Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 116
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento presupposti all'intimazione di pagamento risultano essere stati regolarmente notificati in date antecedenti e che il termine per la loro impugnazione è scaduto. Pertanto, l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri, non potendo rimettere in discussione gli atti presupposti non impugnati a suo tempo.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che, avendo le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento presupposti all'intimazione di pagamento raggiunto la definitività per mancata impugnazione nei termini di legge, i crediti si considerano consolidati e non contestabili in questa sede.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che, poiché gli atti presupposti (cartelle di pagamento e avviso di accertamento) sono stati regolarmente notificati e non impugnati, e l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri, il motivo di difetto di motivazione non può essere accolto in questa sede, in quanto attinente agli atti presupposti ormai definitivi.

  • Rigettato
    Mancata notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento presupposti all'intimazione di pagamento risultano essere stati regolarmente notificati in date antecedenti e che il termine per la loro impugnazione è scaduto. Pertanto, l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri, non potendo rimettere in discussione gli atti presupposti non impugnati a suo tempo.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che, avendo le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento presupposti all'intimazione di pagamento raggiunto la definitività per mancata impugnazione nei termini di legge, i crediti si considerano consolidati e non contestabili in questa sede.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che, poiché gli atti presupposti (cartelle di pagamento e avviso di accertamento) sono stati regolarmente notificati e non impugnati, e l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri, il motivo di difetto di motivazione non può essere accolto in questa sede, in quanto attinente agli atti presupposti ormai definitivi.

  • Rigettato
    Mancata notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento presupposti all'intimazione di pagamento risultano essere stati regolarmente notificati in date antecedenti e che il termine per la loro impugnazione è scaduto. Pertanto, l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri, non potendo rimettere in discussione gli atti presupposti non impugnati a suo tempo.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che, avendo le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento presupposti all'intimazione di pagamento raggiunto la definitività per mancata impugnazione nei termini di legge, i crediti si considerano consolidati e non contestabili in questa sede.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che, poiché gli atti presupposti (cartelle di pagamento e avviso di accertamento) sono stati regolarmente notificati e non impugnati, e l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri, il motivo di difetto di motivazione non può essere accolto in questa sede, in quanto attinente agli atti presupposti ormai definitivi.

  • Rigettato
    Mancata notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento presupposti all'intimazione di pagamento risultano essere stati regolarmente notificati in date antecedenti e che il termine per la loro impugnazione è scaduto. Pertanto, l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri, non potendo rimettere in discussione gli atti presupposti non impugnati a suo tempo.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che, avendo le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento presupposti all'intimazione di pagamento raggiunto la definitività per mancata impugnazione nei termini di legge, i crediti si considerano consolidati e non contestabili in questa sede.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che, poiché gli atti presupposti (cartelle di pagamento e avviso di accertamento) sono stati regolarmente notificati e non impugnati, e l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri, il motivo di difetto di motivazione non può essere accolto in questa sede, in quanto attinente agli atti presupposti ormai definitivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 116
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 116
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo