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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Marco Tremolada Presidente
Dr. Dario Colasanti Giudice
Dr.ssa Marta Paganini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 595/2024 promossa da
(C.F.: Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DAVIDE AGOSTONI;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 21.01.2025 e di seguito riportate:
pagina 1 di 7
“RICORRE
Affinché il Tribunale Ill.mo, previa ogni più opportuna declaratoria e comparizione personale delle parti, disciplini nel modo seguente in merito ai rapporti tra i genitori e il figlio minore:
IN VIA D'URGENZA ex art. 473 bis.15 c.p.c.:
Permetta alla madre, SI.ra di inserire il minore sul Parte_1 Persona_1
proprio permesso di soggiorno, dando così la possibilità al minore di avere un permesso di soggiorno.
NEL MERITO:
1. Il minore , nato a [...] in data [...] verrà affidato in via Persona_1
super esclusiva alla madre, SI.ra e collocato prevalentemente presso la stessa, Parte_1
specificando che anche le decisioni di maggior interesse per il figlio saranno adottate in via esclusiva dalla madre.
2. Il padre potrà chiedere di vedere il figlio minore presso l'alloggio di DE (LC) P.za Annoni n.
11 per massimo due giorni al mese, dandone previa comunicazione alla comunità di accoglienza e alla madre almeno 7 giorni prima e, previo assenso della comunità, al fine di permettere così di organizzare la visita, dato che il minore ha solo qualche mese di vita e la SI.ra condivide un appartamento Pt_1
insieme ad altre ospiti.
3. Il SI. verserà alla SI.ra un contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 ordinario di Wisdom pari ad € 300,00 in via anticipata entro il giorno il 10 di ogni mese.
4. Le spese straordinarie extra-assegno, nell'interesse del figlio, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, seguendo il Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, di seguito ritrascritto:
Spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita superiori a 6 mesi;
in pagina 2 di 7 tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola, o in mancanza baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanza senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motociclo ed autovettura).
pagina 3 di 7 Le spese straordinarie si intendono concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni 3), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alle spese entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascun genitore).
5. Alla SI.ra competerà il diritto di usufruire e percepire integralmente l'Assegno Parte_1
Unico per il figlio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.04.2024, la ricorrente ha dato atto di aver intrattenuto con
[...]
una relazione sentimentale, senza essere coniugata, dalla cui unione è nato il figlio CP_1
, il 12.10.2023. La ricorrente ha chiesto la regolamentazione dell'esercizio della ER responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, disponendo l'affido super esclusivo del minore alla madre, con collocazione presso di sé. Quanto al diritto di visita per massimo due giorni al mese, dandone previa comunicazione alla comunità di accoglienza e alla madre almeno 7 giorni prima e, previo assenso della comunità. In punto economico ha chiesto, a che il sig.
[...]
versi quale contributo al mantenimento ordinario a favore del minore la somma di euro 300, CP_1
oltre il 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente, in particolare, ha dato atto di essere inserita nel progetto di accoglienza per stranieri SAI
(Sistema Accoglienza Integrazione), e di avere un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato in data 28.10.2022 (doc. 2), nonché di avere anche un'altra figlia da una precedente unione,
nata in [...] in data [...]. Persona_2
A seguito dell'udienza di prima comparizione, il Giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei urgenti e ha richiesto all'Agenzia delle Entrate di Brescia di fornire le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio di Controparte_1
A seguito di diversi rinvii dell'udienza, non essendo pervenute le predette dichiarazioni dei redditi, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle sopra riportate, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28.
pagina 4 di 7 Il convenuto non si è costituito e non è comparso nel presente giudizio, Controparte_1 nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
L'affido esclusivo a un genitore, a norma dell'art. 337 quater c.c., può essere disposto allorquando l'affido all'altro genitore risulti contrario al superiore interesse del minore. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/2009; Cass. 16593/2008).
Tanto premesso, il disinteresse mostrato dal convenuto, anche a fronte del comportamento assunto in tale sede processuale ove lo stesso non si è costituito in giudizio, appare confermato dalla mancanza di un effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, dalle frequentazioni assolutamente sporadiche con il minore, avendo il resistente incontrato il figlio solo in poche occasioni, dal mancato versamento del contributo al mantenimento ordinario e straordinario a favore della prole. Tutti elementi sintomatici di una scarsa adeguatezza a ricoprire un consapevole ruolo genitoriale.
Per tali ragioni appare opportuno, prevedere il regime di affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso di lei, nella forma super esclusiva ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con attribuzione alla ricorrente della facoltà di provvedere all'adozione di tutte le decisioni afferenti i bisogni dei figli minori.
Per le medesime ragioni, si ritiene opportuno prevedere che, salva la possibilità di un progressivo ampliamento delle frequentazioni paterne con il consolidarsi di un rapporto di confidenza, il padre potrà vedere il figlio minore per due giorni al mese, previa comunicazione alla comunità di accoglienza e alla madre almeno 7 giorni prima e, previo assenso della comunità, al fine di permettere così di organizzare la visita, tenuto conto della tenera età del minore (1 anno e 4 mesi).
Con riferimento al mantenimento del minore, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
pagina 5 di 7 Per quanto attiene alle capacità economiche e reddituali delle parti, la ricorrente ha dichiarato di non svolgere allo stato nessuna attività lavorativa.
Con riferimento al convenuto, la ricorrente ha dedotto che lo stesso risulta avere una stabile occupazione lavorativa, con uno stipendio di circa € 1.400,00 mensili.
Pur in mancanza di documentazione reddituale aggiornata relativa al convenuto, si ritiene equo stabilire l'importo di € 300 richiesto da parte ricorrente e stabilito dal Giudice delegato con l'ordinanza del
15.7.2024, tenuto conto peraltro che la madre è priva di reddito e che l'intero carico della gestione del figlio minore grava sulla madre, stante l'oggettiva assenza del padre.
Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono a carico di entrambi i genitori, in pari misura.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 147/22 (entrato in vigore il 23.10.2022) nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui allo scaglione € 26.000/€ 52.000, esclusa la fase istruttoria e ridotta la fase decisionale in ragione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del convenuto contumace.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dispone l'affido super esclusivo, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., del figlio minore ER
, nato il [...], alla madre, con collocamento presso quest'ultima, con la precisazione
[...] che anche le decisioni di maggior interesse per il figlio verranno adottate in via esclusiva dalla madre;
- dispone che il padre potrà vedere il figlio minore presso l'alloggio di DE (LC) P.za Annoni n. 11 per massimo due giorni al mese, dandone previa comunicazione alla comunità di accoglienza e alla madre almeno 7 giorni prima e, previo assenso della comunità, al fine di permettere così di organizzare la visita;
- dispone l'obbligo a carico di d versare a favore di a titolo di Controparte_2 Parte_1
contributo al mantenimento ordinario della prole, entro il 15 di ogni mese l'importo di € 300,00 soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat,
- le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si fa integrale riferimento al
Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori, in pari misura;
- l'assegno UNICO verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
pagina 6 di 7 che liquida in € 3.000 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, oltre alle spese anticipate dall'Erario e/o prenotate a debito.
Lecco, 7.2.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Dr. Marco Tremolada
pagina 7 di 7