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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6268/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84013 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TFQ013252261376 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TFQ013252261376 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 08/01/2026 1 Richieste delle parti
Ricorrente: propone ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni in oggetto per il su indicato motivo chiedendo:
1) l'annullamento in toto dello stesso in quanto esso, relativamente alle imposte ipotecarie e catastali, come specificate in premessa, non tiene ovviamente conto della dichiarazione integrativa della dichiarazione di successione del proprio genitore de cuius Nominativo_1 da presentarsi prima della discussione del presente ricorso presso codesta Corte di Giustizia Tributaria di Salerno negandogli, quindi ,la concreta possibilità di emendare legittimamente quella precedentemente presentata in data 17 dicembre 2022 onde rettificare e correggere il mero errore in essa contenuto circa la quota di possesso caduta in successione.
2) di sospendere ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.546/92 l'esecuzione dell'atto impugnato in quanto la stessa provocherebbe al ricorrente un danno grave ed irreparabile vista anche la prospettiva di un favorevole accoglimento del presente ricorso in virtù delle motivazioni in esso esplicitate.
3) Con riserva di presentazione della dichiarazione di successione integrativa 1 del de cuius Nominativo_1 in quanto alla data odierna non disponibile. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Ufficio Agenzia delle Entrate DP di Salerno conclude chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ritualmente Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Salerno, ai sensi degli artt. 18 e seguenti del D.lgs. 546/92 avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione sanzioni nr. TFQ/013252261376 del 29 maggio 2024 notificato al ricorrente il giorno 10 giugno 2024 (All.1) ed inerente imposte ipotecarie, catastali e relative sanzione per complessivi euro 939,55 per insufficiente versamento su dichiarazione di successione volume 88888 n. 550969.
2 La parte ricorrente eccepiva l'illegittimità del comportamento dell'Ufficio e chiedeva l'accoglimento del ricorso con annullamento del ruolo relativo alla partita che contiene il recupero di ritenute fiscali non versate.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate DP di Salerno, che avendo annullato l'atto impugnato chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
All'odierna udienza, sentite le parti presenti, si decideva la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il contribuente proponeva impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Salerno, ai sensi degli artt. 18 e seguenti del D.lgs. 546/92 avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione sanzioni nr. TFQ/013252261376 del 29 maggio 2024 notificato al ricorrente il giorno 10 giugno 2024 (All.1) ed inerente imposte ipotecarie, catastali e relative sanzione per complessivi euro 939,55 per insufficiente versamento su dichiarazione di successione volume 88888 n. 550969
L'ufficio visto che, la dichiarazione di successione in oggetto è stata emendata con la dichiarazione sostitutiva n. 85862 vol.8888 del 04/03/2025, con la quale è stato corretto l'errore materiale per aver dichiarato la quota di possesso di piena proprietà (DIRITTI 1/1) in luogo dei diritti di 3/9 riferiti all'immobile identificato catastalmente nel Comune di Pisciotta Fg. Dati_Catastali_1 (Quadro EC2 Mod. 3), ha provveduto a riliquidare la dichiarazione
3 sostituita senza esiti a debito (Saldo Zero), è seguito l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. TFQ/01325261376.
Ciò premesso, l'Ufficio ritiene che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato integra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
In ordine al regime delle spese gli esiti della lite inducono questa Commissione a disporre l'integrale compensazione tra le parti costituite, tenendo anche conto del comportamento delle stesse e dell'esito del giudizio.
4
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese processuali tra le parti costituite.
Così deciso in Salerno, li 15 dicembre 2025.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
5
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6268/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84013 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TFQ013252261376 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2023
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TFQ013252261376 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 08/01/2026 1 Richieste delle parti
Ricorrente: propone ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni in oggetto per il su indicato motivo chiedendo:
1) l'annullamento in toto dello stesso in quanto esso, relativamente alle imposte ipotecarie e catastali, come specificate in premessa, non tiene ovviamente conto della dichiarazione integrativa della dichiarazione di successione del proprio genitore de cuius Nominativo_1 da presentarsi prima della discussione del presente ricorso presso codesta Corte di Giustizia Tributaria di Salerno negandogli, quindi ,la concreta possibilità di emendare legittimamente quella precedentemente presentata in data 17 dicembre 2022 onde rettificare e correggere il mero errore in essa contenuto circa la quota di possesso caduta in successione.
2) di sospendere ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.546/92 l'esecuzione dell'atto impugnato in quanto la stessa provocherebbe al ricorrente un danno grave ed irreparabile vista anche la prospettiva di un favorevole accoglimento del presente ricorso in virtù delle motivazioni in esso esplicitate.
3) Con riserva di presentazione della dichiarazione di successione integrativa 1 del de cuius Nominativo_1 in quanto alla data odierna non disponibile. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Ufficio Agenzia delle Entrate DP di Salerno conclude chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ritualmente Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Salerno, ai sensi degli artt. 18 e seguenti del D.lgs. 546/92 avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione sanzioni nr. TFQ/013252261376 del 29 maggio 2024 notificato al ricorrente il giorno 10 giugno 2024 (All.1) ed inerente imposte ipotecarie, catastali e relative sanzione per complessivi euro 939,55 per insufficiente versamento su dichiarazione di successione volume 88888 n. 550969.
2 La parte ricorrente eccepiva l'illegittimità del comportamento dell'Ufficio e chiedeva l'accoglimento del ricorso con annullamento del ruolo relativo alla partita che contiene il recupero di ritenute fiscali non versate.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate DP di Salerno, che avendo annullato l'atto impugnato chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
All'odierna udienza, sentite le parti presenti, si decideva la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il contribuente proponeva impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Salerno, ai sensi degli artt. 18 e seguenti del D.lgs. 546/92 avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione sanzioni nr. TFQ/013252261376 del 29 maggio 2024 notificato al ricorrente il giorno 10 giugno 2024 (All.1) ed inerente imposte ipotecarie, catastali e relative sanzione per complessivi euro 939,55 per insufficiente versamento su dichiarazione di successione volume 88888 n. 550969
L'ufficio visto che, la dichiarazione di successione in oggetto è stata emendata con la dichiarazione sostitutiva n. 85862 vol.8888 del 04/03/2025, con la quale è stato corretto l'errore materiale per aver dichiarato la quota di possesso di piena proprietà (DIRITTI 1/1) in luogo dei diritti di 3/9 riferiti all'immobile identificato catastalmente nel Comune di Pisciotta Fg. Dati_Catastali_1 (Quadro EC2 Mod. 3), ha provveduto a riliquidare la dichiarazione
3 sostituita senza esiti a debito (Saldo Zero), è seguito l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. TFQ/01325261376.
Ciò premesso, l'Ufficio ritiene che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato integra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
In ordine al regime delle spese gli esiti della lite inducono questa Commissione a disporre l'integrale compensazione tra le parti costituite, tenendo anche conto del comportamento delle stesse e dell'esito del giudizio.
4
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese processuali tra le parti costituite.
Così deciso in Salerno, li 15 dicembre 2025.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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