CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente e Relatore POLITI FABRIZIO, Giudice SANTINI SILVANO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 185/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Carsoli - Piazza Municipio 67061 Carsoli AQ
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1554 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.18 D.Lgs.31.12.1992 n°546, Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo n.1554 in data 31.12.2024 del Comune di Carsoli relativo ad IMU anno 2019. A fondamento del ricorso, ha eccepito: 1) la nullità dell'avviso di accertamento per erronea determinazione del valore venale in comune commercio;
2) la nullità dell'avviso per violazione di legge: art. 5 comma 5 d. lgs. n.504 del 1992; 3) la prescrizione del credito e la decadenza dal potere impositivo;
4) il difetto assoluto di motivazione;
5) l'inesistenza dell'avviso per mancanza di sottoscrizione;
6) la nullità insanabile della notificazione dell'atto impugnato per violazione del procedimento di notificazione per mancata allegazione della relata di notifica;
7) la violazione dell'art.7 del d.lgs. n. 472 del 1997 per sproporzione delle sanzioni. Ha quindi chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti comunque collegati, nonché accertarsi l'insussistenza, illegittimità e comunque la non debenza delle somme richieste all'istante a titolo di tributi e/o sanzioni e/o iva, con il favore delle spese di lite.
Il Comune di Carsoli si è costituito in giudizio ed ha resistito al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuna delle censure sollevate.
1.- Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti dal Comune di Carsoli in formato analogico scansionato, per violazione dell'art.25 bis comma 5 bis del D.Lgs. n°546/1992, avendo l'ente impositore provveduto a depositare la suddetta attestazione di conformità in data 09.01.2026.
*** 2.- Sono infondate le prime due censure sollevate, che per la loro evidente connessione possono essere trattate congiuntamente, atteso che l'affermazione secondo cui il valore venale dei terreni accatastati a Dati_Cat_1 sarebbe stato erroneamente calcolato, trova
Nominativo_1riscontro in un mero atto di parte, quale la perizia asseverata dell'Arch. in data 14.02.2025, prodotta dalla parte ricorrente, le cui conclusioni sono state contestate dal
Comune di Carsoli, costituendo la stessa ha una mera allegazione difensiva di carattere tecnico, e non certo un mezzo legale di prova.
Ciò premesso, è noto che, ai sensi dell'art.5, comma 5, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n.504, “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al
1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
Prevede poi l'art.59, comma 1, lett.g), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, che i Comuni possono, con proprio regolamento, “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di
ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso”.
Nella fattispecie, il Comune di Carsoli ha dimostrato di aver provveduto, con delibera G.M.
n.28 del 18.03.2022, alla rideterminazione, per aree omogenee, del valore venale delle aree edificabili, ai fini della applicazione dell'IMU con decorrenza dal 14.04.2018, data di adozione della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Carsoli.
Orbene, non è dato riscontrare specifici profili di illegittimità nella rideterminazione, in linea generale, del valore venale dell'immobile, come operata dal Comune di Carsoli. Del resto, le censure del ricorrente si rivolgono, più che sull'avviso impugnato in sé, sulla legittimità della delibera G.M. n.28 del 18.03.2022, la quale si è limitata ad aggiornare i valori venali di mercato (a seguito della approvazione della variante al P.R.G. avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 14.04.2018) e che, in ogni caso, non risulta essere stata impugnata nei termini di legge dinanzi al giudice amministrativo, avente giurisdizione in merito. ***
3.- L'eccezione di prescrizione non è fondata, atteso che, pur se l'IMU 2019 si prescrive il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione ed il pagamento andavano effettuati (quindi il 31.12.2024), deve tenersi conto della sospensione prevista dall'art.67 del D.L. n.18/2020, norma che, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha stabilito che “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, con la conseguenza che la scadenza di tutti i termini di prescrizione e di decadenza inerenti gli accertamenti tributari è stata procrastinata di 85 giorni (per cui, nella fattispecie, la scadenza del termine, decorrente dall'ultimo giorno dell'anno di imposta, è stata differita al 26.03.2025). Ne segue che alla data di notifica dell'avviso di accertamento impugnato (20.01.2025), la prescrizione non era ancora maturata.
***
4.- Non si riscontra la lamentata violazione dell'art. 7 della legge n.212/2000, non essendo ravvisabile una carenza di motivazione dell'atto impugnato, atteso che nell'atto impugnato sono indicati gli estremi dell'immobile e le aliquote applicate e sono puntualmente richiamati, sia i riferimenti normativi, sia le delibere comunali di riferimento (in particolare la delibera G.M. n.28 del 18.03.2022, che ha aggiornato i valori venali di mercato). L'atto impugnato indica quindi, sia pur in modo schematico, i presupposti di fatto ed i riferimenti normativi posti a base della pretesa, consentendo così al destinatario di conoscere dettagliatamente gli elementi essenziali della pretesa tributaria e, pertanto, di svolgere efficacemente la propria difesa (come in effetti avvenuto) attraverso la tempestiva e motivata impugnazione giurisdizionale dell'atto medesimo.
***
5.- E' altresì infondata l'eccezione di inesistenza dell'avviso per mancanza della sottoscrizione, atteso che l'art.15, comma 7, del d.lgs. 78/09 ha introdotto la possibilità di sostituire sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione la firma autografa - prevista dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali - con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto nei casi in cui, come nella fattispecie, l'atto sia prodotti da sistemi informativi automatizzati. L'art.40 del Decreto legislativo 07/03/2005 n.82, come modificato dal D.Lgs.179/2016, ha poi previsto che “Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici …”, secondo le specifiche tecniche di cui al D.P.C.M. 13.11.2014. Ne consegue la piena legittimità dell'atto sottoscritto digitalmente, e comunque (quanto meno) la giuridica esistenza di tale atto, tenuto conto anche del fatto che la firma digitale garantisce sempre e comunque l'integrità e la paternità del documento e realizza pertanto garanzie di autenticità ed immodificabilità della sottoscrizione del documento informatico non inferiori a quelle soddisfatte dalla firma autografa.
Quanto al prodromico provvedimento autorizzativo, lo stesso risulta espressamente richiamato nell'atto impositivo.
Ad ogni buon conto, nella fattispecie la parte ricorrente non adduce alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, per cui l'eccezione sarebbe per ciò solo da ritenersi inammissibile, non potendo essa limitarsi a censurare un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola procedurale abbia comportato, per la parte, una lesione dei propri diritti o altro pregiudizio (v.
Cass. SU 7665/2016).
***
6.- Il ricorrente contesta altresì la nullità della notificazione dell'atto impugnato per violazione del procedimento di notificazione, per mancata allegazione della relazione di notificazione del messo notificatore, per impossibilità di identificare il soggetto notificatore e per omessa indicazione della data e del luogo di notifica.
Il motivo non è fondato
Anche in ordine a tale censura il ricorrente si limita a denunciare meri vizi procedimentali, senza prospettare anche le ragioni per le quali gli stessi abbiano comportato, per la parte, una lesione dei propri diritti o altro pregiudizio. Trova quindi applicazione il principio secondo cui la notificazione dell'avviso di accertamento tributario, quand'anche affetta da vizi procedurali, rimane sanata, con effetto “ex tunc”, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che, da un lato, l'avviso di accertamento ha natura di “provocatio ad opponendum”, la cui notificazione è preordinata all'impugnazione, e, dall'altro, l'art.60, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 richiama espressamente le “norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile”, così rendendo applicabile l'art.160 del codice medesimo, il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156, prevede appunto che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo
***
7.- Il trattamento sanzionatorio applicato, non ravvisandosi oggettive incertezze connesse a contrastanti o sopravvenuti difformi orientamenti giurisprudenziali, è conforme a legge e non manifestamente sproporzionato rispetto all'oggettivo disvalore delle violazioni contestate, che non appaiono riconducibili ad errore di fatto incolpevole da parte del contribuente, tenuto conto della circostanza che il ricorrente ha del tutto omesso il pagamento dell'acconto IMU, non avendo versato l'imposta neanche nel minore ammontare scaturente dai valori venali che ritiene corretti. Il ricorrente, inoltre, ha sollevato nel presente giudizio questioni attinenti ad una sola delle particelle catastali oggetto di tassazione (ben 15), omettendo del tutto il pagamento dell'acconto IMU per ciascuna delle quindici unità immobiliari oggetto di tassazione IMU. Il che esclude in radice che nella fattispecie il ricorrente abbia tenuto un comportamento improntato a buona fede.
***
8.- Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Carsoli le spese del giudizio , che liquida in complessivi €.1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Cosi deciso in L'Aquila il 21 Gennaio 2026.
IL PRESIDENTE est.
GI IN
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente e Relatore POLITI FABRIZIO, Giudice SANTINI SILVANO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 185/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Carsoli - Piazza Municipio 67061 Carsoli AQ
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1554 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.18 D.Lgs.31.12.1992 n°546, Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo n.1554 in data 31.12.2024 del Comune di Carsoli relativo ad IMU anno 2019. A fondamento del ricorso, ha eccepito: 1) la nullità dell'avviso di accertamento per erronea determinazione del valore venale in comune commercio;
2) la nullità dell'avviso per violazione di legge: art. 5 comma 5 d. lgs. n.504 del 1992; 3) la prescrizione del credito e la decadenza dal potere impositivo;
4) il difetto assoluto di motivazione;
5) l'inesistenza dell'avviso per mancanza di sottoscrizione;
6) la nullità insanabile della notificazione dell'atto impugnato per violazione del procedimento di notificazione per mancata allegazione della relata di notifica;
7) la violazione dell'art.7 del d.lgs. n. 472 del 1997 per sproporzione delle sanzioni. Ha quindi chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e degli atti comunque collegati, nonché accertarsi l'insussistenza, illegittimità e comunque la non debenza delle somme richieste all'istante a titolo di tributi e/o sanzioni e/o iva, con il favore delle spese di lite.
Il Comune di Carsoli si è costituito in giudizio ed ha resistito al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuna delle censure sollevate.
1.- Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti dal Comune di Carsoli in formato analogico scansionato, per violazione dell'art.25 bis comma 5 bis del D.Lgs. n°546/1992, avendo l'ente impositore provveduto a depositare la suddetta attestazione di conformità in data 09.01.2026.
*** 2.- Sono infondate le prime due censure sollevate, che per la loro evidente connessione possono essere trattate congiuntamente, atteso che l'affermazione secondo cui il valore venale dei terreni accatastati a Dati_Cat_1 sarebbe stato erroneamente calcolato, trova
Nominativo_1riscontro in un mero atto di parte, quale la perizia asseverata dell'Arch. in data 14.02.2025, prodotta dalla parte ricorrente, le cui conclusioni sono state contestate dal
Comune di Carsoli, costituendo la stessa ha una mera allegazione difensiva di carattere tecnico, e non certo un mezzo legale di prova.
Ciò premesso, è noto che, ai sensi dell'art.5, comma 5, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n.504, “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al
1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
Prevede poi l'art.59, comma 1, lett.g), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, che i Comuni possono, con proprio regolamento, “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di
ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso”.
Nella fattispecie, il Comune di Carsoli ha dimostrato di aver provveduto, con delibera G.M.
n.28 del 18.03.2022, alla rideterminazione, per aree omogenee, del valore venale delle aree edificabili, ai fini della applicazione dell'IMU con decorrenza dal 14.04.2018, data di adozione della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Carsoli.
Orbene, non è dato riscontrare specifici profili di illegittimità nella rideterminazione, in linea generale, del valore venale dell'immobile, come operata dal Comune di Carsoli. Del resto, le censure del ricorrente si rivolgono, più che sull'avviso impugnato in sé, sulla legittimità della delibera G.M. n.28 del 18.03.2022, la quale si è limitata ad aggiornare i valori venali di mercato (a seguito della approvazione della variante al P.R.G. avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 14.04.2018) e che, in ogni caso, non risulta essere stata impugnata nei termini di legge dinanzi al giudice amministrativo, avente giurisdizione in merito. ***
3.- L'eccezione di prescrizione non è fondata, atteso che, pur se l'IMU 2019 si prescrive il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione ed il pagamento andavano effettuati (quindi il 31.12.2024), deve tenersi conto della sospensione prevista dall'art.67 del D.L. n.18/2020, norma che, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha stabilito che “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, con la conseguenza che la scadenza di tutti i termini di prescrizione e di decadenza inerenti gli accertamenti tributari è stata procrastinata di 85 giorni (per cui, nella fattispecie, la scadenza del termine, decorrente dall'ultimo giorno dell'anno di imposta, è stata differita al 26.03.2025). Ne segue che alla data di notifica dell'avviso di accertamento impugnato (20.01.2025), la prescrizione non era ancora maturata.
***
4.- Non si riscontra la lamentata violazione dell'art. 7 della legge n.212/2000, non essendo ravvisabile una carenza di motivazione dell'atto impugnato, atteso che nell'atto impugnato sono indicati gli estremi dell'immobile e le aliquote applicate e sono puntualmente richiamati, sia i riferimenti normativi, sia le delibere comunali di riferimento (in particolare la delibera G.M. n.28 del 18.03.2022, che ha aggiornato i valori venali di mercato). L'atto impugnato indica quindi, sia pur in modo schematico, i presupposti di fatto ed i riferimenti normativi posti a base della pretesa, consentendo così al destinatario di conoscere dettagliatamente gli elementi essenziali della pretesa tributaria e, pertanto, di svolgere efficacemente la propria difesa (come in effetti avvenuto) attraverso la tempestiva e motivata impugnazione giurisdizionale dell'atto medesimo.
***
5.- E' altresì infondata l'eccezione di inesistenza dell'avviso per mancanza della sottoscrizione, atteso che l'art.15, comma 7, del d.lgs. 78/09 ha introdotto la possibilità di sostituire sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione la firma autografa - prevista dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali - con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto nei casi in cui, come nella fattispecie, l'atto sia prodotti da sistemi informativi automatizzati. L'art.40 del Decreto legislativo 07/03/2005 n.82, come modificato dal D.Lgs.179/2016, ha poi previsto che “Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici …”, secondo le specifiche tecniche di cui al D.P.C.M. 13.11.2014. Ne consegue la piena legittimità dell'atto sottoscritto digitalmente, e comunque (quanto meno) la giuridica esistenza di tale atto, tenuto conto anche del fatto che la firma digitale garantisce sempre e comunque l'integrità e la paternità del documento e realizza pertanto garanzie di autenticità ed immodificabilità della sottoscrizione del documento informatico non inferiori a quelle soddisfatte dalla firma autografa.
Quanto al prodromico provvedimento autorizzativo, lo stesso risulta espressamente richiamato nell'atto impositivo.
Ad ogni buon conto, nella fattispecie la parte ricorrente non adduce alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, per cui l'eccezione sarebbe per ciò solo da ritenersi inammissibile, non potendo essa limitarsi a censurare un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola procedurale abbia comportato, per la parte, una lesione dei propri diritti o altro pregiudizio (v.
Cass. SU 7665/2016).
***
6.- Il ricorrente contesta altresì la nullità della notificazione dell'atto impugnato per violazione del procedimento di notificazione, per mancata allegazione della relazione di notificazione del messo notificatore, per impossibilità di identificare il soggetto notificatore e per omessa indicazione della data e del luogo di notifica.
Il motivo non è fondato
Anche in ordine a tale censura il ricorrente si limita a denunciare meri vizi procedimentali, senza prospettare anche le ragioni per le quali gli stessi abbiano comportato, per la parte, una lesione dei propri diritti o altro pregiudizio. Trova quindi applicazione il principio secondo cui la notificazione dell'avviso di accertamento tributario, quand'anche affetta da vizi procedurali, rimane sanata, con effetto “ex tunc”, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che, da un lato, l'avviso di accertamento ha natura di “provocatio ad opponendum”, la cui notificazione è preordinata all'impugnazione, e, dall'altro, l'art.60, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 richiama espressamente le “norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile”, così rendendo applicabile l'art.160 del codice medesimo, il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156, prevede appunto che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo
***
7.- Il trattamento sanzionatorio applicato, non ravvisandosi oggettive incertezze connesse a contrastanti o sopravvenuti difformi orientamenti giurisprudenziali, è conforme a legge e non manifestamente sproporzionato rispetto all'oggettivo disvalore delle violazioni contestate, che non appaiono riconducibili ad errore di fatto incolpevole da parte del contribuente, tenuto conto della circostanza che il ricorrente ha del tutto omesso il pagamento dell'acconto IMU, non avendo versato l'imposta neanche nel minore ammontare scaturente dai valori venali che ritiene corretti. Il ricorrente, inoltre, ha sollevato nel presente giudizio questioni attinenti ad una sola delle particelle catastali oggetto di tassazione (ben 15), omettendo del tutto il pagamento dell'acconto IMU per ciascuna delle quindici unità immobiliari oggetto di tassazione IMU. Il che esclude in radice che nella fattispecie il ricorrente abbia tenuto un comportamento improntato a buona fede.
***
8.- Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Carsoli le spese del giudizio , che liquida in complessivi €.1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Cosi deciso in L'Aquila il 21 Gennaio 2026.
IL PRESIDENTE est.
GI IN