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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n.4253 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4253/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. RANIOLO URSULA, presso il cui C.F._1 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente
e da
nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_2
), rappr. e dif. dall'avv. RANIOLO URSULA, presso il cui C.F._2 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti convenuto
Posta in decisione all'udienza del 10/12/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
A seguito di ricorso per la omologazione della separazione consensuale fra i coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Catania in data 21/04/1988, è stata fissata udienza presidenziale nella quale, comparsi i coniugi, ha avuto esito negativo il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale.
Atteso che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno al verbale dell'udienza sopraindicata, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(CT) il 11/03/1964, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno al verbale di udienza, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che quest'ultima e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania (atto n.315 parte II serie A uff.1 anno 1988).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Catania, 17 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4253/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. RANIOLO URSULA, presso il cui C.F._1 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente
e da
nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_2
), rappr. e dif. dall'avv. RANIOLO URSULA, presso il cui C.F._2 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti convenuto
Posta in decisione all'udienza del 10/12/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
A seguito di ricorso per la omologazione della separazione consensuale fra i coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Catania in data 21/04/1988, è stata fissata udienza presidenziale nella quale, comparsi i coniugi, ha avuto esito negativo il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale.
Atteso che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno al verbale dell'udienza sopraindicata, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(CT) il 11/03/1964, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno al verbale di udienza, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che quest'ultima e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania (atto n.315 parte II serie A uff.1 anno 1988).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Catania, 17 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino