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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BERNABO' EF GA AT US, Presidente
NF AT NO, LA
ANTONUCCIO ALDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 537/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Leonforte - Corso Umberto 94013 Leonforte EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Diaz N 30 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29420259001946567 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29420259001946567 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29420259001946567 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29420259001946567 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate, Agente della Riscossione e Comune di Leonforte, avverso intimazione di pagamento n. l'intimazione di pagamento n.
29420259001946567/000 discente da una cartella di pagamento n. 29420220000564164000 nonché l'avviso di accertamento n. TYU01B700364/2020 avente ad oggetto le imposte Irpef, add. reg e com Irpef oltre sanzioni e interessi notificata in data 20.6.2025 a titolo di mancato pagamento 'Imu 2012 e Irpef add. reg e com anno 2015.
Deduceva la mancata notifica dell'atto presupposto, la intervenuta prescrizione del credito e il difetto di motivazione.
Si costituiscono l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle entrate di riscossione che insistono per il rigetto del ricorso con vittoria e spese, mentre il Comune di Leonfortenon si è costituito.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 26 Gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente impugna un atto di riscossione preceduto da cartelle di pagamento divenute definitive, perché non impugnate entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 546/1992.
Infatti, le cartelle risultano regolarmente notificate, come provato documentalmente con gli allegati indicati dall'agenzia delle entrate e dall'agente della riscossione che hanno provato che la cartella di pagamento n.
29420220000564164000 risulta notificata in data 13.07.2022, in mani della stessa e l'avviso di accertamento n. TYU01B700364/2020 in data 12.08.2021 a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento n. AG
78844016424-4 (AR 68844016424-3), cui è seguita la comunicazione di avvenuto deposito inviata con raccomandata n. 628952578818 e il ricorso è stato proposto ben oltre i sessanta giorni previsti dal citato art. 21.
I crediti vantati dall'Ufficio si considerano consolidati per la riscossione e non possono essere contestati oggi, poiché gli stessi dovevano essere già stati pagati o eventualmente impugnati a tempo debito.
L'art. 19, comma 3 del D.lgs. 546/1992 prevede che:“Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Pertanto, il ricorso è da ritenersi inammissibile perché l'intimazione se, come nella specie, è preceduta da cartelle regolarmente notificate, può essere impugnata autonomamente per vizi propri, non dunque rimettendo in discussione quanto – come atto e come rapporto – cristallizzato nei provvedimenti prodromici, non impugnati.
L'atto impugnato fa seguito a separate notifiche di precedenti atti autonomamente impugnabili, notificati al ricorrente con esito positivo e tali precedenti notifiche avrebbero dovuto indurre l'interessato all'incardinamento di un giudizio.
Non fatto ciò, è vano agire avverso l'intimazione sol cercando di contestare le cartelle, finora mai impugnate sebbene conosciute
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in 2.000,00, oltre spese generali di legge, in solido tra l'agenzia delle entrate e dell'agente della riscossione. Nulla per il Comune di Leonforte non costituito.
Cosi deciso in Enna 26 Gennaio 2026
IL GIUDICE estensore IL PRESIDENTE
OR IS AN BÒ Di EF AE AT GI
Firmato digitalmente Firmato digitalmente.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BERNABO' EF GA AT US, Presidente
NF AT NO, LA
ANTONUCCIO ALDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 537/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Leonforte - Corso Umberto 94013 Leonforte EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Diaz N 30 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29420259001946567 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29420259001946567 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29420259001946567 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29420259001946567 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate, Agente della Riscossione e Comune di Leonforte, avverso intimazione di pagamento n. l'intimazione di pagamento n.
29420259001946567/000 discente da una cartella di pagamento n. 29420220000564164000 nonché l'avviso di accertamento n. TYU01B700364/2020 avente ad oggetto le imposte Irpef, add. reg e com Irpef oltre sanzioni e interessi notificata in data 20.6.2025 a titolo di mancato pagamento 'Imu 2012 e Irpef add. reg e com anno 2015.
Deduceva la mancata notifica dell'atto presupposto, la intervenuta prescrizione del credito e il difetto di motivazione.
Si costituiscono l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle entrate di riscossione che insistono per il rigetto del ricorso con vittoria e spese, mentre il Comune di Leonfortenon si è costituito.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 26 Gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente impugna un atto di riscossione preceduto da cartelle di pagamento divenute definitive, perché non impugnate entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 546/1992.
Infatti, le cartelle risultano regolarmente notificate, come provato documentalmente con gli allegati indicati dall'agenzia delle entrate e dall'agente della riscossione che hanno provato che la cartella di pagamento n.
29420220000564164000 risulta notificata in data 13.07.2022, in mani della stessa e l'avviso di accertamento n. TYU01B700364/2020 in data 12.08.2021 a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento n. AG
78844016424-4 (AR 68844016424-3), cui è seguita la comunicazione di avvenuto deposito inviata con raccomandata n. 628952578818 e il ricorso è stato proposto ben oltre i sessanta giorni previsti dal citato art. 21.
I crediti vantati dall'Ufficio si considerano consolidati per la riscossione e non possono essere contestati oggi, poiché gli stessi dovevano essere già stati pagati o eventualmente impugnati a tempo debito.
L'art. 19, comma 3 del D.lgs. 546/1992 prevede che:“Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Pertanto, il ricorso è da ritenersi inammissibile perché l'intimazione se, come nella specie, è preceduta da cartelle regolarmente notificate, può essere impugnata autonomamente per vizi propri, non dunque rimettendo in discussione quanto – come atto e come rapporto – cristallizzato nei provvedimenti prodromici, non impugnati.
L'atto impugnato fa seguito a separate notifiche di precedenti atti autonomamente impugnabili, notificati al ricorrente con esito positivo e tali precedenti notifiche avrebbero dovuto indurre l'interessato all'incardinamento di un giudizio.
Non fatto ciò, è vano agire avverso l'intimazione sol cercando di contestare le cartelle, finora mai impugnate sebbene conosciute
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in 2.000,00, oltre spese generali di legge, in solido tra l'agenzia delle entrate e dell'agente della riscossione. Nulla per il Comune di Leonforte non costituito.
Cosi deciso in Enna 26 Gennaio 2026
IL GIUDICE estensore IL PRESIDENTE
OR IS AN BÒ Di EF AE AT GI
Firmato digitalmente Firmato digitalmente.