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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/12/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 2.12.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 25.11.2025 e 27.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 734/2025 R.G. Lav.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall' procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
RENTE
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c.;
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti a termine di docente di religione cattolica;
riconoscimento del diritto alla carta docente art. 1 comma 121 legge 107/2015.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. La ricorrente allega di aver prestato attività di docente per il convenuto con plurimi contratti a CP_2 tempo determinato, finalizzati a alle carenze di organico dall'anno scolastico 2008/2009 all'anno scolastico 2024/2025 senza soluzione di continuità. Evidenzia l'illegittimità del termine apposto e chiede, pertanto, il risarcimento del danno quantificato tra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione
1 globale di fatto per il periodo successivo all'anno scolastico 2020/2021 avendo ricevuto quanto spettante per il periodo precedente in altro giudizio. Precisa altresì di non avere fruito del contributo per la formazione previsto dall'art. 1 comma 121 legge 107/2015 sostenendo che la normativa italiana, che limita soltanto al personale docente di ruolo il beneficio, viola il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato sancito a livello comunitario dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul personale a tempo determinato e chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto vantato e l'erogazione delle somme maturate. Costituendosi in giudizio l'amministrazione convenuta osserva che i contratti stipulati con la ricorrente erano stati determinati dalla fluttuazione della popolazione scolastica tanto da essere conclusi sempre per istituti e scuole diverse e per un monte ore sempre variabile, sicché l'apposizione del termine era del tutto legittima. Sostiene che il risarcimento deve ritenersi in ogni caso non spettante a fronte dell'imminente rimedio di stabilizzazione vista la procedura indetta nell'anno 2024 in base alle disposizioni del DL 126/2019 poi modificato dal DL 36/2022 che prevede una procedura straordinaria di assunzione degli insegnanti di religione cattolica fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito;
precisa che la ha Pt_1 partecipato a tale procedura e che è inserita come idonea in graduatoria mentre non ha inteso partecipare alla procedura ordinaria pure indetta. Ritiene pertanto sanato l'illecito lamentato in ricorso. Quanto alla pretesa relativa alla cd. carta docente eccepisce la prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020. Nel corso del giudizio la ricorrente veniva assunta a tempo indeterminato dal 1.9.2025 in quanto inserita nella graduatoria di merito del concorso bandito con decreto dipartimentale n. 1327 del 29.5.2024 in qualità di docente di religione cattolica di scuola infanzia/primaria. La causa è stata discussa con acquisizione documentale e scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Risarcimento del danno per illegittima apposizione del termine. Con riferimento a tale domanda parte resistente allega che la ricorrente è risultata idonea nella procedura straordinaria di assunzione bandita nel 2024 con inserimento nella graduatoria da cui si sta attingendo per la copertura dei posti di organico di ruolo sino ad esaurimento, con assunzione a tempo indeterminato dal 1.9.2025. Al riguardo, la recentissima pronuncia della Suprema Corte n. 30779/2025 ha chiarito i molteplici aspetti del contenzioso riassumendo i punti fermi raggiunti dalle sentenze precedenti. In particolare, richiamando la sentenza n. 18698/2022, confermata da tutta la giurisprudenza di legittimità successiva (Cass. 13640/2025, 11227/2023, 11169/2023), la Cassazione ha ricordato che:
“- il sistema di rispondenza del sistema scolastico al fabbisogno di tali docenti è caratterizzato da una quota di insegnanti di ruolo (70% dell'organico) con contratto a
2 tempo indeterminato ed una quota non di ruolo (30%), sulla base di contratti annuali, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 186 del 2003;
- per previsione della contrattazione collettiva (art. 47, co. 6 e 7 del CCNL 1994/1997) i contratti annuali, se non mutino le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si rinnovano automaticamente;
- sono da considerare comunque precari non solo i docenti per i quali i mutamenti del fabbisogno realizzino discontinuità nelle assunzioni annuali, ma anche i docenti i cui rapporti annuali a termine nel tempo si siano costantemente rinnovati e ciò per l'assenza, anche rispetto ad essi, di garanzie di stabilità paragonabili a quelle dei docenti di ruolo ed a tempo indeterminato (Cass. 18698/2022 cit., punto 8);
- in tale quadro, il superamento dei trentasei mesi di durata continuativa o discontinua - così apprezzati sulla base della regola legale di svolgimento dei concorsi ogni triennio (art. 3, co. 2, legge n. 186 del 2003) ed in coerenza le conclusioni in generale assunte da questa S.C. con la sentenza 2016 n. 22552, in cui appunto fu individuato quello di 36 mesi come parametro tendenziale di durata massima delle assunzioni a termine
– è stato ritenuto fonte di responsabilità per la P.A. nei termini del c.d. danno eurounitario da precarizzazione;
- da ciò il conseguente diritto alla tutela in base al sistema di tale danno eurounitario (Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072), ovverosia con presunzione di sussistenza del danno nei limiti del risarcimento secondo i parametri di cui all'art. 32, co. 5, della legge n. 183 del 2010, salva prova di maggiore pregiudizio.” La pronuncia affronta, poi, la tematica della possibilità di ritenere che le procedure di reclutamento per l'immissione in ruolo regolate dal legislatore con l'art. 1-bis del d.l. n. 126 del 2019, conv. con mod. in legge n. 159 del 2019 e poi attuate con D.M. n. 9 del 2024, siano misure idonee a sanare l'illecito eurounitario in ipotesi verificatosi verso singoli docenti. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che:
“- la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive”;
“- non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria” (Cass. 14815/2021, 18698/2022, 35145/2023, 9049/2025);
“- la stabilizzazione, per essere sanante dell'illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito del candidato, potendosi soltanto posizionare i candidati secondo mere regole di priorità tra coloro che devono essere immessi in ruolo, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, a tal fine necessari”.
3 Ha, pertanto, confermato la pronuncia impugnata, la quale aveva accertato che la procedura indetta (che è la medesima cui ha partecipato anche l'attuale ricorrente) ha natura selettiva risultando caratterizzata da una prova orale di natura didattico-metodologica con riferimento anche all'uso didattico delle tecnologie e che vi era prova di inglese oltre alla valutazione dei titoli, sicché la selettività è in re ipsa tanto che “era la stessa norma a prevedere che il d.m. regolasse le «modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica», nonché le modalità di «valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito»”. Ne deriva che sussiste secondo i principi giurisprudenziali sopra indicati un abusivo utilizzo del contratto a termine con spettanza del risarcimento del danno di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015). Tenuto conto che il rapporto si è protratto oltre il limite di 36 mesi sopra indicato e che in parte il risarcimento è stato ottenuto in precedente giudizio per il periodo dall'anno scolastico 2008/2009 all'anno scolastico 2019/2020, con riferimento agli anni successivi dal 2020/2021 al 2024/2025 per un totale di 5 anni scolastici, si ritiene equo stabilire il risarcimento spettante, come richiesto in ricorso, in 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
3. Bonus cd. carta docente art. 1 comma 121 legge 107/2015. Lamenta la ricorrente che, pur essendo stata destinataria di incarichi annuali sin dall'anno scolastico 2015/2016 senza soluzione di continuità, non ha mai fruito del beneficio introdotto dalla legge 107/2015. Sul punto, giova ricordare che, a seguito di ordinanza di remissione ex art. 363 bis c.p.c., la Suprema Corte di Cassazione (Cass. 29961/2023) interessandosi della vicenda ha sancito i seguenti principi: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il ben ui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al
4 momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Essendo pacifico che la ricorrente sin dall'entrata in vigore della legge 107/2015 ha sempre avuto l'assegnazione di supplenze annuali non vi è dubbio sotto tale profilo sulla spettanza del beneficio in esame. Il convenuto, pur non contestando l'orientamento CP_2 giurispru rmai ampiamente consolidatosi dopo la pronuncia sopra richiamata, eccepisce la prescrizione per le pretese vantate per gli anni dal 2015/2016 al 2019/2020. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Orbene, per l'anno scolastico 2016/2017 l'art. 5 DPCM 28.11.2016 ha previsto che i soggetti beneficiari potessero registrarsi sull'applicazione Web dal 30 novembre 2016, mentre per gli anni successivi essa è possibile dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno. Ne deriva che essendo stata assunta la ricorrente sin dal 1 settembre di ciascun anno, ben avrebbe potuto sin da subito richiedere il beneficio e dunque da tale momento decorre il termine prescrizionale. A nulla rileva che l'importo non speso potesse essere utilizzato anche nell'anno scolastico successivo, dovendo individuarsi la decorrenza del termine prescrizionale non dalla fine del periodo in cui il beneficio poteva essere utilizzato, ma dal momento in cui esso poteva essere richiesto dagli aventi diritto. Si ritiene, peraltro, applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che fa riferimento a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, senza attribuire rilievo alcuno alla natura
5 retributiva o meno delle erogazioni. Sul punto, la stessa pronuncia di legittimità sopra citata (Cass. 29961/2023) concorda nel ritenere applicabile la prescrizione quinquennale con decorrenza dal conferimento dell'incarico o dalla data in cui era possibile presentare domanda ove successiva. Poiché il primo atto interruttivo della prescrizione è da rinvenirsi nella notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio depositato in data 26.5.2025 e dunque notificato successivamente, si ritiene che debbano ritenersi prescritte le somme pretese in relazione agli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020.
4. Conclusioni e riparto delle spese di lite. La domanda in esame andrà pertanto solo parzialmente accolta, nei limiti sopra individuati. Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento del ricorso e la difficoltà della materia trattata, su cui solo da ultimo la Suprema Corte ha chiarito i principi sopra riportati, fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico del convenuto per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Parte_2 all'attivazione della Carta elettronica del docente per l'ag la formazione con assegnazione in essa delle somme spettanti per l'a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 da fruire con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo;
2) Condanna il a corrispondere a Controparte_3 ma retribuzione di Parte_2 riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori come per legge;
3) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna il
[...]
a rifondere alla ricorrente la resi Controparte_3
0, di cui Euro 129,50 per esborsi ed Euro
1.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Ancona, il 20.12.2025, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 2.12.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 2.12.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 25.11.2025 e 27.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 734/2025 R.G. Lav.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall' procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
RENTE
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c.;
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti a termine di docente di religione cattolica;
riconoscimento del diritto alla carta docente art. 1 comma 121 legge 107/2015.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. La ricorrente allega di aver prestato attività di docente per il convenuto con plurimi contratti a CP_2 tempo determinato, finalizzati a alle carenze di organico dall'anno scolastico 2008/2009 all'anno scolastico 2024/2025 senza soluzione di continuità. Evidenzia l'illegittimità del termine apposto e chiede, pertanto, il risarcimento del danno quantificato tra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione
1 globale di fatto per il periodo successivo all'anno scolastico 2020/2021 avendo ricevuto quanto spettante per il periodo precedente in altro giudizio. Precisa altresì di non avere fruito del contributo per la formazione previsto dall'art. 1 comma 121 legge 107/2015 sostenendo che la normativa italiana, che limita soltanto al personale docente di ruolo il beneficio, viola il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato sancito a livello comunitario dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul personale a tempo determinato e chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto vantato e l'erogazione delle somme maturate. Costituendosi in giudizio l'amministrazione convenuta osserva che i contratti stipulati con la ricorrente erano stati determinati dalla fluttuazione della popolazione scolastica tanto da essere conclusi sempre per istituti e scuole diverse e per un monte ore sempre variabile, sicché l'apposizione del termine era del tutto legittima. Sostiene che il risarcimento deve ritenersi in ogni caso non spettante a fronte dell'imminente rimedio di stabilizzazione vista la procedura indetta nell'anno 2024 in base alle disposizioni del DL 126/2019 poi modificato dal DL 36/2022 che prevede una procedura straordinaria di assunzione degli insegnanti di religione cattolica fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito;
precisa che la ha Pt_1 partecipato a tale procedura e che è inserita come idonea in graduatoria mentre non ha inteso partecipare alla procedura ordinaria pure indetta. Ritiene pertanto sanato l'illecito lamentato in ricorso. Quanto alla pretesa relativa alla cd. carta docente eccepisce la prescrizione per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020. Nel corso del giudizio la ricorrente veniva assunta a tempo indeterminato dal 1.9.2025 in quanto inserita nella graduatoria di merito del concorso bandito con decreto dipartimentale n. 1327 del 29.5.2024 in qualità di docente di religione cattolica di scuola infanzia/primaria. La causa è stata discussa con acquisizione documentale e scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Risarcimento del danno per illegittima apposizione del termine. Con riferimento a tale domanda parte resistente allega che la ricorrente è risultata idonea nella procedura straordinaria di assunzione bandita nel 2024 con inserimento nella graduatoria da cui si sta attingendo per la copertura dei posti di organico di ruolo sino ad esaurimento, con assunzione a tempo indeterminato dal 1.9.2025. Al riguardo, la recentissima pronuncia della Suprema Corte n. 30779/2025 ha chiarito i molteplici aspetti del contenzioso riassumendo i punti fermi raggiunti dalle sentenze precedenti. In particolare, richiamando la sentenza n. 18698/2022, confermata da tutta la giurisprudenza di legittimità successiva (Cass. 13640/2025, 11227/2023, 11169/2023), la Cassazione ha ricordato che:
“- il sistema di rispondenza del sistema scolastico al fabbisogno di tali docenti è caratterizzato da una quota di insegnanti di ruolo (70% dell'organico) con contratto a
2 tempo indeterminato ed una quota non di ruolo (30%), sulla base di contratti annuali, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 186 del 2003;
- per previsione della contrattazione collettiva (art. 47, co. 6 e 7 del CCNL 1994/1997) i contratti annuali, se non mutino le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si rinnovano automaticamente;
- sono da considerare comunque precari non solo i docenti per i quali i mutamenti del fabbisogno realizzino discontinuità nelle assunzioni annuali, ma anche i docenti i cui rapporti annuali a termine nel tempo si siano costantemente rinnovati e ciò per l'assenza, anche rispetto ad essi, di garanzie di stabilità paragonabili a quelle dei docenti di ruolo ed a tempo indeterminato (Cass. 18698/2022 cit., punto 8);
- in tale quadro, il superamento dei trentasei mesi di durata continuativa o discontinua - così apprezzati sulla base della regola legale di svolgimento dei concorsi ogni triennio (art. 3, co. 2, legge n. 186 del 2003) ed in coerenza le conclusioni in generale assunte da questa S.C. con la sentenza 2016 n. 22552, in cui appunto fu individuato quello di 36 mesi come parametro tendenziale di durata massima delle assunzioni a termine
– è stato ritenuto fonte di responsabilità per la P.A. nei termini del c.d. danno eurounitario da precarizzazione;
- da ciò il conseguente diritto alla tutela in base al sistema di tale danno eurounitario (Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072), ovverosia con presunzione di sussistenza del danno nei limiti del risarcimento secondo i parametri di cui all'art. 32, co. 5, della legge n. 183 del 2010, salva prova di maggiore pregiudizio.” La pronuncia affronta, poi, la tematica della possibilità di ritenere che le procedure di reclutamento per l'immissione in ruolo regolate dal legislatore con l'art. 1-bis del d.l. n. 126 del 2019, conv. con mod. in legge n. 159 del 2019 e poi attuate con D.M. n. 9 del 2024, siano misure idonee a sanare l'illecito eurounitario in ipotesi verificatosi verso singoli docenti. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che:
“- la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive”;
“- non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria” (Cass. 14815/2021, 18698/2022, 35145/2023, 9049/2025);
“- la stabilizzazione, per essere sanante dell'illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito del candidato, potendosi soltanto posizionare i candidati secondo mere regole di priorità tra coloro che devono essere immessi in ruolo, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, a tal fine necessari”.
3 Ha, pertanto, confermato la pronuncia impugnata, la quale aveva accertato che la procedura indetta (che è la medesima cui ha partecipato anche l'attuale ricorrente) ha natura selettiva risultando caratterizzata da una prova orale di natura didattico-metodologica con riferimento anche all'uso didattico delle tecnologie e che vi era prova di inglese oltre alla valutazione dei titoli, sicché la selettività è in re ipsa tanto che “era la stessa norma a prevedere che il d.m. regolasse le «modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica», nonché le modalità di «valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito»”. Ne deriva che sussiste secondo i principi giurisprudenziali sopra indicati un abusivo utilizzo del contratto a termine con spettanza del risarcimento del danno di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015). Tenuto conto che il rapporto si è protratto oltre il limite di 36 mesi sopra indicato e che in parte il risarcimento è stato ottenuto in precedente giudizio per il periodo dall'anno scolastico 2008/2009 all'anno scolastico 2019/2020, con riferimento agli anni successivi dal 2020/2021 al 2024/2025 per un totale di 5 anni scolastici, si ritiene equo stabilire il risarcimento spettante, come richiesto in ricorso, in 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
3. Bonus cd. carta docente art. 1 comma 121 legge 107/2015. Lamenta la ricorrente che, pur essendo stata destinataria di incarichi annuali sin dall'anno scolastico 2015/2016 senza soluzione di continuità, non ha mai fruito del beneficio introdotto dalla legge 107/2015. Sul punto, giova ricordare che, a seguito di ordinanza di remissione ex art. 363 bis c.p.c., la Suprema Corte di Cassazione (Cass. 29961/2023) interessandosi della vicenda ha sancito i seguenti principi: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il ben ui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al
4 momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Essendo pacifico che la ricorrente sin dall'entrata in vigore della legge 107/2015 ha sempre avuto l'assegnazione di supplenze annuali non vi è dubbio sotto tale profilo sulla spettanza del beneficio in esame. Il convenuto, pur non contestando l'orientamento CP_2 giurispru rmai ampiamente consolidatosi dopo la pronuncia sopra richiamata, eccepisce la prescrizione per le pretese vantate per gli anni dal 2015/2016 al 2019/2020. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Orbene, per l'anno scolastico 2016/2017 l'art. 5 DPCM 28.11.2016 ha previsto che i soggetti beneficiari potessero registrarsi sull'applicazione Web dal 30 novembre 2016, mentre per gli anni successivi essa è possibile dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno. Ne deriva che essendo stata assunta la ricorrente sin dal 1 settembre di ciascun anno, ben avrebbe potuto sin da subito richiedere il beneficio e dunque da tale momento decorre il termine prescrizionale. A nulla rileva che l'importo non speso potesse essere utilizzato anche nell'anno scolastico successivo, dovendo individuarsi la decorrenza del termine prescrizionale non dalla fine del periodo in cui il beneficio poteva essere utilizzato, ma dal momento in cui esso poteva essere richiesto dagli aventi diritto. Si ritiene, peraltro, applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che fa riferimento a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, senza attribuire rilievo alcuno alla natura
5 retributiva o meno delle erogazioni. Sul punto, la stessa pronuncia di legittimità sopra citata (Cass. 29961/2023) concorda nel ritenere applicabile la prescrizione quinquennale con decorrenza dal conferimento dell'incarico o dalla data in cui era possibile presentare domanda ove successiva. Poiché il primo atto interruttivo della prescrizione è da rinvenirsi nella notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio depositato in data 26.5.2025 e dunque notificato successivamente, si ritiene che debbano ritenersi prescritte le somme pretese in relazione agli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020.
4. Conclusioni e riparto delle spese di lite. La domanda in esame andrà pertanto solo parzialmente accolta, nei limiti sopra individuati. Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento del ricorso e la difficoltà della materia trattata, su cui solo da ultimo la Suprema Corte ha chiarito i principi sopra riportati, fanno ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione per metà delle spese di lite ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico del convenuto per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Parte_2 all'attivazione della Carta elettronica del docente per l'ag la formazione con assegnazione in essa delle somme spettanti per l'a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 da fruire con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo;
2) Condanna il a corrispondere a Controparte_3 ma retribuzione di Parte_2 riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori come per legge;
3) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna il
[...]
a rifondere alla ricorrente la resi Controparte_3
0, di cui Euro 129,50 per esborsi ed Euro
1.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Ancona, il 20.12.2025, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 2.12.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (atto sottoscritto digitalmente)
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