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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2024, n. 19939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19939 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/11/2023 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensor del ricorrente, Avv. EMILIO SANCHEZ DE LAS HERAS, in sostituzione dell'Avv. ANTONIO IMBIMBO, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
•A' ,> 0\3 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19939 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 novembre 2023, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, applicava a OL NA, indagato per il reato di autoriciclaggio, la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di NA, dopo aver premesso che il tribunale aveva reputato che, in base alle dichiarazioni di LG NK, compagna dell'indagato, le operazioni di trasferimento dei fondi di illecita provenienza dai conti intestati ai conti a lei intestati erano state realizzate attraverso una serie di passaggi intermedi, implicanti anche operazioni finanziarie in senso stretto in quanto avevano concretizzato operazioni di investimento disinvestimento, o, comunque, attività economiche in quanto tese potenzialmente a creare reddito, come accaduto ad esempio con la vendita di valuta diversa da euro e dollari e con la vendita del pacchetto delle azioni Tesla, aveva osservato che, contrariamente a quanto osservato dal tribunale, NA non aveva trasferito alla compagna le azioni Tesla, ma le aveva vendute, con accredito del ricavato sul conto corrente a lui intestato, e il denaro ricavato dalla vendita era stato trasferito dal conto di NA a quello della compagna;
anche il ricavato delle operazioni di vendita della valuta diversa da euro e dollari era stato versato prima sul conto di NA e poi trasferito sul conto della compagna;
pertanto, i cc.dd. passaggi intermedi che secondo il tribunale costituivano operazioni finanziarie in senso stretto, avevano interessato solo ed esclusivamente rapporti intestati a NA, autore del reato presupposto, e solo successivamente a tali passaggi intermedi si era verificato il trasferimento del denaro sui conti di KO: NA non aveva reinvestito intestando l'oggetto del reinvestimento a KO, ma semmai aveva disinvestito (vendendo azioni e valuta) e accreditato il ricavato del disinvestimento sul proprio conto corrente;
non vi era stato un reinvestimento del profitto illecito e, in ogni caso, non era stato attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo;
la vendita della valuta e delle azioni Tesla non costituivano né attività economica, né attività finanziaria. Errata era anche l'argomento utilizzato dal tribunale -prosegue il difensore- secondo cui anche l'operazione bancaria in sé considerata poteva integrare una attività finanziaria ai fini della sussistenza del reato di autoriciclaggio. 1.2 Il difensore eccepisce la mancanza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva;
2 \ osserva che il compimento dei reati di cui al capo B) della incolpazione provvisoria si era reso possibile per la collaborazione essenziale di LG KO, che aveva eseguito le istruzioni del compagno OL NA ed era stata sottoposta prima a fermo e poi alla misura della custodia cautelare in carcere;
nell'ordinanza impugnata non era stato spiegato quali erano i delitti della stessa specie di quello per cui si procedeva, non era stato affermato che IN aveva continuato a detenere all'estero residue attività patrimoniali in relazione alle quali avrebbe potuto compiere ulteriori reati di autoriciclaggio o della stessa specie e non era stato spiegato come avrebbe potuto commetterli senza la collaborazione della sua compagna, con violazione quindi sia dell'art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. che dell'art. 292 comma 2 lett.c) cod. proc. pen. 1.3 II difensore eccepisce la mancanza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva: il Pubblico ministero, resosi conto di dover giustificare perché la detenzione della KO non elidesse il pericolo di reiterazione del reato, aveva formulato mere ipotesi del tutto slegate da riferimenti concreti, ammettendo che non vi erano evidenze sulla possibilità per NA di compiere nuove operazioni, visto che l'identificazione ed il tracciamento dei beni di NA erano ancora in corso. 1.4 Il difensore lamenta la mancanza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nel punto in cui aveva ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte solo con la misura della custodia cautelare in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, come precisato in motivazione da sez.2, n. 37503 del 21/06/2019, Correnti, Rv. 277514, "lo scopo che ha voluto perseguire il legislatore con l'inserimento della fattispecie punita e prevista dall'art. 648-ter.1 cod. pen. è quello di "congelare" ogni utilità economica proveniente da delitto, cioè di impedire che tali beni siano in qualsiasi modo reimmessi nel circuito economico e possano così produrre e determinare ulteriori ed illeciti profitti. A tal fine la norma, come sollecitato anche in sede internazionale, superando la tradizionale clausola di esclusione prevista per l'autore del reato presupposto, ha introdotto questa specifica e peculiare ipotesi di reato. La formulazione della norma, prevedendo le condotte di "impiego", "sostituzione" e "trasferimento" in attività economiche e finanziarie è coerente con la citata impostazione che, d'altro canto, risulta anche confermata dalla previsione del quarto comma secondo il quale la punibilità è esclusa per le sole condotte finalizzate all'esclusivo godimento personale, quelle attraverso le quali, quindi, neanche l'autore del reato presupposto esercita attività economica ovvero finanziaria... .Qualora il reato originario riguardi il trasferimento di beni "statici", come anche il denaro, la condotta attraverso la quale la somma è stata conseguita non è evidentemente idonea a configurare anche il reato di autoriciclaggio (Sez. 5, n. 8851 del 01/02/2019, Petricca, Rv. 275495; Non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Babuleac, Rv. 267459) che, invece, sarà configurabile in ogni ulteriore e successivo trasferimento, impiego e reimnnissione nel circuito economico, evidentemente non finalizzato ad un godimento esclusivamente personale (Sez. 5, n. 5719 del 11/12/2018, dep. 2019, Rea, non massinnata;
Sez. 2, 4/5/2018, n. 25979, Magri, non massimata" Nel caso in esame, dalle dichiarazioni della coindagata KO risulta che NA è stato il mandante delle operazioni di trasferimento di fondi da conti a lui intestati a quelli della KO, che aveva anche cambiato valute "per il fatto che consentiva di lucrare vantaggi nel corso delle operazioni in ragione dei cambi e oscillazioni di mercato" (pag.6 ordinanza impugnata), tanto che la stessa KO definisce correttamente tali operazioni come "investimenti": infatti, un conto è usare la moneta come mezzo di pagamento, altro è vendere e comprare valute approfittando della oscillazione del cambio, nel quàle caso si realizza un vero e proprio investimento, per cui la valuta assume la natura di strumento finanziario, come tale rientrante nel novero dei comportamenti puniti a titolo di autoriciclaggio. Corretta, pertanto, è stata la valutazione del tribunale, dovendosi ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione;
esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame (sez. 2, n. 39504 del 17 settembre 2008). 4 s ''\(\' Va sottolineato, inoltre, che ai fini dell'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. Gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.. 1.2 Quanto ai rimanenti motivi di ricorso, il tribunale ha evidenziato che il pericolo di recidiva si desumeva dalle modalità delle azioni, posto che NA era stato in grado di realizzare tutte le operazioni contestate malgrado si trovasse detenuto in carcere;
irrilevante, pertanto, è il fatto che la KO non potesse più fare da tramite per le operazioni in quanto anche ella detenuta, posto che ciò che viene in rilievo è la straordinaria capacità di NA di dare istruzioni ad altre persone dal carcere;
il che comporta anche che, come ritenuto dal tribunale, non è possibile fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato nel caso di sottoposizione dell'indagato a misura meno afflittiva della custodia cautelare in carcere. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento;
poiché l'esecuzione della misura consegue alla decisione di questa Corte, deve trovare applicazione l'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 12/03/2024
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensor del ricorrente, Avv. EMILIO SANCHEZ DE LAS HERAS, in sostituzione dell'Avv. ANTONIO IMBIMBO, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
•A' ,> 0\3 Penale Sent. Sez. 2 Num. 19939 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 12/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 novembre 2023, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, applicava a OL NA, indagato per il reato di autoriciclaggio, la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di NA, dopo aver premesso che il tribunale aveva reputato che, in base alle dichiarazioni di LG NK, compagna dell'indagato, le operazioni di trasferimento dei fondi di illecita provenienza dai conti intestati ai conti a lei intestati erano state realizzate attraverso una serie di passaggi intermedi, implicanti anche operazioni finanziarie in senso stretto in quanto avevano concretizzato operazioni di investimento disinvestimento, o, comunque, attività economiche in quanto tese potenzialmente a creare reddito, come accaduto ad esempio con la vendita di valuta diversa da euro e dollari e con la vendita del pacchetto delle azioni Tesla, aveva osservato che, contrariamente a quanto osservato dal tribunale, NA non aveva trasferito alla compagna le azioni Tesla, ma le aveva vendute, con accredito del ricavato sul conto corrente a lui intestato, e il denaro ricavato dalla vendita era stato trasferito dal conto di NA a quello della compagna;
anche il ricavato delle operazioni di vendita della valuta diversa da euro e dollari era stato versato prima sul conto di NA e poi trasferito sul conto della compagna;
pertanto, i cc.dd. passaggi intermedi che secondo il tribunale costituivano operazioni finanziarie in senso stretto, avevano interessato solo ed esclusivamente rapporti intestati a NA, autore del reato presupposto, e solo successivamente a tali passaggi intermedi si era verificato il trasferimento del denaro sui conti di KO: NA non aveva reinvestito intestando l'oggetto del reinvestimento a KO, ma semmai aveva disinvestito (vendendo azioni e valuta) e accreditato il ricavato del disinvestimento sul proprio conto corrente;
non vi era stato un reinvestimento del profitto illecito e, in ogni caso, non era stato attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo;
la vendita della valuta e delle azioni Tesla non costituivano né attività economica, né attività finanziaria. Errata era anche l'argomento utilizzato dal tribunale -prosegue il difensore- secondo cui anche l'operazione bancaria in sé considerata poteva integrare una attività finanziaria ai fini della sussistenza del reato di autoriciclaggio. 1.2 Il difensore eccepisce la mancanza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva;
2 \ osserva che il compimento dei reati di cui al capo B) della incolpazione provvisoria si era reso possibile per la collaborazione essenziale di LG KO, che aveva eseguito le istruzioni del compagno OL NA ed era stata sottoposta prima a fermo e poi alla misura della custodia cautelare in carcere;
nell'ordinanza impugnata non era stato spiegato quali erano i delitti della stessa specie di quello per cui si procedeva, non era stato affermato che IN aveva continuato a detenere all'estero residue attività patrimoniali in relazione alle quali avrebbe potuto compiere ulteriori reati di autoriciclaggio o della stessa specie e non era stato spiegato come avrebbe potuto commetterli senza la collaborazione della sua compagna, con violazione quindi sia dell'art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. che dell'art. 292 comma 2 lett.c) cod. proc. pen. 1.3 II difensore eccepisce la mancanza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva: il Pubblico ministero, resosi conto di dover giustificare perché la detenzione della KO non elidesse il pericolo di reiterazione del reato, aveva formulato mere ipotesi del tutto slegate da riferimenti concreti, ammettendo che non vi erano evidenze sulla possibilità per NA di compiere nuove operazioni, visto che l'identificazione ed il tracciamento dei beni di NA erano ancora in corso. 1.4 Il difensore lamenta la mancanza e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nel punto in cui aveva ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte solo con la misura della custodia cautelare in carcere. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, come precisato in motivazione da sez.2, n. 37503 del 21/06/2019, Correnti, Rv. 277514, "lo scopo che ha voluto perseguire il legislatore con l'inserimento della fattispecie punita e prevista dall'art. 648-ter.1 cod. pen. è quello di "congelare" ogni utilità economica proveniente da delitto, cioè di impedire che tali beni siano in qualsiasi modo reimmessi nel circuito economico e possano così produrre e determinare ulteriori ed illeciti profitti. A tal fine la norma, come sollecitato anche in sede internazionale, superando la tradizionale clausola di esclusione prevista per l'autore del reato presupposto, ha introdotto questa specifica e peculiare ipotesi di reato. La formulazione della norma, prevedendo le condotte di "impiego", "sostituzione" e "trasferimento" in attività economiche e finanziarie è coerente con la citata impostazione che, d'altro canto, risulta anche confermata dalla previsione del quarto comma secondo il quale la punibilità è esclusa per le sole condotte finalizzate all'esclusivo godimento personale, quelle attraverso le quali, quindi, neanche l'autore del reato presupposto esercita attività economica ovvero finanziaria... .Qualora il reato originario riguardi il trasferimento di beni "statici", come anche il denaro, la condotta attraverso la quale la somma è stata conseguita non è evidentemente idonea a configurare anche il reato di autoriciclaggio (Sez. 5, n. 8851 del 01/02/2019, Petricca, Rv. 275495; Non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Babuleac, Rv. 267459) che, invece, sarà configurabile in ogni ulteriore e successivo trasferimento, impiego e reimnnissione nel circuito economico, evidentemente non finalizzato ad un godimento esclusivamente personale (Sez. 5, n. 5719 del 11/12/2018, dep. 2019, Rea, non massinnata;
Sez. 2, 4/5/2018, n. 25979, Magri, non massimata" Nel caso in esame, dalle dichiarazioni della coindagata KO risulta che NA è stato il mandante delle operazioni di trasferimento di fondi da conti a lui intestati a quelli della KO, che aveva anche cambiato valute "per il fatto che consentiva di lucrare vantaggi nel corso delle operazioni in ragione dei cambi e oscillazioni di mercato" (pag.6 ordinanza impugnata), tanto che la stessa KO definisce correttamente tali operazioni come "investimenti": infatti, un conto è usare la moneta come mezzo di pagamento, altro è vendere e comprare valute approfittando della oscillazione del cambio, nel quàle caso si realizza un vero e proprio investimento, per cui la valuta assume la natura di strumento finanziario, come tale rientrante nel novero dei comportamenti puniti a titolo di autoriciclaggio. Corretta, pertanto, è stata la valutazione del tribunale, dovendosi ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione;
esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame (sez. 2, n. 39504 del 17 settembre 2008). 4 s ''\(\' Va sottolineato, inoltre, che ai fini dell'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. Gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.. 1.2 Quanto ai rimanenti motivi di ricorso, il tribunale ha evidenziato che il pericolo di recidiva si desumeva dalle modalità delle azioni, posto che NA era stato in grado di realizzare tutte le operazioni contestate malgrado si trovasse detenuto in carcere;
irrilevante, pertanto, è il fatto che la KO non potesse più fare da tramite per le operazioni in quanto anche ella detenuta, posto che ciò che viene in rilievo è la straordinaria capacità di NA di dare istruzioni ad altre persone dal carcere;
il che comporta anche che, come ritenuto dal tribunale, non è possibile fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato nel caso di sottoposizione dell'indagato a misura meno afflittiva della custodia cautelare in carcere. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento;
poiché l'esecuzione della misura consegue alla decisione di questa Corte, deve trovare applicazione l'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 12/03/2024