Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/02/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.4319/23
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
sezione III civile
in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Francesca Ziccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da
(Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliati in Genova - Via C.F._2
XX Settembre 29/16 scala sin. presso dell'Avv. Leonardo Russo (Cod. Fisc. ), che li rappresenta e difende come da mandato in C.F._3 atti Attori Contro
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore protempore, elettivamente domiciliato in Genova, Piazzale Parenzo 3A presso lo studio dell'Avv. Alessandro Massa che lo rappresenta e difende come da mandato in atti Convenuto
Conclusioni
Per gli attori
“come in prima memoria ex art 171 ter cpc del 6/10/2023”
E così
“Constatato che, in effetti, stante l'iniziativa del convenuto, è sopraggiunta la cessazione della materia del contendere, si ribadiscono comunque – ai fini delle statuizioni in punto spese attraverso il meccanismo della soccombenza virtuale – le già rassegnate conclusioni, che qui di seguito si trascrivono: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe tutte le declaratorie del caso e previa ammissione delle dedotte e/o deducende istanze istruttorie:
per le suesposte causali, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o comunque l'invalidità delle delibere assunte, al punto 2) dell'ordine del giorno, dall'assemblea tenuta dal convenuto in data 13.12.2022: con ogni CP_1
1
con vittoria di esborsi e compensi del giudizio, nonché della pregressa mediazione”
Per il convenuto
“come nelle note conclusionali del 3/10/2024”
E cosi
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto delle delibere assunte sui punti da 1A a 1H dall'assemblea condominiale straordinaria del 31 maggio 2023; in via principale e di merito: rigettare ogni domanda/impugnativa avversaria perché priva di qualsivoglia fondamento giuridico, per le ragioni tutte, di fatto e di diritto, esposte in comparsa, anche nell'ipotesi di dichiarata cessazione della materia del contendere con prosecuzione del presente giudizio, ai soli fini dell'individuazione della parte virtualmente soccombente. Con vittoria di spese del presente giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1
chiedevano al tribunale di Genova che venisse Parte_2
accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullabilità e/o comunque l'invalidità delle delibere assunte, al punto 2) dell'ordine del giorno, dall'assemblea tenuta dal convenuto in data 13.12.2022. CP_1
Gli attori lamentavano che:
-erano condomini del Condominio sito in Genova, IC Morchi 1;
-l'assemblea straordinaria del condominio dello stabile sito in Genova, vico Morchi 1, tenutasi in data 13/12/2022, aveva adottato le seguenti decisioni, in ordine al secondo punto inserito all'ordine del giorno:
“Si deliberano i lavori di restauro conservativo ai prospetti, peraltro già approvati con delibere precedenti (rif. delibera del 13/05/2021 unico punto). Si approva la ripartizione millesimale come da tabulato allegato e la ripartizione delle rate in 12 quote mensili con decorrenza 01/01/2023, con la preghiera di rispettare le scadenze previste, fatto salvo l'immediato procedimento di riscossione atto a non incorrere in sospensione dei lavori o aggravi di spese a carico dei condomini solventi. Si delibera di procedere con la soluzione economica bilancio preventivo spese straordinarie con credito di imposta in 10 anni al 50% con un quadro economico di € 644,000,00, come da dettagli di seguito riportati. Si sceglie e si affidano i lavori alla ditta come da quadro Controparte_2 economico redatto dall'Arch. per l'importo di € 493.929,14 oltre Persona_1 iva 10%).
2 Si sceglie e si affida la parte tecnica all'Arch. .(come da quadro Persona_1 economico redatto dall'Arch. per l'importo di € 55.555,41 oltre Persona_1 oneri e iva 22%). Si nomina in qualità di responsabile del cantiere e dei lavori l'Amministratore in carica , dello ...(come Controparte_3 Controparte_4 da quadro economico redatto dall'Arch. per l'importo di € 9878,58 Persona_1 oltre oneri e iva 22%). Si riconosce il compenso di € 11,00,00 oltre oneri e iva al 22% per un totale lordo di € 14.000,00 (come da proiezione di bilancio ivi allegato) per le prestazioni professionali dell'Amministratore , dello Controparte_3 [...]
relative a tutte le mansioni connesse Controparte_4 all'operato e coordinazione, imprese, legali e quanto di competenza contabile. Si nomina in qualità di legale di fiducia per la parte contrattualistica e assistenza legale l'Avvocato Dott. Alessandro Massa (come da offerta economica di € 3.500,00 omnicomprensive ovvero al lordo di ritenute fiscali)”;
-quindi erano stati autorizzati lavori di restauro conservativo ai prospetti senza la contestuale approvazione del fondo speciale, in conclamata violazione del disposto di cui all'art. 1135, comma 1, n° 4 c.c.. Questa norma (modificata dalla L. 220/2012 e dal D.L. 145/2013) sanciva che l'assemblea dei condomini provvedeva “alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori;
se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituto in relazione ai singoli pagamenti dovuti”;
-dalla deliberazione assembleare che approvava le opere di manutenzione straordinaria dell'edificio doveva necessariamente emergere, il prezzo dei lavori al cui importo doveva equivalere quella del fondo speciale nella prima ipotesi di cui all'art. 1135, comma 1, n° 4 c.c.;
-nella delibera impugnata non si riscontrava menzione, neppure indiretta, del fondo speciale per i lavori che contestualmente si andavano a varare;
-le delibere impugnate rimandavano alla decisione presa in occasione della riunione assembleare del 13.05.2021: tuttavia non vi era corrispondenza tra la ditta che all'epoca veniva scelta per l'esecuzione delle opere, ovvero la Tecnica Mista, e quella successivamente indicata come affidataria delle stesse, ovvero
Controparte_2
-neppure nelle precedenti delibere era stato stabilito alcun fondo ex art 1135
c.c;
- un altro profilo di irregolarità era la circostanza che le due tabelle riassuntive ( “bilanci spese straordinarie bonus”), esaminate e votate, non fossero state inviate con l'avviso di convocazione, impedendo un corretto approccio preparatorio;
3 -inoltre risultavano obiettivamente inadeguate e incomplete, poiché non erano state dettagliate/splittate le singole opere, con attribuzione a ciascuna del corrispondente valore in base alla soluzione proposta;
-le tabelle accluse al verbale impugnato erano del tutto carenti di specificità e non permettevano alcuna valutazione comparativa, neppure sommaria;
-erano viziate da eccesso di potere le decisioni concernenti le nomine e i relativi compensi di responsabile per la parte tecnica, responsabile di cantiere e lavori, nonché di legale di fiducia per la parte contrattualistica e assistenza, in quanto assunte senza un paragone con offerte di altri professionisti e comunque in mancanza di adeguato preventivo a supporto della complessiva spesa per ogni rispettivo incarico;
-infatti questi incarichi riguardavano tutti figure professionali, tenute ai sensi della legge 04.08.2017 n°124 (denominata “legge annuale per il mercato e la concorrenza”) a rilasciare i l preventivo di spesa in forma scritta, nell'ottica di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti con la clientela ed evitare in tal modo eventuali aumenti a fronte di prestazioni già contemplate. Con comparsa datata 30/08/2023 si costituiva il Controparte_5 in Genova osservando ed eccependo che:
-il fabbricato in parola, caratterizzato dalla storica torre di origine medioevale, era un edificio di pregio e di assoluto valore storico, tanto che i lavori di risanamento conservativo delle facciate, fruivano della corresponsione di contributo a fondo perduto della Controparte_6
Genova, la quale si riservava, all'uopo,
[...] anche importanti poteri autorizzativi (c.d. nullaosta) e di controllo sulle lavorazioni da eseguire;
-nel caso di specie, l'individuazione della ditta appaltatrice e del Direttore dei Lavori, non si limitava ad una questione di mero raffronto tra offerte economiche, ma presupponeva una scelta ponderata del su chi CP_1 avesse effettivamente la capacità e l'esperienza professionali per mettere mano su un immobile monumento storico e sulla figura di un tecnico che fosse in grado di sovraintendere simili opere;
-l'assemblea condominiale ordinaria del 31 marzo 2021 ebbe a raffrontare una serie di preventivi redatti sulla scorta del Capitolato dei Lavori predisposto dal Geom. anche per poter meglio valutare circa l'eventuale fruizione CP_7 dell'allora esistente bonus facciate del 90%;
-soltanto la successiva assemblea condominiale del 13 maggio 2021 aveva deliberato, con le maggioranze di legge, l'esecuzione dei lavori di cui al succitato Capitolato dei Lavori, affidando le opere al “General Contractor
Eredi Campodonico”;
-l'assemblea straordinaria del 26 luglio 2021, dichiarava di non essere soddisfatta del comportamento tenuto dall'Impresa Tecnica Mista e, per l'effetto, decideva all'unanimità di assegnare l'esecuzione dei lavori (già deliberati, come si è detto, dalla precedente assemblea del 13 maggio 2021), all' Controparte_8
4 -l'assemblea del 06 giugno 2022 prendeva semplicemente atto dell'impossibilità di reperire un General Contractor affidabile che stipulasse il contratto di appalto con la già prescelta (prod. CP_8 Controparte_2
5);
-a completamento delle delibere precedenti il era giunto CP_1 all'assemblea straordinaria del 13/12/2022 (ex adverso impugnata), la quale si limitava a confermare le precedenti delibere (mai impugnate o anche solo contestate dagli odierni attori) di esecuzione dei lavori di cui al Capitolato redatto dal Geom. e di assegnazione dell'appalto alla già prescelta CP_7
Controparte_8
- il succitato art. 1135, primo comma, n. 4) c.c. prevedeva l'obbligatorietà della costituzione del 'fondo speciale', secondo le modalità alternative previste dal dettato normativo, soltanto nell'ipotesi di deliberazione di opere di manutenzione straordinaria o di innovazioni;
- nel caso di specie, l'assemblea condominiale del 13/12/2022 si era limitata a confermare la precedente decisione – come già detto assunta dall'assemblea condominiale straordinaria del 13/05/2021, mai impugnata e/o messa in discussione dagli attori, neppure nell'odierna sede giudiziaria – che approvava i lavori di “risanamento della Torre di IC Morchi 1 e del prospetto Parte_3 di facciata su IC Morchi incluse tutte le opere complementari ed accessorie” di cui al capitolato redatto dal Geom. CP_7
Detti interventi deliberati dall'assemblea condominiale rientravano ontologicamente nell'alveo degli interventi di manutenzione ordinaria per i quali l'art. 1135, primo comma, n.4) non prevedeva alcun obbligo di costituzione di un 'fondo speciale';
-le opere manutentive di cui era causa, al di là delle improprie terminologie adottate riguardavano esclusivamente il risanamento conservativo dei prospetti comuni dell'edificio ed erano, pertanto, qualificarsi esattamente come meri interventi di manutenzione ordinaria;
- lavori de quibus rientravano nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001 art. 3 comma primo, lett. a) e art. 6, comma primo, lett. a), numeri 2,3 e 4 del prospetto predisposto dal Comune di Genova, ove si faceva riferimento alle attività ad edilizia libera da qualificarsi come manutenzione ordinaria;
-a prescindere da quanto sopra la seconda parte del succitato art. 1135, primo comma, n.4 c.c., statuiva che: “se i lavori sono eseguiti in base ad un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.
-la deliberazione del 13/12/2022 prevedeva all'uopo che: “si approva la ripartizione millesimale come da tabulato allegato e la ripartizione delle rate, in dodici quote mensili con decorrenza 01/01/2023, con la preghiera di rispettare le scadenze previste, fatto salvo l'immediato fatto salvo procedimento di
5 riscossione, atto a non incorrere in sospensione dei lavori o aggravi di spese a carico dei condomini solventi”.
-inoltre, il contratto di appalto, stipulato dal condominio committente con la ditta appaltatrice ( , all'art. 5, prevedeva un pagamento Controparte_2 all'impresa in dodici rate mensili;
-il convenuto, sia sulla scorta di quanto verbalizzato, sia in forza CP_1 delle clausole inserite nel testo del contratto di appalto (con relativo e vincolante richiamo al Capitolato Lavori), aveva in concreto pienamente osservato tutte le cautele connesse alla costituzione del fondo speciale ex art. 1135, primo comma, n. 4) c.c;
- la delibera impugnata era solo confermativa delle precedenti deliberazioni del 13 maggio 2021 (ove l'assemblea aveva deliberato l'esecuzione delle opere di restauro conservativo dei prospetti condominiali) e del 26 luglio 2021 mai impugnate;
-quanto alle tabelle riassuntive contestate non si trattava, pertanto, di veri e propri bilanci, né preventivi, né tantomeno consuntivi, ma di una semplice simulazione contabile volta ad agevolare le decisioni assembleari;
-l'assemblea condominiale del 13 dicembre 2022 aveva approvato tutti gli incarichi professionali con i relativi compensi (Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza;
Responsabile Cantiere;
legale per parte contrattualistica;
compenso straordinario amministratore) sulla scorta di preventivi scritti, come era obbligo di legge, regolarmente rammostrati ai condomini presenti in assemblea;
- l'assemblea del condominio tenutasi in data 31 maggio 2023 (presenti personalmente entrambi gli attori) aveva ratificato e/o confermato ogni precedente delibera assembleare relativa ai lavori di restauro conservativo dei prospetti dell'edificio e di cui era causa e, in particolare, aveva ratificato e/o confermato, con le maggioranze di legge, tutte le delibere già assunte dall'assemblea straordinaria del 13/12/2022. Detta ultima delibera non aveva trovato alcuna impugnazione avversaria entro il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. e scadente, per ambo gli attori, in data 30/06/2023. Concludeva affinchè venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nella prima memoria ex art.171 ter cpc gli attori evidenziano, in particolare, che:
-era importante esaminare tutte le delibera precedenti aventi ad oggetto i lavori ai prospetti;
-la delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 30.09.2022 , nel corso della quale – affrontando l'argomento così identificato nell'ordine del giorno “relazione in merito alle opere necessarie per la manutenzione straordinaria ai prospetti e alle altri parti comuni” – aveva registrato l'intervento dell'amministratrice, la quale aveva portato a conoscenza dei condomini “..che sono stati richiesti preventivi, al fine dell'apertura delle buste..” per le 6 determinazioni sul punto: preventivi e buste, rimasti inspiegabilmente chiusi in chissà quale cassetto;
-la seconda delibera assunta in data 11.11.2022 , durante la quale era stato trattato l'argomento posto all'ordine del giorno, avente ad oggetto “decisione in merito alle opere di manutenzione straordinaria ai prospetti, con dovizia dei vincoli da parte della e si era stabilito: CP_6 Controparte_6
“..Si delibera all'unanimità di contattare la ditta , al fine di verificare CP_2
l'eventuale disponibilità per l'esecuzione dei lavori previsti da capitolato, con i bonus in itinere. Il Presidente prenderà cura e riferirà all'Amministrazione. In riferimento a quanto riportato dal signor , l'Amministratore organizzerà CP_2 ulteriore assemblea straordinaria..” ;
-quindi il quadro era tutt'altro che delineato prima dell'assemblea del 13.12.2022: nulla si poteva già dare per assodato, sicché il richiamo del convenuto a pregresse deliberazioni non era affatto pertinente ed esaustivo;
il presunto carattere confermativo era ben lungi dal poter essere assegnato alle delibere qui impugnate, la cui genesi restava confinata nell'alveo della censurata riunione;
-tutti i profili di invalidità sollevati dagli attori avevano trovato implicito riscontro nelle delibere assunte dall'adunanza del 31.05.2023. Si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicchè con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato ,così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito(Cass. 6909/2009).
Inoltre in tema di impugnazioni di delibere condominiali questo giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale della S.C. secondo cui "La disposizione dell'art. 2377 ultimo comma c.c. secondo la quale l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può avere luogo se la deliberazione sia sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici. Pertanto si verifica la cessazione della materia del contendere, quando l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto di impugnazione, ponendo in essere pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello impugnato” (Cass. 12439/97); e ancora
“in tema di impugnazioni delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c.
–dettato in tema di società di capitali ma, per l'identità di ratio, applicabile anche in materia di condominio-la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la 7 specifica situazione di contrasto tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere”(Cass. 8622/98);
Nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere l'onere delle spese giudiziali è disciplinato dal principio della soccombenza virtuale : a tal fine, la parte soccombente va identificata con quella che lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa riconosciuta infondata abbia dato causa alla lite ovvero la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che esse hanno sostenuto a cagione del processo è quella che, con il comportamento tenuto fuori dal processo ovvero con il darvi inizio o resistervi in forme non rispondenti al diritto ha dato causa al processo o al suo protrarsi.
Infatti ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo fra le parti essenziale criterio rivelatore della soccombenza è avere dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da rendere necessario l'accertamento giudiziale (Cass.6722/88;9929/2000);
L'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si fonda quindi su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosomiglianza ( cass.ord.24714/2022;cass.24234/16).
Nella fattispecie in esame non solo l'assemblea del convenuto ha CP_1 assunto in data 31 maggio 2023 altra delibera avente ad oggetto i “lavori straordinari consistenti nel risanamento della torre medievale di vico Morchi civ.1, incluso il prospetto su IC MO ma entrambe le parti precisano le conclusioni chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Del resto nel verbale dell'assemblea 31/5/2023 si legge anche “L'assemblea precisa, a corredo della sopra odierna assunta delibera, nel caso in cui gli interventi di risanamento conservativo di cui al precedente punto1 A dovessero eventualmente considerarsi quali opere di manutenzione straordinaria e in ossequio a quanto previsto dall'art 1135 n.4) c.c. che il piano rateale di pagamento indicato nel preventivo lavori del 12/12/2022 sopra approvato è da intendersi quale formazione progressiva anche quale formazione progressiva di un “fondo speciale” in collegamento con i pagamenti effettuati a favore dell'impresa appaltatrice…”( doc. 18 convenuto).
Si deve, di conseguenza, valutare la fondatezza della domanda attorea.
Gli attori lamentano in primo luogo la mancata previsione del fondo ex art 1135
c.c. nonostante l'approvazione di lavori straordinari.
8 E' opportuno premettere quanto segue.
Il previo allestimento del fondo speciale ex art 1135 c.1 n.4 c.c. - «"di importo pari all'ammontare dei lavori", ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, "in base a un contratto", correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori» - rappresenta una condizione di validità della delibera di approvazione delle opere, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c. La disposizione è posta a tutela: sia dell'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione del Condominio, sia dell'interesse del singolo condomino ad evitare il rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi.
La delibera condominiale non può avere un contenuto contrario alla disposizione suddetta (art. 1135 c. 1 n. 4 c.c.) né può decidere di non provvedere alla costituzione del fondo o modificare le modalità di costituzione previste dalla legge. Ciò neppure nel caso in cui l'appaltatore vi consenta, in quanto una simile decisione risulta pregiudizievole per tutti i condomini e per le esigenze di gestione condominiale. Pertanto, una simile delibera è nulla.
Sul punto la S.C. ha recentemente statuito che: “L'art. 1135 , comma 1, n. 4 c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale “di importo pari all'ammontare dei lavori”, ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, “in base a un contratto”, correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, configura, pertanto, una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c.“( Cass. 9388/2023)
Il fondo cassa condominiale è una riserva di denaro accumulata dai condomini per far fronte alle spese comuni. Serve a garantire la disponibilità immediata di fondi per pagare le spese correnti e per affrontare eventuali spese impreviste.
Tuttavia, se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.
9 Dalle semplice lettura del verbale dell'assemblea del 13.12.2022( prod.4 attori) emerge palesemente che in tale sede non è stata deliberata la costituzione di alcun fondo speciale ex art 1135 c.c né per l'ammontare complessivo della spesa né per i pagamenti progressivi.
La circostanza che il dovesse e/o potesse pagare l'impresa a rate CP_1 non è certo finalizzata ad ottemperare la normativa asseritamente violata ma
è semplicemente una modalità di pagamento stabilita dalle parti e spesso utilizzata a fronte di lavori duraturi e complessi connessi a costi ingenti.
Il asserisce, inoltre, che i lavori per cui è causa erano già stati CP_1 approvati con la delibera del 13/5/2021, mai impugnata, e quindi che la delibera per cui è causa è meramente confermativa della stessa.
Tali tesi non appare meritevole di pregio.
A tal proposito si deve evidenziare che la delibera del 13/5/21( prod. 14 attori) deve essere letta unitamente a quella del 26/7/2021( prod. 4 convenuto) così da comprendere che la volontà assembleare era stata quella di collegare la decisione di eseguire i lavori al bonus facciate 90% affidandoli alla società
purchè questa potesse eseguire lo sconto in fattura. L'assemblea del CP_2
6/6/2022 ( prod. 5 convenuto) dava atto che l'impresa non poteva al CP_2 momento eseguire lo sconto in fattura e che” ..l'unica soluzione concreta ad oggi è pagare il lavoro e detrarre la spesa in dieci anni .La cifra ammontante ad euro 600.000,00 che riguarda tutti i lavori compresi nel capitolato ,l'iva e la parcella dei tecnici è comunque molto elevata per essere affrontata con un esborso diretto .L'assemblea delibera di aggiornarsi….” In data 11/11/2022 l'assemblea condominiale deliberava” di contattare la ditta
, al fine di verificare l'eventuale disponibilità per l'esecuzione dei lavori CP_2 previsti da capitolato, con i bonus in itinere”( doc.16 attori).
Pertanto dalla delibera del 13/5/2021 fino a quella impugnata la situazione è stata in continua ed incerta evoluzione tanto da lasciare ipotizzare che la volontà assembleare di eseguire i lavori in questione potesse in qualche modo andare a scemare. Alla luce di quanto sopra la delibera del 13/12/2022 va considerata un'autonoma nuova espressione della volontà dei condomini. Resta di conseguenza da valutare se i lavori oggetto della delibera per cui è causa rientrino nella manutenzione ordinaria o in quella straordinaria. Gli interventi ordinari, con i relativi impegni di spesa di modesta entità, possono essere decisi dall'amministratore (art. 1130, primo comma n. 3, c.c.).
10 La manutenzione ordinaria è quella diretta ad eliminare piccoli guasti o quella che abbia carattere di periodica ricorrenza e di prevedibilità e comunque connotata da un costo piuttosto modesto.
Nell'ambito della manutenzione straordinaria vanno inquadrati quegli interventi non prevedibili, alquanto complessi ed il cui importo della spesa è rilevante.
Nel caso in esame le opere in discussione, alla luce degli atti e della documentazione prodotta vanno qualificate come manutenzione straordinaria, risultando molto costose, estremamente complesse e prive di cadenza periodica. Infatti sul punto è emerso in particolare che:
- lo stesso ha dichiarato nella comparsa di costituzione” CP_1
l'individuazione della ditta appaltatrice e del Direttore dei Lavori, non si limitava ad una questione di mero raffronto tra offerte economiche, ma presupponeva una scelta ponderata del su chi avesse CP_1 effettivamente la capacità e l'esperienza professionali per mettere mano su un immobile monumento storico e sulla figura di un tecnico che fosse in grado di sovraintendere simili opere”;
- il costo dell'intervento deliberato è di euro 644.000,00;
- nella riunione del 6/2/2022 veniva verbalizzato” La cifra ammontante ad euro 600.000,00 che riguarda tutti i lavori compresi nel capitolato ,l'iva e la parcella dei tecnici è comunque molto elevata per essere affrontata con un esborso diretto”
La domanda attorea sarebbe, pertanto, stata da accogliere e le relative spese, secondo il principio della soccombenza virtuale vanno poste a carico del
. CP_1
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, domanda respinta così decide:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-condanna il a rifondere agli attori le spese giudiziali che liquida in CP_1 euro 3809,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
Genova,11/2/2025
IL GOP
Dott.ssa Francesca Ziccardi
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