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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 5290/2022
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 5290/2022
promosso da in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Maccarone, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
, rappresentato e difeso dall' avv. Rosario Musumeci, giusta procura alle liti Controparte_1
in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
preso atto che l'udienza del 12.03.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 5290/2022 vertente
TRA in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Maccarone, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Musumeci, giusta procura alle liti Controparte_1
in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello agiva in giudizio al fine di ottenere Parte_1
la riforma della sentenza n. 910/2022, resa dal Giudice di Pace di Cava de' Tirreni in data 30.05.2022, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 510/2022, la quale così statuiva: “Il Giudice di pace di
Cava de' Tirreni, dott. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
con atto di citazione ritualmente notificato e sulla domanda Parte_1
riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, così provvede: a) Accoglie la domanda attorea. b)
Rigetta la domanda riconvenzionale. c) Condanna a rimborsare Parte_1 all'attore la somma di €. 2143,06 oltre gli interessi al tasso legale a decorrere dalla Controparte_1
data di estinzione anticipata del finanziamento (30.04.2013). d) Condanna Parte_1
al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio che liquida in complessivi
[...] Controparte_1
Euro 1350,00 di cui Euro 145,00 per spese ed Euro 1205,00 per compenso professionale oltre, rimborso spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari avv.
Pasquale Fiorentino.”. A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'errore in cui era incorso il Giudice di prime cure per avere fatto erronea interpretazione dell'art. 125-sexies T.U.B., vigente alla stipula del contratto, ed erronea applicazione della sentenza Lexitor della CGUE;
censurava, altresì, la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato la vessatorietà dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto nonostante tale disposizione fosse riproduttiva di una norma di legge;
contestava, ancora, il criterio di calcolo adottato ai fini del rimborso delle voci di costo correlate al contratto di finanziamento basato sul metodo pro rata temporis, anziché di quello basato sulla curva degli interessi, determinando, così, un'errata quantificazione degli importi da rimborsare, includendovi, peraltro, anche i costi assicurativi, mai sostenuti dall'appellato, né oggetto del petitum avversario. Si doleva, infine, del rigetto della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte al consumatore.
Ciò posto ed alla luce delle circostanze e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- annullare e riformare la sentenza n. 910 del 2022 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni;
- per
l'effetto, rigettare tutte le domande e pretese avanzate dal sig. nei confronti della Controparte_1 banca odierna appellante, perché totalmente infondate per le motivazioni tutte di cui alla parte motiva del presente atto e per l'ulteriore effetto accogliere le conclusioni precisate dalla esponente in primo grado, che di seguito si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria del caso: - in via preliminare, riconoscere e dichiarare la propria incompetenza per valore a conoscere della presente controversia, per essere a ciò competente il Tribunale di Nocera Inferiore;
- nel merito, dichiarare inammissibili
o, comunque, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
- in subordine nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si riconoscesse il diritto di parte attrice al rimborso anche degli oneri up front, applicare, ai fini della determinazione delle somme da restituire alla parte istante il criterio proporzionale all'incidenza degli interessi ed accertare che nessun'altra somma è dovuta al sig. - in via CP_1 riconvenzionale: - condannare il sig. alla restituzione della somma di Euro 3.108,94, Controparte_1 oltre interessi legali dal momento della proposizione della domanda riconvenzionale sino al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.” - per l'effetto, condannare il sig. alla Controparte_1 restituzione degli importi al medesimo versati da in adempimento Parte_1 della sentenza del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni n. 910/2022, pari ad Euro 2.254,28 a titolo di sorte capitale ed Euro 1.626,09 a titolo di spese legali, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- in accoglimento del quarto motivo di appello, condannare altresì il sig. alla Controparte_1 restituzione della somma di Euro 3.108,94, oltre interessi legali dal momento della proposizione della domanda riconvenzionale sino al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Con comparsa di risposta depositata il 13.09.2023 si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 contestava l'avversa domanda, nonché tutta la documentazione allegata, ritenendola inammissibile, improponibile e priva di fondamento sia sul piano fattuale che giuridico. Evidenziava, in particolare, la correttezza della decisione del giudice delle prime cure in ordine: al riconoscimento del rimborso per come statuito in sentenza, operato conformemente al disposto di cui all'art. 125-sexies T.U.B, interpretato alla luce della CGUE (c.d. sentenza Lexitor) e della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022; al criterio proporzionale puro (pro rata temporis) adottato per la determinazione delle somme rimborsabili, in conformità con la giurisprudenza nazionale e con gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
evidenziava, altresì, la corretta applicazione delle norme a tutela dei consumatori e la declaratoria di nullità delle clausole vessatorie. Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via principale: rigettare, la domanda di appello, poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza di prime cure;
Con condanna in ogni caso alle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore costituito.”
Celebrata la prima udienza e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, all'udienza ricalendarizzata del 12.9.2024 il giudizio veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 12.3.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato l'appello è infondato e va rigettato per le seguenti argomentazioni.
In primo luogo, va respinto il motivo d'appello relativo alla carenza di legittimazione passiva/infondatezza della domanda di ripetizione di una quota parte dei costi di assicurazione e di intermediazione in considerazione del fatto che le parti, attraverso la stipula della polizza assicurativa, tendono a realizzare un'operazione economica unitaria con un'unica causa in concreto. Il carattere di accessorietà crea una dipendenza tale che le vicende del rapporto principale si riflettono necessariamente anche sulla validità e sull'esecuzione di quello ad esso collegato, pertanto, il venir meno del primo contratto determina, come conseguenza, che quello collegato diviene privo di causa.
Condivisibilmente, dunque, il Giudice di Pace ha ritenuto che l'estinzione anticipata del finanziamento faccia venir meno la causa del contratto assicurativo.
Ciò posto, la fattispecie sub iudice rientra nella previsione generale dell'art.125 TUB (ratione temporis applicabile) il quale sanciva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettava unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario, e che se il consumatore avesse esercitato la facoltà di adempimento anticipato, avrebbe avuto diritto a
“un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, secondo le modalità stabilite dal CICR.
Per espresso richiamo dell'art. 121, comma 2, t.u.b. il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito coinvolge anche i premi assicurativi. A riprova di quanto precede, viene in rilievo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le “Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”), il quale esprime principi estendibili alla fattispecie oggetto di causa nella parte in cui prevede che “nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica (...), il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio é cessato”. L'art. 49 del Regolamento ISVAP n.
35/2010 rappresenta un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata / surrogazione del mutuo: “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni
e frazione di anno, mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per
l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”. In tal senso, da ultimo, anche Tribunale Torino sentenza del
21.03.2020 che così si esprime: “Il finanziatore è corretto legittimato passivo della pretesa di riduzione del costo del credito anche nella parte relativa ai costi assicurativi (salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice”; conforme: Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 06/10/2023).
In secondo luogo, per quanto riguarda i motivi d'appello concernenti specificamente la condanna della al pagamento dei costi e degli oneri economici a seguito dell'estinzione anticipata del Pt_2
finanziamento, gli stessi vanno esaminati congiuntamente attesa la loro intrinseca connessione. L'appellante lamenta error in iudicando da parte del Giudice di Pace laddove questi ha riconosciuto in favore di , a titolo di ripetizione di somme indebitamente percepite, l'importo di Controparte_1
euro 2.143,06.
Ora, come già richiamato, ai sensi dell'art. 125 del TUB (ratione temporis applicabile al caso di specie), nel caso di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, questi aveva diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR e dunque, il costo del finanziamento risulta in parte rimborsabile. Secondo quello che è l'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi sotto il vigore della detta normativa, il richiamo all'equità ben è stato inteso come una riduzione del costo proporzionale alla riduzione della vita del finanziamento, esteso a tutti quei costi che sono connaturali alla natura di durata del contratto in discorso. Di conseguenza è stato ritenuto sussistente il diritto del cliente ad ottenere la ripetizione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (c.d. costi recurring).
Sennonchè, è doveroso dare atto che è recentemente intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, depositata in Cancelleria il 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies c. 2 Dl 73/2021 conv. con modif. in L 106/2021, che ha modificato il testo del richiamato art. 125 sexies TUB, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
In motivazione, la Corte: “posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2”, in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato che: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e
3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
Ciò posto, deve ancora precisarsi che sebbene tale pronuncia di incostituzionalità non abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima del 25/07/2021 alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell'art. 125 sexies c. 1
Tub, ha, tuttavia, precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, il che implica: che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve includere tutti i costi, cioè non soltanto i costi cd. recurring, bensì anche quelli cd. up front; che tale diritto del consumatore non può essere escluso o limitato da una clausola contrattuale, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 Tub); che le disposizioni contrattuali dirette a limitare la possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi sono nulle ex art. 36 Co.. Consumo, e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausole vessatorie ex art. 33 Co. Consumo, poiché determinanti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto (sul punto, in particolare, Trib. Torino
2054/2021; nello stesso senso, Trib. Torino ord. 12/10/2020).
Facendo applicazione di tali coordinate normative e giurisprudenziali, certamente applicabili al caso di specie, essendo comune la ratio di tutela del consumatore riscontrabile anche sotto la vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 125 Tub, ne consegue il rigetto dell'appello proposto e la conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni che ha sancito, in fatto, la rimborsabilità in favore del cliente di tutti i costi connessi al contratto di finanziamento, indipendentemente dalla loro natura up front o recurring, in misura proporzionale alla minor durata del rapporto contrattuale, conseguita alla sua estinzione anticipata.
Ad ulteriore conferma delle argomentazioni sopra esposte va ulteriormente ribadito che secondo la giurisprudenza di merito, già nella sua formulazione originaria, l'art. 125, comma 2, T.U.B. consentiva di riconoscere al consumatore un diritto al rimborso dei costi collegati all'erogazione del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Ed, infatti, il diritto al rimborso delle commissioni anticipate, ma riguardanti attività ancora non svolte perché di competenza di annualità successive all'estinzione anticipata del finanziamento, poteva già emergere dalla formulazione originaria dell'art. 125 c. 2 del testo unico bancario secondo il quale il consumatore che avesse anticipato l'adempimento aveva diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR.
La norma di attuazione era costituita dall'art. 3 D.M. 8 luglio 1992, rubricato “adempimento anticipato”, secondo cui “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato, tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
Ora le locuzioni “equa riduzione del costo del finanziamento” e “altri oneri maturati fino a quel momento”, non possono che rimandare a quella parte dei costi del finanziamento dei quali la banca non sarà più onerata per effetto dell'adempimento anticipato (cfr. Tribunale Torino, I sezione civile, sentenza in data 6.3.2019).
Tale conclusione appare suffragata dal fatto che il previgente articolo 125 c. 2 era ispirato alla direttiva comunitaria 87/102/CEE, poi abrogata dalla direttiva 2008/48. Ed infatti, già l'articolo
8 della direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48 con effetto all'11 giugno 2010, disponeva: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Ed allora, la rimborsabilità per intervenuta estinzione anticipata è certamente dovuta, in ragione della applicabilità dell'art. 125 sexies, nella sua formulazione originaria, in considerazione del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito. I recenti interventi normativi, anche alla luce della direttiva europea 48/2008, hanno previsto che il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.
Viene, in rilevo specificamente, oltre agli articoli 7,9 e 39 della direttiva menzionata n. 48/2008,
l'articolo 16, rubricato “Rimborso anticipato”, il quale dispone: “
1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato
e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore
a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo. 3.
Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato: a) se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto d'assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;
b) in caso di concessione di scoperto;
c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.
4.Gli Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di 10.000 EUR in dodici mesi;
b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2. Se
l'indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione. In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.
5. L'indennizzo non supera l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito”.
L'articolo 22 della medesima direttiva, intitolato “Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva” stabilisce: “
1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.
3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare
l'applicazione della direttiva stessa”.
La direttiva del 2008 è stata recepita dal legislatore italiano all'art. 125 sexies TUB, come modificato dal d.lgs.141/2010 disponendo: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto
a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare
l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3.L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari
o inferiore a 10.000 euro”.
La disposizione in esame riconosce al consumatore che eserciti il diritto unilaterale di risolvere il contratto pagando, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, il diritto alla riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto.
Orbene, la Corte di Giustizia ha interpretato con sentenza dell'11.09.2019 (causa C-383/18, cd sentenza Lexitor) la direttiva nel seguente senso: l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto;
per quanto riguarda la nozione di “costo totale del credito”, l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48 la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito
è a conoscenza, escluse le spese notarili. Questa definizione, secondo la Corte di Giustizia non contiene nessuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito;
la locuzione “restante durata del contratto”, che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto;
la disposizione deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37); per quanto riguarda il contesto,
l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
“equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”; per quanto riguarda l'obiettivo della direttiva
2008/48 essa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, C-58/18, EU:C:2019:467, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata). Per_1
Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e C- 377/14, Per_2 Persona_3
EU:C:2016:283, punto 63).
Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti;
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca. Peraltro, la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;
limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto;
il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto;
includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito.
Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli
Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante;
in caso di rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.
Quindi, in conclusione, il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.
Pertanto, pur nella vigenza del precedente art. 125, comma 2 TUB, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie, stante la nullità, in quanto vessatoria, della clausola di rinuncia alla restituzione delle medesime, configurandosi, altrimenti, la prestazione a favore della priva di causa debendi. Pt_2
L'appello va, quindi, rigettato con la consequenziale conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di lite, l'assenza di un univoco panorama giurisprudenziale e la peculiarità delle questioni affrontate, giustifica la compensazione integrale delle stesse.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,18.3.2025
Il Giudice, Dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 5290/2022
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 5290/2022
promosso da in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Maccarone, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
, rappresentato e difeso dall' avv. Rosario Musumeci, giusta procura alle liti Controparte_1
in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
preso atto che l'udienza del 12.03.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 5290/2022 vertente
TRA in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Maccarone, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Musumeci, giusta procura alle liti Controparte_1
in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello agiva in giudizio al fine di ottenere Parte_1
la riforma della sentenza n. 910/2022, resa dal Giudice di Pace di Cava de' Tirreni in data 30.05.2022, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 510/2022, la quale così statuiva: “Il Giudice di pace di
Cava de' Tirreni, dott. Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
con atto di citazione ritualmente notificato e sulla domanda Parte_1
riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, così provvede: a) Accoglie la domanda attorea. b)
Rigetta la domanda riconvenzionale. c) Condanna a rimborsare Parte_1 all'attore la somma di €. 2143,06 oltre gli interessi al tasso legale a decorrere dalla Controparte_1
data di estinzione anticipata del finanziamento (30.04.2013). d) Condanna Parte_1
al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio che liquida in complessivi
[...] Controparte_1
Euro 1350,00 di cui Euro 145,00 per spese ed Euro 1205,00 per compenso professionale oltre, rimborso spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari avv.
Pasquale Fiorentino.”. A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'errore in cui era incorso il Giudice di prime cure per avere fatto erronea interpretazione dell'art. 125-sexies T.U.B., vigente alla stipula del contratto, ed erronea applicazione della sentenza Lexitor della CGUE;
censurava, altresì, la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato la vessatorietà dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto nonostante tale disposizione fosse riproduttiva di una norma di legge;
contestava, ancora, il criterio di calcolo adottato ai fini del rimborso delle voci di costo correlate al contratto di finanziamento basato sul metodo pro rata temporis, anziché di quello basato sulla curva degli interessi, determinando, così, un'errata quantificazione degli importi da rimborsare, includendovi, peraltro, anche i costi assicurativi, mai sostenuti dall'appellato, né oggetto del petitum avversario. Si doleva, infine, del rigetto della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte al consumatore.
Ciò posto ed alla luce delle circostanze e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- annullare e riformare la sentenza n. 910 del 2022 del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni;
- per
l'effetto, rigettare tutte le domande e pretese avanzate dal sig. nei confronti della Controparte_1 banca odierna appellante, perché totalmente infondate per le motivazioni tutte di cui alla parte motiva del presente atto e per l'ulteriore effetto accogliere le conclusioni precisate dalla esponente in primo grado, che di seguito si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria del caso: - in via preliminare, riconoscere e dichiarare la propria incompetenza per valore a conoscere della presente controversia, per essere a ciò competente il Tribunale di Nocera Inferiore;
- nel merito, dichiarare inammissibili
o, comunque, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
- in subordine nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si riconoscesse il diritto di parte attrice al rimborso anche degli oneri up front, applicare, ai fini della determinazione delle somme da restituire alla parte istante il criterio proporzionale all'incidenza degli interessi ed accertare che nessun'altra somma è dovuta al sig. - in via CP_1 riconvenzionale: - condannare il sig. alla restituzione della somma di Euro 3.108,94, Controparte_1 oltre interessi legali dal momento della proposizione della domanda riconvenzionale sino al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.” - per l'effetto, condannare il sig. alla Controparte_1 restituzione degli importi al medesimo versati da in adempimento Parte_1 della sentenza del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni n. 910/2022, pari ad Euro 2.254,28 a titolo di sorte capitale ed Euro 1.626,09 a titolo di spese legali, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- in accoglimento del quarto motivo di appello, condannare altresì il sig. alla Controparte_1 restituzione della somma di Euro 3.108,94, oltre interessi legali dal momento della proposizione della domanda riconvenzionale sino al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Con comparsa di risposta depositata il 13.09.2023 si costituiva in giudizio il quale Controparte_1 contestava l'avversa domanda, nonché tutta la documentazione allegata, ritenendola inammissibile, improponibile e priva di fondamento sia sul piano fattuale che giuridico. Evidenziava, in particolare, la correttezza della decisione del giudice delle prime cure in ordine: al riconoscimento del rimborso per come statuito in sentenza, operato conformemente al disposto di cui all'art. 125-sexies T.U.B, interpretato alla luce della CGUE (c.d. sentenza Lexitor) e della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022; al criterio proporzionale puro (pro rata temporis) adottato per la determinazione delle somme rimborsabili, in conformità con la giurisprudenza nazionale e con gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
evidenziava, altresì, la corretta applicazione delle norme a tutela dei consumatori e la declaratoria di nullità delle clausole vessatorie. Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via principale: rigettare, la domanda di appello, poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza di prime cure;
Con condanna in ogni caso alle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore costituito.”
Celebrata la prima udienza e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, all'udienza ricalendarizzata del 12.9.2024 il giudizio veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 12.3.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato l'appello è infondato e va rigettato per le seguenti argomentazioni.
In primo luogo, va respinto il motivo d'appello relativo alla carenza di legittimazione passiva/infondatezza della domanda di ripetizione di una quota parte dei costi di assicurazione e di intermediazione in considerazione del fatto che le parti, attraverso la stipula della polizza assicurativa, tendono a realizzare un'operazione economica unitaria con un'unica causa in concreto. Il carattere di accessorietà crea una dipendenza tale che le vicende del rapporto principale si riflettono necessariamente anche sulla validità e sull'esecuzione di quello ad esso collegato, pertanto, il venir meno del primo contratto determina, come conseguenza, che quello collegato diviene privo di causa.
Condivisibilmente, dunque, il Giudice di Pace ha ritenuto che l'estinzione anticipata del finanziamento faccia venir meno la causa del contratto assicurativo.
Ciò posto, la fattispecie sub iudice rientra nella previsione generale dell'art.125 TUB (ratione temporis applicabile) il quale sanciva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettava unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario, e che se il consumatore avesse esercitato la facoltà di adempimento anticipato, avrebbe avuto diritto a
“un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, secondo le modalità stabilite dal CICR.
Per espresso richiamo dell'art. 121, comma 2, t.u.b. il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito coinvolge anche i premi assicurativi. A riprova di quanto precede, viene in rilievo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le “Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”), il quale esprime principi estendibili alla fattispecie oggetto di causa nella parte in cui prevede che “nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica (...), il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio é cessato”. L'art. 49 del Regolamento ISVAP n.
35/2010 rappresenta un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata / surrogazione del mutuo: “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni
e frazione di anno, mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per
l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”. In tal senso, da ultimo, anche Tribunale Torino sentenza del
21.03.2020 che così si esprime: “Il finanziatore è corretto legittimato passivo della pretesa di riduzione del costo del credito anche nella parte relativa ai costi assicurativi (salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice”; conforme: Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 06/10/2023).
In secondo luogo, per quanto riguarda i motivi d'appello concernenti specificamente la condanna della al pagamento dei costi e degli oneri economici a seguito dell'estinzione anticipata del Pt_2
finanziamento, gli stessi vanno esaminati congiuntamente attesa la loro intrinseca connessione. L'appellante lamenta error in iudicando da parte del Giudice di Pace laddove questi ha riconosciuto in favore di , a titolo di ripetizione di somme indebitamente percepite, l'importo di Controparte_1
euro 2.143,06.
Ora, come già richiamato, ai sensi dell'art. 125 del TUB (ratione temporis applicabile al caso di specie), nel caso di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, questi aveva diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR e dunque, il costo del finanziamento risulta in parte rimborsabile. Secondo quello che è l'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi sotto il vigore della detta normativa, il richiamo all'equità ben è stato inteso come una riduzione del costo proporzionale alla riduzione della vita del finanziamento, esteso a tutti quei costi che sono connaturali alla natura di durata del contratto in discorso. Di conseguenza è stato ritenuto sussistente il diritto del cliente ad ottenere la ripetizione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un'unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto (c.d. costi recurring).
Sennonchè, è doveroso dare atto che è recentemente intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, depositata in Cancelleria il 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies c. 2 Dl 73/2021 conv. con modif. in L 106/2021, che ha modificato il testo del richiamato art. 125 sexies TUB, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
In motivazione, la Corte: “posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2”, in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato che: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e
3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
Ciò posto, deve ancora precisarsi che sebbene tale pronuncia di incostituzionalità non abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima del 25/07/2021 alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell'art. 125 sexies c. 1
Tub, ha, tuttavia, precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, il che implica: che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve includere tutti i costi, cioè non soltanto i costi cd. recurring, bensì anche quelli cd. up front; che tale diritto del consumatore non può essere escluso o limitato da una clausola contrattuale, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 Tub); che le disposizioni contrattuali dirette a limitare la possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi sono nulle ex art. 36 Co.. Consumo, e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausole vessatorie ex art. 33 Co. Consumo, poiché determinanti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto (sul punto, in particolare, Trib. Torino
2054/2021; nello stesso senso, Trib. Torino ord. 12/10/2020).
Facendo applicazione di tali coordinate normative e giurisprudenziali, certamente applicabili al caso di specie, essendo comune la ratio di tutela del consumatore riscontrabile anche sotto la vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 125 Tub, ne consegue il rigetto dell'appello proposto e la conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni che ha sancito, in fatto, la rimborsabilità in favore del cliente di tutti i costi connessi al contratto di finanziamento, indipendentemente dalla loro natura up front o recurring, in misura proporzionale alla minor durata del rapporto contrattuale, conseguita alla sua estinzione anticipata.
Ad ulteriore conferma delle argomentazioni sopra esposte va ulteriormente ribadito che secondo la giurisprudenza di merito, già nella sua formulazione originaria, l'art. 125, comma 2, T.U.B. consentiva di riconoscere al consumatore un diritto al rimborso dei costi collegati all'erogazione del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Ed, infatti, il diritto al rimborso delle commissioni anticipate, ma riguardanti attività ancora non svolte perché di competenza di annualità successive all'estinzione anticipata del finanziamento, poteva già emergere dalla formulazione originaria dell'art. 125 c. 2 del testo unico bancario secondo il quale il consumatore che avesse anticipato l'adempimento aveva diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR.
La norma di attuazione era costituita dall'art. 3 D.M. 8 luglio 1992, rubricato “adempimento anticipato”, secondo cui “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato, tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
Ora le locuzioni “equa riduzione del costo del finanziamento” e “altri oneri maturati fino a quel momento”, non possono che rimandare a quella parte dei costi del finanziamento dei quali la banca non sarà più onerata per effetto dell'adempimento anticipato (cfr. Tribunale Torino, I sezione civile, sentenza in data 6.3.2019).
Tale conclusione appare suffragata dal fatto che il previgente articolo 125 c. 2 era ispirato alla direttiva comunitaria 87/102/CEE, poi abrogata dalla direttiva 2008/48. Ed infatti, già l'articolo
8 della direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48 con effetto all'11 giugno 2010, disponeva: “Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Ed allora, la rimborsabilità per intervenuta estinzione anticipata è certamente dovuta, in ragione della applicabilità dell'art. 125 sexies, nella sua formulazione originaria, in considerazione del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito. I recenti interventi normativi, anche alla luce della direttiva europea 48/2008, hanno previsto che il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.
Viene, in rilevo specificamente, oltre agli articoli 7,9 e 39 della direttiva menzionata n. 48/2008,
l'articolo 16, rubricato “Rimborso anticipato”, il quale dispone: “
1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato
e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore
a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo. 3.
Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato: a) se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto d'assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;
b) in caso di concessione di scoperto;
c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.
4.Gli Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di 10.000 EUR in dodici mesi;
b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2. Se
l'indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione. In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.
5. L'indennizzo non supera l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito”.
L'articolo 22 della medesima direttiva, intitolato “Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva” stabilisce: “
1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.
3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare
l'applicazione della direttiva stessa”.
La direttiva del 2008 è stata recepita dal legislatore italiano all'art. 125 sexies TUB, come modificato dal d.lgs.141/2010 disponendo: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto
a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare
l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3.L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari
o inferiore a 10.000 euro”.
La disposizione in esame riconosce al consumatore che eserciti il diritto unilaterale di risolvere il contratto pagando, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, il diritto alla riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto.
Orbene, la Corte di Giustizia ha interpretato con sentenza dell'11.09.2019 (causa C-383/18, cd sentenza Lexitor) la direttiva nel seguente senso: l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto;
per quanto riguarda la nozione di “costo totale del credito”, l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48 la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito
è a conoscenza, escluse le spese notarili. Questa definizione, secondo la Corte di Giustizia non contiene nessuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito;
la locuzione “restante durata del contratto”, che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto;
la disposizione deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37); per quanto riguarda il contesto,
l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di
“equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”; per quanto riguarda l'obiettivo della direttiva
2008/48 essa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, C-58/18, EU:C:2019:467, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata). Per_1
Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e C- 377/14, Per_2 Persona_3
EU:C:2016:283, punto 63).
Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti;
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca. Peraltro, la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;
limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto;
il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto;
includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito.
Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli
Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante;
in caso di rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.
Quindi, in conclusione, il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.
Pertanto, pur nella vigenza del precedente art. 125, comma 2 TUB, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie, stante la nullità, in quanto vessatoria, della clausola di rinuncia alla restituzione delle medesime, configurandosi, altrimenti, la prestazione a favore della priva di causa debendi. Pt_2
L'appello va, quindi, rigettato con la consequenziale conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese di lite, l'assenza di un univoco panorama giurisprudenziale e la peculiarità delle questioni affrontate, giustifica la compensazione integrale delle stesse.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,18.3.2025
Il Giudice, Dott.ssa Enrica de Sire