Art. 2.
Agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono direttamente all'accertamento del valore dei titoli azionari non quotati in borsa e delle quote di partecipazione in societa' nei confronti delle societa' e degli enti emittenti. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'accertamento le societa' e gli enti possono chiedere che la valutazione dei titoli e delle quote venga effettuata dai Comitati o dai Sottocomitati suddetti. Contro la valutazione eseguita da questi organi tanto l'ufficio quanto il contribuente possono ricorrere alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette, istituite con l' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301 .
Le spese per la valutazione dei titoli e delle quote dinanzi ai Comitati o ai Sottocomitati sono a carico delle societa' e degli enti emittenti.
Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette hanno facolta' di concordare in qualsiasi momento con le societa' e con gli enti emittenti il valore dei titoli non quotati in borsa o delle quote di partecipazione, per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio.
Agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono direttamente all'accertamento del valore dei titoli azionari non quotati in borsa e delle quote di partecipazione in societa' nei confronti delle societa' e degli enti emittenti. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'accertamento le societa' e gli enti possono chiedere che la valutazione dei titoli e delle quote venga effettuata dai Comitati o dai Sottocomitati suddetti. Contro la valutazione eseguita da questi organi tanto l'ufficio quanto il contribuente possono ricorrere alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette, istituite con l' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301 .
Le spese per la valutazione dei titoli e delle quote dinanzi ai Comitati o ai Sottocomitati sono a carico delle societa' e degli enti emittenti.
Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette hanno facolta' di concordare in qualsiasi momento con le societa' e con gli enti emittenti il valore dei titoli non quotati in borsa o delle quote di partecipazione, per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio.