerà, in alternanza a quanto concordato ed in gran parte avvenuto per l'anno 2025, le vacanze di carnevale, il 25 aprile, il 02 giugno, con il padre;
mentre la festività del 1° maggio, del 1° novembre e dell'8 dicembre sono di spettanza della madre;
il Natale del presente anno il minore lo trascorrerà con la madre.
- durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere, in via esclusiva, con il figlio due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno tra i genitori
- i genitori si impegnano a garantire una chiamata giornaliera del figlio al genitore con cui il minore quel giorno non conviva eventualmente dotando il ragazzo di uno strumento telefonico per ricevere o effettuare la telefonata;
- i genitori si prestano al reciproco consenso al rilascio del passaporto con l'iscrizione del figlio minore sul passaporto di entrambi;
- visto il percorso di aiuto alla bigenitorialità intrapreso presso il Servizio Pubblico dell'ASL CN1, gli stessi si impegnano a proseguirlo;
- il padre verserà alla sig.ra la somma di euro 200,00 mensili a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento transitorio, per il minore per il periodo di anni uno, a far data dalla mensilità di ottobre
2025, fino a settembre 2026 compresa;
- le spese straordinarie saranno suddivise al 50% ciascuno;
- l'assegno unico familiare sarà percepito al 100% dalla signora per un anno a far data da Pt_1 ottobre 2025, decorso il quale l'assegno unico verrà diviso al 50% tra i genitori;
fiscalmente il figlio sarà a carico per ciascun genitore, al 50%, a partire da settembre 2026. pagina 2 di 5 - spese di lite compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 19/06/2024, proponeva domanda Parte_1 di scioglimento del matrimonio civile con celebrato in VALGRANA il Controparte_1
24/04/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie
A, dell'anno 2016, dando atto che in epoca antecedente, ovvero il 25/04/2015, era nato il figlio
, e che con sentenza n. 644/2023 del 07/09/2023, pubbl. il 13/09/2023 era stata omologata la Per_1 separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 13/09/2024 si costituiva in giudizio
, associandosi alla domanda di divorzio. Controparte_1
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 16/10/2024 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio;
chiedevano altresì un breve rinvio, impregiudicati i diritti, al fine di valutare una definizione conciliativa.
Le successive udienze del 22/11/2024 e del 22/01/2025 venivano ulteriormente rinviata su richiesta concorde delle parti all'udienza del 26/03/2025 in cui le parti davano atto di non aver raggiunto un accordo.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 31/03/2025 il Giudice relatore, dr.ssa Ciampa Giusy, dato atto che le parti concordavano in merito al regime di affidamento (condiviso e paritetico alternato) ma non già sulle relative modalità di attuazione, e ritenuto opportuno, nell'interesse del minore , Per_1 preliminarmente ad ogni decisione ex art. 473 bis.22 c.p.c., acquisire relazione aggiornata relativa alla situazione del minore , da parte del Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'ASL Persona_2
CN1 presso cui il minore risultava in carico, rinviava all'udienza del 04/06/2025 mandano al Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'ASL CN1 di depositare relazione aggiornamento.
Atteso il mancato deposito della relazione di aggiornamento l'udienza del 04/06/2025 veniva rinvia all'udienza del 08/10/2025.
Previa riassegnazione del fascicolo in forza di variazione tabellare prot.260.int.2025, all'udienza del
08/10/2025 preso atto dell'intervenuto deposito da parte del Servizio NPI dell'ASL CN1 della relazione di aggiornamento in ordine al minore , le parti addivenivano ad un accordo Persona_2
e, pertanto, i difensori, chiedevano un rinvio al fine di depositare conclusioni congiunte con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
All'udienza figurata del 22/10/2025 le parti hanno congiuntamente precisato le conclusioni riportate in epigrafe e con successiva ordinanza del 23/10/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 3 di 5 Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i Per_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Sul punto il Collegio prende atto che è attualmente seguito dalla NPI di Cuneo, percorso Per_1 intrapreso su consiglio della scuola del minore.
Nel corso del giudizio è stata, dunque, richiesta relazione di aggiornamento al Servizio di
Neuropsichiatria infantile dell'ASL CN1 depositata in data 20/08/2025 di cui emerge che “dall'analisi delle dinamiche famigliari e della relazione di entrambi i genitori con il minore, emerge un quadro complesso, caratterizzato dalla perdurante conflittualità tra i genitori dopo la separazione. Sebbene non si ravvedano, al momento, rischi evolutivi significativi per il minore, il suo benessere appare strettamente legato alla capacità dei genitori di superare le dinamiche attuali e istaurare una comunicazione collaborativa. Si evidenziano, infatti, alcune fragilità in entrambi i contesti genitoriali.
La madre, pur mostrando una relazione accudente e protettiva e un profondo desiderio di sostenere il figlio, si trova ad operare in una condizione di pseudo isolamento, dovuta alla mancanza di una rete famigliare di supporto;
situazione che sembra acuire le difficoltà nella gestione della giovane figlia e dal lavoro, che la signora sembra costretta a cambiare sovente, anche per adattarsi ai bisogni dei figli.
Il padre, pur manifestando una relazione affettiva con il figlio, sembra prediligere il piano dei beni materiali, offrendo al bambino un supporto che non sempre tiene conto dei suoi bisogni emotivi. …. È importante tuttavia sottolineare che entrambi i genitori manifestano il desiderio di collaborare per il benessere di e , dal canto suo, si sente amato da entrambi. Si ritiene pertanto Per_1 Per_1 fondamentale che siano i genitori ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità e di mediazione, onde acquisire nuovi strumenti comunicativi e imparare a focalizzarsi sui vissuti di
, sulle sue emozioni, sui suoi bisogni emotivi. Questo intervento appare indispensabile per Per_1 evitare che le attuali tensioni si strutturino in un modello relazionale che, nel tempo, potrebbe compromettere il benessere psico fisico del minore.”
pagina 4 di 5 Ciò posto, dato atto che un percorso di supporto alla genitorialità può essere richiesto dal giudice in casi di criticità nel rapporto genitore-figlio, ma non può essere obbligatorio in senso stretto per la terapia, a causa della tutela della libertà di autodeterminazione dei genitori, il Collegio prende atto che all'udienza del 08/10/2025 le parti hanno dichiarato di aver intrapreso un percorso di supporto alla genitorialità con l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, sicché la domanda congiunta dei coniugi può essere recepita.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] a Parte_1
IA (PG), e , nato il [...] RA (CN), celebrato in Controparte_1
VALGRANA il 24/04/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2016;
2) Dispone quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VALGRANA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 30/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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